Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 24708/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, elettivamente domiciliata in 80133 - Napoli, Parte_1
Piazza Bovio n. 8, presso lo studio dell'avvocato Angelo MELONE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
N.Q. F.G.V.S., P.Iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa Avv. Ugo Caristo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Solimena n. 113, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
( ) residente in [...]CP_2 CodiceFiscale_1
(NA) al Vico IV S. Giovanni n.9;
APPELLATO Contumace
Oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, insistendo per le rispettive conclusioni indicate nei relativi atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio
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, n.q. di FGVS, e , al fine di otte- Controparte_1 CP_2 nere la parziale riforma della sentenza con la quale era stata accol- ta la domanda di risarcimento danni (a cose) dalla stessa proposta nei confronti dell'odierni appellati, con accertamento della respon- sabilità concorrente nei suoi confronti del sinistro oggetto di cau- sa;
il giudice di prime cure emetteva il seguente dispositivo: “a) di- chiara la pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054, comma secon- do c.c., di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de- scritto in citazione, e per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda: b)condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, nella qualità di cui supra, in solido con al pagamento in favore dell'attrice della CP_2 somma di € 1.944,05(oltre i.v.a. se dovuta), già rivalutata alla data odierna, dove sarà devalutata (al netto d'imposta=) e riportata ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo, e successivamente mag- giorata di interessi al tasso legale calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, di volta in volta riva- lutata, fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna i convenuti, sempre col vincolo solidale, al pagamento delle spese di lite che si liquida- no in favore dell'attrice in complessivi €1.365,00 (di cui 160,00 per spese), oltre i.v.a. al 22%, c.a. al 4% e rimborso forfettario nella mi- sura del 15% con attribuzione in favore del procuratore antistata- rio;
d)condanna infine i convenuti, ancora col vincolo solidale, alla ripetizione in favore dell'attrice delle anticipate spese di c.t.u., pari ad € 400,00 oltre oneri accessori se dovuti e con attribuzione al procuratore anticipatario;
e) sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c.”
I motivi di appello introdotti dall'appellante avverso la sentenza di primo grado sono due: erronea valutazione delle risultanze istrut- torie e violazione dell'art. 116 c.p.c.
La compagnia , regolarmente costituita, ha chie- Controparte_1 sto il rigetto del gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli ef- fetti degli artt. 342 c.p.c e 348bis c.p.c., nonché l'infondatezza dello stesso nel merito;
ha proposto inoltre appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, fondato su
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due motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea inter- pretazione delle risultanze istruttorie.
Non si costituiva, invece, sebbene regolarmente citato, l'appellato che in questa sede va dichiarato contumace. CP_2
Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, dell' "assetto teleologico delle forme", nonché del superamento della supremazia del rito ri- spetto al merito, l'art. 342 c.p.c. " non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcu- na trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quan- to in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrap- porre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione;
impone, quindi, all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giu- dizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso ri- spetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016); tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla spe- cificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indi- cazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguar- danti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sareb- be dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in proce- dendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (cfr. Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
In ultimo va richiamato l'insegnamento delle S.U. della Cassazione n. 26242/2014, che hanno affermato il definitivo superamento
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“dell'assunto dell'inossidabile primazia del rito rispetto al merito” la quale aggiunge che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: per cui tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni af- ferenti al merito il giudice dovrebbe scegliere il secondo.
Nel caso di specie, i motivi d'appello sono sufficientemente indicati attraverso un'inequivoca formulazione delle censure mosse alla ri- costruzione dei fatti, le quali, come innanzi esposto, richiedono che l'appellante si dolga con l'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di specie, parte appellante nell'atto di citazione introdut- tivo del presente grado di giudizio, indica espressamente le parti della sentenza di cui chiede la riforma: sussiste, pertanto, ben più del minimum richiesto dall'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. per ritenere l'appello pienamente ammissibile.
Ciò premesso, l'appellante censura la gravata sentenza deducendo l'omessa/insufficiente valutazione da parte del giudice di prime cu- re del compendio probatorio in relazione ai fatti di causa, segna- tamente della deposizione testimoniale resa dal teste escusso, cir- costanza che avrebbe, in tesi, condotto ad una errata statuizione in ordine all'accertamento della corresponsabilità dell'istante in ordine ai fatti di causa e, per l'effetto, ad una incongrua liquidazio- ne dei danni patiti in conseguenza dell'evento lesivo dedotto.
Il motivo è infondato;
la valutazione delle risultanze istruttorie su cui fondare il proprio convincimento è senza dubbio una preroga- tiva che rientra nell'apprezzamento dell'organo giudicante;
ritiene il Tribunale che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere di- screzionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibi- lità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non in- contra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio con- vincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi impli- citamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. civ., n. 21187/2019). Sono in- fatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazio-
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ne del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio con- vincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (cfr. Cass. civ., n. 1359/2014).
Orbene, l'operato del primo giudice nella valutazione dei fatti in re- lazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio non risulta passibile di censura alcuna ma, anzi, risulta pienamente condivisi- bile da questo tribunale perché la motivazione che ha condotto al convincimento, in merito al riparto percentuale di responsabilità nel sinistro oggetto di causa, appare pienamente supportata dalle prove e dalle argomentazioni logico - giuridiche espresse nella im- pugnata pronuncia. Il giudice di prime cure, infatti, nell'esame delle prove offerte dalle parti ha valutato con motivazione del tutto soddisfacente la deposizione testimoniale resa dall'unico teste escusso nel corso del giudizio, in ordine ai fatti di causa, laddove ha specificato in maniera chiara, a sostegno dell'accertamento della responsabilità concorrente dell'istante nella produzione del sini- stro, le ragioni sottese al proprio convincimento.
Ed invero, come correttamente evidenziato nella gravata senten- za, la carenza probatoria, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, della deposizione testimoniale resa nel giudizio di pri- mo grado, in ordine all'esatta ubicazione del veicolo attoreo al momento del verificarsi del sinistro è elemento sufficientemente idoneo a giustificare la statuizione della concorrente responsabili- tà dell'odierna appellata nella produzione dell'evento lesivo.
Al riguardo deve infatti rilevarsi come il teste escusso in prime cure (sig. ) nonostante asserisca di aver assi- Testimone_1 stito ai fatti di cui è causa, trovandosi sul luogo del sinistro al mo- mento del fatto, si sia limitato ad offrire una ricostruzione del tut- to generica senza in realtà fornire ulteriori, specifici e circostanzia- ti elementi idonei a superare la presunzione di corresponsabilità nella produzione dell'evento dannoso di cui all'art. 2054 comma II c.c.
Ed invero, sebbene dalla deposizione testimoniale sia emersa una condotta colposa a carico del conducente del veicolo danneggian- te il quale avrebbe, in particolare, per effetto di una manovra im- propria, determinato la collisione dei due veicoli in marcia nell'area
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parcheggio antistante lo Stadio S.Paolo, non sono tuttavia emersi elementi probatori idonei sufficienti a dimostrare l'esclusiva re- sponsabilità del medesimo nella produzione dell'evento lesivo e, dunque, l'inoperatività nel caso di specie della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro. Sul punto è infatti pa- cifico che “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veico- li, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il com- portamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuir- gli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perchè è suo onere di- mostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, al- trimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (ex pluribus Cass. 08/01/2016, n. 124).
Orbene, nella fattispecie in esame, nella deposizione resa sono as- senti riferimenti puntuali circa l'esatta ubicazione dei veicoli coin- volti nel sinistro al momento della collisione, limitandosi il teste genericamente a riferire di aver visto la collisione tra i due veicoli, senza specificazione alcuna circa la posizione in cui si trovava il veicolo danneggiato ( ) e dunque non consentendo di Parte_2 verificare se tale autoveicolo impegnasse la semicarreggiata di percorrenza del veicolo convenuto e se fossero rispettate le nor- me di comune prudenza. Né sovvengono a tal fine le produzioni fo- tografiche versate in atti, atteso che dalle stesse non si evince al- cun elemento utile ai fini della individuazione della posizione as- sunta dai veicoli al momento del sinistro.
L'assenza di prova circa la reale posizione del veicolo attoreo e, dunque, la marcia dello stesso in conformità alle norme che rego- lano la circolazione al momento del fatto, l'esatta rispondenza del comportamento di guida dell'odierna appellante alle norme gene- rali scritte e non scritte non consente di ritenere superata la pre- sunzione di corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c, così come evidenziato nella sentenza oggetto di gravame che è quindi per- fettamente ed esattamente motivata.
Relativamente all'appello incidentale, proposto dalla compagnia, i motivi sono gli stessi dell'appello principale per cui possono essere richiamate le osservazioni sopra svolte in merito alle esatte valu- tazioni del quadro probatorio operate dal giudice di primo grado che ha compiutamente valutato le risultanze istruttorie del giudi- zio di primo grado;
anche qui non vi è prova certa, idonea ed ade- guata a superare la condizione del concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, per cui l'appello incidentale va rigettato.
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D'altronde sia l'appellante principale che quello incidentale non hanno fornito prove certe ed univoche su cui fondare un diverso riparto di responsabilità: quanto indicato in entrambi gli atti di ap- pello non fonda su dati oggettivi e su prove (documentali) certe bensì su un ragionamento logico deduttivo che può essere smenti- to da un pari ragionamento avverso e contrario.
Pertanto, in considerazione della condivisibilità delle conclusioni motivazionali cui è pervenuto il Giudice di prime cure in relazione alla valutazione della richiesta risarcitoria attorea e alla quantifi- cazione dei danni patiti, sia l'appello principale che l'appello inci- dentale proposto nei confronti della gravata sentenza sono infon- dati e, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente integra- le conferma della gravata pronuncia.
Le spese di lite del gravame devono essere integralmente com- pensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza delle parti in causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la par- te che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presuppo- sti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione monocra- tica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la senten- za n. 780/2021, emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. rigetta l'appello principale e quello incidentale perché infon- dati, con conseguente conferma integrale della sentenza del Giu- dice di Pace di Barra n°780/2021;
3. compensa interamente le spese di lite tra le parti;
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4. dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere le parti tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 4.2.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara Di Tonto
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