TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3844/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. PENNINO Parte_1
DIEGO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LUPO Controparte_1
ROSANGELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto-nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17.01.2023;
• la separazione giudiziale, trasformata in corso di causa in separazione consensuale, è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 17-
18.06.2024 ;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, precisato di non formulare alcuna richiesta economica, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 24/06/2011, da , nato a Parte_1
PALERMO il 22/02/1983 e da , nata a [...] Controparte_1
(SV) il 10/01/1979, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
- 2 - Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato dispo- sto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3844/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. PENNINO Parte_1
DIEGO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LUPO Controparte_1
ROSANGELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto-nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17.01.2023;
• la separazione giudiziale, trasformata in corso di causa in separazione consensuale, è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 17-
18.06.2024 ;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, precisato di non formulare alcuna richiesta economica, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 24/06/2011, da , nato a Parte_1
PALERMO il 22/02/1983 e da , nata a [...] Controparte_1
(SV) il 10/01/1979, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
- 2 - Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato dispo- sto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
- 3 -