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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
Prima sezione civile
Il Presidente della prima sezione civile dott. Stefano Giusberti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15614/2024 r.g., promossa da avv. (c.f. ) del Foro di Bologna, in Parte_1 C.F._1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio
- ricorrente contro
(cod. fisc. ) - resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
avente ad oggetto: “opposizione ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
Conclusioni della ricorrente:
“si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 15 del d.l.vo
1° settembre 2011, n. 150, depositato il 6 novembre 2024, l'avv. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di
[...]
Bologna, prima sezione penale, in data 7 ottobre 2024, ha liquidato le competenze professionali per l'attività svolta dalla ricorrente quale difensore d'ufficio di Pt_2
nel processo penale r.g. n. 10234/2014, definito con sentenza n. 1193/2020 del
[...]
1 A sostegno dell'opposizione l'avv. ha in primo luogo dedotto l'omessa Pt_1
liquidazione di € 6,50, quale esborso sostenuto per l'invio a mezzo raccomandata della diffida al pagamento dei compensi professionali, spesa documentata mediante produzione di copia della stessa (v. il documento n. 2, p. 5), di € 50,25, a titolo di spese generali correlate al procedimento monitorio (v. il documento n. 2, p. 28), nonché di €
1.093,17, importo complessivamente dovutole per la procedura esecutiva di seguito espletata (e più precisamente € 898,00 per compensi, € 24,55 per spese documentate, il tutto oltre spese generali e C.P.A.; v. il decreto reso all'udienza del 24 aprile 2024 dal Giudice dell'esecuzione mobiliare, documento n. 2, p. 75).
La ricorrente ha inoltre censurato l'impugnato provvedimento, lamentando l'erronea applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna per la liquidazione dei compensi professionali in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello
Stato e di difesa d'ufficio del dicembre 2018, in quanto integralmente sostituito dal successivo Protocollo del maggio 2023.
Il , pur tempestivamente notiziato del procedimento Controparte_1
mediante regolare processo di notifica, non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza dell'11 marzo 2025, la ricorrente, unica presente, ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo ed ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Va rilevato in primo luogo che, trattandosi nella fattispecie in esame di un procedimento instaurato successivamente al 28 febbraio 2023, deve trovare applicazione l'art. 15 del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150 (richiamato dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal d.l.vo 10 ottobre 2022, n. 149. In forza dell'art. 15, co. 1, del d.l.vo n. 150 del 2011, nel testo attualmente vigente, “le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione”, ossia dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che pertanto trovano applicazione alla fattispecie. L'opposizione è stata quindi correttamente proposta al
2 Presidente del Tribunale di Bologna (ed assegnata al Presidente di sezione delegato) ed è regolata dai richiamati art. 281 decies e ss. c.p.c.
Ciò premesso, si osserva che l'opposizione proposta dall'avv. è solo in Pt_1
parte fondata.
Per quel che concerne la domanda di riconoscimento delle somme sopra richiamate e non liquidate dal Giudice penale, essa è da ritenersi meritevole di accoglimento, eccezion fatta per il richiesto rimborso della spesa sostenuta per l'invio della diffida al pagamento.
Il Tribunale di Bologna, prima sezione penale, pur dando espressamente atto che l'avv. “ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero Pt_1
dei crediti professionali” (v. il decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Bologna il 7 ottobre 2024, documento n. 4 della ricorrente), così integrando pienamente i presupposti richiesti dall'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per la liquidazione delle spese e dell'onorario al difensore d'ufficio, si è tuttavia limitato a disporre il pagamento del dovuto con riguardo all'attività defensionale svolta nell'ambito del giudizio penale “originario” e per il successivo procedimento monitorio, rispetto al quale ha però trascurato di ricomprendere le relative spese generali, senza invece nulla statuire in merito agli oneri economici assunti dall'odierna ricorrente con riferimento alla procedura di pignoramento mobiliare, che pure risulta essere stata da ultimo effettivamente attivata.
Al riguardo, si deve osservare che, poiché l'esperimento del procedimento monitorio, come pure della procedura esecutiva, costituiscono altrettanti passaggi obbligati per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d. P.R. 30 maggio 2002, n .115, appare del tutto logico e conseguente che i relativi costi, comprensivi di spese, onorari e diritti, non debbano rimanere a carico del professionista, ma ricadere nel novero di quelli che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria.
In tal senso si è del resto pronunciata a più riprese la Suprema Corte che, anche di recente, ha avuto modo di ribadire il principio per cui “il difensore d'ufficio di un
3 imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (così, fra le altre, Cass. civ., sez. II, ord. 10 settembre 2019, n. 22579), trattandosi di esborsi strumentalmente e funzionalmente riferiti a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato (v. Cass. civ., sez. II, ord.
26 febbraio 2024, n. 5041).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bologna in questa sede impugnato, deve disporsi la liquidazione in favore dell'avv. degli ulteriori importi di € 50,25, a titolo di Pt_1
spese generali correlate al procedimento monitorio e di € 922,55 (ovvero € 898,00 per compensi ed € 24,55 per spese documentate, il tutto oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge) per le spese associate alla procedura esecutiva, senza invece nulla riconoscersi con riferimento all'esborso sostenuto per l'invio alla Pt_2
della diffida al pagamento delle somme dovute per la prestazione professionale resa nell'ambito del giudizio penale che la riguardava, non potendosi considerare tale attività quale presupposto essenziale per l'ottenimento della liquidazione dei compensi richiesti, ma solo al pari di evento che tipicamente anticipa la relativa procedura senza tuttavia esserne parte integrante.
Quanto invece all'ulteriore motivo di opposizione, con il quale l'avv. ha Pt_1
contestato l'applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna del dicembre 2018 anziché del successivo Protocollo del maggio 2023, quale parametro di riferimento per la liquidazione dei propri compensi professionali, con conseguente riconoscimento di un importo globale inferiore (ovvero totali € 785,33, somma complessivamente prevista per i procedimenti definiti sulla base della sola acquisizione documentale alla stregua del Protocollo del dicembre 2018) rispetto a quello che invece le sarebbe stato dovuto (vale a dire € 851,00, secondo quanto contemplato dal successivo Protocollo
4 del maggio 2023 in merito ai medesimi procedimenti), si rileva che la doglianza della ricorrente è infondata e pertanto va disattesa.
Sul punto, ritiene infatti questo Giudice che anche per detti protocolli d'intesa, similmente a quanto avviene per i decreti ministeriali che definiscono i criteri per la liquidazione dei compensi della professione forense, valga il principio per il quale essi debbano trovare applicazione solo per le prestazioni professionali che all'epoca di entrata in vigore non erano ancora cessate, posto che una diversa interpretazione, che rimandi al momento in cui interviene la liquidazione giudiziale, finirebbe per porsi in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, dando luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra prestazioni professionali di epoca identica ed oggetto di contestuale istanza di liquidazione, ma decise in tempi differenti rispetto alla variazione del quadro convenzionale di riferimento.
Una simile ricostruzione ermeneutica appare, del resto, perfettamente in linea con gli ultimi indirizzi al riguardo affermatisi tanto nella giurisprudenza di legittimità che in quella della Corte Costituzionale, secondo la quale il procedimento di liquidazione “esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un'analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale” (v. Corte cost. sentenza 24 settembre 2015, n. 192, Corte cost. sentenza 13 gennaio 2016, n. 13), oltre che avvalorato dallo stesso dettato normativo, e segnatamente dell'art. 83, co. 3 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in forza del quale “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
Meramente ad abundantiam, non ci si può infine esimere dal rimarcare come, in ogni caso, sebbene “i protocolli stipulati presso gli Uffici Giudiziari abbiano acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise” volte “a migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale”, essi, “in conformità alla loro natura, non hanno tuttavia efficacia vincolante, ma persuasiva” (v. Cass. civ., sez. II, ordinanza del 20 ottobre 2023, n.
5 29184), con tutto ciò che ne discende sotto il profilo della loro cogenza, solo relativa, nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale.
Conclusivamente, nel caso di specie, appare quindi condivisibile la scelta operata dal Giudice penale, il quale, nel quantificare i compensi professionali spettanti all'avv. , si è riferito al Protocollo del dicembre 2018, ossia a quello vigente al Pt_1
momento della pronuncia della sentenza, così procedendo ad una liquidazione degli stessi che, corretta nell'importo globalmente riconosciuto, va pertanto in questa sede confermato.
Tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente e avuto riguardo alla mancata opposizione da parte del , che è rimasto contumace, Controparte_1
appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, così provvede:
a) in parziale riforma del decreto impugnato, dispone la liquidazione a carico dell'Erario ed a favore della ricorrente delle ulteriori somme di € 50,25 per le spese generali relative al procedimento monitorio definito con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4215/2021 emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 6 settembre 2021 e munito di formula esecutiva il 7 settembre 2021, nonché di € 922,55, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge, per la procedura esecutiva n. 745/2024 Reg. Esec. Mob., definita con provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Bologna all'udienza del 24 maggio 2024;
b) compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, il giorno 8 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Stefano Giusberti
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25 maggio 2020, oltre che il compenso e le spese conseguenti al successivo procedimento per decreto ingiuntivo e susseguente atto di precetto, resisi necessari a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto da parte dell'assistita.