CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI RI IE LL RA NE NC IT SENTENZA Sul ricorso proposto da: GI IR GE AD nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Enna udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Enna rigettava la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di IR GE AD GI relativo alla somma di euro 103.515,3 ritenuta profitto del reato di truffa ai danni della “Agea”. Ad IrenaGE AD GI si contestava che, in qualità di titolare della sua ditta individuale, aveva presentato una domanda volta ad ottenere aiuti eurounitari per le campagne 2019 e 2020, attestando di avere la disponibilità di alcuni terreni siti nel Comune di SC (EN), circostanza non corrispondente al vero in quanto i terreniin relazione ai quali la stessa aveva chiesto i contributi risultavano di proprietà della “ME” ed, in seguito allarisoluzione del contratto con patto di riservato dominioconseguente all’inadempimento della GI ( risoluzione risalente al 18 dicembre 20189. 2. Contro tale provvedimento ricorreva per cassazione il difensore di IR GE AD GI, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato le deduzioni difensive secondo le quali la ricorrente non sarebbe stata privata della “disponibilità effettiva” dei terreni, il che sarebbe stato sufficiente a legittimare la richiesta di aiuti eurounitari;
l'omissione integrerebbe un caso di “motivazione apparente” riconducibile alla violazione di legge;
2.2. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto il periculum necessario per legittimare il sequestro anticipatorio della confisca unicamente sulla base della astratta confiscabilità del bene;
invero, come affermatodalle Sezioni unite nel caso “Ellade” il periculumdeve essere rilevato in concreto anche nel caso in Penale Sent. Sez. 2 Num. 90 Anno 2026 Presidente: VE GI Relatore: NE RA Data Udienza: 19/11/2025 cui il sequestro sia funzionale a garantire l’esecuzione della confisca;
mancherebbe inoltre l'esame delle altre allegazioni difensive dirette a contestare il periculum, e segnatamentequellarelativa al tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite.
1.1. Si conferma la giurisprudenza, ormai consolidata,della Corte di legittimità,secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
1.1.Nel caso in esame il ricorrente riproponeva la versione difensiva proposta al Tribunale affermando che la ricorrente versasse in “buona fede” avendo la disponibilità dei terreni, nonostante la risoluzione del contratto con l’ME. Il Tribunale rilevava che il contratto di vendita con “patto di riservato dominio” era stato risolto con attestazione di inadempimento del 18 dicembre 2018 dato che la GI non aveva mai provveduto a corrispondere le somme dovute;
pertanto la richiesta di restituzione materiale dei terreni fino alla procedura esecutiva avvenuta nel 2022 era un elemento “neutro”,che non consentiva diritenere che i terreni fossero nella disponibilità della GI, attesa la sicura risoluzione del contratto con ME (pag.4 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione, tutt'altro che apparente, che non può essere contestata in Cassazione, tanto più nella materia cautelare reale dove sono deducibili solo violazioni di legge.
1.2. Deve invece essere accolto il motivo relativo alla violazione di legge nell'identificazione del periculum in mora. Il Tribunale ha ritenuto che lo stesso fosse insito nel presupposto della confiscabilità del bene senza necessità di indicare “ulteriori ragioni” che rendessero necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo. Si tratta di una affermazione contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cuiil provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). Sul punto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame delle misure cautelari realidi Enna. 2
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periculum e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Enna competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NE GI VE 3
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Enna rigettava la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di IR GE AD GI relativo alla somma di euro 103.515,3 ritenuta profitto del reato di truffa ai danni della “Agea”. Ad IrenaGE AD GI si contestava che, in qualità di titolare della sua ditta individuale, aveva presentato una domanda volta ad ottenere aiuti eurounitari per le campagne 2019 e 2020, attestando di avere la disponibilità di alcuni terreni siti nel Comune di SC (EN), circostanza non corrispondente al vero in quanto i terreniin relazione ai quali la stessa aveva chiesto i contributi risultavano di proprietà della “ME” ed, in seguito allarisoluzione del contratto con patto di riservato dominioconseguente all’inadempimento della GI ( risoluzione risalente al 18 dicembre 20189. 2. Contro tale provvedimento ricorreva per cassazione il difensore di IR GE AD GI, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato le deduzioni difensive secondo le quali la ricorrente non sarebbe stata privata della “disponibilità effettiva” dei terreni, il che sarebbe stato sufficiente a legittimare la richiesta di aiuti eurounitari;
l'omissione integrerebbe un caso di “motivazione apparente” riconducibile alla violazione di legge;
2.2. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto il periculum necessario per legittimare il sequestro anticipatorio della confisca unicamente sulla base della astratta confiscabilità del bene;
invero, come affermatodalle Sezioni unite nel caso “Ellade” il periculumdeve essere rilevato in concreto anche nel caso in Penale Sent. Sez. 2 Num. 90 Anno 2026 Presidente: VE GI Relatore: NE RA Data Udienza: 19/11/2025 cui il sequestro sia funzionale a garantire l’esecuzione della confisca;
mancherebbe inoltre l'esame delle altre allegazioni difensive dirette a contestare il periculum, e segnatamentequellarelativa al tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite.
1.1. Si conferma la giurisprudenza, ormai consolidata,della Corte di legittimità,secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
1.1.Nel caso in esame il ricorrente riproponeva la versione difensiva proposta al Tribunale affermando che la ricorrente versasse in “buona fede” avendo la disponibilità dei terreni, nonostante la risoluzione del contratto con l’ME. Il Tribunale rilevava che il contratto di vendita con “patto di riservato dominio” era stato risolto con attestazione di inadempimento del 18 dicembre 2018 dato che la GI non aveva mai provveduto a corrispondere le somme dovute;
pertanto la richiesta di restituzione materiale dei terreni fino alla procedura esecutiva avvenuta nel 2022 era un elemento “neutro”,che non consentiva diritenere che i terreni fossero nella disponibilità della GI, attesa la sicura risoluzione del contratto con ME (pag.4 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione, tutt'altro che apparente, che non può essere contestata in Cassazione, tanto più nella materia cautelare reale dove sono deducibili solo violazioni di legge.
1.2. Deve invece essere accolto il motivo relativo alla violazione di legge nell'identificazione del periculum in mora. Il Tribunale ha ritenuto che lo stesso fosse insito nel presupposto della confiscabilità del bene senza necessità di indicare “ulteriori ragioni” che rendessero necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo. Si tratta di una affermazione contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cuiil provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). Sul punto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per il riesame delle misure cautelari realidi Enna. 2
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periculum e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Enna competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NE GI VE 3