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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con assegnazione di termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 26.2.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2025, 18.2.2025, 25.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 397/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 Parte_2 rappresentato ta al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica indicato per le comunicazioni
; Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., con domicilio digitale eletto ai recapiti pec e Email_2
; Email_3
RESISTENTE
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: progressione verticale.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti allegano di avere partecipato ad una progressione economica verticale e sostengono l'illegittimità della decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria da parte della propria datrice di lavoro.
1 Costituendosi in giudizio l' eccepisce in via Controparte_1 preliminare il difetto di giuris rdinario, nonché l'infondatezza della pretesa nel merito. Con le note autorizzate per la discussione ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti alla luce delle pronunce di legittimità depositavano rinuncia alla decisione del ricorso, agli atti e all'azione intrapresa, con richiesta di compensazione delle spese di lite. La rinuncia non veniva accettata da controparte, la quale da essa desumeva l'infondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite. Al riguardo, come ritenuto anche da altri Tribunali, si è di fronte non ad una mera rinuncia agli atti, ma ad una esplicita rinuncia all'azione, che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, per essere operativa non richiede l'accettazione della controparte in quanto preclude ogni attività giurisdizionale perché estingue l'azione stessa e ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (Cass. 7228/2023), che fa venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. 2268/1999). La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, ma va riconosciuta ogni qual volta vi sia la chiara volontà di non proseguire nella domanda con riconoscimento dell'infondatezza di essa (Cass. 27701/2024) e necessita di procura speciale o di atto di disposizione della parte (Cass. 28146/2013). Nel caso di specie, vi è una chiara adesione all'orientamento giurisprudenziale che afferma il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in controversie analoghe, sicché l'atto di rinuncia va qualificato come rinuncia all'azione, come desumibile anche dalla procura speciale versata in atti in cui le parti personalmente affermano di rinunciare all'azione proposta. Ne deriva che come sancito dalla giurisprudenza di legittimità poiché la rinuncia all'azione ha l'efficacia di un rigetto della domanda, essa comporta che le spese del processo vanno poste a carico del rinunciante per il principio di soccombenza (Cass. 12953/2014, nonché nello stesso senso Cass. 15309/2020). La liquidazione delle spese di lite tiene conto della repentina adesione di parte ricorrente all'eccezione pregiudiziale di controparte che ha limitato l'attività difensionale di questa, nonché della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna e a rifondere in favore Parte_1 Parte_2 dell' le spese di lite che liquida in Euro 500,00, Controparte_1
2 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 01.03.2025 a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con assegnazione di termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 26.2.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2025, 18.2.2025, 25.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 397/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 Parte_2 rappresentato ta al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica indicato per le comunicazioni
; Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., con domicilio digitale eletto ai recapiti pec e Email_2
; Email_3
RESISTENTE
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: progressione verticale.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti allegano di avere partecipato ad una progressione economica verticale e sostengono l'illegittimità della decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria da parte della propria datrice di lavoro.
1 Costituendosi in giudizio l' eccepisce in via Controparte_1 preliminare il difetto di giuris rdinario, nonché l'infondatezza della pretesa nel merito. Con le note autorizzate per la discussione ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti alla luce delle pronunce di legittimità depositavano rinuncia alla decisione del ricorso, agli atti e all'azione intrapresa, con richiesta di compensazione delle spese di lite. La rinuncia non veniva accettata da controparte, la quale da essa desumeva l'infondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite. Al riguardo, come ritenuto anche da altri Tribunali, si è di fronte non ad una mera rinuncia agli atti, ma ad una esplicita rinuncia all'azione, che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, per essere operativa non richiede l'accettazione della controparte in quanto preclude ogni attività giurisdizionale perché estingue l'azione stessa e ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (Cass. 7228/2023), che fa venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. 2268/1999). La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, ma va riconosciuta ogni qual volta vi sia la chiara volontà di non proseguire nella domanda con riconoscimento dell'infondatezza di essa (Cass. 27701/2024) e necessita di procura speciale o di atto di disposizione della parte (Cass. 28146/2013). Nel caso di specie, vi è una chiara adesione all'orientamento giurisprudenziale che afferma il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in controversie analoghe, sicché l'atto di rinuncia va qualificato come rinuncia all'azione, come desumibile anche dalla procura speciale versata in atti in cui le parti personalmente affermano di rinunciare all'azione proposta. Ne deriva che come sancito dalla giurisprudenza di legittimità poiché la rinuncia all'azione ha l'efficacia di un rigetto della domanda, essa comporta che le spese del processo vanno poste a carico del rinunciante per il principio di soccombenza (Cass. 12953/2014, nonché nello stesso senso Cass. 15309/2020). La liquidazione delle spese di lite tiene conto della repentina adesione di parte ricorrente all'eccezione pregiudiziale di controparte che ha limitato l'attività difensionale di questa, nonché della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna e a rifondere in favore Parte_1 Parte_2 dell' le spese di lite che liquida in Euro 500,00, Controparte_1
2 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 01.03.2025 a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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