CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3667/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3667/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in , Galleria Campello n. 4, presso lo studio dell'avv.
[...] Pt_1
Gianluca Merizzi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in , via Caimi Controparte_1 C.F._1 Pt_1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Elena Martinelli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 17 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_3
“L'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n° 316/2022, emessa in data 27.09.2021, depositata in data 27.09.2022, notificata a mezzo PEC in data
28.11.2022, contrariis reiectis, voglia
1. nel rito, in via preliminare:
1. sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Sondrio .n° 316/2022, emessa in data 27.09.2021, depositata in data 27.09.2022, notificata a mezzo PEC in data 28.11.2022, rilevato che concorrono sia il fumus boni iuris,
per la presenza di legittimi, giusti e fondati motivi per la riforma della summenzionata decisione, nonché il periculum in mora, per la concreta possibilità di escutere la RA attualmente residente ad Abu Dhabi (Emirati Controparte_1 Con Arabi Uniti), Al Bateen Street n. 20, P.O. 126777, assolutamente impossidente di beni in Italia, come meglio verrà argomentato nell'istanza che la si riserva di depositare;
Parte_1
2. nel rito, in via pregiudiziale:
accertata e dichiarata la nullità / invalidità della procura alle liti rilasciata dalla RA
[...]
al proprio difensore avvocato Elena Martinelli, perché priva della data, del luogo e della CP_1 legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09.04.2020;
accertata e dichiarata la carenza dello jus postulandi in capo allo stesso difensore, avvocato Elena
Martinelli;
accertato e dichiarato che la sanatoria della procura alle liti da parte della RA
[...]
avrebbe potuto avvenire solo ed esclusivamente secondo le due distinte modalità che CP_1
vengono di seguito rappresentate:
1° nel primo atto difensivo di parte (note udienza del 18.11.2020 - n.d.a.), unitamente al quale avrebbe dovuto depositare, come suo onere, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio della procura alle liti, mediante il rilascio di altra conforme alla normativa vigente;
2° a seguito dell'assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado, nel caso di rilievo officioso della nullità da parte dello stesso (che nel caso che ci occupa non vi è stato - n.d.a.), sempre comunque, nel corso del processo di primo grado;
pagina 2 di 17 1) revocare l'ordinanza del 23.10.2024, comunicata in data 28.01.2025, con cui codesta Ec.ma
Corte disponeva la rimessione della causa che ci occupa in istruttoria ed assegnava, alla RA
termine perentorio sino al 20.03.2025 per la rinnovazione della procura alle Controparte_1
liti;
2) dichiarare che la procura alle liti datata 18.03.2025, depositata in pari data (18.03.2025)
rilasciata dalla RA al proprio legale, avvocato Elena Martinelli, risulta del Controparte_1
tutto improduttiva di qualsivoglia effetto nel giudizio che interessa;
3) dichiarare in ogni caso, la nullità / invalidità della procura alle liti rilasciata dalla RA
al proprio difensore avvocato Elena Martinelli, perché priva della data, del Controparte_1 luogo e della legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09.04.2020, nonché la carenza dello jus postulandi in capo allo stesso difensore della parte opponente appellata in mancanza del rilascio di una valida, efficace e legittima procura alle liti;
3. nel merito:
accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni argomentate dalla RA : Controparte_1
a) di prescrizione del credito, per essere stata ritualmente interrotta;
b) di nullità della fideiussione, rilevato che le SS.UU. con sentenza n° 41994/2021, si sono espresse in favore della nullità parziale del contratto di fideiussione che riproduca le previsioni ritenute contrarie alla disciplina in materia di concorrenza;
c) di estinzione della fideiussione, rilevato che la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale e non ritirata dalla parte appellata per irreperibilità assoluta della stessa, può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché perché la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale;
1) rigettare l'opposizione promossa dalla stessa RA e confermare in toto il Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Sondrio n° 733/2019, emesso nel giudizio R.G. N. 1532/2019 in data 22.11.2029;
pagina 3 di 17
4. spese di lite:
1) condannare ex D.M. n. 55/2014, la RA alla rifusione delle spese di Controparte_1
causa di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, oltre accessori previsti per legge, se dovuti;
2) condannare altresì, la RA e/o l'avvocato Elena Martinelli alla Controparte_1 restituzione a favore della della somma di € 26.066,53.=, dalla Parte_1
Banca opposta appellante versata, in adempimento alla sentenza del Tribunale di Sondrio n°
316/2022, che ci occupa, sul conto corrente codice IBAN [...] intestato al summenzionato legale, con studio in , Via Caimi, 35, rilevato che l'opponente Pt_1
appellata rappresentava di non aver mai versato allo stesso difensore onorari o anticipazioni relativi alla causa che interessa, come da dichiarazione del 18.04.2023, sottoscritta dalla RA
, nonché vistata ed autenticata dall'avvocato Elena Martinelli, che si allega Controparte_1
(cfr. lett. A)”.
in via istruttoria:
ammettere
1) l'interrogatorio formale della RA , sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
1° Vero che lei risulta essere debitrice nei confronti della delle seguenti somme, per: Parte_1
Capitale con interessi al 24.06.2009, per, ex residuo mutuo ipotecario, in forza di, contratto stipulato in data 20.01.1998 a rogito dott. notaio in , Repertorio n° 122340, Raccolta, n° 10156; € 172.607,01 Persona_1 Pt_1
Spese legali per intervento in via, privilegiata (doc. 17); € 12.730,37
Capitale con interessi al 31.12.2010, per saldo debitore dell'ex conto corrente n° 33708; € 107.473,82
Spese legali per intervento, in via chirografaria (doc. 18); € 5.703,17
Importo della fideiussione limitata sino alla concorrenza della somma di € 750.000,00 =, pari ad € 387.342,68 =, a garanzia: dell'ex conto corrente ipotecario n° 92591/53, in essere presso la Sede di della Banca ricorrente, in forza di Pt_1 contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato dai signori e in data 27.10.2000 a rogito dott. notaio in , Parte_4 Parte_5 Persona_1 Pt_1
Repertorio n° 138906, Raccolta n° 11618, nel quale la RA;
Controparte_1 dell'ex conto corrente n° 33706, intestato ai signori e € 387.342,68 Parte_4 Parte_5 Par Totale crediti S.E. & 685.857,05
A dedurre importo ricavo d'asta € -330.358,58
TOTALE GENERALE S.E. 355.498,47, oltre interessi al tasso e dalle rispettive scadenze come sopra meglio Pt_6 evidenziato;
2° Vero che lei rilasciava in data 24.07.2000 a favore dei signori e fideiussione limitata sino Parte_4 Parte_5 alla concorrenza dell'importo di £. 750.000.000 =, pari ad € 387.342,68 =;
pagina 4 di 17 3° Vero che lei, all'atto della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, risultava essere debitore nei confronti della
, in forza delle soprammenzionate ragioni di credito della somma di € 355.498,47.=, Parte_1 oltre interessi al tasso e dalle rispettive scadenze come sopra meglio evidenziato e da documentazione che le si rammostra;
4° Vero che, ai signori e nonché alla RA , la Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Parte_1
diede comunicazione dell'entità del tasso di interesse debitore per scoperto di conto corrente e di mora, e ciò
[...] fece anche in relazione ai contratti di mutuo, nonché successivamente ogni variazione della misura degli interessi le venne comunicata con estratto conto trasmesso presso il loro domicilio, come da documentazione che le si rammostra;
5° Vero che la inviò ai signori e , nonché alla RA Parte_1 Parte_4 Controparte_3
, gli estratti conto relativi al saldo debitore, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
Controparte_1
6° Vero che gli estratti conto emessi dalla furono approvati dai signori e Parte_1 Parte_4
nonché dalla RA , per acquiescenza al termine di giorni 60, come impone l'art. 8 Parte_5 Controparte_1 delle Norme Contrattuali - mancato reclamo -, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
7° Vero che la , con Raccomandate A.R. del 19.08.2019 provvedeva sia a metterla in mora, Parte_1 nonché la invitava all'immediato pagamento del debito, con l'avvertimento che in difetto avrebbe dato corso alle opportune azioni legali, come dal risulta dalla comunicazione che le si rammostra;
2) la prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1° Vero che la , in data 20.08.2019, conferiva alla società con Parte_1 Pt_7 CP_4 sede in Varese Viale Milano, 17, incarico di ricercare la residenza della RA , nata a [...] Controparte_1 Pt_1
19.03.1966 ed ivi residente in [...] (C.F. ); CodiceFiscale_2
2° Vero che a seguito delle opportune indagini codesta società, in data 06.09.2019, trasmetteva il resoconto delle indagini effettuate, come da documento che le si rammostra (doc. 6),
3° Vero che dal soprammenzionato documento viene evidenziato che: «L'ufficio anagrafe del Comune di , dove la Pt_1 richiesta risultava avere la residenza in Via Emilio Bosatta n. 1/A ne ha dichiarato l'irreperibilità.
Al momento attuale il nominativo in oggetto non ha fatto alcuna richiesta di iscrizioni presso altri comuni d'Italia», come da documentazione che le si rammostra (doc. 6);
4° Vero che dalla stessa informativa risultava che, a seguito di informazioni assunte dalla società in Pt_7 CP_4 loco, la RA sarebbe stata dimorante negli Emirati Arabi - Dubai o Abu Dhabi -, come da documentazione che le CP_1 si rammostra (doc. 6);
5° Vero che alcuna formale conferma delle voci che la RA avesse dimora negli Emirati Arabi - Dubai Controparte_1
o Abu Dhabi -, la società a seguito delle opportune ricerche, trovò; Pt_7 CP_4
6° Vero che dall'atto della stipulazione dei contratti da parte dei signori e nonché della Parte_4 Parte_5 RA , la diede comunicazione dell'entità del tasso di interesse Controparte_1 Parte_1 Parte_1 debitore per scoperto di conto corrente e di mora, e ciò fece anche in relazione ai contratti di mutuo, nonché successivamente ogni variazione della misura degli interessi venne comunicata con estratto conto, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
7° Vero che all'atto della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, la RA risultava essere Controparte_1 debitrice nei confronti della , in forza delle soprammenzionate ragioni di credito della Parte_1
pagina 5 di 17 somma di € 355.498,47 =, oltre interessi al tasso e dalle rispettive scadenze come sopra meglio evidenziato e da documentazione che le si rammostra;
8° Vero che la inviò ai signori e nonché alla RA Parte_1 Parte_4 Parte_5
, gli estratti conto relativi al saldo debitore, come da documentazione che le si rammostra;
Controparte_1
9° Vero che gli estratti conto emessi dalla furono approvati dai signori e Parte_1 Parte_4
nonché dalla RA , per acquiescenza al termine di giorni 60, come impone l'art. 8 Parte_5 Controparte_1 delle Norme Contrattuali - mancato reclamo -, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
10° Vero che la , con Raccomandate A.R. del 19.08.2019 provvedeva sia a mettere in mora la Parte_1 RA , nonché la invitava all'immediato pagamento del debito, con l'avvertimento che in difetto Controparte_1 avrebbe dato corso alle opportune azioni legali, come dalla comunicazione che le si rammostra;
Vengono indicati quali testimoni i signori:
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ SCHE. con sede in Varese CP_4
Viale Milano, 17, su tutti i capitoli;
meglio precisati in memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, n° 2 c.p.c. del 08.05.2021 e del 10.05.2021.
La i oppone, in ogni caso, a qualsivoglia ulteriore domanda e/o produzione Parte_1 di controparte e dichiara sin d'ora, se del caso, di non accettarne il contraddittorio”.
Per Controparte_1
“NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 316/2022 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 27 settembre 2022 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/2019, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Sondrio in data 22.11.2019, con il quale era stata ingiunta al pagamento di euro
355.498,47, oltre interessi e spese di procedura, dedotto quanto ricavato in sede esecutiva (= euro
330.358,58):
a) in parte, quale residuo del mutuo ipotecario sottoscritto in data 20.01.1998 dalla stessa
[...]
(= euro 172.607,01), oltre euro 12.730,37 per l'intervento in via privilegiata in sede CP_1
esecutiva); pagina 6 di 17 b) in altra parte, quale saldo del conto corrente n. 33708 (= euro 107.473,82), oltre alle spese legali per l'intervento, in via chirografaria, di euro 5.703,17;
c) in parte, quale fideiussore, sino alla concorrenza di euro 750.000,00, di e di Parte_4
in relazione all'ex conto corrente ipotecario n. 92591/53, in forza di “contratto Parte_5 di finanziamento a medio termine con apertura di credito in conto corrente e garanzia ipotecaria”, sottoscritto in data 27.10.2000 e in relazione all'ex conto corrente n. 33706 intestato a Parte_4
e Parte_5
2. Essenzialmente, l'opponente si doleva:
(i) dell'intervenuta prescrizione del credito;
(ii) della nullità, totale o parziale, della fideiussione sottoscritta;
su tali basi, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. costituendosi in primo grado, eccepiva la nullità della procura alle liti, Controparte_5 conferita da all'avv. Elena Martinelli, ai fini dell'opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo e, di conseguenza, il difetto dello ius postulandi e l'inammissibilità dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 316/2022 resa in data 27 settembre 2022, il Tribunale di Sondrio così
disponeva:
“accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 733/2019, emesso dal Parte_3
Tribunale di Sondrio;
condanna parte opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 21.387,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 d.m. citato, oltre IVA e CPA”.
5. Principalmente, il primo Giudice così motivava l'accoglimento dell'opposizione.
(i) L'eccezione di nullità della procura alle liti, sollevata da parte opposta, veniva giudicata infondata, tenuto conto del disposto di cui all'art. 83 D.L. 18/2020, in base al quale, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di
COVID -19, nei procedimenti civili, la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta,
pagina 7 di 17 dalla parte, anche su documento analogico trasmesso al difensore e in copia per immagine,
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità ed anche a mezzo di strumenti di certificazione elettronica.
Su tale base, il Tribunale, accertata la trasmissione della procura alle liti, da al Controparte_1
proprio difensore, mediante “corriere DHL” e la successiva apposizione, da parte di quest'ultima, della firma digitale e il suo deposito nel fascicolo telematico, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, concludeva nel senso che detta procura alle liti recasse la data certa (il 9 aprile 2020), oltre che il luogo, dovendosi ritenersi rilasciata in . Pt_1
(ii) L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente era da ritenersi fondata, in quanto dies
a quo coincideva con l'ultimo atto della procedura esecutiva avviata dalla nei confronti di Pt_1
– atto che si individuava nel provvedimento di distribuzione della somma Controparte_1
ricavata dalla vendita del 4.11.2009.
Da tale data, non risultava inviato altro atto interruttivo della prescrizione, sino alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo del 23.02.2020.
Sul punto, il Tribunale di Sondrio precisava che: “… la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che l'interruzione del termine di prescrizione, in caso di giudizio instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo, avviene con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo
(Cassazione civile sez. I, 15/03/2016, n.5081; Cassazione civile sez. VI, 03/09/2013, n.20176) ossia dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, avvenuto nel caso di specie in data
23/2/2020, a nulla rilevando la data in cui è stato depositato il ricorso per ingiunzione di pagamento”.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 316/2022, per i seguenti motivi: Parte_8
I^ motivo: “Nullità / invalidità delle procura alle liti rilasciata all'avvocato Elena Martinelli dalla RA Controparte_1
II^ motivo: “Prescrizione del credito vantato dalla ”. Parte_1
7. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
pagina 8 di 17 8. Successivamente alla celebrazione della prima udienza di comparizione e all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva riassegnata, stante il trasferimento del Consigliere relatore ad altra Sezione della Corte;
all'udienza del 24.10.2024, le parti rinnovavano la precisazione delle conclusioni, rinunciando a ulteriori termini per il deposito di nuovi scritti conclusivi.
9. Con ordinanza depositata il 27.01.2025, la Corte rimetteva la causa in istruttoria affinché venisse depositata nuova procura alle liti in relazione al giudizio di appello, restando impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione in ordine alla procura alle liti rilasciata per il primo grado di giudizio.
10. Alla successiva udienza del 26.3.2025, le parti illustravano le rispettive difese e precisavano nuovamente le conclusioni, con rinuncia al deposito di altri scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190
c.p.c.; all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la impugna la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto la validità della procura alle liti conferita da Controparte_1 al proprio difensore e allegata all'atto di citazione a decreto ingiuntivo del 9.4.2020, sebbene:
(i) la stessa sia stata rilasciata all'estero - in quanto l'allora opponente viveva da diversi anni ad Abu Dhabi - senza la certificazione dell'Autorità Consolare;
(ii) la procura alle liti era, pertanto, priva di valida indicazione della data e del luogo di rilascio;
(iii) non aveva allegato un valido documento d'identità. Controparte_1
L'appellante, in particolare, rappresenta che:
- la disciplina speciale, citata dal primo Giudice (i.e. l'art. 83 D.L. 18/2020), era entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in G.U., ovvero in data 17.03.2020; ma in una formulazione che non conteneva alcuna previsione in ordine al conferimento della procura alle liti con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina di rito;
pagina 9 di 17 - soltanto in sede di conversione - con Legge 4 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in G.U. del 30.04.2020 - si introduceva tale previsione, sino a che le misure di distanziamento da Covid – 19 fossero rimaste in vigore.
Per tale principale ragione, parte appellante assume che tale normativa non fosse applicabile ratione temporis, in data 9.4.2020, allorquando veniva proposta l'opposizione al citato decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
I.A. Sul punto, si osserva che quanto prospettato da parte appellante non appaia dirimente ai fini della decisione.
Invero, si ritiene che la presente vicenda processuale debba essere valutata tenendo conto del momento storico in cui (al 9.4.2020 pacificamente residente ad Abu Dhabi), Controparte_1
conferiva tale procura alle liti, al proprio difensore, ovvero in piena pandemia da Covid – 19.
Al momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (i.e. il 9 aprile 2020) i termini processuali erano già ex lege sospesi (si ricordano, tra gli altri, l'art. 10 D.L. 2 marzo 2020,
n 9 e l'art. 1 D.L. 8.3.2020, n. 111).
1 Il D.L.
2.3.2020 n. 9 – titolato “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato in G.U. n. 53 del 2.3.2020 - tra l'altro, all'art. 9, aveva previsto:
- il rinvio d'ufficio delle udienze, salvi i casi urgenti (comma 1);
- la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, comunicazione e notificazione da eseguire nei Comuni di cui all'allegato 1) del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (commi 2 e 3);
- nonché una specifica causa di non imputabilità della parte eventualmente incorsa in decadenza (cfr. comma 6°
“ Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze”);
Il D.L. 8.3.2020, n. 11 – titolato Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria,
pagina 10 di 17 Inoltre, l'art. 83, comma 2, D.L. 18/20202 prorogava ulteriormente la sospensione dei termini processuali sino all'11.5.2020, salve le eccezioni ivi indicate (così, al comma 2°, si prevedeva che
“dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali […] Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o
l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”).
Di conseguenza, tenuto conto della legislazione speciale sopra richiamata, la difesa di
[...]
non era, in linea di principio, tenuta al rispetto di detto termine processuale (del CP_1
9.4.2020) ai fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo – stante che i termini erano ex lege
“sospesi”.
Pertanto, la Corte ritiene – in base al generale principio di ragionevolezza che deve orientare la corretta interpretazione delle norme – che non possa riservarsi alla medesima (che si è
tempestivamente attivata, nonostante la sospensione prevista, per avviare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) un trattamento deteriore rispetto a chi, al contrario, abbia ritenuto di avvalersi di tale sospensione e dell'ulteriore disciplina emergenziale che sarebbe stata approvata a distanza di pochi giorni dal 9.4.2020.
Invero, è fatto notorio che la situazione pandemica – tanto al 9.4.2020, quale data di proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quanto al 30.4.2020 (giorno di pubblicazione della legge di conversione del citato D.L. 18/2020 in Gazzetta Ufficiale) – fosse sostanzialmente la stessa, così come, peraltro, la disciplina legale in tema di sospensione dei termini nei processi civili.
Di conseguenza, appare ragionevole l'interpretazione accolta dal primo Giudice, per tutte le ragioni testé esposte.
pubblicato in G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020 e in vigore dall'8.3.2020 al 30.4.2020 – all'art. 1, aveva confermato la sospensione generalizzata dei termini processuali per i procedimenti civili. 2 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;
pagina 11 di 17 Infine, si rileva come – diversamente da quanto prospettato da parte appellante – l'opponente abbia prodotto, già in primo grado, la documentazione attestante l'invio, a mezzo corriere DHL, in busta chiusa, della procura alle liti dalla medesima sottoscritta e dell'allegato documento di identità
(docc. nn. 3 e 4 . CP_1
Conseguentemente, la procura alle liti, conferita da al proprio difensore, per il Controparte_1
primo grado di giudizio, deve ritenersi valida.
I.B. Le conclusioni raggiunte risultano assorbenti rispetto alle ulteriori questioni proposte da parte appellante, con particolare riferimento alla non sanabilità della procura alle liti (sul presupposto che la stessa fosse “nulla” e che, in primo grado, l'allora opponente, a fronte dell'eccezione di nullità sollevata dalla non aveva provveduto alla tempestiva sanatoria, con conseguente non Pt_1 applicazione del disposto di cui all'art. 182 c.p.c.).
I.C. La validità della procura alle liti di primo grado comporta, per l'effetto, la validità della stessa procura alle liti conferita per l'appello, atteso che la prima veniva conferita in relazione ad ogni
“stato e grado” e con ogni più ampia facoltà di legge.
II. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione decennale dei crediti azionati dalla Banca.
In particolare, la prospetta: Pt_1
(i) quanto al contratto di mutuo ipotecario del 20.01.1998 e quanto al rapporto di conto corrente n.
33708, che avesse eletto domicilio in , via Bosatta n. 1/A e che, Controparte_1 Pt_1
successivamente, non avesse comunicato il cambio di residenza;
quindi, che la diffida di pagamento, inviata al domicilio convenzionale in data 19.08.2019, abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione;
(ii) quanto alla posizione di garanzia assunta dalla – quale fideiussore sino alla Controparte_1
concorrenza di euro 750.000,00, in relazione all'ex conto corrente ipotecario n. 92591/53, in forza di contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato da e da in data Parte_4 Parte_5
27.10.2000, ed all'ex conto corrente n. 33706 – che, con raccomandata del 9.10.2019, veniva pagina 12 di 17 inviato il sollecito di pagamento (a e che, dunque, la prescrizione si è Parte_5
interrotta nei confronti di tutti gli obbligati ex art. 1310 c.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che sia fondata la sola doglianza proposta sub (i).
II.A. Invero, con il citato contratto di mutuo fondiario, all'art. 11) era stato così previsto (così, doc.
n. 2 : Pt_1
“Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 c.p.c.:
[…]
Quanto alla parte mutuataria al domicilio indicato in atto o successivamente comunicato con lettera raccomandata”.
Risulta per tabulas che la abbia inviato la citata raccomandata del 19.08.2019, presso il Pt_1
domicilio indicato, chiedendo in pagamento il saldo del mutuo ipotecario e del conto corrente n.
33708, quantificato in euro 125.907,36, oltre interessi.
L'esito della spedizione era negativo per “destinatario sconosciuto”.
E', altresì, documentato che successivamente la abbia incaricato una società privata per Pt_1
eseguire indagini sulla persona della debitrice (residenza, cariche sociali, beni di cui risultava essere titolare, ecc … ) e quest'ultima, con nota del 6.9.2019, comunicava che il Comune di ultima residenza di parte appellata (cioè, , via Bosatta n. 1/A) ne aveva dichiarato l'irreperibilità, Pt_1 specificandosi che, “da notizie assunte in luogo”, la medesima risulterebbe espatriata da circa due anni e “pare vivrebbe negli Emirati Arabi (Dubai o Abu Dhabi)”.
Solo in seguito, la veniva a conoscenza del fatto che la medesima era residente ad Abu Pt_1
Dhabi ove veniva successivamente notificato il decreto ingiuntivo, poi, opposto.
II.B. Ciò premesso, tenuto conto della disciplina convenzionale citata (l'art. 11 del contratto di mutuo) e, dunque, del domicilio eletto “per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge” e coincidente con via Bosatta n. 1/A in , ove veniva inviata la citata raccomandata;
nonché Pt_1 dell'inadempimento della debitrice all'obbligo, previsto contrattualmente, di comunicare con pagina 13 di 17 “lettera raccomandata” il mutamento del domicilio;
si ritiene che la citata raccomandata debba valutarsi idonea a interrompere la prescrizione decennale.
Invero, per quanto sia noto l'orientamento che ritiene che detta dichiarazione di domicilio, in difetto di espressa volontà in tale senso, non individui un “domicilio esclusivo”, potendo le comunicazioni essere inviate al domicilio effettivo del debitore3, nel caso in esame non appare sussistere tale evenienza (o, comunque, la stessa non risulta documentata), atteso che la debitrice si era allontanata, in corso di rapporto, dal territorio italiano e non aveva inviato, al creditore, la comunicazione della sua nuova residenza estera.
Né risulta allegato e/o documentato che fosse noto, alla altro domicilio ove poter Pt_1
proficuamente inviare le comunicazioni relative a tale rapporto.
II.C. Ritiene, invece, questa Corte che debba ritenersi prescritto l'ulteriore credito azionato dalla
Banca, con lo stesso decreto ingiuntivo opposto e pari ad euro 387.342,68 – quale credito garantito,
come fideiussore, da , in relazione al contratto di finanziamento a medio termine Controparte_1
stipulato dai debitori principali ( e in data 27.10.2000 e quale saldo Parte_4 Parte_5 dell'ex conto corrente n. 33706 sempre intestato a questi ultimi.
Invero, la richiesta di pagamento già citata e inviata il 19.08.2019 non faceva alcun riferimento a tali rapporti, ma – espressamente – al solo mutuo ipotecario ed al rapporto di conto corrente n.
33708, intestati alla sola . Controparte_1
La successiva missiva del 9.10.2019, inviata alla debitrice principale con Parte_5
raccomandata e con la quale si chiedeva il pagamento, a saldo, degli ulteriori rapporti indicati, è stata prodotta solo in appello e, dunque, tale produzione è inammissibile, ex art. 345 c.p.c.
pagina 14 di 17 Di conseguenza, il credito pari ad euro 387.342,68 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) – in difetto di altri atti interruttivi della prescrizione – deve ritenersi prescritto alla data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo avvenuta in data 24.02.2020 4, individuandosi il dies a quo della prescrizione decennale nel giorno 4.11.2009 (quale momento di approvazione del progetto di distribuzione in sede esecutiva), così come già evidenziato dal Tribunale e non oggetto di specifico appello.
II.D. Premesso quanto sopra, la Corte osserva come, con il ricorso per decreto ingiuntivo (pg. 6), parte ricorrente chiedesse in pagamento, tenuto conto dell'esito della procedura esecutiva:
(i) euro 172.607,11,
quale saldo del mutuo 20.01.1998 stipulato da (comprensivo di capitale e Controparte_1
interessi al 24.06.2009);
(ii) euro 12.730,37 (doc. n. 17), quali spese legali per l'intervento in via privilegiata (non oggetto di contestazione);
(iii) euro 107.473,82,
quale saldo del rapporto di conto corrente n. 33708 (comprensivi di capitale e di interessi al
31.12.2010);
(iv) euro 5.703,17, quali spese legali per l'intervento in via chirografaria (doc. n. 18) (non oggetto di contestazione);
(v) euro 387.342,68,
in relazione ai rapporti garantiti da (il contratto di finanziamento a medio Controparte_1
termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 27.10.2000 e l'ex conto corrente n. 33706, entrambi conclusi da e da;
Parte_4 Parte_5
pagina 15 di 17 per un totale di euro 685.857,05.
Da tale importo, sempre nel ricorso, la Banca ricorrente scomputava il ricavato d'asta (= euro
330.358,58), per un residuo a saldo di euro 355.498,47, oltre interessi (così, pg. 7 ricorso per decreto ingiuntivo).
II.E. Fatta tale premessa, tenuto conto che il credito sub (v) è prescritto, le somme dovute da sarebbero pari ad euro 298.514, 37. Controparte_1
Peraltro, tenuto conto del “ricavato d'asta” (= euro 330.358,58 – doc. n. 16 , si rileva Pt_1
come non sussista alcun credito residuo – per i titoli esaminati – in favore della Pt_1
III. Conclusivamente, sulla base delle valutazioni sopra esposte, l'appello viene respinto, con conseguente assorbimento dell'ulteriore questione proposta dall'appellata della nullità della fideiussione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta che comprende la fase di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 316/2022 resa dal Tribunale di Sondrio in CP_1
data 27 settembre 2022;
- condanna alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 16 di 17 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così, ad esempio, Cass. Civ., III, ordinanza n. 28513 del 12.10.2023:
“L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima”.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione all'esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa). 4 Così, sul punto, Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 23.09.2022, n. 27944: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3667/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in , Galleria Campello n. 4, presso lo studio dell'avv.
[...] Pt_1
Gianluca Merizzi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in , via Caimi Controparte_1 C.F._1 Pt_1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Elena Martinelli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 17 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_3
“L'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n° 316/2022, emessa in data 27.09.2021, depositata in data 27.09.2022, notificata a mezzo PEC in data
28.11.2022, contrariis reiectis, voglia
1. nel rito, in via preliminare:
1. sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Sondrio .n° 316/2022, emessa in data 27.09.2021, depositata in data 27.09.2022, notificata a mezzo PEC in data 28.11.2022, rilevato che concorrono sia il fumus boni iuris,
per la presenza di legittimi, giusti e fondati motivi per la riforma della summenzionata decisione, nonché il periculum in mora, per la concreta possibilità di escutere la RA attualmente residente ad Abu Dhabi (Emirati Controparte_1 Con Arabi Uniti), Al Bateen Street n. 20, P.O. 126777, assolutamente impossidente di beni in Italia, come meglio verrà argomentato nell'istanza che la si riserva di depositare;
Parte_1
2. nel rito, in via pregiudiziale:
accertata e dichiarata la nullità / invalidità della procura alle liti rilasciata dalla RA
[...]
al proprio difensore avvocato Elena Martinelli, perché priva della data, del luogo e della CP_1 legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09.04.2020;
accertata e dichiarata la carenza dello jus postulandi in capo allo stesso difensore, avvocato Elena
Martinelli;
accertato e dichiarato che la sanatoria della procura alle liti da parte della RA
[...]
avrebbe potuto avvenire solo ed esclusivamente secondo le due distinte modalità che CP_1
vengono di seguito rappresentate:
1° nel primo atto difensivo di parte (note udienza del 18.11.2020 - n.d.a.), unitamente al quale avrebbe dovuto depositare, come suo onere, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio della procura alle liti, mediante il rilascio di altra conforme alla normativa vigente;
2° a seguito dell'assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado, nel caso di rilievo officioso della nullità da parte dello stesso (che nel caso che ci occupa non vi è stato - n.d.a.), sempre comunque, nel corso del processo di primo grado;
pagina 2 di 17 1) revocare l'ordinanza del 23.10.2024, comunicata in data 28.01.2025, con cui codesta Ec.ma
Corte disponeva la rimessione della causa che ci occupa in istruttoria ed assegnava, alla RA
termine perentorio sino al 20.03.2025 per la rinnovazione della procura alle Controparte_1
liti;
2) dichiarare che la procura alle liti datata 18.03.2025, depositata in pari data (18.03.2025)
rilasciata dalla RA al proprio legale, avvocato Elena Martinelli, risulta del Controparte_1
tutto improduttiva di qualsivoglia effetto nel giudizio che interessa;
3) dichiarare in ogni caso, la nullità / invalidità della procura alle liti rilasciata dalla RA
al proprio difensore avvocato Elena Martinelli, perché priva della data, del Controparte_1 luogo e della legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09.04.2020, nonché la carenza dello jus postulandi in capo allo stesso difensore della parte opponente appellata in mancanza del rilascio di una valida, efficace e legittima procura alle liti;
3. nel merito:
accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni argomentate dalla RA : Controparte_1
a) di prescrizione del credito, per essere stata ritualmente interrotta;
b) di nullità della fideiussione, rilevato che le SS.UU. con sentenza n° 41994/2021, si sono espresse in favore della nullità parziale del contratto di fideiussione che riproduca le previsioni ritenute contrarie alla disciplina in materia di concorrenza;
c) di estinzione della fideiussione, rilevato che la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale e non ritirata dalla parte appellata per irreperibilità assoluta della stessa, può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c., nonché perché la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale;
1) rigettare l'opposizione promossa dalla stessa RA e confermare in toto il Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Sondrio n° 733/2019, emesso nel giudizio R.G. N. 1532/2019 in data 22.11.2029;
pagina 3 di 17
4. spese di lite:
1) condannare ex D.M. n. 55/2014, la RA alla rifusione delle spese di Controparte_1
causa di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, oltre accessori previsti per legge, se dovuti;
2) condannare altresì, la RA e/o l'avvocato Elena Martinelli alla Controparte_1 restituzione a favore della della somma di € 26.066,53.=, dalla Parte_1
Banca opposta appellante versata, in adempimento alla sentenza del Tribunale di Sondrio n°
316/2022, che ci occupa, sul conto corrente codice IBAN [...] intestato al summenzionato legale, con studio in , Via Caimi, 35, rilevato che l'opponente Pt_1
appellata rappresentava di non aver mai versato allo stesso difensore onorari o anticipazioni relativi alla causa che interessa, come da dichiarazione del 18.04.2023, sottoscritta dalla RA
, nonché vistata ed autenticata dall'avvocato Elena Martinelli, che si allega Controparte_1
(cfr. lett. A)”.
in via istruttoria:
ammettere
1) l'interrogatorio formale della RA , sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
1° Vero che lei risulta essere debitrice nei confronti della delle seguenti somme, per: Parte_1
Capitale con interessi al 24.06.2009, per, ex residuo mutuo ipotecario, in forza di, contratto stipulato in data 20.01.1998 a rogito dott. notaio in , Repertorio n° 122340, Raccolta, n° 10156; € 172.607,01 Persona_1 Pt_1
Spese legali per intervento in via, privilegiata (doc. 17); € 12.730,37
Capitale con interessi al 31.12.2010, per saldo debitore dell'ex conto corrente n° 33708; € 107.473,82
Spese legali per intervento, in via chirografaria (doc. 18); € 5.703,17
Importo della fideiussione limitata sino alla concorrenza della somma di € 750.000,00 =, pari ad € 387.342,68 =, a garanzia: dell'ex conto corrente ipotecario n° 92591/53, in essere presso la Sede di della Banca ricorrente, in forza di Pt_1 contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato dai signori e in data 27.10.2000 a rogito dott. notaio in , Parte_4 Parte_5 Persona_1 Pt_1
Repertorio n° 138906, Raccolta n° 11618, nel quale la RA;
Controparte_1 dell'ex conto corrente n° 33706, intestato ai signori e € 387.342,68 Parte_4 Parte_5 Par Totale crediti S.E. & 685.857,05
A dedurre importo ricavo d'asta € -330.358,58
TOTALE GENERALE S.E. 355.498,47, oltre interessi al tasso e dalle rispettive scadenze come sopra meglio Pt_6 evidenziato;
2° Vero che lei rilasciava in data 24.07.2000 a favore dei signori e fideiussione limitata sino Parte_4 Parte_5 alla concorrenza dell'importo di £. 750.000.000 =, pari ad € 387.342,68 =;
pagina 4 di 17 3° Vero che lei, all'atto della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, risultava essere debitore nei confronti della
, in forza delle soprammenzionate ragioni di credito della somma di € 355.498,47.=, Parte_1 oltre interessi al tasso e dalle rispettive scadenze come sopra meglio evidenziato e da documentazione che le si rammostra;
4° Vero che, ai signori e nonché alla RA , la Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Parte_1
diede comunicazione dell'entità del tasso di interesse debitore per scoperto di conto corrente e di mora, e ciò
[...] fece anche in relazione ai contratti di mutuo, nonché successivamente ogni variazione della misura degli interessi le venne comunicata con estratto conto trasmesso presso il loro domicilio, come da documentazione che le si rammostra;
5° Vero che la inviò ai signori e , nonché alla RA Parte_1 Parte_4 Controparte_3
, gli estratti conto relativi al saldo debitore, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
Controparte_1
6° Vero che gli estratti conto emessi dalla furono approvati dai signori e Parte_1 Parte_4
nonché dalla RA , per acquiescenza al termine di giorni 60, come impone l'art. 8 Parte_5 Controparte_1 delle Norme Contrattuali - mancato reclamo -, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
7° Vero che la , con Raccomandate A.R. del 19.08.2019 provvedeva sia a metterla in mora, Parte_1 nonché la invitava all'immediato pagamento del debito, con l'avvertimento che in difetto avrebbe dato corso alle opportune azioni legali, come dal risulta dalla comunicazione che le si rammostra;
2) la prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1° Vero che la , in data 20.08.2019, conferiva alla società con Parte_1 Pt_7 CP_4 sede in Varese Viale Milano, 17, incarico di ricercare la residenza della RA , nata a [...] Controparte_1 Pt_1
19.03.1966 ed ivi residente in [...] (C.F. ); CodiceFiscale_2
2° Vero che a seguito delle opportune indagini codesta società, in data 06.09.2019, trasmetteva il resoconto delle indagini effettuate, come da documento che le si rammostra (doc. 6),
3° Vero che dal soprammenzionato documento viene evidenziato che: «L'ufficio anagrafe del Comune di , dove la Pt_1 richiesta risultava avere la residenza in Via Emilio Bosatta n. 1/A ne ha dichiarato l'irreperibilità.
Al momento attuale il nominativo in oggetto non ha fatto alcuna richiesta di iscrizioni presso altri comuni d'Italia», come da documentazione che le si rammostra (doc. 6);
4° Vero che dalla stessa informativa risultava che, a seguito di informazioni assunte dalla società in Pt_7 CP_4 loco, la RA sarebbe stata dimorante negli Emirati Arabi - Dubai o Abu Dhabi -, come da documentazione che le CP_1 si rammostra (doc. 6);
5° Vero che alcuna formale conferma delle voci che la RA avesse dimora negli Emirati Arabi - Dubai Controparte_1
o Abu Dhabi -, la società a seguito delle opportune ricerche, trovò; Pt_7 CP_4
6° Vero che dall'atto della stipulazione dei contratti da parte dei signori e nonché della Parte_4 Parte_5 RA , la diede comunicazione dell'entità del tasso di interesse Controparte_1 Parte_1 Parte_1 debitore per scoperto di conto corrente e di mora, e ciò fece anche in relazione ai contratti di mutuo, nonché successivamente ogni variazione della misura degli interessi venne comunicata con estratto conto, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
7° Vero che all'atto della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, la RA risultava essere Controparte_1 debitrice nei confronti della , in forza delle soprammenzionate ragioni di credito della Parte_1
pagina 5 di 17 somma di € 355.498,47 =, oltre interessi al tasso e dalle rispettive scadenze come sopra meglio evidenziato e da documentazione che le si rammostra;
8° Vero che la inviò ai signori e nonché alla RA Parte_1 Parte_4 Parte_5
, gli estratti conto relativi al saldo debitore, come da documentazione che le si rammostra;
Controparte_1
9° Vero che gli estratti conto emessi dalla furono approvati dai signori e Parte_1 Parte_4
nonché dalla RA , per acquiescenza al termine di giorni 60, come impone l'art. 8 Parte_5 Controparte_1 delle Norme Contrattuali - mancato reclamo -, come risulta dalla documentazione che le si rammostra;
10° Vero che la , con Raccomandate A.R. del 19.08.2019 provvedeva sia a mettere in mora la Parte_1 RA , nonché la invitava all'immediato pagamento del debito, con l'avvertimento che in difetto Controparte_1 avrebbe dato corso alle opportune azioni legali, come dalla comunicazione che le si rammostra;
Vengono indicati quali testimoni i signori:
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ SCHE. con sede in Varese CP_4
Viale Milano, 17, su tutti i capitoli;
meglio precisati in memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, n° 2 c.p.c. del 08.05.2021 e del 10.05.2021.
La i oppone, in ogni caso, a qualsivoglia ulteriore domanda e/o produzione Parte_1 di controparte e dichiara sin d'ora, se del caso, di non accettarne il contraddittorio”.
Per Controparte_1
“NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 316/2022 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 27 settembre 2022 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/2019, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Sondrio in data 22.11.2019, con il quale era stata ingiunta al pagamento di euro
355.498,47, oltre interessi e spese di procedura, dedotto quanto ricavato in sede esecutiva (= euro
330.358,58):
a) in parte, quale residuo del mutuo ipotecario sottoscritto in data 20.01.1998 dalla stessa
[...]
(= euro 172.607,01), oltre euro 12.730,37 per l'intervento in via privilegiata in sede CP_1
esecutiva); pagina 6 di 17 b) in altra parte, quale saldo del conto corrente n. 33708 (= euro 107.473,82), oltre alle spese legali per l'intervento, in via chirografaria, di euro 5.703,17;
c) in parte, quale fideiussore, sino alla concorrenza di euro 750.000,00, di e di Parte_4
in relazione all'ex conto corrente ipotecario n. 92591/53, in forza di “contratto Parte_5 di finanziamento a medio termine con apertura di credito in conto corrente e garanzia ipotecaria”, sottoscritto in data 27.10.2000 e in relazione all'ex conto corrente n. 33706 intestato a Parte_4
e Parte_5
2. Essenzialmente, l'opponente si doleva:
(i) dell'intervenuta prescrizione del credito;
(ii) della nullità, totale o parziale, della fideiussione sottoscritta;
su tali basi, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. costituendosi in primo grado, eccepiva la nullità della procura alle liti, Controparte_5 conferita da all'avv. Elena Martinelli, ai fini dell'opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo e, di conseguenza, il difetto dello ius postulandi e l'inammissibilità dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 316/2022 resa in data 27 settembre 2022, il Tribunale di Sondrio così
disponeva:
“accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 733/2019, emesso dal Parte_3
Tribunale di Sondrio;
condanna parte opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 21.387,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 d.m. citato, oltre IVA e CPA”.
5. Principalmente, il primo Giudice così motivava l'accoglimento dell'opposizione.
(i) L'eccezione di nullità della procura alle liti, sollevata da parte opposta, veniva giudicata infondata, tenuto conto del disposto di cui all'art. 83 D.L. 18/2020, in base al quale, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di
COVID -19, nei procedimenti civili, la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta,
pagina 7 di 17 dalla parte, anche su documento analogico trasmesso al difensore e in copia per immagine,
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità ed anche a mezzo di strumenti di certificazione elettronica.
Su tale base, il Tribunale, accertata la trasmissione della procura alle liti, da al Controparte_1
proprio difensore, mediante “corriere DHL” e la successiva apposizione, da parte di quest'ultima, della firma digitale e il suo deposito nel fascicolo telematico, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, concludeva nel senso che detta procura alle liti recasse la data certa (il 9 aprile 2020), oltre che il luogo, dovendosi ritenersi rilasciata in . Pt_1
(ii) L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente era da ritenersi fondata, in quanto dies
a quo coincideva con l'ultimo atto della procedura esecutiva avviata dalla nei confronti di Pt_1
– atto che si individuava nel provvedimento di distribuzione della somma Controparte_1
ricavata dalla vendita del 4.11.2009.
Da tale data, non risultava inviato altro atto interruttivo della prescrizione, sino alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo del 23.02.2020.
Sul punto, il Tribunale di Sondrio precisava che: “… la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che l'interruzione del termine di prescrizione, in caso di giudizio instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo, avviene con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo
(Cassazione civile sez. I, 15/03/2016, n.5081; Cassazione civile sez. VI, 03/09/2013, n.20176) ossia dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, avvenuto nel caso di specie in data
23/2/2020, a nulla rilevando la data in cui è stato depositato il ricorso per ingiunzione di pagamento”.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 316/2022, per i seguenti motivi: Parte_8
I^ motivo: “Nullità / invalidità delle procura alle liti rilasciata all'avvocato Elena Martinelli dalla RA Controparte_1
II^ motivo: “Prescrizione del credito vantato dalla ”. Parte_1
7. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
pagina 8 di 17 8. Successivamente alla celebrazione della prima udienza di comparizione e all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva riassegnata, stante il trasferimento del Consigliere relatore ad altra Sezione della Corte;
all'udienza del 24.10.2024, le parti rinnovavano la precisazione delle conclusioni, rinunciando a ulteriori termini per il deposito di nuovi scritti conclusivi.
9. Con ordinanza depositata il 27.01.2025, la Corte rimetteva la causa in istruttoria affinché venisse depositata nuova procura alle liti in relazione al giudizio di appello, restando impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione in ordine alla procura alle liti rilasciata per il primo grado di giudizio.
10. Alla successiva udienza del 26.3.2025, le parti illustravano le rispettive difese e precisavano nuovamente le conclusioni, con rinuncia al deposito di altri scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190
c.p.c.; all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la impugna la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto la validità della procura alle liti conferita da Controparte_1 al proprio difensore e allegata all'atto di citazione a decreto ingiuntivo del 9.4.2020, sebbene:
(i) la stessa sia stata rilasciata all'estero - in quanto l'allora opponente viveva da diversi anni ad Abu Dhabi - senza la certificazione dell'Autorità Consolare;
(ii) la procura alle liti era, pertanto, priva di valida indicazione della data e del luogo di rilascio;
(iii) non aveva allegato un valido documento d'identità. Controparte_1
L'appellante, in particolare, rappresenta che:
- la disciplina speciale, citata dal primo Giudice (i.e. l'art. 83 D.L. 18/2020), era entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in G.U., ovvero in data 17.03.2020; ma in una formulazione che non conteneva alcuna previsione in ordine al conferimento della procura alle liti con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina di rito;
pagina 9 di 17 - soltanto in sede di conversione - con Legge 4 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in G.U. del 30.04.2020 - si introduceva tale previsione, sino a che le misure di distanziamento da Covid – 19 fossero rimaste in vigore.
Per tale principale ragione, parte appellante assume che tale normativa non fosse applicabile ratione temporis, in data 9.4.2020, allorquando veniva proposta l'opposizione al citato decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
I.A. Sul punto, si osserva che quanto prospettato da parte appellante non appaia dirimente ai fini della decisione.
Invero, si ritiene che la presente vicenda processuale debba essere valutata tenendo conto del momento storico in cui (al 9.4.2020 pacificamente residente ad Abu Dhabi), Controparte_1
conferiva tale procura alle liti, al proprio difensore, ovvero in piena pandemia da Covid – 19.
Al momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (i.e. il 9 aprile 2020) i termini processuali erano già ex lege sospesi (si ricordano, tra gli altri, l'art. 10 D.L. 2 marzo 2020,
n 9 e l'art. 1 D.L. 8.3.2020, n. 111).
1 Il D.L.
2.3.2020 n. 9 – titolato “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato in G.U. n. 53 del 2.3.2020 - tra l'altro, all'art. 9, aveva previsto:
- il rinvio d'ufficio delle udienze, salvi i casi urgenti (comma 1);
- la sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, comunicazione e notificazione da eseguire nei Comuni di cui all'allegato 1) del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (commi 2 e 3);
- nonché una specifica causa di non imputabilità della parte eventualmente incorsa in decadenza (cfr. comma 6°
“ Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze”);
Il D.L. 8.3.2020, n. 11 – titolato Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria,
pagina 10 di 17 Inoltre, l'art. 83, comma 2, D.L. 18/20202 prorogava ulteriormente la sospensione dei termini processuali sino all'11.5.2020, salve le eccezioni ivi indicate (così, al comma 2°, si prevedeva che
“dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali […] Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o
l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”).
Di conseguenza, tenuto conto della legislazione speciale sopra richiamata, la difesa di
[...]
non era, in linea di principio, tenuta al rispetto di detto termine processuale (del CP_1
9.4.2020) ai fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo – stante che i termini erano ex lege
“sospesi”.
Pertanto, la Corte ritiene – in base al generale principio di ragionevolezza che deve orientare la corretta interpretazione delle norme – che non possa riservarsi alla medesima (che si è
tempestivamente attivata, nonostante la sospensione prevista, per avviare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) un trattamento deteriore rispetto a chi, al contrario, abbia ritenuto di avvalersi di tale sospensione e dell'ulteriore disciplina emergenziale che sarebbe stata approvata a distanza di pochi giorni dal 9.4.2020.
Invero, è fatto notorio che la situazione pandemica – tanto al 9.4.2020, quale data di proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quanto al 30.4.2020 (giorno di pubblicazione della legge di conversione del citato D.L. 18/2020 in Gazzetta Ufficiale) – fosse sostanzialmente la stessa, così come, peraltro, la disciplina legale in tema di sospensione dei termini nei processi civili.
Di conseguenza, appare ragionevole l'interpretazione accolta dal primo Giudice, per tutte le ragioni testé esposte.
pubblicato in G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020 e in vigore dall'8.3.2020 al 30.4.2020 – all'art. 1, aveva confermato la sospensione generalizzata dei termini processuali per i procedimenti civili. 2 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;
pagina 11 di 17 Infine, si rileva come – diversamente da quanto prospettato da parte appellante – l'opponente abbia prodotto, già in primo grado, la documentazione attestante l'invio, a mezzo corriere DHL, in busta chiusa, della procura alle liti dalla medesima sottoscritta e dell'allegato documento di identità
(docc. nn. 3 e 4 . CP_1
Conseguentemente, la procura alle liti, conferita da al proprio difensore, per il Controparte_1
primo grado di giudizio, deve ritenersi valida.
I.B. Le conclusioni raggiunte risultano assorbenti rispetto alle ulteriori questioni proposte da parte appellante, con particolare riferimento alla non sanabilità della procura alle liti (sul presupposto che la stessa fosse “nulla” e che, in primo grado, l'allora opponente, a fronte dell'eccezione di nullità sollevata dalla non aveva provveduto alla tempestiva sanatoria, con conseguente non Pt_1 applicazione del disposto di cui all'art. 182 c.p.c.).
I.C. La validità della procura alle liti di primo grado comporta, per l'effetto, la validità della stessa procura alle liti conferita per l'appello, atteso che la prima veniva conferita in relazione ad ogni
“stato e grado” e con ogni più ampia facoltà di legge.
II. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione decennale dei crediti azionati dalla Banca.
In particolare, la prospetta: Pt_1
(i) quanto al contratto di mutuo ipotecario del 20.01.1998 e quanto al rapporto di conto corrente n.
33708, che avesse eletto domicilio in , via Bosatta n. 1/A e che, Controparte_1 Pt_1
successivamente, non avesse comunicato il cambio di residenza;
quindi, che la diffida di pagamento, inviata al domicilio convenzionale in data 19.08.2019, abbia avuto efficacia interruttiva della prescrizione;
(ii) quanto alla posizione di garanzia assunta dalla – quale fideiussore sino alla Controparte_1
concorrenza di euro 750.000,00, in relazione all'ex conto corrente ipotecario n. 92591/53, in forza di contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato da e da in data Parte_4 Parte_5
27.10.2000, ed all'ex conto corrente n. 33706 – che, con raccomandata del 9.10.2019, veniva pagina 12 di 17 inviato il sollecito di pagamento (a e che, dunque, la prescrizione si è Parte_5
interrotta nei confronti di tutti gli obbligati ex art. 1310 c.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che sia fondata la sola doglianza proposta sub (i).
II.A. Invero, con il citato contratto di mutuo fondiario, all'art. 11) era stato così previsto (così, doc.
n. 2 : Pt_1
“Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 c.p.c.:
[…]
Quanto alla parte mutuataria al domicilio indicato in atto o successivamente comunicato con lettera raccomandata”.
Risulta per tabulas che la abbia inviato la citata raccomandata del 19.08.2019, presso il Pt_1
domicilio indicato, chiedendo in pagamento il saldo del mutuo ipotecario e del conto corrente n.
33708, quantificato in euro 125.907,36, oltre interessi.
L'esito della spedizione era negativo per “destinatario sconosciuto”.
E', altresì, documentato che successivamente la abbia incaricato una società privata per Pt_1
eseguire indagini sulla persona della debitrice (residenza, cariche sociali, beni di cui risultava essere titolare, ecc … ) e quest'ultima, con nota del 6.9.2019, comunicava che il Comune di ultima residenza di parte appellata (cioè, , via Bosatta n. 1/A) ne aveva dichiarato l'irreperibilità, Pt_1 specificandosi che, “da notizie assunte in luogo”, la medesima risulterebbe espatriata da circa due anni e “pare vivrebbe negli Emirati Arabi (Dubai o Abu Dhabi)”.
Solo in seguito, la veniva a conoscenza del fatto che la medesima era residente ad Abu Pt_1
Dhabi ove veniva successivamente notificato il decreto ingiuntivo, poi, opposto.
II.B. Ciò premesso, tenuto conto della disciplina convenzionale citata (l'art. 11 del contratto di mutuo) e, dunque, del domicilio eletto “per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge” e coincidente con via Bosatta n. 1/A in , ove veniva inviata la citata raccomandata;
nonché Pt_1 dell'inadempimento della debitrice all'obbligo, previsto contrattualmente, di comunicare con pagina 13 di 17 “lettera raccomandata” il mutamento del domicilio;
si ritiene che la citata raccomandata debba valutarsi idonea a interrompere la prescrizione decennale.
Invero, per quanto sia noto l'orientamento che ritiene che detta dichiarazione di domicilio, in difetto di espressa volontà in tale senso, non individui un “domicilio esclusivo”, potendo le comunicazioni essere inviate al domicilio effettivo del debitore3, nel caso in esame non appare sussistere tale evenienza (o, comunque, la stessa non risulta documentata), atteso che la debitrice si era allontanata, in corso di rapporto, dal territorio italiano e non aveva inviato, al creditore, la comunicazione della sua nuova residenza estera.
Né risulta allegato e/o documentato che fosse noto, alla altro domicilio ove poter Pt_1
proficuamente inviare le comunicazioni relative a tale rapporto.
II.C. Ritiene, invece, questa Corte che debba ritenersi prescritto l'ulteriore credito azionato dalla
Banca, con lo stesso decreto ingiuntivo opposto e pari ad euro 387.342,68 – quale credito garantito,
come fideiussore, da , in relazione al contratto di finanziamento a medio termine Controparte_1
stipulato dai debitori principali ( e in data 27.10.2000 e quale saldo Parte_4 Parte_5 dell'ex conto corrente n. 33706 sempre intestato a questi ultimi.
Invero, la richiesta di pagamento già citata e inviata il 19.08.2019 non faceva alcun riferimento a tali rapporti, ma – espressamente – al solo mutuo ipotecario ed al rapporto di conto corrente n.
33708, intestati alla sola . Controparte_1
La successiva missiva del 9.10.2019, inviata alla debitrice principale con Parte_5
raccomandata e con la quale si chiedeva il pagamento, a saldo, degli ulteriori rapporti indicati, è stata prodotta solo in appello e, dunque, tale produzione è inammissibile, ex art. 345 c.p.c.
pagina 14 di 17 Di conseguenza, il credito pari ad euro 387.342,68 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) – in difetto di altri atti interruttivi della prescrizione – deve ritenersi prescritto alla data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo avvenuta in data 24.02.2020 4, individuandosi il dies a quo della prescrizione decennale nel giorno 4.11.2009 (quale momento di approvazione del progetto di distribuzione in sede esecutiva), così come già evidenziato dal Tribunale e non oggetto di specifico appello.
II.D. Premesso quanto sopra, la Corte osserva come, con il ricorso per decreto ingiuntivo (pg. 6), parte ricorrente chiedesse in pagamento, tenuto conto dell'esito della procedura esecutiva:
(i) euro 172.607,11,
quale saldo del mutuo 20.01.1998 stipulato da (comprensivo di capitale e Controparte_1
interessi al 24.06.2009);
(ii) euro 12.730,37 (doc. n. 17), quali spese legali per l'intervento in via privilegiata (non oggetto di contestazione);
(iii) euro 107.473,82,
quale saldo del rapporto di conto corrente n. 33708 (comprensivi di capitale e di interessi al
31.12.2010);
(iv) euro 5.703,17, quali spese legali per l'intervento in via chirografaria (doc. n. 18) (non oggetto di contestazione);
(v) euro 387.342,68,
in relazione ai rapporti garantiti da (il contratto di finanziamento a medio Controparte_1
termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 27.10.2000 e l'ex conto corrente n. 33706, entrambi conclusi da e da;
Parte_4 Parte_5
pagina 15 di 17 per un totale di euro 685.857,05.
Da tale importo, sempre nel ricorso, la Banca ricorrente scomputava il ricavato d'asta (= euro
330.358,58), per un residuo a saldo di euro 355.498,47, oltre interessi (così, pg. 7 ricorso per decreto ingiuntivo).
II.E. Fatta tale premessa, tenuto conto che il credito sub (v) è prescritto, le somme dovute da sarebbero pari ad euro 298.514, 37. Controparte_1
Peraltro, tenuto conto del “ricavato d'asta” (= euro 330.358,58 – doc. n. 16 , si rileva Pt_1
come non sussista alcun credito residuo – per i titoli esaminati – in favore della Pt_1
III. Conclusivamente, sulla base delle valutazioni sopra esposte, l'appello viene respinto, con conseguente assorbimento dell'ulteriore questione proposta dall'appellata della nullità della fideiussione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta che comprende la fase di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 316/2022 resa dal Tribunale di Sondrio in CP_1
data 27 settembre 2022;
- condanna alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 16 di 17 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 112/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così, ad esempio, Cass. Civ., III, ordinanza n. 28513 del 12.10.2023:
“L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima”.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione all'esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa). 4 Così, sul punto, Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 23.09.2022, n. 27944: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”;