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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5546 /2025 OL AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]15/39S.D 16143 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GORETTI DOMIZIA SABINA (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in a e
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]15/39S.D 16143 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GORETTI DOMIZIA SABINA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 01/07/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
[...]
Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e degli ex coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare altrove la propria residenza;
2) la casa coniugale, sita in Genova, Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-Scala D, Interno 39, condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra , in ogni caso, resta nella disponibilità Parte_3 esclusiva della sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente alla figlia Parte_1
tutti i mobili, le suppellettili, gli arredi e i corredi in essa contenuti restano Persona_1 assegnati alla sig.ra e rimangono nella disponibilità della medesima, ad eccezione Parte_1 degli effetti personali del sig.
, che sono già stati prelevati dallo stesso;
Controparte_1
3) il sig. si impegna ed obbliga a trasferire altrove la propria residenza Controparte_1 anagrafica, entro un mese dalla pubblicazione della futura sentenza di separazione personale, che
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 verrà resa dal Tribunale di Genova, in riferimento alla presente separazione consensuale e che omologherà le presenti condizioni concordate dalle parti;
4) le parti, sigg.ri e , si danno reciprocamente atto che la figlia, Parte_1 Controparte_1
vive con la madre, sig.ra nella casa coniugale, sita in Genova, Persona_2 Parte_1
Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-Scala D, Interno 39 e che ha ivi la sua residenza anagrafica;
5) la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente continuerà ad Persona_1 avere la collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso la madre, sig.ra in Parte_1
Genova, Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-Scala D, Interno 39;
6) a partire dal mese di luglio 2025, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere Controparte_1 alla sig.ra e, pertanto, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), l'importo mensile di Euro 600,00 (leggasi seicento/00), per dodici mensilità all'anno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, fintanto che la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente. Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 alle coordinate bancarie (IBAN) già note al signor;
Controparte_1
7) a partire dal mese di luglio 2025, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere Controparte_1 alla sig.ra e, pertanto, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, sig.ra Pt_1
l'importo mensile di Euro 245,00 (leggasi duecentoquarantacinque/00), per dodici
[...] mensilità all'anno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge. Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
alle coordinate bancarie (IBAN) già note al signor;
[...] Controparte_1
8) a partire dal mese di luglio 2025, i genitori, sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 parteciperanno in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche relative alla figlia da intendersi come elencate e descritte nel Persona_1 documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario e capo IV punto 35.1 della
Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 luglio 2011 in materia di formazione delle tabelle, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato, di cui i coniugi hanno acquisito copie tramite il proprio legale. Tali spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e documentate secondo quanto stabilito, in materia, dal suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del
15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 integrazioni e/o modifiche del Tribunale di Genova, che i genitori si impegnano a rispettare;
9) la sig.ra si farà carico del canone di locazione, delle spese di amministrazione e Parte_1 di tutte le bollette/utenze relativi alla casa coniugale, sita in Genova, Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-
Scala D, Interno 39;
10) il motoveicolo, tipo Honda Dylan 125, targato BT 99053, intestato e di proprietà della sig.ra rimane nella disponibilità e proprietà di quest'ultima; Parte_1
11) il motoveicolo tipo Yamaha Majesty 400, targato DH62078, intestato e di proprietà del sig.
, rimane nella disponibilità e proprietà di quest'ultimo; Controparte_1
12) i sigg.ri e dichiarano, si danno reciprocamente atto ed Parte_1 Controparte_1 espressamente riconoscono che l'altra figlia, convive da tempo con il suo Persona_3 compagno ad Arenzano (Genova), con il quale ha già un figlio ed è in attesa del secondo;
i sigg.ri e , altresì, dichiarano, si danno reciprocamente atto ed Parte_1 Controparte_1 espressamente riconoscono che è, quindi, indipendente ed autonoma Persona_3 economicamente e che provvederà da sé al proprio mantenimento;
13) i coniugi si concedono, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio;
14) le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001,
Numero 432, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 21.11.2025, così deciso in Camera di Consiglio.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]15/39S.D 16143 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GORETTI DOMIZIA SABINA (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in a e
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]15/39S.D 16143 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GORETTI DOMIZIA SABINA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 01/07/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
[...]
Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e degli ex coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare altrove la propria residenza;
2) la casa coniugale, sita in Genova, Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-Scala D, Interno 39, condotta in locazione, viene assegnata alla sig.ra , in ogni caso, resta nella disponibilità Parte_3 esclusiva della sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente alla figlia Parte_1
tutti i mobili, le suppellettili, gli arredi e i corredi in essa contenuti restano Persona_1 assegnati alla sig.ra e rimangono nella disponibilità della medesima, ad eccezione Parte_1 degli effetti personali del sig.
, che sono già stati prelevati dallo stesso;
Controparte_1
3) il sig. si impegna ed obbliga a trasferire altrove la propria residenza Controparte_1 anagrafica, entro un mese dalla pubblicazione della futura sentenza di separazione personale, che
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 verrà resa dal Tribunale di Genova, in riferimento alla presente separazione consensuale e che omologherà le presenti condizioni concordate dalle parti;
4) le parti, sigg.ri e , si danno reciprocamente atto che la figlia, Parte_1 Controparte_1
vive con la madre, sig.ra nella casa coniugale, sita in Genova, Persona_2 Parte_1
Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-Scala D, Interno 39 e che ha ivi la sua residenza anagrafica;
5) la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente continuerà ad Persona_1 avere la collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso la madre, sig.ra in Parte_1
Genova, Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-Scala D, Interno 39;
6) a partire dal mese di luglio 2025, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere Controparte_1 alla sig.ra e, pertanto, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), l'importo mensile di Euro 600,00 (leggasi seicento/00), per dodici mensilità all'anno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, fintanto che la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente. Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 alle coordinate bancarie (IBAN) già note al signor;
Controparte_1
7) a partire dal mese di luglio 2025, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere Controparte_1 alla sig.ra e, pertanto, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, sig.ra Pt_1
l'importo mensile di Euro 245,00 (leggasi duecentoquarantacinque/00), per dodici
[...] mensilità all'anno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge. Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
alle coordinate bancarie (IBAN) già note al signor;
[...] Controparte_1
8) a partire dal mese di luglio 2025, i genitori, sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 parteciperanno in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche relative alla figlia da intendersi come elencate e descritte nel Persona_1 documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario e capo IV punto 35.1 della
Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 luglio 2011 in materia di formazione delle tabelle, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato, di cui i coniugi hanno acquisito copie tramite il proprio legale. Tali spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e documentate secondo quanto stabilito, in materia, dal suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del
15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 integrazioni e/o modifiche del Tribunale di Genova, che i genitori si impegnano a rispettare;
9) la sig.ra si farà carico del canone di locazione, delle spese di amministrazione e Parte_1 di tutte le bollette/utenze relativi alla casa coniugale, sita in Genova, Via Aldo Manuzio n° 15/Nero-
Scala D, Interno 39;
10) il motoveicolo, tipo Honda Dylan 125, targato BT 99053, intestato e di proprietà della sig.ra rimane nella disponibilità e proprietà di quest'ultima; Parte_1
11) il motoveicolo tipo Yamaha Majesty 400, targato DH62078, intestato e di proprietà del sig.
, rimane nella disponibilità e proprietà di quest'ultimo; Controparte_1
12) i sigg.ri e dichiarano, si danno reciprocamente atto ed Parte_1 Controparte_1 espressamente riconoscono che l'altra figlia, convive da tempo con il suo Persona_3 compagno ad Arenzano (Genova), con il quale ha già un figlio ed è in attesa del secondo;
i sigg.ri e , altresì, dichiarano, si danno reciprocamente atto ed Parte_1 Controparte_1 espressamente riconoscono che è, quindi, indipendente ed autonoma Persona_3 economicamente e che provvederà da sé al proprio mantenimento;
13) i coniugi si concedono, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio;
14) le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001,
Numero 432, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 21.11.2025, così deciso in Camera di Consiglio.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4