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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13889 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 7.10.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to BRUNO Parte_1 C.F._1
BERTUCCI, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA D. AGRESTI N. 2 40123
BOLOGNA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) dell'atto di citazione;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Conegliano Veneto (TV), via V. Alfieri 1 e per essa
[...] con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, codice fiscale (con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto in precetto presso il difensore precettante e per essa Controparte_3 con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, codice fiscale in persona del l.r.p.t. P.IVA_3
(cfr. precetto opposto)
CONVENUTA-OPPOSTA (contumace)
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Parte opponente si riporta alla memoria depositata comprovante la piena validità della notifica effettuata in data 27/09/2024 a mezzo pec (alla controparte), chiede pertanto che la causa sia rimessa in decisione e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi a quando dedotto in atto di citazione” (cfr. verbale dell'udienza del 7.10.2025).
FATTO
1 Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato alla controparte a mezzo pec in data 27.09.2024 (cfr. integrità di firma e documentazione prodotta sul punto dall'opponente su richiesta di chiarimenti del GI in data
4.09.2025), l'attrice in epigrafe ha contestato il diritto del creditore opposto di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma precettata di € 21.982,35 “quale presunto credito residuo assertivamente derivante dal contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio del 19.12.2005, rep. n. 95614, rac. n. 4152, stipulato tra AN di IL Persona_1
PA” , come indicato in precetto, per carenza di prova in ordine alla titolarità del suddetto credito in capo alla società precettante, e per essa la sua mandataria, non Controparte_1 essendo all'uopo sufficiente il mero rinvio in precetto ad un avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 7 Giugno 2018, Parte Seconda.
Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha concluso, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, di: “accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in capo a e Controparte_1 alla mandataria e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia Controparte_3 dell'opposto precetto;
accertare e dichiarare che non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in danno di sulla base del titolo azionato, Parte_1 accertare e dichiarare che e la mandataria Controparte_1 Controparte_3 sono prive dei requisiti indicati dall'art. 106 TUB e dall'art., 2 commi 6 e 3 lett. c) L. n.
130/1999 con ogni derivata conseguenza processuale e di merito”, con vittoria di spese di lite.
Non si è costituita la parte opposta, di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
15.04.2025 (frattanto mutato il GI), contumacia confermata, a seguito di richiesta di approfondimenti sull'integrità della firma digitale della notifica a mezzo pec, all'udienza del
7.10.2025.
Quindi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 7.10.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere
2 ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame, nella contumacia della controparte e mancato deposito di documentazione idonea a comprovare la titolarità in capo alla stessa del credito precettato, è fondata e come tale merita accoglimento.
E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023; Cass. civ. sez. I del 25/08/25 n. 23834).
Come chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 “ la prova della cessione del credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità”.
In dettaglio, “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto
3 dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”).
Nella specie, la società convenuta opposta, rimasta contumace, ha allegato in precetto l'intervenuta cessione del credito, pari ad € 21.982,35 (al netto delle somme riscosse dalla dante causa nell'esecuzione RG 713/2014 Tribunale di Bologna), asseritamente derivante dal contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio del 19.12.2005, rep. n. Persona_1
95614, rac. n. 4152 stipulato tra l'odierna opponente e AN di IL PA (poi fusa nel AN
Popolare soc. coop, poi divenuto AN BPM s.p.a.), senza produrre alcuna documentazione a supporto (id est, ex multis, contratto di cessione, titolo esecutivo richiamato, dichiarazione unilaterale della banca cedente confermativa, all'esito del riparto nell'esecuzione RGE 713/2014, dell'avvenuta cessione con identificativo del credito ceduto ed importo residuo).
Invero, più a monte, neppure risulta depositato in giudizio (non essendo onere della parte opponente, ma della parte opposta che si assume titolare del credito) l'avviso dell'operazione di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB in G.U. risalente all'1.06.2018.
L'evidenza probatoria disponibile (id est mere allegazioni in precetto), pertanto, conduce all'accoglimento dell'opposizione in esame, non avendo il creditore opposto (rimasto contumace) assolto all'onere di esso gravante, a fronte di tempestiva contestazione della debitrice asseritamente ceduta in sede di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., di provare la propria legittimazione sostanziale attiva (id est titolarità del credito azionato con il precetto opposto) alla data di notifica del precetto opposto.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite (valore: importo precettato € 21.982,35), esclusa fase istruttoria, seguono la soccombenza. Non si riconoscono gli esborsi per c.u., siccome non corrisposti, allo stato, come da verifiche di cancelleria (e già intervenuta segnalazione alla competente Agenzia delle
Entrate).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in epigrafe, DICHIARA
l'insussistenza del diritto di , e per essa della sua mandataria, di agire Controparte_1 esecutivamente per l'importo precettato di € 21.982,35 oltre spese e accessori, in forza di asserita e non provata cessione del credito derivante da contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio del 19.12.2005, rep. n. 95614, rac. n. 4152 stipulato tra Banca di IL s.p.a. e Persona_1
l'odierna opponente, con conseguente nullità del precetto opposto;
2) CONDANNA la parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in € 3.397,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 25/10/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13889 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 7.10.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to BRUNO Parte_1 C.F._1
BERTUCCI, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA D. AGRESTI N. 2 40123
BOLOGNA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) dell'atto di citazione;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Conegliano Veneto (TV), via V. Alfieri 1 e per essa
[...] con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, codice fiscale (con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto in precetto presso il difensore precettante e per essa Controparte_3 con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, codice fiscale in persona del l.r.p.t. P.IVA_3
(cfr. precetto opposto)
CONVENUTA-OPPOSTA (contumace)
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Parte opponente si riporta alla memoria depositata comprovante la piena validità della notifica effettuata in data 27/09/2024 a mezzo pec (alla controparte), chiede pertanto che la causa sia rimessa in decisione e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi a quando dedotto in atto di citazione” (cfr. verbale dell'udienza del 7.10.2025).
FATTO
1 Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato alla controparte a mezzo pec in data 27.09.2024 (cfr. integrità di firma e documentazione prodotta sul punto dall'opponente su richiesta di chiarimenti del GI in data
4.09.2025), l'attrice in epigrafe ha contestato il diritto del creditore opposto di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma precettata di € 21.982,35 “quale presunto credito residuo assertivamente derivante dal contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio del 19.12.2005, rep. n. 95614, rac. n. 4152, stipulato tra AN di IL Persona_1
PA” , come indicato in precetto, per carenza di prova in ordine alla titolarità del suddetto credito in capo alla società precettante, e per essa la sua mandataria, non Controparte_1 essendo all'uopo sufficiente il mero rinvio in precetto ad un avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 7 Giugno 2018, Parte Seconda.
Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha concluso, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, di: “accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, il difetto di legittimazione attiva in capo a e Controparte_1 alla mandataria e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia Controparte_3 dell'opposto precetto;
accertare e dichiarare che non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in danno di sulla base del titolo azionato, Parte_1 accertare e dichiarare che e la mandataria Controparte_1 Controparte_3 sono prive dei requisiti indicati dall'art. 106 TUB e dall'art., 2 commi 6 e 3 lett. c) L. n.
130/1999 con ogni derivata conseguenza processuale e di merito”, con vittoria di spese di lite.
Non si è costituita la parte opposta, di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
15.04.2025 (frattanto mutato il GI), contumacia confermata, a seguito di richiesta di approfondimenti sull'integrità della firma digitale della notifica a mezzo pec, all'udienza del
7.10.2025.
Quindi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 7.10.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere
2 ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame, nella contumacia della controparte e mancato deposito di documentazione idonea a comprovare la titolarità in capo alla stessa del credito precettato, è fondata e come tale merita accoglimento.
E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023; Cass. civ. sez. I del 25/08/25 n. 23834).
Come chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 “ la prova della cessione del credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità”.
In dettaglio, “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto
3 dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”).
Nella specie, la società convenuta opposta, rimasta contumace, ha allegato in precetto l'intervenuta cessione del credito, pari ad € 21.982,35 (al netto delle somme riscosse dalla dante causa nell'esecuzione RG 713/2014 Tribunale di Bologna), asseritamente derivante dal contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio del 19.12.2005, rep. n. Persona_1
95614, rac. n. 4152 stipulato tra l'odierna opponente e AN di IL PA (poi fusa nel AN
Popolare soc. coop, poi divenuto AN BPM s.p.a.), senza produrre alcuna documentazione a supporto (id est, ex multis, contratto di cessione, titolo esecutivo richiamato, dichiarazione unilaterale della banca cedente confermativa, all'esito del riparto nell'esecuzione RGE 713/2014, dell'avvenuta cessione con identificativo del credito ceduto ed importo residuo).
Invero, più a monte, neppure risulta depositato in giudizio (non essendo onere della parte opponente, ma della parte opposta che si assume titolare del credito) l'avviso dell'operazione di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB in G.U. risalente all'1.06.2018.
L'evidenza probatoria disponibile (id est mere allegazioni in precetto), pertanto, conduce all'accoglimento dell'opposizione in esame, non avendo il creditore opposto (rimasto contumace) assolto all'onere di esso gravante, a fronte di tempestiva contestazione della debitrice asseritamente ceduta in sede di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., di provare la propria legittimazione sostanziale attiva (id est titolarità del credito azionato con il precetto opposto) alla data di notifica del precetto opposto.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite (valore: importo precettato € 21.982,35), esclusa fase istruttoria, seguono la soccombenza. Non si riconoscono gli esborsi per c.u., siccome non corrisposti, allo stato, come da verifiche di cancelleria (e già intervenuta segnalazione alla competente Agenzia delle
Entrate).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in epigrafe, DICHIARA
l'insussistenza del diritto di , e per essa della sua mandataria, di agire Controparte_1 esecutivamente per l'importo precettato di € 21.982,35 oltre spese e accessori, in forza di asserita e non provata cessione del credito derivante da contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio del 19.12.2005, rep. n. 95614, rac. n. 4152 stipulato tra Banca di IL s.p.a. e Persona_1
l'odierna opponente, con conseguente nullità del precetto opposto;
2) CONDANNA la parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in € 3.397,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 25/10/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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