Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE R.G. n. 5374/2024 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5374/2024, promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da:
1) Parte_1
nata Luino il 02/09/1990
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Davide Mustari
e
2) Parte_2
Nato Buenos Aires (ARG) il 13/09/1998
cittadino: ed Cod. Fisc. Pt_3 Parte_4 C.F._2
residente in [...](Va) – 21015 - alla Via Amerigo Vespucci con l'Avv. Sharon Giannone
con i seguenti figli minorenni:
nato in data [...] a [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 20/12/2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
Carlo nr. 1.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come a seguire:
- il padre sarà libero di vedere e tenere il figlio previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori:
o il lunedì o il mercoledì o il venerdì, quando il sig. ha il giorno di riposo Per_1
settimanale e la sig.ra lavora in palestra a Lonate Pozzolo, il minore sarà Pt_1
accompagnato presso l'abitazione di quest'ultimo dalla sig.ra In uno di Pt_1
questi giorni, previo accordo con la madre, qualora il sig. PE non dovesse lavorare il mattino seguente, il figlio potrà trascorrere la notte con il padre;
o il bambino trascorrerà con il padre due weekend al mese (il primo e il terzo);
o eventuali visite "fuori calendario" potranno essere liberamente concordate tra i genitori.
Per quanto riguarda le festività, salvo diverso accordo tra i genitori:
o resterà con la madre tutto il 24.12 e il pranzo del 25.12 e con il padre a Per_1
partire dal pomeriggio del 25.12 fino alla sera del 26.12. Laddove vi fosse accordo tra i genitori, le date potranno essere invertite.
o Nel rispetto del principio dell'alternanza dei genitori nello stare con il figlio durante le vacanze pasquali, trascorrerà negli anni dispari il giorno di Pasqua con la mamma e il giorno di Pasquetta con il papà, e negli anni pari il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Pasquetta con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori.
- Per quanto riguarda le vacanze estive:
o I genitori si impegnano a concordare con congruo anticipo (cioè, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno) i periodi in cui il figlio starà con ciascuno di essi.
o In particolare, durante le vacanze estive, il figlio potrà trascorrere sino Per_1
al compimento del secondo anno di età un periodo di almeno 3 (tre) giorni anche consecutivi con ciascun genitore;
dal compimento del terzo anno di età sino a quinto anno di età un periodo di almeno 7 (sette) giorni anche consecutivi con ciascun genitore;
dal compimento del quinto anno di età un periodo di almeno 10
(dieci) giorni, o superiore se concordato, anche consecutivi con ciascun genitore.
o In ogni caso le mete dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e, in generale, la vacanza dovrà essere congrua con le esigenze del minore.
Disporre che il sig. concorrerà al mantenimento del figlio mediante versamento alla Per_1 sig.ra in via anticipata entro il 15 di ogni mese, di un assegno mensile di € 400,00 Pt_1 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT (assegno comprensivo dell'eventuale e futura retta dell'asilo).
Disporre che la sig.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico. Pt_1
Disporre che ciascun genitore concorrerà al mantenimento del figlio “in forma diretta” per le esigenze ordinarie e quindi provvedendo al mantenimento del figlio quando lo stesso si trova presso di sé.
Disporre che le utenze domestiche afferenti all'abitazione della sig.ra resteranno ad Pt_1
esclusivo carico della stessa.
Disporre che le spese straordinarie necessarie (mediche, dentistiche, scolastiche, ludiche e sportive) per il figlio – che dovranno essere previamente concordate salvo urgenza per le spese mediche – siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
Per l'individuazione delle spese straordinarie, per quanto non espressamente previsto, i genitori faranno riferimento a quelle individuate e specificate come da protocollo del
Tribunale di Milano, che di seguito si riporta e cioè:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, ma che devono comunque essere documentate: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) spese dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
Spese mediche che, oltre a dover essere documentate, richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma devono comunque essere documentate: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) al luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche che, oltre a dover essere documentate, richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma che devono comunque essere documentate: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo esito (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche che, oltre a dover essere documentate, richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei);d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout), e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per le ulteriori spese straordinarie, per quanto non espressamente previsto, i genitori concorderanno preventivamente le spese di maggior importo (esemplificativamente: abbigliamento, nuova montatura occhiali ecc.). A tal fine il Sig. garantisce, una Per_1
volta concordata la spesa, la propria partecipazione al 50 %;
Darsi atto che i ricorrenti:
- sono economicamente autosufficienti;
- si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico al figlio minore;
- sono d'accordo che i documenti del minore saranno detenuti dalla sig.ra e che Pt_1
saranno consegnati all'occorrenza al sig. Per_1
- sono d'accordo a richiedere la cittadinanza argentina per il figlio minore (attesa la doppia cittadinanza del sig. ma che la sig.ra si riserva di manifestare il proprio Per_1 Pt_1 consenso al momento dell'inoltro delle pratiche;
- sono d'accordo che eventuali espatri del minore dovranno essere concordati, per iscritto, con anticipo di almeno 6 mesi (salvo casi eccezionali).
Per tutto quanto non previsto verranno applicate le norme vigenti in materia.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.