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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 5505/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Cianniello, in forza di procura in atti, domiciliati come in atti;
APPELLANTE
E
, IMPRESA F.G.V.S., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Luigi Gubitosi, giusta procura in atti, domiciliati come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.01.2015 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n. 274/2021 del
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata il 23.02.2021 e non notificata, con la quale
è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesione subiti in occasione del sinistro stradale occorso in Pollena Trocchia (NA) in data 18.10.2014 alle ore 07.20 circa in viale
Europa allorquando il sig. mentre era intento ad attraversare la strada Parte_1
sulle strisce pedonali veniva investito da un auto pirata del tipo Fiat Seicento di colore rosso che, investendolo e facendolo rovinare a terra, senza prestare soccorso, si allontanava.
Il sig. veniva pertanto trasportato presso il presidio ospedaliero San Parte_1
Giovanni di Dio di Frattamaggiore (NA) con diagnosi ove veniva refertato con prognosi di 7 giorni.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione dei fatti di causa, in forza della quale il Giudice di prime cure, non avrebbe correttamente tenuto in considerazione le risultanze istruttorie che, se correttamente valutate, avrebbero comportato un totale accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione –nella qualità di FGVS per la Regione Campania-, impugnando e contestando i motivi di gravame, insistendo preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in subordine per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
In via preliminare, l'atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza;
pertanto,
l'impugnazione risulta ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Ciò detto, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è
giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi, emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno giustamente condotto al rigetto della domanda attorea. Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, rilevano una serie di incongruenze che portano a ritenere inattendibile la deposizione resa in prime cure dall'unico teste escusso sig. e ad escludere pertanto che Testimone_1
l'appellante abbia fornito una prova rassicurante dei fatti posti a base dell'originaria domanda.
Con riferimento, infatti, al libero convincimento giudiziale in ordine alle risultanze istruttorie, il Giudice di Pace ha motivato la propria decisione argomentando circa l'inattendibilità del teste escusso;
emergono, infatti, diversi passaggi nei quali il teste forniva risposte del tutto generiche, omettendo di dare conto di alcun particolare rilevante idoneo a dimostrare una reale padronanza e conoscenza piena e diretta dell'evento di cui si era affermato testimone oculare (il teste non ha indicato la manovra posta in essere dal veicolo investitore ne se il pedone avesse tenuto una condotta idonea a scongiurare l'evento) riportando, invece, elementi di dettaglio quali i punti d'impatto.
E' appena il caso di ricordare come l'attendibilità e la veridicità di una deposizione testimoniale deve essere discrezionalmente valutata dal Giudice sulla scorta di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ritenuti di particolare rilevanza, può condurre ad una valutazione di inattendibilità relativamente alle deposizioni testimoniali rese in giudizio
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 7763 del 30-10-2010 in Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3).
Nel caso di specie, il teste sig. , dichiarava essere il padre del Testimone_1
pedone lesionato;
l'attendibilità del teste, infatti, stanti i rapporti di parentela dedotti, deve essere vagliata in modo più accurato dal giudice, il quale dovrà valutare in maniera maggiormente rigorosa se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, ad esempio da documenti o da altre testimonianze (Cass.,
sent. n. 14706 del 19 luglio 2016.)
La dichiarazione, allo stato degli atti, risulta evidentemente inidonea a confermare il sinistro dedotto dall' appellante e le modalità di accadimento dello stesso, con la conseguente mancanza di una rassicurante conferma della narrativa dei fatti dedotti in giudizio. A ciò va aggiunto che nonostante il teste affermi che “...mio figlio in conseguenza
dell'investimento subiva lesioni alla spalla sinistra e subiva la frattura parziale di un inciso centrale superiore...” (ciò fa quindi presumere che l'impatto fosse stato di una certa gravità), non furono chiamate sul posto né le autorità di pubblica sicurezza né soccorsi.
Sul luogo del sinistro, infatti, non è sopraggiunta alcuna autorità che abbia riportato la dinamica del sinistro né risulta presente in atti altro documento redatto da pubblico ufficiale nell'immediatezza dei fatti.
Di conseguenza il Giudice non può ancorare il proprio convincimento ad alcun altro elemento terzo rispetto alle testimonianze rese dall'unico teste escusso.
Ancora, non può non rilevarsi che nel referto di primo soccorso n. 56923 del nosocomio “San Giovanni di Dio“di Frattamaggiore, l'odierno appellante dichiarava di aver riportato lesioni per incidente stradale, senza alcun cenno alla responsabilità di terzi né all'omissione di soccorso.
Quanto al valore probatorio del certificato di primo soccorso va precisato che: “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della
provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.
Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico
certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”( Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28
luglio 2020, n. 16030). Si aggiunga, ancora, che nella stessa querela manca l'indicazione del teste;
se è pur vero che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, è pur vero che tale documento, redatto tempestivamente e corredato di tutti gli elementi utili alle indagini, in assenza di ulteriori elementi e prove, possa aiutare il Giudice a fondare il proprio convincimento.
Non merita accoglimento neppure la doglianza di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure ha omesso del tutto di motivare la scelta di discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal dott. . Persona_1
Giova ricordare che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito» (Cass. n. 6155/2009), che, nel caso di specie, ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento.
Il Giudice di merito può disattendere le risultanze della CTU percipiente, fornendo una motivazione in ordine agli elementi di valutazione adottati nonché agli elementi probatori utilizzati per la decisione, specificando altresì le ragioni per cui abbia ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice. Egli può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica,
che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU. Il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente in base ad idonei elementi istruttori, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU.
A parere di chi scrive vanno condivise le conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure poiché, sussistendo espressa contestazione da parte della convenuta in ordine alla verificazione del fatto storico e tenuto conto degli elementi sueposti, non può che concludersi per il rigetto della domanda attorea, non avendo parte attrice fornito la prova – sulla stessa incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. – di fatti costitutivi della propria pretesa, ed, in particolare, in ordine alla effettiva veridicità del sinistro denunciato.
Conclusivamente gli elementi istruttori emersi in primo grado siccome correttamente interpretati dal Giudice di prime cure unitamente all'integrazione motiva della pronuncia appellata conducono alla conseguente conferma della sentenza di rigetto dell'appello. La necessità di integrare la sentenza impugnata in parte motiva determina l'opportunità
di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
5505/2021 così provvede:
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 274/2021
del Giudice di Pace di Sant' Anastasia;
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Nola, lì 15.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura