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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 798/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Parte_1 C.F._1
Petta;
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Paolino;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.4.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 7 agosto 2011, ad Alessandria del Carretto, avevano contratto matrimonio concordatario, iscritto al n. 2, parte II, serie A, degli atti di matrimonio del predetto Comune;
b) dall'unione era nato un figlio il 25.10.2013, minorenne non autosufficiente economicamente); c) nel Persona_1 tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con decreto del
6.8.2019 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate, che prevedevano la rinuncia alla richiesta di addebito, l'affidamento ad entrambi del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, le spese straordinaria suddivise al 50% fra entrambi i genitori e la consegna reciproca di alcuni beni mobili;
e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
tuttavia, durante l'orario di lavoro di lei, sarà il padre a prendersene cura, provvedendo eventualmente, anche ai pasti;
3. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra entrambi i genitori;
4. per le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni continuativi con il padre, da concordarsi entro il 30/6; per le vacanze natalizie, alternerà ogni anno con ciascuno dei genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (per quest'anno le parti si accorderanno in separata sede); per le vacanze pasquali alternerà con ogni genitore il giorno di Pasqua o quello successivo;
5. quanto al mantenimento ordinario, ciascuno dei genitori vi provvederà per il tempo rispettivamente trascorso con il minore;
6. quanto ai beni mobili che ciascuna parte si era impegnata a restituire all'altra, le parti dichiarano di non avere ancora provveduto ma di essere intenzionati a farlo nel più breve tempo possibile”.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473- bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 20.12.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2061-18
R.G., poi definito con decreto di omologa n. cronol. 7371/2019 del 6.8.2019.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le seguenti condizioni, così concordate:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre;
tuttavia, durante l'orario di lavoro di lei, sarà il padre a prendersene cura, provvedendo, eventualmente, anche ai pasti;
3. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra entrambi i genitori;
4. per le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni continuativi con il padre, da concordarsi entro il 30/6; per le vacanze natalizie, alternerà ogni anno con ciascuno dei genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (per quest'anno le parti si accorderanno in separata sede); per le vacanze pasquali, alternerà con ogni genitore il giorno di
Pasqua o quello successivo;
5. quanto al mantenimento ordinario, ciascuno dei genitori vi provvederà per il tempo rispettivamente trascorso con il minore;
6. quanto ai beni mobili che ciascuna parte si era impegnata a restituire all'altra, le parti dichiarano di non avere ancora provveduto ma di essere intenzionati a farlo nel più breve tempo possibile”. Con riferimento alle condizioni concordate e testé trascritte - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 798/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Alessandria del Carretto, in data 07/08/2011, tra (nato a [...] allo Jonio il 24/08/1978) e Parte_1
(nata a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 14/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 798/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Parte_1 C.F._1
Petta;
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Paolino;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.4.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 7 agosto 2011, ad Alessandria del Carretto, avevano contratto matrimonio concordatario, iscritto al n. 2, parte II, serie A, degli atti di matrimonio del predetto Comune;
b) dall'unione era nato un figlio il 25.10.2013, minorenne non autosufficiente economicamente); c) nel Persona_1 tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con decreto del
6.8.2019 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate, che prevedevano la rinuncia alla richiesta di addebito, l'affidamento ad entrambi del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, le spese straordinaria suddivise al 50% fra entrambi i genitori e la consegna reciproca di alcuni beni mobili;
e) dopo la separazione la convivenza tra i coniugi non era mai stata ripristinata.
Tanto premesso, hanno concluso formulando le seguenti richieste congiunte: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
tuttavia, durante l'orario di lavoro di lei, sarà il padre a prendersene cura, provvedendo eventualmente, anche ai pasti;
3. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra entrambi i genitori;
4. per le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni continuativi con il padre, da concordarsi entro il 30/6; per le vacanze natalizie, alternerà ogni anno con ciascuno dei genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (per quest'anno le parti si accorderanno in separata sede); per le vacanze pasquali alternerà con ogni genitore il giorno di Pasqua o quello successivo;
5. quanto al mantenimento ordinario, ciascuno dei genitori vi provvederà per il tempo rispettivamente trascorso con il minore;
6. quanto ai beni mobili che ciascuna parte si era impegnata a restituire all'altra, le parti dichiarano di non avere ancora provveduto ma di essere intenzionati a farlo nel più breve tempo possibile”.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473- bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 20.12.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2061-18
R.G., poi definito con decreto di omologa n. cronol. 7371/2019 del 6.8.2019.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le seguenti condizioni, così concordate:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre;
tuttavia, durante l'orario di lavoro di lei, sarà il padre a prendersene cura, provvedendo, eventualmente, anche ai pasti;
3. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra entrambi i genitori;
4. per le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni continuativi con il padre, da concordarsi entro il 30/6; per le vacanze natalizie, alternerà ogni anno con ciascuno dei genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (per quest'anno le parti si accorderanno in separata sede); per le vacanze pasquali, alternerà con ogni genitore il giorno di
Pasqua o quello successivo;
5. quanto al mantenimento ordinario, ciascuno dei genitori vi provvederà per il tempo rispettivamente trascorso con il minore;
6. quanto ai beni mobili che ciascuna parte si era impegnata a restituire all'altra, le parti dichiarano di non avere ancora provveduto ma di essere intenzionati a farlo nel più breve tempo possibile”. Con riferimento alle condizioni concordate e testé trascritte - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 798/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Alessandria del Carretto, in data 07/08/2011, tra (nato a [...] allo Jonio il 24/08/1978) e Parte_1
(nata a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 14/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.