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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 03/12/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
SA RT Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 50/2024 R.G. promossa da
(C.F. , in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti TUTZER JOSEPH, LO RUSSO Parte_2
AS e BR ER del foro di BO, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio;
- appellante -
contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SIMONATO DANIELE del foro di BO, presso il quale ha eletto domicilio;
- appellato- nonché contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_3
1 AM IO, ES AL e CA OS del foro di
Verona, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in BO;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 84/2024 del Tribunale di BO, pubblicata in data 03/05/2024.
Causa decisa all'udienza del 26.11.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante : Parte_1
A) in via principale,
- accogliere il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata n. 84/2024 dd. 03.05.2024 del Tribunale di BO, Sezione
Lavoro, depositata in cancelleria in pari data, rigettare le domande giudiziali del sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per tutte Controparte_1 le ragioni suesposte, eccettuata esclusivamente la domanda di pagamento, al fondo pensioni della quota della contribuzione pensionistica CP_2 integrativa di competenza del datore di lavoro, corrispondente al 1,55% sulle retribuzioni utili ai fini del TFR contabilizzate nelle buste paga emesse dall'odierna appellante dal 2015, pari all'importo di € 2.898,65;
B) in via subordinata:
- accogliere il presente gravame e, conseguentemente, in riforma parziale della sentenza impugnata n. 84/2024 dd. 03.05.2024 del Tribunale di BO,
Sezione Lavoro, depositata in cancelleria in pari data, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa retributiva del sig.
[...] precedente al 04.02.2016 ovvero, in via di stretto subordine, CP_1 precedente ad altra data veriore accertanda, con ogni conseguente statuizione;
- accogliere il presente gravame e, conseguentemente, in riforma parziale della sentenza impugnata n. 84/2024 dd. 03.05.2024 del Tribunale di BO,
Sezione Lavoro, depositata in cancelleria in pari data, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa contributiva precedente al 28.04.2018
2 ovvero, in via di stretto subordine, precedente ad altra data veriore accertanda, con ogni conseguente statuizione;
C) per l'effetto, con ogni conseguente statuizione, in caso di accoglimento del presente gravame, in ordine alla restituzione delle somme che venissero in ipotesi, medio tempore, versate da al sig. Parte_1 [...]
e/o al in esecuzione della sentenza CP_1 Controparte_2 impugnata n. 84/2024 dd. 03.05.2024 del Tribunale di BO;
D) in ogni caso: con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio. di parte appellata : Controparte_1
voglia il Giudice adito, contrariis reiectis:
a) rigettare l'appello di e di Parte_1 Controparte_2 eventuali ulteriori parti intervenute, respingendo ogni eccezione / motivo / deduzione dedotti;
b) accogliere la domanda del signor , nei limiti di quanto Controparte_1 riconosciuto nel giudizio di primo grado come da dispositivo riportato in premessa al presente atto;
in ogni caso:
c) condannare in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali per entrambi
i gradi di giudizio.
Con ampia riserva di agire contro i medesimi appellanti / convenuti in relazione ad altre poste in particolare il danno contributivo pensionistico. di parte appellata Controparte_2
Nel merito:
In via principale: previa conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
BO, sezione lavoro, dott.ssa Eliana Marchesini, n. 84 del 3.05.2024, ed impugnata, respingersi per i motivi suesposti, le domande formulate dalla società nei confronti di in Parte_1 Controparte_4 quanto infondate in fatto e in diritto e comunque in quanto inammissibili.
3 In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.
FATTI DI CAUSA
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con ricorso depositato il 1.4.2023 il sig. conveniva in giudizio la CP_1
affermando di aver pattuito, con il suo precedente datore di Parte_1 lavoro (oggi , un superminimo Controparte_5 Controparte_6 individuale pari ad € 3.000,00 mensili, il quale, a seguito della cessione di ramo
d'azienda alla IM S.p.A. (oggi , intervenuta nel mese di Parte_3 aprile 2011, e della conseguente continuazione, ex art. 2112 c.c., del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultima società, nonché a seguito della successiva cessione del contratto individuale di lavoro alla Garage Alpe S.p.A.
(oggi non sarebbe più stato corrisposto dalle società Parte_1 cessionarie.
Il ricorrente chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive pari a € 429.567,33, per lavoro ordinario (superminimo), mensilità aggiuntive e TFR e delle differenze contributive (contribuzione pensionistica integrativa) pari ad € 9.097,75.--.
In via subordinata il ricorrente sosteneva un suo erroneo inquadramento contrattuale ed un suo diritto ad essere inquadrato al I livello CCNL Terziario
Confcommercio, con conseguenti differenze retributive pari ad € 23.839,07.
Per quanto concerne infine la cessazione del rapporto di lavoro, il sig. affermava di essersi dimesso a seguito del suo trasferimento a CP_1
BO e per la mancata corresponsione del superminimo, quindi, per asserita giusta causa, chiedendo la condanna di all'importo di € Parte_1
7.909,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Infine, il lavoratore deduceva che la dal 2015 non aveva versato, Parte_4 per intero, quanto da essa dovuto al con Controparte_2 conseguente debenza dell'importo di € 2.898,65.
(…)
4 Si costituiva tempestivamente in giudizio la contestando Parte_1 quanto dedotto ed affermato in fatto e diritto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto integrale delle domande. La convenuta contestava in particolare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni e formulava domanda riconvenzionale, volta alla corresponsione dell'indennità per la mancata osservanza da parte del lavoratore del periodo di preavviso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio anche il , Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiesta di essere, di conseguenza, estromesso dal presente giudizio.
(…)”.
1.1. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti.
1.2. All'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale di BO, con la sentenza gravata, ha accolto la domanda spiegata dal lavoratore CP_1 avente ad oggetto la corresponsione delle differenze retributive, ritenendo provata in via presuntiva la pattuizione di un superminimo con il precedente datore di lavoro nella misura fissa e continuativa di € Controparte_5
3.000 lordi mensili.
Ha escluso che si trattasse di provvigioni o di indennità di trasferta, valorizzando a tal fine:
i) le voci risultanti dalle buste paga, riportanti importi per indennità di trasferta e provvigioni sempre costanti, indipendentemente dalle vendite effettuate;
ii) le testimonianze raccolte in corso di causa, che confermano l'assenza di trasferte ed il ruolo svolto dal ricorrente di responsabile dell'usato;
iii) i documenti prodotti dal ricorrente che attestando l'azzeramento della parte variabile (provvigioni) della sua retribuzione;
iv) la circostanza che non avesse adempiuto all'ordine di Parte_3 esibizione della documentazione a supporto delle provvigioni erogate da
5 fino al 2011. Controparte_5
Ha quindi riconosciuto la conservazione del diritto al superminimo in capo al lavoratore, quale elemento della retribuzione globale di fatto, anche dopo il trasferimento del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. a IM S.p.a.,
e anche dopo la successiva cessione del contratto a Garage Alpe S.p.a (oggi
), ed ha ritenuto assorbita la domanda subordinata proposta Parte_1 dal lavoratore relativa all'accertamento dell'erroneo inquadramento in mansioni inferiori, ed alla condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Ha rigettato in quanto infondate le eccezioni sollevate dalla convenuta relativamente al presunto accordo simulatorio, all'inopponibilità della pattuizione del superminimo al cessionario ex art. 1409 c.c., alla rinuncia al superminimo per effetto dell'accordo di cessione dd. 25.7.2011 o comunque per comportamento concludente del ricorrente, all'annullabilità del contratto dd. 25.7.2011 per dolo del ricorrente o errore della convenuta, e alla prescrizione del credito retributivo.
Ha accolto l'eccezione della convenuta relativa all'intervenuto assorbimento del superminimo per aumenti retributivi nella misura di € 7.544,35.
Ha altresì escluso la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, in quanto il trasferimento del lavoratore disposto dall'azienda sarebbe stato legittimo, il lavoratore non svolgeva mansioni di direzione esecutiva ai sensi dell'art. 182 ccnl, e la supposta giusta causa derivante dalla riduzione della retribuzione, tollerata per anni, non rappresenterebbe una pronta reazione rispetto ad un grave inadempimento del datore di lavoro.
Ha poi accolto la domanda del lavoratore di condanna della società convenuta al versamento delle quote di contribuzione integrativa dovute al
[...] per il periodo 2011–2020, pari a € 9.097,75, ritenuta Controparte_2 sussistente la legittimazione passiva del e Controparte_2 infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte datoriale.
Ha quindi condannato al pagamento a favore del lavoratore Parte_1 dell'importo di € 422.022,98 per differenze retributive (dato da € 429.567,33
6 – € 7.544,35 per superminimo individuale, mensilità aggiuntive e TFR in relazione al periodo 1.3.2011 – 2.12.2020), oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali, dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo.
Ha altresì condannato al pagamento diretto al Parte_1 [...] dei contributi pensionistici integrativi omessi per il Controparte_2 periodo sopra indicato, ed ammontanti a € 9.097,75.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato che le dimissioni erano state rassegnate senza giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., ha condannato il lavoratore al pagamento di € 3.977,19 per CP_1
l'indennità sostitutiva del preavviso, maggiorato degli interessi dal giorno del dovuto fino al saldo.
Ha posto le spese di lite di e del ad intero carico CP_7 Controparte_2 della soccombente Parte_1
2. Avverso la detta sentenza l'appellante ha interposto Parte_1 appello con ricorso depositato il 31.10.2024, articolato in dodici motivi, riproponendo le eccezioni rigettate in primo grado e riservandosi di proporre istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
Ha quindi chiesto in via principale la riforma integrale della sentenza di primo grado, con il rigetto delle domande proposte da , Controparte_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale, e la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite.
In subordine, ha chiesto la riduzione degli importi riconosciuti dal primo giudice e l'accertamento della prescrizione dei crediti retributivi anteriori al
4.2.2016 e dei crediti contributivi anteriori al 28.4.2018, con condanna del lavoratore alla restituzione degli importi eccedenti ottenuti in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.1. L'appellato si è difeso nel giudizio di appello con Controparte_1 memoria depositata il 17.1.2025, istando per la conferma integrale della sentenza di primo grado e per la condanna dell'appellante alle spese del grado.
7 Ha espressamente escluso di svolgere appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha accertato l'insussistenza di una giusta causa di dimissioni, nonché appello incidentale condizionato sulla domanda subordinata di erroneo inquadramento contrattuale, ritenendo la decisione del Giudice di prime cure corretta anche nelle parti a sé sfavorevoli.
2.2. Si è costituito nel presente grado anche l'appellato Controparte_2
(di seguito anche solo “ ”), con memoria depositata il
[...] CP_8
17.1.2025, contestando integralmente le argomentazioni esposte dalla società appellante a sostegno della richiesta di riforma dei capi della impugnata sentenza di interesse del e chiedendone la reiezione. CP_2
2.3. Alla prima udienza del 30.1.2025, il Collegio fissava, per la discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'udienza del 26.11.2025, alla quale veniva data lettura del dispositivo della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il primo e il nono motivo di appello sono connessi fra loro e sono pertanto suscettibili di unitario esame.
3.1. Con il primo motivo, rubricato “presunta pattuizione di un superminimo con , l'appellante contesta la ricostruzione in fatto Controparte_5 operata dal primo giudice, che ha ritenuto provata l'esistenza di un accordo individuale tra il lavoratore e (oggi Controparte_5 Controparte_6 per la corresponsione di un superminimo fisso e continuativo di € 3.000,00 mensili, a decorrere da giugno 2009, essendo invece emersi in corso di giudizio fatti decisivi di segno opposto.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'importo fisso avrebbe sostituito il sistema provvigionale variabile, pacificamente spettante al lavoratore, e che tale compenso fisso sarebbe stato erogato continuativamente fino al mese di marzo 2011.
Invero, il lavoratore non avrebbe fornito prova alcuna dell'intervenuta pattuizione del superminimo: egli avrebbe omesso di produrre il contratto individuale di lavoro o altri eventuali atti integrativi;
si sarebbe limitato a deduzioni basate su voci di busta paga (“provvigioni” e “trasferta”) e su
8 documenti inattendibili, la cui provenienza e contenuto sarebbero rimasti del tutto privi di riscontro in sede istruttoria;
nessuno dei testimoni escussi avrebbe infatti confermato le circostanze dedotte dal ricorrente;
inoltre, le buste paga riporterebbero delle voci variabili, per provvigioni e trasferte, incompatibili con la natura fissa del superminimo, ed in ogni caso nel mese di marzo 2011 (antecedente alla cessione del ramo d'azienda a IM S.p.a.) non sarebbe stata corrisposta al lavoratore alcuna somma in qualche modo riconducibile al dedotto superminimo.
Denuncia quindi l'errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, ed il mancato rispetto dell'onere probatorio gravante sul lavoratore ex art. 2697 c.c., la violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 210 c.p.c. e l'uso improprio della prova presuntiva, in contrarietà all'art. 2729 c.c. Su tali basi chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del superminimo.
3.2. Con il nono motivo, rubricato “Eccezione di estinzione del diritto al superminimo a causa del assolvimento della controprestazione”, l'appellante censura la ricostruzione operata dal primo giudice in merito alle mansioni svolte dal lavoratore;
sostiene che, se anche il superminimo fosse effettivamente collegato a mansioni di responsabilità (coordinamento delle vendite di usato), esso non sarebbe dovuto, in quanto il lavoratore non avrebbe comunque più svolto tali mansioni presso Garage Alpe S.p.a., avendo avuto unicamente l'incarico di venditore senza ruoli di responsabilità.
3.3. Il lavoratore appellato ha contestato integralmente i detti motivi di appello, ribadendo che il superminimo di € 3.000,00 era stato stabilito unilateralmente dal datore di lavoro nel 2009, erogato con continuità anche durante le ferie, e non collegato a provvigioni o trasferte.
Ha richiamato la documentazione e le testimonianze che confermano l'assenza di un sistema provvigionale dal 2009 in poi.
Ha altresì ribadito l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante, secondo cui il diritto al superminimo si sarebbe estinto per il venir meno della controprestazione (delle mansioni di responsabile vendite usato), richiamando il principio di irriducibilità della retribuzione, operante indipendentemente
9 dalla denominazione formale attribuita alle voci in busta paga e dalla successiva evoluzione delle mansioni.
Ha rilevato che la tesi avversaria sarebbe contraddetta dalle stesse ammissioni della società e dalle testimonianze assunte in corso di giudizio, che avevano confermato la continuità delle mansioni di vendita dell'usato svolte dall'appellato anche dopo il passaggio a IM e a Garage Alpe.
Ha quindi affermato che il superminimo non sarebbe stato affatto subordinato alla permanenza formale di una qualifica, ma costituiva piuttosto un elemento consolidato della retribuzione, tutelato dagli artt. 2112 e 2103 c.c. per tutta la durata del rapporto.
3.4. I superiori motivi non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
3.4.1. In primo luogo, il Collegio ritiene che il ragionamento del Tribunale, con cui ha ritenuto comprovata in via presuntiva la pattuizione di un superminimo fra il lavoratore e la precedente parte datoriale, resista alle censure sollevate dall'appellante.
Il primo giudice ha essenzialmente individuato come fatti noti rilevanti, da cui desumere il fatto ignoto:
- la somma delle voci “provvigioni” (Provisionen) e “trasferta”
(Aussendiesntzulage Italien), corrisposte al lavoratore in busta paga da giugno 2009 a gennaio 2011, che dà sempre l'importo complessivo fisso di
€ 3.000,00 lordi;
- l'abbandono del sistema di retribuzione provvigionale nel periodo corrispondente (ritenuto comprovato alla luce della testimonianza del teste
, consulente aziendale di;
Tes_1 Controparte_5
- l'assenza di trasferte svolte dal lavoratore nel periodo in questione (ritenuta comprovata alla luce della testimonianza del teste . Testimone_2
Ha poi valorizzato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il comportamento processuale tenuto dalla terza che non ha adempiuto all'ordine di Parte_3 esibizione, impartito ex art. 210 c.p.c., della documentazione a supporto del
10 calcolo delle provvigioni erogate al lavoratore da fino al Controparte_5
2011.
Su tali premesse, il primo giudice, pur in difetto di un accordo scritto tra le parti in merito all'erogazione della voce retributiva denominata
"superminimo", ha nondimeno reputato raggiunta – in via presuntiva - la piena prova dell'intervenuta pattuizione di detta componente stipendiale.
3.4.2. Ebbene, ad avviso del Collegio gli elementi probatori indiziari valorizzati dal Tribunale, sono, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà infra, rilevanti ai fini della fondazione della prova presuntiva, ed il Tribunale ha congruamente fatto uso delle regole probatorie sull'inferenza dei fatti ignoti da fatti ignoti.
In materia di prova presuntiva, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “nella valutazione indiziaria il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad avvalersi soltanto di presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli palesemente irrilevanti,
e nella successiva valutazione complessiva di quelli così evinti, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione conduca a una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (così per tutte Cass. civ.
19253/2025).
3.4.3. Ebbene, nel caso di specie emerge in primo luogo dalle buste paga prodotte in giudizio che le attribuzioni riconosciute al lavoratore a titolo di provvigioni e trasferte (e, nei mesi di dicembre 2010, gennaio e febbraio 2011, esclusivamente per “provvigioni”) ammontano, per l'intero periodo
11 considerato, all'importo fisso di € 3.000,00 lordi, corrisposto anche durante i periodi di fruizione delle ferie.
Occorre, inoltre, rilevare che, come si evince dalla documentazione retributiva del lavoratore, in epoca antecedente al mese di giugno 2009, allo stesso venivano corrisposte le voci relative a "provvigioni" e "trasferte". L'ammontare complessivo di tali emolumenti non era tuttavia caratterizzato da assoluta omogeneità mensile, bensì oscillava anche significativamente, come si desume in dettaglio dai cedolini paga (anni 2007-2008) depositati dall'attuale appellato
(cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado), che coprono l'arco temporale immediatamente precedente a quello dedotto in lite.
Risulta inoltre comprovato, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi (si vedano le dichiarazioni di e di ex Testimone_3 Testimone_2 dipendenti di ), che nel corso del 2009 al lavoratore fosse Controparte_5 stato conferito il ruolo di responsabile delle vendite dell'usato presso la
[...]
CP_5
L'azzeramento del sistema di retribuzione provvigionale sulle vendite dell'usato risulta poi dalla documentazione prodotta dall'appellato unitamente al ricorso di primo grado sub doc.ti 23-24-25, documentazione che, come chiarito dal suo autore (consulente aziendale di , Tes_1 Controparte_5
e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, rappresenta delle statistiche di vendita per gli anni 2009-2011, e riporta altresì la provvigione dell'appellato come pari a 0% (si veda la dichiarazione del teste : Tes_1
“Peraltro il ricorrente, come anche il sig. ha una Controparte_9 percentuale di provvigione pari a 0”). Il teste ha affermato infatti di non essere a conoscenza “di buste paga” e “del contratto di lavoro del ricorrente”, di cui non si occupava, ma ha confermato che l'indicazione “0%” contenuta nelle dette statistiche era riferita alla provvigione spettante al lavoratore e CP_1 CP_9
Risulta inoltre smentita la tesi dell'appellante secondo cui le dette statistiche di vendita sarebbero riferite al periodo in cui il lavoratore era retribuito su base provvigionale, poiché il documento indica il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2009 e, pertanto, non potrebbe ritenersi significativo rispetto alla
12 supposta provvigione “zero”. In realtà, all'interno di tale arco temporale e alla data di redazione della scheda (30 settembre 2009), il lavoratore era già passato, secondo la sua prospettazione, al sistema retributivo fisso, sicché
l'indicazione nel documento della provvigione pari a “zero” risulta coerente e temporalmente plausibile.
L'ulteriore circostanza che al ricorrente fosse comunque attribuito un obiettivo di vendita, come riferito dal teste (“In merito agli obiettivi “Ziel” rilevo Tes_1 che sono indicati degli obiettivi e per esempio nel doc.to 25 in relazione all'obiettivo complessivo di vendita usato 200, il ricorrente ha venduto 196 nel
2010”), non scalfisce la plausibilità della pattuizione di un superminimo fisso, visto il nuovo ruolo da questi assunto e la verosimile necessità organizzativa di tenere traccia in ogni caso del numero delle vendite effettuate da ciascun venditore.
Le voci corrisposte per “indennità di trasferta” risultano corrisposte anche nei periodi di ferie, per cui risulta inverosimile che il lavoratore fosse in trasferta per tutto il periodo lavorativo residuo (si confronti a tal fine la busta paga di luglio 2010, in cui il lavoratore risulta in trasferta 12 giorni su 12 giornate lavorate). Risulta poi dalle testimonianze assunte in corso di causa che il lavoratore non fosse solito andare in trasferta (v. teste . Testimone_2
3.4.4. In ogni caso, rimane l'implausibilità di un'erogazione costante (della sommatoria delle voci per “indennità di trasferta” e “provvigioni”) all'importo fisso e rotondo di € 3.000,00.
Sul punto l'appellante ha dedotto che, anche ammettendo la falsità delle voci di indennità di trasferta indicate nelle buste paga e la loro imputazione a titolo provvigionale (da sommarsi alla voce “provvigione”), ciò non integrerebbe la prova di un superminimo, ma evidenzierebbe soltanto la corresponsione di provvigioni di importo costante, verosimilmente riconducibili ad una diversa modalità di calcolo della componente variabile (ad es. con un tetto massimo mensile, o retribuite per scaglioni fissi legati a obiettivi di vendita, o retribuite in base agli obiettivi raggiunti dall'intero team), coerente con l'asserito nuovo ruolo del lavoratore come responsabile usato.
13 Tale ipotesi è rimasta, tuttavia, del tutto priva di riscontri probatori (lo stesso teste non ha fatto menzione di un sistema provvigionale a Testimone_4 tetto massimo, o per scaglioni fissi, o per obiettivi collettivi di team), e per di più essa appare in contraddizione logica con le complessive risultanze dell'istruttoria orale, atteso che il teste , come già evidenziato, ha fatto Tes_1 riferimento ad un sistema a provvigione “zero” per quanto riguarda il lavoratore CP_1
L'assunto dell'appellante risulta poi ulteriormente inverosimile laddove si consideri che il lavoratore ha percepito identici compensi anche in mesi in cui ha prestato attività per un numero significativamente ridotto di giornate (7 o
10 su 26 giornate lavorative), in quanto in ferie per le restanti giornate, come risulta, solo per citarne alcune, dalle buste paga di luglio 2009, gennaio, febbraio, maggio e agosto 2010; circostanza che rende implausibile il raggiungimento di un tetto massimo, di scaglioni fissi o di obiettivi collettivi in solo un terzo del normale periodo lavorativo.
3.4.5. Ha dedotto inoltre l'appellante che la voce “superminimo” ( Persona_1
era pacificamente corrisposta al lavoratore, nell'importo di €
[...]
26,00 mensili, anche durante il periodo in questione (giugno 2009-marzo
2011), e che le dette buste paga non sarebbero mai state contestate dal lavoratore, per cui le voci per “indennità di trasferta” e “provvigioni” non potevano invero valere come superminimo.
La censura così posta è tuttavia inconferente, in quanto, nella misura in cui il punto controverso è l'avvenuta corresponsione di un superminimo attraverso l'indicazione delle voci “trasferte” e “provvigioni”, risulta irrilevante la presenza nelle buste paga di una voce corrisposta per “superminimo” nell'importo fisso di € 26,00.
3.4.6. Alla luce degli elementi sin qui raccolti, si sottrae alle censure mosse dall'appellante la statuizione del Tribunale in merito all'inattendibilità del teste ed in particolare ove questi riferisce che Testimone_4 CP_5 ed il lavoratore avessero confermato, all'atto del trasferimento del ramo
[...]
d'azienda a IM, che le condizioni retributive applicate al lavoratore
14 prevedevano un sistema incentivante del 25% sul margine delle vendite di usato, oltre alle trasferte e alla paga base tabellare.
Devono condividersi infatti le critiche mosse da dall'appellato a tali ricostruzioni, atteso che, quanto alle provvigioni, l'appellata non ha comunque prodotto documentazione alcuna da cui evincere una simile pattuizione nella misura del 25% sul margine delle vendite di usato, e, quanto alle trasferte, appare inverosimile che tale indennità fosse riferita a trasferte effettivamente effettuate dal dipendente (anche per 15 giorni al mese), quando poi non vi è spiegazione alcuna del perché, a parità di condizioni lavorative, a partire da luglio 2011 la stessa indennità non sia più stata corrisposta.
3.4.7. In definitiva, gli elementi indizianti rilevanti nel caso di specie sussistono senz'altro nell'avvenuta corresponsione, a partire da giugno 2009, delle voci per indennità di trasferta e provvigioni in forma fissa e costante, diversamente da quanto accaduto precedentemente, e nell'avvenuto passaggio del lavoratore al ruolo di responsabile vendite proprio nel 2009.
Ulteriore elemento indiziante si trae dall'avvenuta conferma, da parte del consulente aziendale , che il lavoratore non percepiva provvigioni nel Tes_1 periodo in questione.
Tali elementi probatori risultano sufficientemente precisi e dotati del requisito della “gravità”, poiché consentono di inferire, con elevato grado di plausibilità, la pattuizione di un superminimo quale componente fissa della retribuzione, sebbene corrisposta sotto le voci di indennità di trasferta e provvigioni.
I detti elementi risultano altresì concordanti fra loro, ritenendo il Collegio essi convergano univocamente nel dimostrare la sussistenza della pattuizione oggetto di lite.
3.4.8. Quanto, infine, alla dedotta erronea valutazione, da parte del primo giudice, del comportamento della terza ai sensi degli artt. Parte_3
210-116 c.p.c., per non avere adempiuto all'ordine di esibizione senza giustificato motivo, va rilevato che, sebbene sia corretto che solo dal comportamento processuale delle parti possano trarsi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tale elemento, quale indizio ulteriore, risulta invero
15 irrilevante, atteso che il quadro probatorio come sopra descritto risulta di per sé completo e sufficiente.
3.5. L'appellante ha dedotto, inoltre, che, anche qualora fosse ritenuta provata la pattuizione del superminimo, tale voce retributiva non sarebbe comunque dovuta dopo il trasferimento del lavoratore a IM S.p.A. nel marzo 2011, atteso che, nella nuova azienda, egli non avrebbe più ricoperto il ruolo di responsabile dell'usato o di coordinatore, ma esclusivamente quello di
“semplice” venditore. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto accogliere l'eccezione di inadempimento formulata dalla società sulla base dell'art. 1460
c.c.
Tale tesi, tuttavia, non coglie nel segno.
3.5.1. In termini generali, nel regime anteriore alla novella dell'art. 2103 c.c. operata per effetto del d.lgs. 81/2015, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, anche in caso di legittimo esercizio da parte del datore di lavoro dello ius variandi (circostanza che nel caso di specie non è comunque pacifica), trova luogo la garanzia della irriducibilità della retribuzione, che si estende alla retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, e non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate (cfr. per tutte Cass.
29247/2017).
Ed anche ove la modifica di mansioni e la conseguente riduzione retributiva fosse frutto di un accordo individuale consensuale delle parti, siffatto patto sarebbe nullo per contrarietà all'art. 2103 c.c. (dopo la modifica apportata dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015, l'accordo è valido solo se stipulato in sede protetta e alle condizioni previste dal comma 6).
Così ha infatti chiarito Cass. 26320/2024: “il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il
16 datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto
(salve le eccezioni, che qui non rilevano, riguardanti componenti della retribuzione erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa – cfr. Cass. n. 4055/2008, n. 19092/2017, n. 23205/2023)”.
3.5.2. Riguardo alla specifica voce del superminimo individuale, la Suprema
Corte ha altresì affermato, in un recente arresto ricognitivo anche della precedente giurisprudenza – non sempre univoca - in materia, che la componente retributiva del superminimo risulta irriducibile laddove collegata al contenuto delle mansioni svolte ed alla professionalità del dipendente, potendo essere ridotte, sempre alle condizioni previste dall'art. 2103 c.c. e nelle sedi indicate dall'art. 2113 c.c. quelle erogazioni retributive che trovano la loro causa non nel contenuto delle mansioni richiesta al lavoratore, ma in modalità estrinseche di svolgimento delle stesse, che vengano meno con l'assegnazione al nuovo incarico (v. Cass. 22767/2025).
Nelle prospettazioni del ricorrente, tale voce retributiva non è affatto riferita a modalità estrinseche dello svolgimento delle mansioni (individuate nella giurisprudenza di legittimità in specifici disagi o difficoltà correlati alle mansioni svolte, come l'assunzione di un particolare rischio, la necessità di reperibilità, l'espletamento delle mansioni fuori sede, ecc.), essendogli piuttosto stata conferita per retribuire il nuovo ruolo di responsabile dell'usato, ed essendo pertanto divenuta parte integrante della retribuzione in quanto afferente alla professionalità tipica della qualifica rivestita.
Dal canto suo, l'appellante non ha mai contestato che il superminimo concesso all'appellato non trovasse causa nella compensazione delle qualità intrinseche essenziali della prestazione lavorativa, essendo le sue contestazioni dirette unicamente a negare in radice la sussistenza della relativa pattuizione.
In definitiva, la parte datoriale non può validamente opporre l'intervenuto mutamento di mansioni del lavoratore o la perdita del suo ruolo di coordinamento per giustificare la riduzione del superminimo precedentemente percepito dall'appellato.
17 Per tali ragioni i motivi di appello primo e nono vanno respinti.
4. Con il secondo motivo, rubricato “cessione di ramo d'azienda a IM
S.p.a. e applicazione dell'art. 2112 c.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il lavoratore avesse conservato il diritto al superminimo anche successivamente alla cessione del ramo d'azienda da a IM S.p.a., avvenuta il 31.3.2011. Controparte_5
Assume l'appellante che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato l'art. 2112 c.c., in quanto non avrebbe considerato, al momento della cessione, che tale diritto non era più presente nel patrimonio del lavoratore, il quale nel mese di marzo 2011 aveva percepito in busta paga solo € 1.500,00 a titolo di provvigioni, somma inferiore a quella precedentemente corrisposta, circostanza che, secondo l'appellante, confermerebbe l'assenza di un diritto al pagamento di un superminimo fisso.
4.1. Anche tale motivo è infondato.
4.1.1. Rileva il Collegio che l'eventuale mancata (o parziale) corresponsione del superminimo nella busta paga di marzo 2011 non implica la perdita del relativo diritto, ove questo sia stato validamente acquisito dal lavoratore, trattandosi di una componente della retribuzione tutelata, come già sopra evidenziato, dalla garanzia di irriducibilità del trattamento retributivo dettata dall'art. 2103 c.c.
Quale rimedio all'inadempimento del cedente alle obbligazioni assunte verso il lavoratore, l'ordinamento appronta la responsabilità solidale di cedente e cessionario. Tale solidarietà sussiste salvo che la responsabilità del cedente sia esclusa secondo le procedure previste dall'art. 2112, comma 2, c.c.. In ogni caso, dal trasferimento d'azienda non può in alcun modo derivare per il lavoratore la perdita dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro.
Anche sul punto la sentenza di prime cure merita dunque conferma.
5. Con il terzo motivo, rubricato “eccezione dell'accordo simulatorio”,
l'appellante censura in particolare la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente l'accordo simulatorio intervenuto tra il lavoratore e consistente nell'occultamento del reale assetto Controparte_5
18 retributivo dietro le voci “provvigioni” e “trasferta”, e ripropone l'eccezione sollevata in primo grado.
Sostiene che, ove anche si ritenesse esistente il superminimo, esso sarebbe frutto di un accordo simulatorio non opponibile ai terzi cessionari;
avrebbe dunque errato il Tribunale nel non ritenere che la simulazione risultasse sulla base di fatti concludenti e/o in modo tacito;
infatti, entrambi i contraenti sarebbero stati consapevoli della diversità fra la situazione di fatto (apparente) ed il reale contenuto dei rispettivi diritti, ed il lavoratore non avrebbe mai contestato le buste paga che recavano le voci “provvigione” o “trasferta”.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'accordo simulatorio sarebbe dunque sussistente e non sarebbe opponibile, a mente dell'art. 1415 c.c., ai terzi che in buona fede acquistino i propri diritti dal titolare apparente, per cui a IM S.p.a. prima e a poi – entrambe in buona fede - Parte_1 sarebbe inopponibile l'accordo intercorso fra il lavoratore e l'originario datore di lavoro Controparte_5
Denuncia quindi la violazione e l'errata applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c., dell'art. 1350 c.c., dell'art. 1362 c.c., degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 2946
c.c..
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Il Tribunale ha ritenuto che la società resistente non avesse assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza di un accordo simulatorio tra l'allora datore di lavoro, e il lavoratore, volto a far Controparte_5 apparire la corresponsione del superminimo in busta paga sotto la diversa qualificazione di “provvigioni” e “indennità di trasferta”. Ha per contro accertato che tale modalità di erogazione fosse riconducibile ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro.
5.1.2. Le doglianze formulate dall'appellante non colgono nel segno, poiché, anche a voler ritenere sussistente una volontà comune delle parti di creare l'apparenza, essa riguarderebbe esclusivamente le modalità di erogazione del superminimo e non l'an della sua corresponsione.
19 Accertata la debenza del superminimo per effetto dell'accordo intervenuto fra datore di lavoro e lavoratore, risulta invero irrilevante stabilire se le parti abbiano di comune accordo simulato la corresponsione sotto forma di
“provvigioni” e “indennità di trasferta”, ovvero se tale forma dipendesse da una scelta unilaterale del datore di lavoro.
In ogni caso, alla società IM S.p.A., quale cessionaria (e successivamente a Garage Alpe S.p.A. oggi , non sarebbe opponibile a mente Parte_1 dell'art. 1415 c.c. la sola parte dell'accordo che prevede la qualificazione del superminimo come “indennità di trasferta” e “provvigioni”, con la conseguenza che il nuovo datore di lavoro potrebbe pretendere di indicare correttamente tale voce retributiva in busta paga, pur a fronte, in tesi, di una diversa volontà del lavoratore.
Ferma, tuttavia, la comune volontà delle parti in ordine all'obbligazione retributiva afferente al superminimo, siffatto accordo, ai sensi dell'art. 2112
c.c., è opponibile al cessionario.
Il motivo va dunque rigettato.
6. Il quarto, quinto e sesto motivo presentano profili di connessione e ne è opportuna la trattazione congiunta.
6.1. Con il quarto motivo, rubricato “estinzione del diritto al superminimo per rinuncia esplicita/transazione”, l'appellante denuncia l'omessa/insufficiente motivazione, violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e mancata applicazione degli artt. 2735-2733 c,c, 1304 e 1406 c.c.
La censura riguarda la valutazione del primo giudice in ordine alla rilevanza dell'accordo dd. 25.7.2011 di cessione del contratto di lavoro dalla cedente
IM S.p.a. alla cessionaria Garage Alpe S.p.a.
Rileva l'appellante che tale accordo contiene una rinuncia esplicita del lavoratore e una transazione generale delle parti, con dichiarazioni del lavoratore che valgono come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
6.2. Con il quinto motivo, rubricato “Eccezione ai sensi dell'art. 1409 c.c.”,
l'appellante denuncia l'errata applicazione e motivazione del giudice sull'eccezione sollevata dalla resistente ai sensi dell'art. 1409 c.c., in quanto il
20 presunto diritto al superminimo non era inerente al contratto ceduto, ma derivava dall'accordo simulatorio/da un rapporto di fatto con CP_5
e pertanto non poteva essere opposto al cessionario
[...] Parte_5
. Con il sesto motivo, rubricato “Modifica dell'oggetto del contratto” e
[...] sempre attinente all'accordo del 25.7.2011, l'appellante si duole della mancata considerazione da parte del primo giudice, in violazione degli artt. 1362-1321-
1372 c.c., dell'intervenuta modifica consensuale del contratto all'atto della cessione del rapporto contrattuale in data 25.7.2011 a Garage Alpe S.p.a., come si evincerebbe dalle dichiarazioni stesse dal lavoratore e dal suo comportamento successivo.
Infatti, l'accordo di cessione escluderebbe espressamente ogni pretesa ulteriore, configurando una rinuncia del lavoratore ad ulteriori pretese o comunque una presa d'atto della correttezza della retribuzione sino a quel momento corrisposta.
6.4. I motivi non possono trovare accoglimento per quanto segue.
6.4.1. L'appellante muove una serie di censure alla sentenza di primo grado, nelle parti in cui ha rigettato le eccezioni sollevate dalla società resistente in ordine alla validità dell'accordo dd. 25.7.2011, sottoscritto da IM S.p.a., dal lavoratore e da Garage Alpe S.p.a., avente ad oggetto la CP_1 cessione del contratto di lavoro a quest'ultima società.
In tale contratto il lavoratore ha dichiarato che:
CP_1
“a) durante il rapporto di lavoro intercorso con la predetta ha sempre ricevuto la paga spettante a termine di contratto ed in relazione alla qualifica ed alle mansioni effettivamente svolte;
b) durante il rapporto di lavoro con la ditta è sempre stato regolarmente retribuito a termini di contratto, per tutte le ore lavorate nei singoli mesi, comprese le assenze da retribuire a norma di contratto;
c) di non aver più nulla a pretendere dalla ditta di cui sopra in dipendenza del rapporto di lavoro con la stessa intercorso, e per qualsiasi titolo, ragione e pretesa, essendo stato completamente soddisfatto di ogni suo avere e diritto,
21 anche in via transattiva, in quanto è stato rispettato nei suoi confronti ogni obbligo contrattuale e legislativo.”
Al contempo la parte datoriale garantiva il riconoscimento “di tutti i diritti maturati alla data del trasferimento compresa l'anzianità di servizio”.
Le parti, unitamente, hanno poi specificato: “Le parti intendono, infine, che il presente atto valga come transazione generale, comprensiva di ogni titolo e/o causa, anche se mai prima d'ora fatta valere, con espressa rinuncia a quanto potesse ancora, in ipotesi, spettare, essendo dichiarata volontà quella di chiudere definitivamente ogni questione connessa al rapporto di lavoro intercorso”.
6.4.2. Ebbene, anzitutto nel caso di specie non è configurabile un accordo transattivo fra le parti (né generale, né speciale) ai sensi degli art. 1965 e ss.
c.c.
Uno degli elementi essenziali del contratto di transazione è infatti la sussistenza di una lite da transigere.
Nel caso di specie all'epoca della sottoscrizione dell'accordo non era sussistente lite alcuna in merito alle pretese oggi vantate dal lavoratore, né egli aveva in qualche modo espresso la volontà di volersi privare del diritto specifico al superminimo, o rivendicato altrimenti determinate pretese ad esso connesse.
In ogni caso alla data del 25.7.2011 il lavoratore ancora percepiva in busta paga le voci per indennità di trasferta e, se pur in forma ridotta, per premio di produttività, essendo queste venute del tutto meno solo a partire dalla busta paga di luglio 2011, emessa il 4.8.2011 (dunque successivamente all'accordo in questione, v. doc.to 13 ricorrente).
Inoltre, non è ravvisabile nell'accordo alcuna specifica rinuncia – da porsi in corrispettività con quelle in tesi rese dal lavoratore – da parte del datore di lavoro, per cui anche il requisito delle “reciproche concessioni” di cui all'art. 1965 c.c. (secondo il brocardo “aliquid datum, aliquid retentum”) non è presente.
22 6.4.3. Parimenti non sono ravvisabili elementi che inducano a ritenere in maniera inequivoca che il lavoratore intendesse consapevolmente abdicare ai propri diritti relativi alla retribuzione, attuando una vera e propria rinuncia abdicativa.
Premesso che siffatta rinuncia, in ogni caso, potrebbe avere ad oggetto i soli diritti acquisiti, dovendosi escludere in radice la validità della rinuncia ad un diritto futuro, nel caso di specie la rinuncia del lavoratore non presenta i caratteri di specificità e determinatezza, risultando la dichiarazione di “non aver più nulla a pretendere dalla ditta di cui sopra in dipendenza del rapporto di lavoro con la stessa intercorso, e per qualsiasi titolo, ragione e pretesa” del tutto generica, e non essendo individuati nell'accordo diritti specifici a cui collegare tale rinuncia.
In fattispecie analoga, relativa a un accordo in cui il lavoratore aveva rinunciato ad ogni eventuale ulteriore credito o pretesa, anche di natura risarcitoria, comunque connessa al rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha rilevato la correttezza della decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto siffatto accordo nullo in parte qua per indeterminatezza dell'oggetto,
e segnatamente nella parte in cui il lavoratore rinunciava agli altri diritti derivanti dal contratto di lavoro, in quanto “relativamente ad essi, la formula adoperata è del tutto generica e tale, dunque, da non consentire al lavoratore di esprimere una volontà che presupponesse una rappresentazione esatta dei medesimi” (Cass. 20518/2019).
Tali principi sono applicabili anche al caso di specie, per cui deve in ogni caso affermarsi l'indeterminatezza dell'oggetto della rinuncia, nonché la sua indeterminabilità, visto che l'accordo non era mai stato preceduto da specifiche contestazioni del lavoratore o da precedenti trattative fra le parti.
Anche la necessaria consapevolezza del lavoratore (“animus rinunciandi”) dei diritti che dovrebbero costituire l'oggetto della rinuncia non può dirsi sussistente, visto che, come già sopra evidenziato, alla data della sottoscrizione dell'accordo ancora il lavoratore percepiva in busta paga importi complessivamente paragonabili a quelli percepiti dal precedente datore CP_5 nei mesi di gennaio e febbraio 2011; inoltre, né il vecchio né il nuovo
[...]
23 datore di lavoro avevano contestato al lavoratore, sino a quel momento, la percezione del superminimo, né avevano espresso in alcun modo la volontà di non riconoscere oltre tale voce retributiva.
6.4.4. Tanto premesso, ad avviso del Collegio l'accordo in esame reca, invero, il valore di una quietanza liberatoria, in quanto, alla dichiarazione di avvenuto pagamento resa nei confronti di IM (propria della quietanza tipica), il creditore aggiunge un'esplicita dichiarazione di liberazione del debitore.
Tale dichiarazione, tuttavia, in quanto mera manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato integralmente soddisfatto nei propri diritti, è di per sé priva di autonoma efficacia negoziale.
E' infatti orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui “ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale. Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte
l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr.Cass.n.729/2003 , Cass. n.9120/2015, cass. 18094/2015)”
(così Cass. 28448/2018).
In mancanza, come già sopra evidenziato, di elementi idonei a dimostrare la piena e chiara consapevolezza, da parte del lavoratore, dei diritti oggetto della pretesa rinuncia, non è dunque precluso al lavoratore di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dei diritti non soddisfatti.
6.4.5. L'appellante ha poi sollevato un'ulteriore eccezione riguardante la presunta inopponibilità a sé della pattuizione relativa al superminimo: a dire dell'appellante, il lavoratore non ha fatto valere diritti inerenti al contratto di lavoro ceduto in data 25.7.2011, ma diritti che si basano su una concessione a latere/un rapporto di fatto con il precedente cedente ( , Controparte_5
24 rispetto al quale IM S.p.a. era estranea, per cui tale concessione non faceva parte del rapporto ceduto da IM S.p.a. a (oggi Controparte_11
. Parte_1
Anche tale eccezione non coglie nel segno.
6.4.6. L'art.1406 c.c. detta la nozione di cessione del contratto stabilendo che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
In base all'art. 1409 c.c., che disciplina gli effetti della successione a titolo particolare nel rapporto sostanziale, si determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi (Cass., S.U., n. 12616/1998).
Com'è noto, la cessione del contratto attua una successione a titolo particolare del cedente al cessionario in tutti i rapporti attivi o passivi. Caratteristica della cessione è di avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna dalle parti dalla esistenza del contratto;
si trasmettono, quindi, non solo debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all'esistenza del contratto (ivi compresa l'efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato del cedente ed ancora sub iudice, v. Cass. 28604/2024).
Poiché ai sensi dell'articolo 1406 c.c. oggetto del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dall'esistenza del contratto, la cessione del contratto presuppone che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato, nel senso che devono rimanere sostanzialmente immutati gli elementi essenziali, realizzandosi soltanto una sostituzione soggettiva (v. Cass. 16635/2003).
La sostituzione di un terzo ad una delle parti del rapporto assume portata generale, esplicando efficacia con riferimento a tutte le posizioni giuridiche attive e passive, incluse o generatesi nel rapporto, senza necessità di specifica o preventiva individuazione.
25 Tanto premesso, rileva il Collegio che il giudice di prime cure ha puntualmente osservato come, a mente dell'art. 1409 c.c., il lavoratore può validamente far valere nei confronti del cessionario tutti i diritti che avrebbe Parte_1 potuto far valere nei confronti del cedente.
La pattuizione relativa al superminimo attiene infatti al contratto di lavoro astretto fra e l'attuale appellato, e trova la sua causa nella Controparte_5 retribuzione dell'attività lavorativa prestata dal lavoratore.
Non vi è dubbio, pertanto, che tale pattuizione appartenga al contratto di lavoro ceduto, e, alla luce del chiaro disposto dell'art. 1409 c.c., si determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi (Cass., S.U., n.
12616/1998 cit.), risultando l'eventuale ignoranza da parte del datore di lavoro di una singola pattuizione, aggiuntiva rispetto all'originario contratto, irrilevante rispetto al diritto del lavoratore di agire nei confronti del cessionario per l'adempimento del contratto.
6.4.7. Lamenta ulteriormente l'appellante che il Tribunale non avrebbe correttamente considerato l'eccezione da questa sollevata relativa all'intervenuta modifica consensuale dell'oggetto del contratto individuale di lavoro in sede di cessione dello stesso.
Poiché le parti nell'incipit dell'accordo di cessione avrebbero fatto espressamente riferimento alla retribuzione percepita dall'appellato
(“premesso che…i termini del contratto prevedono la qualifica di impiegato, la mansione di venditore e l'inquadramento al livello 2° del CCNL 'commercio- terziario' applicato dall'azienda”), senza alcun riferimento al superminimo, rileva l'appellante che le parti abbiano inteso cedere solo un obbligo retributivo limitato a quanto affermato in contratto, con esclusione dalla cessione del diritto al superminimo.
6.4.8. Tale comune volontà modificativa, invero, non emerge affatto dal contratto di cessione, dato che non è menzionata una rinuncia specifica a nessuna particolare voce retributiva, e che le parti espressamente affermano:
“Si precisa altresì che Le verranno riconosciuti tutti i diritti maturati alla data del trasferimento compresa l'anzianità di servizio”.
26 Peraltro, una siffatta modifica, qualora comporti una riduzione della retribuzione del lavoratore anche per il futuro, costituirebbe – come già evidenziato – una pattuizione nulla ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Alla luce di quanto sin qui esposto, anche tale eccezione non è idonea a contrastare la pretesa dell'appellato.
I superiori motivi di appello vengono dunque disattesi.
7. Con il settimo motivo, rubricato “Eccezione di estinzione del diritto al superminimo per rinuncia tacita/ contrario ai principi di buona fede e correttezza”, l'appellante denuncia l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice e la violazione degli artt. 115-116 c.p.c.; secondo l'appellante il lavoratore, non avendo rivendicato il superminimo per quasi un decennio, avrebbe mostrato un comportamento acquiescente incompatibile con la pretesa vantata oggi in giudizio, a cui avrebbe rinunciato tacitamente.
In ogni caso, il comportamento sarebbe contrario ai principi di buona fede e correttezza, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., ed avrebbe generato un legittimo affidamento nel datore di lavoro che giustificherebbe la perdita della situazione soggettiva vantata dall'appellato.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. Giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di rinuncia tacita ad un diritto: “La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita;
in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa;
al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni. (Nella specie, una società aveva aderito ad un accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da una società poi fallita, che prevedeva l'alienazione del marchio da parte di quest'ultima; la S.C. ha escluso la configurabilità, in tale comportamento adesivo, di una rinuncia tacita alla penale correlata all'inadempimento dell'obbligazione, in precedenza
27 assunta dalla fallita, di conferire detto marchio in una terza società che entrambe avevano pattuito di costituire). (Cass. Sez. 6, 05/02/2018, n. 2739,
Rv. 647368 - 01).
Fermo, pertanto, che al mero silenzio o all'inerzia non può attribuirsi la valenza di tacita rinuncia, nei rapporti di lavoro occorre altresì vagliare il comportamento del lavoratore nel contesto di asimmetria contrattuale in cui esso si inserisce, per cui è stato affermato che “la rinuncia tacita non può applicarsi in presenza di un rapporto di lavoro, in quanto lo squilibrio contrattuale esistente tra le parti non consente di attribuire conseguenze giuridicamente rilevanti a comportamenti di semplice inerzia del lavoratore”
(Cass. 26320/2024 e 22767/2025 in parte motiva).
7.1.2. Proprio alla luce di tale particolare contesto, anche la deduzione dell'appellante secondo cui il nuovo datore di lavoro avrebbe riposto un affidamento incolpevole circa l'assenza della pretesa creditoria del lavoratore, non coglie nel segno.
Come il mero silenzio del lavoratore, in costanza di rapporto, non può essere interpretato quale rinuncia tacita ad una specifica voce retributiva a lui spettante, così il datore di lavoro non può legittimamente fondare su tale comportamento un'aspettativa giuridicamente tutelabile circa l'intervenuta rinuncia, né invocare la propria incolpevolezza.
7.1.3. Per mera completezza di motivazione, giova poi evidenziare che la giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass. n. 9924/2009), in tema di affidamento del debitore sull'abbandono della pretesa da parte del creditore, è stata resa in una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio.
In quel caso, si trattava infatti dell'inerzia del lavoratore ad offrire la prestazione lavorativa, a seguito della sopravvenuta illegittimità del rigetto, da parte del datore di lavoro, dell'istanza dei lavoratori di trattenimento in servizio, in quanto fondato su norma poi dichiarata incostituzionale. Il comportamento inerte del lavoratore era dunque stato valutato come idoneo ad ingenerare nella parte datoriale un affidamento incolpevole circa la mancanza di volontà del lavoratore di ripristinare il rapporto di lavoro.
28 Nel caso di specie si controverte invece di un (supposto) comportamento inerte idoneo ad ingenerare nel datore di lavoro l'affidamento circa la rinuncia del lavoratore ad una voce retributiva, per cui l'incolpevolezza della parte datoriale
è da escludersi già per il mero fatto del mancato rispetto delle forme dell'art. 2113 c.c.
Anche per tale parte la decisione di primo grado va dunque confermata.
8. Con l'ottavo motivo, rubricato “Eccezione di annullabilità del contratto di cessione per dolo del ricorrente/errore incolpevole del cessionario Garage Alpe
S.p.a. (oggi ), l'appellante denuncia la violazione degli artt. Parte_1
115-116 c.p.c. e censura la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, in base alla quale sia IM S.p.a. che Garage Alpe S.p.a. non si sarebbero informati delle condizioni retributive praticate al lavoratore da CP_1
deduce che il lavoratore avrebbe taciuto all'atto Controparte_5 dell'accordo di cessione dd. 25.7.2011 l'esistenza del superminimo, inducendo così in errore la cessionaria Garage Alpe S.p.a., che ha fatto affidamento su dichiarazioni mendaci.
L'accordo sarebbe dunque annullabile per dolo del lavoratore ex art. 1439 c.c.
o in subordine per errore essenziale e rilevante della cessionaria Garage Alpe
S.p.a. ex art. 1427 c.c.
8.1. Il motivo è infondato.
8.1.1. Nel caso di specie l'appellante ha chiesto in primo luogo l'annullamento per dolo del contratto, rappresentando che, senza il (presunto) dolo dell'appellato, ella non avrebbe affatto sottoscritto il contratto del 25.7.2011 di cessione del rapporto lavorativo in ragione del notevole e sproporzionato impatto economico conseguente alle pretese retributive del lavoratore. Il dolo sarebbe in particolare consistito nel silenzio del lavoratore all'atto della conclusione dell'accordo del 25.7.2011, in quanto egli avrebbe celato alla nuova parte datoriale la sussistenza di una pretesa retributiva ed avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con essa.
8.1.2. Giova anzitutto richiamare quanto più volte affermato dalla Suprema
Corte in merito all'annullamento del contratto per dolo del lavoratore: “Nel
29 contratto di lavoro, il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non integrano - salvo che
l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus"- gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., e non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, tanto più ove il silenzio non riguardi elementi costitutivi del rapporto o qualità essenziali del lavoratore, ma circostanze non essenziali, che la parte non è tenuta a dichiarare in sede di trattative. (Fattispecie relativa alla richiesta di una Provincia di annullamento del conferimento dell'incarico di direttore generale in relazione alla circostanza che il nominato non aveva riferito di rilievi contabili mossigli in relazione a precedente incarico con altra Provincia).
(Cass. Sez. L., 17/05/2012, n. 7751, Rv. 622887 - 01).
Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza anche in riferimento a rapporti di natura diversa da quelli lavoristici: “Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439
c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare
l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sull'esistenza di irregolarità urbanistiche potesse configurare un'ipotesi di dolo omissivo, ritenendo che il promissario acquirente avesse avuto la concreta possibilità di rendersi conto dei possibili abusi edilizi
e, dunque, di poter verificare la conformità dello stato di fatto a quello di diritto).
(Cass. Sez. 2, 11/04/2022, n. 11605, Rv. 664385 - 01)
30 Ebbene, nel caso di specie l'appellante non ha dedotto la sussistenza di un complesso comportamento del lavoratore, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, né un siffatto comportamento potrebbe altrimenti ricavarsi dalle allegazioni della parte o dagli elementi probatori acquisiti al processo.
L'eccezione di annullamento per dolo dell'accordo di cessione del contratto avanzata dall'appellante è dunque infondata.
8.1.3. Rispetto poi all'eccezione di annullamento per errore rilevante deve evidenziarsi quanto segue.
L'appellante (all'epoca Garage Alpe S.p.a.) lamenta di essere caduta in errore circa la sussistenza del superminimo, e rileva che in assenza di tale errore non avrebbe sottoscritto il contratto di cessione del rapporto lavorativo da IM.
A mente dell'art. 1428 c.c., perché possa costituire un vizio del consenso l'errore determinante una falsa rappresentazione della realtà deve essere caratterizzato dal duplice profilo dell'essenzialità e riconoscibilità da parte dell'altro contraente.
Quanto al requisito della riconoscibilità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza.
L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione”. (Cass. 24738/2017).
È onere della parte che assume essere caduta in errore allegare e provare l'essenzialità dell'errore nonché la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. 5429/2006).
31 Ebbene, nel caso di specie non può in alcun modo ritenersi che il lavoratore fosse in grado di percepire il supposto errore in cui era caduto il nuovo datore di lavoro circa la sussistenza di una pattuizione relativa al superminimo.
Come già evidenziato, al tempo dell'accordo il lavoratore percepiva in busta paga importi complessivamente non dissimili a quelli ancora percepiti a gennaio e febbraio 2011 dal precedente datore di lavoro (a CP_5 prescindere dalle singole voci retributive, le buste paga di gennaio e febbraio
2011 recavano l'importo di € 2.990,00; quella di marzo 2011 l'importo di €
2.181,00, ma quella di aprile 2011 l'importo superiore di € 3.948,00; quelle di maggio e giugno 2011 rispettivamente gli importi di € 2.829,00 e € 2.770,00).
In definitiva, emerge che nelle buste paga emesse fino all'accordo del
25.7.2011 il nuovo datore IM ancora corrispondeva al lavoratore le voci
“indennità di trasferta” (aprile e maggio 2011), “provvigioni” (aprile 2011) e la nuova voce “premio produttività” (aprile, maggio e giugno 2011, se pur in questo ultimo mese per un importo alquanto ridotto).
Non è dedotto e non risulta dagli atti di causa che il cessionario IM abbia rappresentato alcunché al lavoratore in ordine alla spettanza del superminimo o di eventuali premi di produttività, o in merito alle modalità di calcolo delle provvigioni e delle indennità di trasferta.
A ciò si aggiunga che l'accordo sottoscritto in sede sindacale in relazione alla cessione del ramo d'azienda, che il lavoratore ben poteva conoscere ed aver letto, prevedeva espressamente il transito dei dipendenti di a CP_5
IM con la specifica garanzia della conservazione di tutti i diritti sino a quel momento maturati in capo ai lavoratori trasferiti (doc.to 5 ricorrente primo grado).
E il lavoratore ragionevolmente poteva confidare sulla circostanza che il passaggio del proprio contratto da IM a Garage Alpe sarebbe avvenuto alle medesime condizioni, dato che si trattava di società riconducibili al medesimo gruppo societario.
Ne consegue che, ad avviso del Collegio, un lavoratore dotato di ordinaria diligenza non avrebbe potuto percepire l'eventuale errore della controparte – soggetto qualificato, che aveva assunto il contratto da altra società del gruppo
32 cessionaria di ramo d'azienda, e che disponeva delle buste paga del lavoratore relative agli anni precedenti – sulla debenza della voce retributiva in questione.
Non sussistono pertanto i presupposti normativi dell'annullabilità del contratto per errore.
9. Con il decimo motivo, rubricato “Eccezione di prescrizione in relazione a ipotetici crediti di natura retributiva”, l'appellante contesta la statuizione del primo giudice sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, in quanto i crediti anteriori al 4 febbraio 2016 (o altra data accertanda) sarebbero prescritti ex art. 2948 c.c. Contesta quindi l'erronea applicazione dell'art. 2113
c.c. da parte del primo Giudice, nonché la mancata considerazione del regime di stabilità reale del rapporto.
9.1. Il motivo è infondato.
9.1.1. E' noto che in recente arresto la Suprema Corte ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge
n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.
9591/2023; Cass. 26246/2022).
La decisione del Tribunale è dunque corretta, ed irrilevanti sono i rilievi dell'appellante in ordine al supposto superamento della soglia di applicabilità della tutela reale.
10. Con l'undicesimo motivo, rubricato “Obbligo di pagamento dei contributi pensionistici integrativi”, l'appellante impugna la condanna al pagamento di
€ 9.097,75 al ritenendo dovuta solo la somma di Controparte_2
€ 2.898,65 (corrispondente al 1,55% sulle retribuzioni utili ai fini del TFR contabilizzate nelle buste paga emesse dall'appellante dal 2015), non versate per mero disguido tecnico. Lamenta altresì l'erroneità della decisione del primo
33 giudice in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi anteriori al 28 aprile 2018, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
10.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
10.1.1. La condanna della parte datoriale al versamento dei contributi pensionistici integrativi a favore del Fondo è conseguenza CP_2 dell'accertamento di fondatezza della pretesa retributiva.
Come rilevato dal primo Giudice, il quantum della prestazione contributiva non
è stato specificamente contestato dall'appellante, né in comparsa di costituzione e risposta in primo grado né nei successivi atti difensivi.
10.1.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è inoltre da rigettare.
I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità hanno chiarito la natura retributiva dei contributi o delle quote di tfr maturando da conferire al fondo di previdenza complementare (v. Cass. 19510/2023: “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di
Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.” … “Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.”; v. anche Cass. 16116/2023).
Si ha riscontro di ciò anche dall'esame dello statuto del Fondo Pensione
(art. 34 comma 4: “La domanda di adesione è presentata dal CP_2 lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive,
34 impegna entrambi nei confronti del Fondo;
la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore”).
Nel caso di specie il lavoratore ha richiesto la condanna del datore di lavoro all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta in forza del contratto di mandato, avente ad oggetto il versamento delle quote di contributi di previdenza complementare omessi.
A corollario della natura intrinsecamente retributiva delle quote di contributo non ancora versate al fondo, il dies a quo della prescrizione del relativo diritto di credito non può che decorrere, come per gli altri crediti retribuitivi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
11. Con il dodicesimo e ultimo motivo l'appellante si duole, a prescindere dall'esito dei superiori motivi, della condanna alle spese a favore del
[...]
Rileva che il costituitosi in giudizio, si è limitato ad CP_2 CP_2 eccepire il difetto in suo capo di legittimazione passiva e a richiedere l'estromissione dal processo, eccezioni e domande che sono state integralmente rigettate dal primo giudice.
11.1. Il motivo non può accogliersi.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il mero rigetto di un'eccezione (processuale o di merito) sollevata dalla parte complessivamente vittoriosa all'esito del giudizio non costituisce soccombenza reciproca (Cass.
23035/2023: La soccombenza reciproca, tuttavia, postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022,
Rv. 664898). A maggior ragione, dunque, non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione).
Risulta pertanto corretta la statuizione del primo giudice sulla ritenuta soccombenza di nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
resa conformemente ai principi di soccombenza e di causalità CP_2 della lite (“La "soccombenza"… è un'applicazione del principio di causalità, che
35 vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo”, così Cass. 7716/2003).
12. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante soccombente alla rifusione delle spese del grado agli appellati.
Parimenti segue la conferma della statuizione di primo grado in ordine alle spese di lite.
Le spese del presente grado vengono liquidate, in applicazione del D.M.
55/2014, come novellato dal D.M. 147/2022, come segue:
- nei confronti di in complessivi € 14.239,00 per Controparte_1 compensi (tab. n. 12 – scaglione di valore: da € 260.000,01 a € 520.000,00
– valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase di trattazione,), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
- nei confronti di in complessivi € 3.966,00 per compensi Controparte_2
(tab. n. 12 – scaglione di valore: da € 5.200,01 a € 26.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase di trattazione,), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. Parte_1
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di BO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di BO n. 84/2024, pubblicata in data 3/5/2024, così provvede:
1. disattende l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
36 2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 14.239,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre
IVA e CAP come per legge;
3. condanna a rifondere a Parte_1 CP_2 [...] le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_2 nell'importo complessivo di € 3.966,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge;
4. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 Parte_1
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di CP_1
a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
[...]
26.11.2025
La Presidente Dott.ssa SA RT
La Consigliera est. Dott.ssa Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
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