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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3619/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
PANIZZI 6 20146 MILANO presso lo studio dell'avv. SALVAGO VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIZZO GIOVANNI
( ) VIA PANIZZI 6 20146 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1 P.IVA_2
VOLONTARI DELLA LIBERTÀ 5 22063 CANTU' presso lo studio dell'avv. MAURI
SUSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata ed in riforma della sentenza n. 2618/2024 del 25.10.2024, resa inter partes dal Tribunale di Monza, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Binetti, pubblicata il 31.10.2024, notificata all'appellante il 04.12.2024 nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 7087/2022 , depositata in cancelleria in data 31.10.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “-adversiis rejectis accertare e dichiarare
l'esistenza del contratto, dell'esecuzione dello stesso e dell'inadempimento contrattuale del Sig. , titolare della ditta individuale Tecriparo e per l'effetto CP_1
condannarlo al pagamento della somma di 54.561,12 euro, oltre interessi moratori;
-emettere ordinanza provvisionale di pagamento per la somma provata per iscritto e assistita da riconoscimento di debito del Sig. per la somma di 44.561,12 euro, CP_1
oltre interessi moratori;
-emettere ordinanza provvisionale di pagamento di somme non contestate.
-In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga non provata l'esistenza del contratto di cessione dei beni, accertare l'arricchimento ingiustificato del Sig. pagina 2 di 10 ai danni della società e condannare il Sig. in quanto CP_1 Parte_1 CP_1
titolare della ditta Tecriparo, ad indennizzare la della corrispondente Parte_1
diminuzione patrimoniale.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: le testimonianze di , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e con riferimento ai documenti il video depositato a mezzo chiavetta usb
[...]
Per CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
a) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto di poteri rappresentativi in Parte_1
capo all'Appellante
b) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione della mancata osservanza dei Parte_1
requisiti di specificità di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.;
c) nel merito respingere l'appello proposto da per la riforma della Sentenza resa dal Tribunale di Monza, Parte_1
Sezione Prima civile, n. 2618 del 25.10.2024 (e pubblicata in data 31.10.2024) in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa sentenza gravata pagina 3 di 10 In via subordinata, e condizionatamente all'ammissibilità dell'appello avversario, e/o all'accoglimento delle istanze istruttorie colà formulate e alla rimessione della causa in istruttoria,
d) ammettere le istanze istruttorie formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 C.p.c. c. 6, rispettivamente del
15.05.2023 e del 05.06.2023, da intendersi qui integralmente trascritte e confermate, mai rinunciate, quindi rigettare le domande dell'odierno appellante perché totalmente prive di fondamento in fatto ed in diritto e sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio e) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).”
pagina 4 di 10 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n.2618\2024 pubblicata il 31-10-2024, provvedendo sulla domanda proposta dalla nei confronti di e su quella riconvenzionale avanzata Parte_1 CP_1 da quest'ultimo, le rigettava entrambe, condannando parte attrice, attesa la sua prevalente soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
La conveniva in giudizio , per ottenerne la condanna al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di 54.561,12 euro, oltre interessi moratori, a titolo di risarcimento danni, quale corrispettivo del contratto di compravendita stipulato tra le parti, per la cessione di alcuni beni della società ed Parte_1 in via subordinata, di accertarsi l'arricchimento ingiustificato di ai danni della società CP_1
e di condannarsi il medesimo al pagamento dell'indennizzo corrispondente alla diminuzione Parte_1 patrimoniale.
L'attrice esponeva di avere avviato una trattativa per cedere al convenuto l'avviamento, i beni ed il magazzino del proprio esercizio commerciale al prezzo di circa 68.000,00 euro, redigendo prima una lettera di intenti e successivamente stipulando un contratto di compravendita dei detti beni sotto forma di scrittura privata, documento tuttavia andato perduto per essere stata inserito all'interno di una borsa rubata in data 30 o 31 maggio 2019 al legale rappresentante della Parte_1
Parte attrice, assumendo che l'esistenza del contratto era dimostrata da scambi di mail e messaggi
WhatsApp intervenuti tra il sig. , legale rappresentante della società ed il sig. Parte_2 CP_1 lamentava come nonostante gli accordi presi, il convenuto non avesse versato il corrispettivo di prezzo pattuito, pur avendo ricevuto i beni in consegna.
Si costituiva in giudizio , contestando l'esistenza del contratto invocato dall'attrice, CP_1 chiedendo il rigetto delle domande dalla medesima proposte, e formulando domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, causati dalle plurime condotte illecite ascrivibili a . Parte_2
Il Tribunale di Monza, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice escludeva che dagli elementi di prova invocati dall'attrice potesse ricavarsi la avvenuta stipulazione tra le parti del contratto del quale si chiedeva l'adempimento, osservando in particolare come quanto riportato nella lettera d'intenti e il contenuto dei messaggi Whatsapp e delle e-mail prodotti non consentissero ma semmai escludessero la presunzione dell'avvenuta stipulazione di un contratto, risultando sintomatici di una iniziale volontà ad obbligarsi delle parti, successivamente pagina 5 di 10 venuta meno a fronte del mancato rispetto delle condizioni dettate in sede di trattative, mentre il versamento dell'importo di euro 10.000,00 aveva avuto la funzione di una cauzione versata al fine di tenere ferme le intese fino a quel momento raggiunte.
Il primo giudice rilevava inoltre l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla Pt_1
sul presupposto che i beni oggetto della compravendita mai conclusa fossero stati comunque
[...] consegnati allo che avrebbe quindi realizzato un arricchimento patrimoniale indebito a fronte CP_1 di una diminuzione patrimoniale per Parte_1
Il giudice di primo grado riteneva indimostrata l'avvenuta consegna dei beni, in assenza di documentazione che la attestasse, ed osservava come le stesse allegazioni dell'attrice sul punto fossero generiche, non avendo la stessa indicato in modo preciso quali sarebbero stati i beni oggetto di tale consegna.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, che aveva sostenuto come la controparte avesse creato sulla piattaforma pubblicitaria “Google My Business” una pagina a nome Tecriparo con indicata la partita Iva di Tecriparo, che era il nome della impresa individuale dello associandovi CP_1 tuttavia i recapiti telefonici e le fotografie del negozio , provocando in tal modo per la propria Pt_1 impresa una diminuzione del fatturato, il tribunale escludeva la prova sia della riconducibilità all'attrice di tali asserite condotte, sia dell'esistenza di un danno patito dal convenuto.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento delle Parte_1 domande proposte in primo grado, in forza di due motivi di appello.
Si è costituito in giudizio , eccependo la nullità della procura alle liti in forza della quale CP_1 era stato proposto appello, in quanto rilasciata da soggetto diverso dal legale rappresentante della società, e quindi la inammissibilità della impugnazione, anche per violazione dell'art. 342 c.p.c., della quale comunque si chiedeva il rigetto.
La nullità della procura rilasciata per la proposizione dell'atto di appello, è stata riconosciuta dalla stessa difesa dell'appellante, che all'udienza del 15 aprile 2025 ha dichiarato di non contestare detta eccezione di nullità, ma ha fatto rilevare come la procura rilasciata per il giudizio di primo grado contemplasse anche il potere del difensore di proporre impugnazione, ed a questa si richiamava.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 10 Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni cinquanta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025, nella camera di consiglio del
2 luglio 2025.
In via preliminare devono esaminarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa di che, preso atto della non contestazione da parte della dell'eccezione di CP_1 Parte_1 nullità della procura rilasciata per la specifica proposizione dell'atto di appello, ha contestato la validità anche della procura rilasciata dalla appellante per il giudizio di primo grado, in quanto priva di firma, grafica o digitale, da parte del difensore e quindi non autenticata.
Deve essere qui richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita” (Cass. 6162\2020; Cass. 17042\2014; Cass. 25810\2009).
Quanto alla eccepita carenza di autenticazione, da parte del difensore, della procura rilasciata per il giudizio di primo grado, osserva la Corte che dall'esame del contenuto della busta relativa alla notifica dell'atto di citazione di primo grado a mezzo pec al convenuto, emerge come tra gli allegati vi fosse anche la procura alle liti, che risulta firmata digitalmente dall'avv. Vincenzo Salvago, il che rende infondata l'eccezione in esame.
Anche l'eccezione di inammissibilità della impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. non ha fondamento, dal momento che dalle allegazioni contenute nell'atto di appello si evincono le censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche della stessa chieste.
Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse, nell'escludere la prova della stipulazione del contratto invocato a sostegno della domanda, errato anzitutto nel valutare alcuni elementi di prova, ed in particolare una e-mail del 14-3-2019, che forniva la prova del contratto, ed altre due e-mail del 2 e 3 marzo 2019, oltre ad una comunicazione inviata via pec dall'avv. Mauri, documenti tutti che dimostravano la conclusione del contratto.
Aggiunge l'appellante come il giudice di primo grado avesse errato anche nel non ammettere la prova orale dedotta in primo grado, e nel ritenere inammissibile la produzione della chiavetta contenente un video, che per le sue caratteristiche non poteva essere depositato telematicamente.
pagina 7 di 10 La prova orale diretta a dimostrare la stipulazione del contratto doveva essere ammessa, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 2724 n.1 c.c., per la presenza di un principio di prova scritto rappresentato dalla e- mail del 14-3-2019, ed all'art. 2724 n.3 c.c., posto che l'inesistenza del contratto scritto era dipesa dal furto dello stesso ad opera di ignoti.
Sostiene ancora l'appellante come anche la consegna dei beni allo fosse circostanza da CP_1 ritenersi provata in giudizio, in quanto non contestata dal convenuto in primo grado.
Il motivo è infondato.
Dalla e-mail del 14-3-2019 inviata dallo a , si ricava l'esistenza di trattative che CP_1 Pt_2 avevano portato, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ad una lettera di intenti, ma non la conclusione di un contratto completo in tutto il suo contenuto, come emerge in modo inequivoco dal tenore della comunicazione, con la quale lo adombrando un tentativo della controparte di CP_1 rimettere in discussione alcuni aspetti della trattativa, manifesta una evidente volontà di attendere la formale conclusione del contratto, prima di darvi esecuzione.
Significativa è il tenore letterale della parte conclusiva della e-mail, che è il seguente:
“..Mi sembra a questo punto corretto che io proceda con gli ulteriori pagamenti solo a seguito della firma della scrittura, onde evitare nuovi cambiamenti in corso non precedentemente concordati”.
In nessuna delle altre e-mail citate dall'appellante, possono individuarsi elementi idonei a ricavare la circostanza della avvenuta conclusione del contratto.
Parimenti irrilevante, per il profilo in esame, è la comunicazione via pec (doc. 42 fascicolo primo grado convenuto) inviata dall'avv. Mauri, difensore dello al legale della controparte, che nulla CP_1 riconosce quanto alla conclusione del contratto per cui è causa, ma imputa alla una condotta Parte_1 illecita volta allo sviamento della clientela.
Rileva ancora la Corte come correttamente non siano state ammesse dal tribunale le prove orali formulate dalla sulla avvenuta conclusione del contratto, ostandovi il rilevante valore del Pt_1 contratto, ex art. 2721 c.c., e non ricorrendo né l'ipotesi dell'esistenza di un principio di prova scritta quanto alla stipulazione del contratto, né la perdita incolpevole del documento che forniva la prova del contratto, atteso che non vi è alcuna prova né dell'esistenza dello stesso, del quale neppure è stata indicata l'asserita data di sottoscrizione, nè dell'avvenuto furto del documento.
Infine, l'appellante si lamenta della mancata autorizzazione alla produzione in giudizio di una chiavetta contenente un video, ma neppure indica quali sarebbero i fatti che da questo dovrebbero ricavarsi, e quale la loro incidenza sulla questione della stipulazione del contratto.
pagina 8 di 10 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Assume la difesa della che l'assenza di un documento di trasporto dei beni era irrilevante, Parte_1 perché gli stessi già si trovavano nel negozio, e la circostanza era stata comunque oggetto di riconoscimento da parte dello come dimostrato dal documento n.42 dal medesimo prodotto. CP_1
Il motivo è infondato.
L'assunto sostenuto in primo grado dalla secondo cui i beni oggetto della propria azienda, Parte_1 sarebbero stati consegnati allo che ne avrebbe acquistato la disponibilità, senza CP_1 corrisponderne il prezzo, realizzando in tal modo un ingiustificato arricchimento, non ha trovato alcuna conferma sul piano istruttorio.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, la circostanza dell'avvenuta consegna allo dei CP_1 beni oggetto di quel contratto del quale, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non vi è prova, non è stata oggetto di alcun riconoscimento da parte dell'odierno appellato o del suo difensore.
Il documento n.42 invocato dalla è, come sopra detto, una comunicazione con la quale Parte_1
l'avv. Mauri, oltre a contestare al sig. , quale titolare della una serie di condotte Pt_2 Parte_1 scorrette dal punto di vista commerciale, rappresentava al medesimo che i beni invenduti di proprietà della detta società permanevano ancora all'interno del negozio, ed invitava il predetto sig. a far Pt_2 pervenire entro sette giorni un elenco dettagliato dei beni con i rispettivi prezzi, al fine di valutare la convenienza dell'acquisto, o in alternativa ad indicare, sempre nel termine di sette giorni, il giorno e l'ora in cui si sarebbe recato a ritirare i detti materiali.
Risulta evidente come dal contenuto della comunicazione appena esaminata, neppure lontanamente possano ricavarsi gli elementi costitutivi dell'azione regolata dall'art. 2041 c.c.
L'appello proposto da risulta pertanto infondato, con la conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1 cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo al valore della controversia (da 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1 forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3619/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
PANIZZI 6 20146 MILANO presso lo studio dell'avv. SALVAGO VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIZZO GIOVANNI
( ) VIA PANIZZI 6 20146 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1 P.IVA_2
VOLONTARI DELLA LIBERTÀ 5 22063 CANTU' presso lo studio dell'avv. MAURI
SUSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata ed in riforma della sentenza n. 2618/2024 del 25.10.2024, resa inter partes dal Tribunale di Monza, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Binetti, pubblicata il 31.10.2024, notificata all'appellante il 04.12.2024 nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 7087/2022 , depositata in cancelleria in data 31.10.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “-adversiis rejectis accertare e dichiarare
l'esistenza del contratto, dell'esecuzione dello stesso e dell'inadempimento contrattuale del Sig. , titolare della ditta individuale Tecriparo e per l'effetto CP_1
condannarlo al pagamento della somma di 54.561,12 euro, oltre interessi moratori;
-emettere ordinanza provvisionale di pagamento per la somma provata per iscritto e assistita da riconoscimento di debito del Sig. per la somma di 44.561,12 euro, CP_1
oltre interessi moratori;
-emettere ordinanza provvisionale di pagamento di somme non contestate.
-In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga non provata l'esistenza del contratto di cessione dei beni, accertare l'arricchimento ingiustificato del Sig. pagina 2 di 10 ai danni della società e condannare il Sig. in quanto CP_1 Parte_1 CP_1
titolare della ditta Tecriparo, ad indennizzare la della corrispondente Parte_1
diminuzione patrimoniale.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: le testimonianze di , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e con riferimento ai documenti il video depositato a mezzo chiavetta usb
[...]
Per CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
a) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto di poteri rappresentativi in Parte_1
capo all'Appellante
b) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione della mancata osservanza dei Parte_1
requisiti di specificità di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.;
c) nel merito respingere l'appello proposto da per la riforma della Sentenza resa dal Tribunale di Monza, Parte_1
Sezione Prima civile, n. 2618 del 25.10.2024 (e pubblicata in data 31.10.2024) in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa sentenza gravata pagina 3 di 10 In via subordinata, e condizionatamente all'ammissibilità dell'appello avversario, e/o all'accoglimento delle istanze istruttorie colà formulate e alla rimessione della causa in istruttoria,
d) ammettere le istanze istruttorie formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 C.p.c. c. 6, rispettivamente del
15.05.2023 e del 05.06.2023, da intendersi qui integralmente trascritte e confermate, mai rinunciate, quindi rigettare le domande dell'odierno appellante perché totalmente prive di fondamento in fatto ed in diritto e sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio e) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).”
pagina 4 di 10 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n.2618\2024 pubblicata il 31-10-2024, provvedendo sulla domanda proposta dalla nei confronti di e su quella riconvenzionale avanzata Parte_1 CP_1 da quest'ultimo, le rigettava entrambe, condannando parte attrice, attesa la sua prevalente soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
La conveniva in giudizio , per ottenerne la condanna al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di 54.561,12 euro, oltre interessi moratori, a titolo di risarcimento danni, quale corrispettivo del contratto di compravendita stipulato tra le parti, per la cessione di alcuni beni della società ed Parte_1 in via subordinata, di accertarsi l'arricchimento ingiustificato di ai danni della società CP_1
e di condannarsi il medesimo al pagamento dell'indennizzo corrispondente alla diminuzione Parte_1 patrimoniale.
L'attrice esponeva di avere avviato una trattativa per cedere al convenuto l'avviamento, i beni ed il magazzino del proprio esercizio commerciale al prezzo di circa 68.000,00 euro, redigendo prima una lettera di intenti e successivamente stipulando un contratto di compravendita dei detti beni sotto forma di scrittura privata, documento tuttavia andato perduto per essere stata inserito all'interno di una borsa rubata in data 30 o 31 maggio 2019 al legale rappresentante della Parte_1
Parte attrice, assumendo che l'esistenza del contratto era dimostrata da scambi di mail e messaggi
WhatsApp intervenuti tra il sig. , legale rappresentante della società ed il sig. Parte_2 CP_1 lamentava come nonostante gli accordi presi, il convenuto non avesse versato il corrispettivo di prezzo pattuito, pur avendo ricevuto i beni in consegna.
Si costituiva in giudizio , contestando l'esistenza del contratto invocato dall'attrice, CP_1 chiedendo il rigetto delle domande dalla medesima proposte, e formulando domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, causati dalle plurime condotte illecite ascrivibili a . Parte_2
Il Tribunale di Monza, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice escludeva che dagli elementi di prova invocati dall'attrice potesse ricavarsi la avvenuta stipulazione tra le parti del contratto del quale si chiedeva l'adempimento, osservando in particolare come quanto riportato nella lettera d'intenti e il contenuto dei messaggi Whatsapp e delle e-mail prodotti non consentissero ma semmai escludessero la presunzione dell'avvenuta stipulazione di un contratto, risultando sintomatici di una iniziale volontà ad obbligarsi delle parti, successivamente pagina 5 di 10 venuta meno a fronte del mancato rispetto delle condizioni dettate in sede di trattative, mentre il versamento dell'importo di euro 10.000,00 aveva avuto la funzione di una cauzione versata al fine di tenere ferme le intese fino a quel momento raggiunte.
Il primo giudice rilevava inoltre l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla Pt_1
sul presupposto che i beni oggetto della compravendita mai conclusa fossero stati comunque
[...] consegnati allo che avrebbe quindi realizzato un arricchimento patrimoniale indebito a fronte CP_1 di una diminuzione patrimoniale per Parte_1
Il giudice di primo grado riteneva indimostrata l'avvenuta consegna dei beni, in assenza di documentazione che la attestasse, ed osservava come le stesse allegazioni dell'attrice sul punto fossero generiche, non avendo la stessa indicato in modo preciso quali sarebbero stati i beni oggetto di tale consegna.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, che aveva sostenuto come la controparte avesse creato sulla piattaforma pubblicitaria “Google My Business” una pagina a nome Tecriparo con indicata la partita Iva di Tecriparo, che era il nome della impresa individuale dello associandovi CP_1 tuttavia i recapiti telefonici e le fotografie del negozio , provocando in tal modo per la propria Pt_1 impresa una diminuzione del fatturato, il tribunale escludeva la prova sia della riconducibilità all'attrice di tali asserite condotte, sia dell'esistenza di un danno patito dal convenuto.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne chiede la riforma con l'accoglimento delle Parte_1 domande proposte in primo grado, in forza di due motivi di appello.
Si è costituito in giudizio , eccependo la nullità della procura alle liti in forza della quale CP_1 era stato proposto appello, in quanto rilasciata da soggetto diverso dal legale rappresentante della società, e quindi la inammissibilità della impugnazione, anche per violazione dell'art. 342 c.p.c., della quale comunque si chiedeva il rigetto.
La nullità della procura rilasciata per la proposizione dell'atto di appello, è stata riconosciuta dalla stessa difesa dell'appellante, che all'udienza del 15 aprile 2025 ha dichiarato di non contestare detta eccezione di nullità, ma ha fatto rilevare come la procura rilasciata per il giudizio di primo grado contemplasse anche il potere del difensore di proporre impugnazione, ed a questa si richiamava.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 10 Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni cinquanta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025, nella camera di consiglio del
2 luglio 2025.
In via preliminare devono esaminarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa di che, preso atto della non contestazione da parte della dell'eccezione di CP_1 Parte_1 nullità della procura rilasciata per la specifica proposizione dell'atto di appello, ha contestato la validità anche della procura rilasciata dalla appellante per il giudizio di primo grado, in quanto priva di firma, grafica o digitale, da parte del difensore e quindi non autenticata.
Deve essere qui richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita” (Cass. 6162\2020; Cass. 17042\2014; Cass. 25810\2009).
Quanto alla eccepita carenza di autenticazione, da parte del difensore, della procura rilasciata per il giudizio di primo grado, osserva la Corte che dall'esame del contenuto della busta relativa alla notifica dell'atto di citazione di primo grado a mezzo pec al convenuto, emerge come tra gli allegati vi fosse anche la procura alle liti, che risulta firmata digitalmente dall'avv. Vincenzo Salvago, il che rende infondata l'eccezione in esame.
Anche l'eccezione di inammissibilità della impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. non ha fondamento, dal momento che dalle allegazioni contenute nell'atto di appello si evincono le censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche della stessa chieste.
Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse, nell'escludere la prova della stipulazione del contratto invocato a sostegno della domanda, errato anzitutto nel valutare alcuni elementi di prova, ed in particolare una e-mail del 14-3-2019, che forniva la prova del contratto, ed altre due e-mail del 2 e 3 marzo 2019, oltre ad una comunicazione inviata via pec dall'avv. Mauri, documenti tutti che dimostravano la conclusione del contratto.
Aggiunge l'appellante come il giudice di primo grado avesse errato anche nel non ammettere la prova orale dedotta in primo grado, e nel ritenere inammissibile la produzione della chiavetta contenente un video, che per le sue caratteristiche non poteva essere depositato telematicamente.
pagina 7 di 10 La prova orale diretta a dimostrare la stipulazione del contratto doveva essere ammessa, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 2724 n.1 c.c., per la presenza di un principio di prova scritto rappresentato dalla e- mail del 14-3-2019, ed all'art. 2724 n.3 c.c., posto che l'inesistenza del contratto scritto era dipesa dal furto dello stesso ad opera di ignoti.
Sostiene ancora l'appellante come anche la consegna dei beni allo fosse circostanza da CP_1 ritenersi provata in giudizio, in quanto non contestata dal convenuto in primo grado.
Il motivo è infondato.
Dalla e-mail del 14-3-2019 inviata dallo a , si ricava l'esistenza di trattative che CP_1 Pt_2 avevano portato, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ad una lettera di intenti, ma non la conclusione di un contratto completo in tutto il suo contenuto, come emerge in modo inequivoco dal tenore della comunicazione, con la quale lo adombrando un tentativo della controparte di CP_1 rimettere in discussione alcuni aspetti della trattativa, manifesta una evidente volontà di attendere la formale conclusione del contratto, prima di darvi esecuzione.
Significativa è il tenore letterale della parte conclusiva della e-mail, che è il seguente:
“..Mi sembra a questo punto corretto che io proceda con gli ulteriori pagamenti solo a seguito della firma della scrittura, onde evitare nuovi cambiamenti in corso non precedentemente concordati”.
In nessuna delle altre e-mail citate dall'appellante, possono individuarsi elementi idonei a ricavare la circostanza della avvenuta conclusione del contratto.
Parimenti irrilevante, per il profilo in esame, è la comunicazione via pec (doc. 42 fascicolo primo grado convenuto) inviata dall'avv. Mauri, difensore dello al legale della controparte, che nulla CP_1 riconosce quanto alla conclusione del contratto per cui è causa, ma imputa alla una condotta Parte_1 illecita volta allo sviamento della clientela.
Rileva ancora la Corte come correttamente non siano state ammesse dal tribunale le prove orali formulate dalla sulla avvenuta conclusione del contratto, ostandovi il rilevante valore del Pt_1 contratto, ex art. 2721 c.c., e non ricorrendo né l'ipotesi dell'esistenza di un principio di prova scritta quanto alla stipulazione del contratto, né la perdita incolpevole del documento che forniva la prova del contratto, atteso che non vi è alcuna prova né dell'esistenza dello stesso, del quale neppure è stata indicata l'asserita data di sottoscrizione, nè dell'avvenuto furto del documento.
Infine, l'appellante si lamenta della mancata autorizzazione alla produzione in giudizio di una chiavetta contenente un video, ma neppure indica quali sarebbero i fatti che da questo dovrebbero ricavarsi, e quale la loro incidenza sulla questione della stipulazione del contratto.
pagina 8 di 10 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Assume la difesa della che l'assenza di un documento di trasporto dei beni era irrilevante, Parte_1 perché gli stessi già si trovavano nel negozio, e la circostanza era stata comunque oggetto di riconoscimento da parte dello come dimostrato dal documento n.42 dal medesimo prodotto. CP_1
Il motivo è infondato.
L'assunto sostenuto in primo grado dalla secondo cui i beni oggetto della propria azienda, Parte_1 sarebbero stati consegnati allo che ne avrebbe acquistato la disponibilità, senza CP_1 corrisponderne il prezzo, realizzando in tal modo un ingiustificato arricchimento, non ha trovato alcuna conferma sul piano istruttorio.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, la circostanza dell'avvenuta consegna allo dei CP_1 beni oggetto di quel contratto del quale, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non vi è prova, non è stata oggetto di alcun riconoscimento da parte dell'odierno appellato o del suo difensore.
Il documento n.42 invocato dalla è, come sopra detto, una comunicazione con la quale Parte_1
l'avv. Mauri, oltre a contestare al sig. , quale titolare della una serie di condotte Pt_2 Parte_1 scorrette dal punto di vista commerciale, rappresentava al medesimo che i beni invenduti di proprietà della detta società permanevano ancora all'interno del negozio, ed invitava il predetto sig. a far Pt_2 pervenire entro sette giorni un elenco dettagliato dei beni con i rispettivi prezzi, al fine di valutare la convenienza dell'acquisto, o in alternativa ad indicare, sempre nel termine di sette giorni, il giorno e l'ora in cui si sarebbe recato a ritirare i detti materiali.
Risulta evidente come dal contenuto della comunicazione appena esaminata, neppure lontanamente possano ricavarsi gli elementi costitutivi dell'azione regolata dall'art. 2041 c.c.
L'appello proposto da risulta pertanto infondato, con la conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di CP_1 cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo al valore della controversia (da 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese CP_1 forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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