Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2025, proposto da
Pedlock S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
Comune di Mosciano Sant'Angelo in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento ricevuto con PEC del 23.4.2025 recante da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo declaratoria di improcedibilità della PAS depositata il 25.3.2025 ed acquisita al prot. n. 7059 del 26.3.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, dell'art. 50 delle NTA del PRG del Comune di Moscano Sant'Angelo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mosciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa MA OL;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato il 25.3.2025 al Comune di Mosciano Sant’Angelo un’istanza ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 di autorizzazione, con procedura abilitativa semplificata, all’istallazione in area agricola del territorio comunale di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
Con tre articolati motivi di ricorso, di seguito riepilogati, impugna il provvedimento del Comune di Mosciano Sant’Angelo di improcedibilità dell’istanza di PAS e l’art. 50 delle NTA del PRG:
- violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 50 e 66 delle NTA del PRG e 3 della L. 241/1990, nonché della Lr 58/2023; vizio di istruttoria e motivazione; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto ; il diniego è motivato dal fatto che l’area di insediamento è compresa in ambito trasformazione speciale (ATS) attuabile con progetti da approvare con variante, la cui adozione è subordinata all’approvazione dei piani urbanistici comunali, ai sensi della l.r. n. 58/2023 Abruzzo; il Comune non avrebbe però considerato che per le aree a destinazione agricola, qual è l’area di intervento, la conformità urbanistica e l’immediata insediabilità dell’impianto FER è sancita dall’art. 20, comma 8, lettera c-ter, n. 2 del d.lgs. n. 199/2021;
2) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 50 e 66 delle NTA del PRG e 3 della L. 241/1990, nonché della Lr 58/2023; vizio di istruttoria e motivazione; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto ; la necessità di una variante al PRG, che impedirebbe la procedibilità dell’istanza, sarebbe smentita dall’art. 66 delle NTA del PRG che per le aree comprese negli ambiti di trasformazione speciale, prevede, in mancanza della variante, l’applicazione delle disposizioni della sottozona agricola di riferimento, in coerenza con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che consente l’insediamento degli impianti FER “ anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ”, tanto più se, come in specie, il progetto è coerente anche con gli obiettivi dell’ATS di “ diversificazione e l’ibridazione funzionale dell’intero comparto produttivo ”;
3. violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto; violazione del principio della massima diffusione delle FER; illegittimità in via derivata ; l’art. 50 delle NTA ove sia interpretato come fonte di un divieto di realizzare impianti FER in area a destinazione agricola, sarebbe illegittimo in parte qua e, in via derivata, anche il provvedimento impugnato;
4) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei principi recati dai regolamenti UE/2022/2577 e UE/2023/223; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto; violazione del principio della massima diffusione delle FER ; il diniego opposto all’istanza della ricorrente è contrario agli obiettivi di tutela ambientale e autonomia energetica perseguiti dalla normativa sovranazionale che promuove e incentiva la diffusione degli impianti FER.
Resiste il Comune di Mosciano Sant’Angelo.
All’udienza del 5 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Non è controverso inter partes :
- che l’area di insediamento dell’impianto FER proposto dalla ricorrente è compresa in zona agricola di PRG;
- che tale area concorre, in quanto inserita in un ambito di trasformazione speciale, all’attuazione della “ diversificazione e l’ibridazione funzionale dell’intero comparto produttivo” , mediante progetti da approvare con variante al PRG (art. 66 NTA del PRG);
- che in mancanza della variante “ in tali zone si applicheranno le disposizioni della sottozona agricola di riferimento ” (art. 66 NTA PRG).
È evidente che per l’area in questione il PRG prevede due destinazioni, una attuale corrispondente agli usi ammessi in zona agricola e l’altra futura ed eventuale che, previa approvazione con variante al PRG di un progetto, ammette usi compatibili con la “ diversificazione e l’ibridazione funzionale dell’intero comparto produttivo ”.
Si tratta di un modello di pianificazione in parte esecutivo (che ammette interventi diretti) e in parte programmatico (che richiede di essere attuato con variante puntuale).
L’apparente contraddizione insita nell’incidenza sulla stessa area di destinazioni reciprocamente escludenti non può essere risolta, data la forza parimenti cogente di entrambe, con la prevalenza dell’una sull’altra, come invece ha stabilito il Comune che ha negato la compatibilità dell’impianto FER con la disciplina dell’ATS, senza verificare se, invece, esso sia coerente con la destinazione agricola della zona in cui l’area di sedime è compresa al fine di dirimere il concorso fra dette disposizioni.
Secondo i criteri generali di soluzione dei conflitti fra fonti normative anche regolamentari – tali sono le NTA del PRG – l’antinomia va risolta applicando il criterio di efficacia temporale, peraltro espressamente recepito nell’art. 66 delle NTA che garantisce gli usi previsti nella destinazione urbanistica dell’area compresa nell’ATS fino ad approvazione della variante attuativa dell’ATS.
Ne consegue che l’applicazione al caso di specie della disciplina dell’ATS sull’area destinata a ospitare l’impianto FER, è illegittima perché presuppone falsamente che essa fosse efficace nel tempo in cui si è compiuta la fase costitutiva nel procedimento avviato con l’istanza della ricorrente.
Il citato art. 66 prevede invece che l’efficacia della conformazione urbanistica dell’ATS si produce solo con l’approvazione futura ed eventuale di una variante puntuale – non ancora intervenuta per l’ATS che comprende l’area in questione - ferma restando fino ad allora l’applicazione della disciplina precettiva stabilita dal PRG.
Non giustifica poi l’improcedibilità dell’istanza il capo di motivazione che nega l’insediamento dell’impianto fotovoltaico perché “ non… previsto nelle destinazioni d’uso del comprensorio ”.
Proprio la vocazione agricola dell’area – neppure menzionata nel provvedimento – depone astrattamente a favore della pretesa della ricorrente, in applicazione della normativa nazionale e comunitaria che considera le zone agricole idonee all’insediamento degli impianti FER.
Tuttavia la questione della compatibilità del progetto con il regime delle zone agricole non può essere vagliata in concreto, né oggetto di una pronuncia decisoria in questa sede, perché non conformata dal contenuto costitutivo del provvedimento impugnato.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 34 del codice del processo amministrativo, il Collegio non può pronunciarsi su poteri non esercitati o che potrebbero essere esercitati in futuro in subiecta materia .
Parimenti, il motivo che deduce l’illegittimità dell’art. 50 delle NTA del PRG, ove sia inteso come fonte del divieto di realizzare impianti FER in area a destinazione agricola e, in via derivata, del provvedimento impugnato, non può essere oggetto di sindacato in questa sede, perché l’illegittimità dell’art. 50 delle NTA, ove accertata, non si estenderebbe in via derivata al provvedimento impugnato nel quale la questione dell’insediabilità dell’impianto in zona agricola non si è neppure posta.
È infine irrilevante la presenza a meno di cinquecento metri dall’area di intervento di un edificio di interesse storico, che il Comune allega nella memoria difensiva quale ulteriore motivo di diniego dell’istanza della ricorrente.
Il provvedimento impugnato, che non menziona affatto tale circostanza, non tollera l’integrazione postuma della motivazione, tanto più perché proveniente dalla difesa civica e non dal Comune resistente.
Il provvedimento impugnato pertanto deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Mosciano Sant’Angelo al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ON, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MA OL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OL | NA ON |
IL SEGRETARIO