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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 584 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
19.09.2024, vertente
Tra
IA DE IC ([...]) e ZI DE IC
([...]) entrambe elett.mente domiciliate in Nola (NA), Via
On.le F. Napolitano, 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Palladino che le assiste e difende giusta procura separata in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
Contro
MA SA D'VI ([...]), n.q di erede del de cuius
D'IN CA NT, elettivamente domiciliata in Cancello Scalo
(CE), Via Napoli, n. 720, presso lo studio dell'Avv. Michela Izzo che la assiste e difende giusta procura separata in calce all'atto di costituzione in riassunzione depositato in data 22.02.2023.
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 22.09.2008 CA NT
D'IN, affermatosi proprietario di un fabbricato sito in Marigliano (NA) alla Via Masseria Pugliese, evocava in giudizio IA De CE e IN
De CE, proprietarie dell'immobile adiacente, deducendo che le stesse avevano edificato un muro sul confine tra le due proprietà al solo scopo di ostruire la finestra posta a servizio della camera da letto della sua abitazione, che veniva così privata di luce ed aria.
Sosteneva l'istante che il muro non arrecasse alcuna utilità alle convenute, tanto che la sua costruzione integrava un atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c.
L'attore lamentava altresì che le De CE avevano realizzato al secondo piano del loro fabbricato una pensilina in ferro che invadeva parzialmente la sua terrazza, provocando lo scolo di acque piovane all'interno del suo fondo in piena violazione dell'art. 908 c.c..
Dolendosi infine del fatto che le confinanti avessero collocato del materiale di risulta in adiacenza al proprio fabbricato, determinando danni alla muratura a causa delle continue infiltrazioni d'acqua, il
D'IN concludeva per la condanna delle convenute all'abbattimento del muro, all'arretramento della pensilina e alla rimozione del materiale di risulta, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
Si costituivano in atti IA De CE e IN De CE per contestare le avverse deduzioni ed eccepire l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 833 c.c., in quanto il muro in lapis-cemento posto al piano terra della loro proprietà sarebbe stato realizzato in aderenza al fabbricato dell'attore da oltre venti anni, sebbene fosse comunque riconosciuta al proprietario, che volesse costruire in aderenza al muro di confine, la facoltà di chiudere le luci del vicino sullo stesso esistenti.
2 Le convenute deducevano inoltre che il manufatto, alto circa 1,00 metro, elevato sul bordo della terrazza a livello della loro proprietà, non ostruisse alcuna finestra dell'attore e negavano che la sua costruzione costituisse atto emulativo in quanto lo stesso non aveva la finalità di arrecare nocumento, bensì quella di proteggere le persone da eventuali cadute dal terrazzo, nel vuoto sottostante.
Affermavano, poi, le De CE che la pensilina in ferro aggettante, realizzata in corrispondenza del suppenno, non provocasse stillicidio d'acqua sul terrazzo attoreo, né che invadesse la sua proprietà e negavano che in adiacenza al fabbricato fosse stato posto del materiale di risulta, bensì dei piccoli pezzi di legna da ardere che non arrecavano alcun danno e che comunque erano stati rimossi.
Le convenute concludevano per il rigetto della domanda per insussistenza del diritto dell'attore all'abbattimento del muro oggetto di causa e chiedevano, in via riconvenzionale, che fosse ordinato allo stesso di arretrare il corpo aggettante in cemento armato, realizzato in prolungamento del piano di copertura della scala esterna di accesso alla sua proprietà, in quanto invadente lo spazio aereo sovrastante il loro fondo per 20 cm. lungo tutto il perimetro del muretto.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 1, l'attore precisava che il muro determinante la chiusura della finestra del suo fabbricato risalisse all'anno 1996 e che altra finalità non avesse che quella di impedire l'ingresso di aria e luce all'interno, mentre altro muretto alto 1,00 metro citato dalle convenute sarebbe stato dalle stesse elevato sulla parete esterna di sua esclusiva proprietà, integrando veduta aperta sul suo fondo ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art. 907 c.c..
Il D'IN si opponeva, inoltre, alla domanda riconvenzionale deducendo che il pensile dallo stesso realizzato a protezione della propria scala,
3 coincidesse in proiezione verticale, con il muro perimetrale dell'immobile di sua esclusiva proprietà.
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata la C.T.U., sicchè la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 1855/2016 resa in data 06-11.07.2016 in forza della quale il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava la natura emulativa ex art. 833 c.c. del muro misto di blocchi e laterizio realizzato nella proprietà delle convenute e ordinava loro di abbattere il manufatto e garantire la riapertura della finestra dalle stesse ostruita posta sul lato nord del fabbricato, con condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore equitativamente quantificati nella somma di €. 5.000,00; condannava le
De CE a rimuovere il materiale di risulta posizionato in aderenza con la proprietà D'IN e rigettava la richiesta risarcitoria per i danni provocati da detto materiale;
dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione dello stillicidio provocato dalla pensilina realizzata dalle convenute ed inammissibili le ulteriori domande attoree avanzate in corso di causa;
rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalle convenute, condannandole alle spese di soccombenza.
Dall'espletata C.T.U. era emerso che NT De EL, dante causa delle convenute, dopo aver richiesto in data 22.04.1995 e ottenuto dal
Comune di Marigliano l'autorizzazione per l'abbattimento e la ricostruzione del solaio di un deposito sito alla Via Vicinale Pugliese, realizzava una sporgenza del solaio, non prevista nelle opere assentite, attraverso l'edificazione di un muro misto di blocchi e laterizi in aderenza alla proprietà dell'attore, con il quale aveva occluso la finestra esistente sulla parete perimetrale del suo fabbricato.
Sulla scorta dell'accertamento eseguito il Tribunale, in conformità al principio dettato dall'art. 833 c.c. che sancisce il divieto a carico del proprietario di un fondo di chiudere le luci presenti sul muro del vicino
4 costruendo in aderenza ad esso al solo scopo di arrecare nocumento e molestia al confinante, dichiarava sussistere il diritto dell'attore ad ottenere l'apertura della finestra oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c per la limitazione del godimento del bene, nonché per la diminuzione temporanea del suo valore.
Quanto alla domanda di arretramento della pensilina che invadeva parzialmente la terrazza del D'IN, veniva dichiarata cessata la materia del contendere risultando il manufatto, al momento dell'accesso dell'ausiliario, inesistente rispetto alla documentazione fotografica prodotta in atti.
Quanto, poi, ai materiali di risulta posti dalle convenute in adiacenza al fabbricato dell'attore, benchè la circostanza fosse stata accertata con conseguente ordine di rimozione, non poteva tuttavia riconoscersi alcun ristoro del danno in quanto non provato.
Veniva infine respinta la domanda riconvenzionale spiegata dalle convenute posto che dalle risultanze istruttorie sia emerso che la pensilina aggettante, realizzata in prosecuzione del piano di copertura della scala di accesso al primo piano de fabbricato attoreo, non invadesse in alcun modo la loro proprietà.
B. Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello IA De CE e
IN De CE, con atto di citazione notificato in data 25.01.2017, eccependo nel merito cinque motivi di gravame.
• Con il primo rilievo critico veniva denunziato difetto di motivazione in merito alla mancata ammissione istruttoria delle prove orali richieste dalle appellanti al fine di dimostrare l'insussistenza della natura emulativa del muro, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore al relativo accertamento, essendosi erroneamente formato il convincimento del giudice di primo grado sulla base della sola C.T.U, così contravvenendo al dettato normativo che prevede l'utilizzazione del detto
5 mezzo probatorio, come unica fonte di prova oggettiva, nei soli casi in cui la stessa non possa fornirsi con gli ordinari mezzi istruttori.
Dall'acquisizione della prova orale sarebbe infatti emersa la duplice circostanza per cui la costruzione del muro risalisse a più di venti anni prima dell'avvio dell'azione spiegata dall'attore e che il manufatto realizzato assolvesse ad una concreta utilità per le appellanti.
Il mancato espletamento dell'invocato mezzo probatorio avrebbe, dunque, impedito alle istanti l'esercizio del diritto di difesa attraverso la dimostrazione di fatti significativi per l'accoglimento delle eccezioni formulate e della domanda dalle stesse proposta.
• Con il secondo motivo di censura veniva rilevata la nullità della C.T.U. in quanto il consulente nominato avrebbe travalicato i limiti dell'incarico conferitogli, procedendo ad accertamenti che esulavano dai quesiti formulati dal giudice e offrendo un'interpretazione personale delle risultanze documentali acquisite dall'ufficio tecnico comunale.
L'ausiliario avrebbe infatti affermato, sulla base di mere presunzioni soggettive, che la realizzazione del muro, arrecante la perdita di luce nella proprietà del D'IN, risalisse al 1995 allorquando il genitore dante causa delle appellanti otteneva l'autorizzazione edilizia per il rifacimento di un solaio, supplendo all'onore probatorio posto a carico delle parti.
Il giudice di primo grado avrebbe pertanto illegittimamente assunto a base del suo convincimento le risultanze di una relazione tecnica rivelatasi inutilizzabile ai fini decisori, che si palesava, altresì, incompleta e carente sotto il profilo della descrizione dei luoghi e dell'ubicazione dei manufatti, tanto che, dopo una prima riserva in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini istruttori per ottenere chiarimenti da parte dell'ausiliario e per l'acquisizione di documentazione fotografica ad opera delle parti.
6 • Con il terzo motivo di doglianza veniva contestato il riconoscimento della natura emulativa del muro eretto e il mancato accertamento della intervenuta prescrizione del diritto del D'IN alla sua eliminazione.
Deducevano le appellanti che l'atto emulativo presupponga lo scopo esclusivo di nuocere in assenza di qualsiasi utilità per il proprietario, mentre nel caso in esame il muro elevato sul bordo della loro terrazza avrebbe assolto alla funzione di proteggere le persone situate sulla sovrastante area da eventuali cadute nel vuoto, come sarebbe emerso ove il giudice avesse ammesso la prova orale richiesta sul punto.
• Con il quarto motivo di impugnazione le appellanti lamentavano l'erroneo riconoscimento in favore del D'IN al risarcimento del danno oltre all'abbattimento del muro, nonostante l'orientamento della giurisprudenza in materia di atti emulativi avesse riservato al danneggiato la scelta alternativa della tutela in forma specifica o di quella risarcitoria, per la quale sarebbe richiesta una prova specifica che l'appellato non aveva fornito.
• Con il quinto e ultimo capo di impugnazione veniva censurato il governo delle spese processuali disposto nella sentenza, erroneamente poste in via esclusiva a carico delle De CE e non anche compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nonostante la reciproca soccombenza delle parti in ragione del parziale accoglimento della domanda principale.
Concludevano dunque le appellanti per l'accoglimento dell'impugnazione in riforma della sentenza gravata, insistendo, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non accolti in primo grado, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto del de cuius CA NT
D'IN ad ottenere la declaratoria della natura emulativa del muro dalle stesse realizzato e per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 833 c.c. in capo al manufatto, con vittoria d spese del doppio grado di giudizio.
7 Si costituiva in atti CA NT D'IN, per contestare gli argomenti dedotti a fondamento del proposto gravame, evidenziando che i fatti oggetto di causa fossero stati documentalmente provati e confermati dall'espletata C.T.U., che non consisteva in un mezzo di prova bensì in uno strumento ausiliare al loro accertamento.
Sosteneva, poi, il D'IN che la domanda di intervenuta prescrizione del suo diritto non era stata formulata in primo grado dalle convenute, che si erano limitate ad una mera affermazione, priva di supporto probatorio, che il muro fosse stato edificato venti anni prima dell'introduzione del giudizio, non potendo dunque essere proposta in sede di appello.
L'appellato concludeva per sentir dichiarare il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma della decisione resa.
Nel corso dell'udienza del 15.04.2021 veniva dichiarato e documentato il decesso di CA NT D'IN, sicché il processo veniva interrotto e riassunto dalle appellanti nei confronti degli eredi del de cuius.
Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 22.02.2023 MA
RO D'IN, qualificatasi erede unica dell'appellato CA NT
D'IN, succedeva al genitore facendo proprie tutte le difese e le argomentazioni svolte, riportandosi alle conclusioni già formulate.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.03.2023 svoltasi con modalità di trattazione scritta indicate dall'art. 221, co. 4°, del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, la
Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina e riservava la causa la causa in decisione.
Con ordinanza del 21.09.2023 il collegio, ritenuta la necessità di integrare gli accertamenti tecnici svolti in primo grado, disponeva nuova
C.T.U. nominando per il relativo espletamento l'ing. Francesco ZZ, il quale accettava l'incarico con giuramento telematico del 15.01.2024.
8 Acquisito in atti l'elaborato peritale, all'udienza del 19.09.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il giudizio veniva definitivamente trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della sentenza gravata non appare sostenuta da argomentazioni critiche in grado di confutare l'impianto probatorio formatosi in primo grado e confermato nella presente fase di appello, su cui il giudice monocratico ha validamente fondato il suo convincimento nella soluzione delle varie questioni prospettate dalle parti.
1) Con il primo rilievo critico le appellanti deducevano difetto di motivazione per non avere il giudice monocratico ammesso l'espletamento delle prove orali richieste, al fine di dimostrare l'insussistenza della natura emulativa del muro nonché l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore al relativo accertamento risalendo la costruzione del manufatto ad oltre un ventennio antecedente all'avvio dell'azione proposta dall'attore, con conseguente erronea formazione dei presupposti valutativi per avere il
Tribunale utilizzato la C.T.U. come unica fonte di prova oggettiva, escludendo gli ulteriori mezzi istruttori formulati dalle De CE.
Si osserva che se da un lato l'accertata natura illegittima, sotto il profilo urbanistico-edilizio, del muro eretto dalle appellanti non possa assumere rilievo nel caso che ci occupa - avendo la giurisprudenza affermato il principio secondo cui è possibile usucapire anche beni costruiti in mancanza di una concessione edilizia, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il privato che ha realizzato la costruzione, purché sussistano i presupposti del possesso indicati dall'art. 1158 del codice civile (vedi in tal senso Cass. Civ. Sent. n.
3979/13, Ord. n. 1395/17, Sent. n. 25674/18, Ord. n. 13683/19 e Ord.
9 n. 25343/23) - dall'altro lato appare circostanza innegabile la finalità meramente emulativa del manufatto, come compiutamente rilevato da entrambi gli ausiliari del primo e del presente grado di giudizio, in quanto eseguito senza ricavare alcun vantaggio personale, ma unicamente per recare molestia ad altri secondo la formulazione data dall'art. 833 c.c..
In particolare si apprende dall'esame dell'elaborato tecnico redatto in questo giudizio dal C.T.U. Ing. F. ZZ che “il muro edificato nella proprietà De CE non ha nessuna funzione né architettonica, né sismica;
viste le ridotte dimensioni e l'ubicazione, esso rappresenta solo un elemento utile a coprire il vano finestra retrostante”.
Le prove orali richieste dalle appellanti nella memoria ex art. 183 c.p.c.,
6° comma, appaiono sfornite di significativa rilevanza sia in ordine alla dichiarata insussistenza della natura emulativa del muro, trattandosi di argomento implicante inammissibili valutazioni personali, sia in merito all'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore ai sensi dell'art. 1073
c.c. mostrando i capitoli dedotti profili di genericità e approssimazione circa il periodo di realizzazione del manufatto.
Peraltro, anche la mera eccezione di estinzione della servitù formulata dalle convenute per l'accertamento di una situazione di fatto incompatibile con il diritto invocato dall'attore, pur non sostenuta dalla proposizione di una specifica domanda riconvenzionale finalizzata alla declaratoria di acquisto del diritto al mantenimento del muro, avrebbe comunque necessitato di richieste istruttorie maggiormente dettagliate a fronte di una produzione documentale che ha posto il Tribunale nella condizione di dover ragionevolmente valorizzare le emergenze acquisite dalla verifica tecnico-urbanistica disposta.
Nel quadro istruttorio venutosi a delineare deve concludersi per la condivisibilità della valutazione degli elementi probatori eseguita dal giudice di primo grado, che ha voluto assegnare alla C.T.U. espletata, in
10 carenza di rilievo delle ulteriori istanze istruttorie formulate, quella centralità che la giurisprudenza riconosce al tipico mezzo istruttorio di ausilio tecnico, costituente altrimenti “fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento e di descrizione di situazioni di fatto, tali da essere rilevabili, nella loro obiettiva consistenza, solo col ricorso a determinate cognizioni tecniche” (vedi Cass. Civ., Sent. n. 1149/11, conf. Sent. n. 2761/15)
Per le ragioni sin qui esposte il motivo di impugnazione non potrà trovare accoglimento.
2) Con il secondo motivo di censura le appellanti rilevavano la nullità della
C.T.U. sul presupposto che il consulente nominato avrebbe travalicato i limiti dell'incarico conferitogli, procedendo ad accertamenti che esulavano dai quesiti formulati dal giudice e offrendo un'interpretazione personale dei fatti di causa, fondata su mere presunzioni soggettive, nell'affermare che la realizzazione del muro, arrecante la perdita di luce nella proprietà del D'IN, risalisse all'anno 1995 coincidente con il rilascio dell'autorizzazione edilizia comunale per il rifacimento di un solaio, così supplendo all'onore probatorio posto a carico delle parti.
Il rilievo non appare condivisibile sol considerando che le De CE non indicano quali siano gli sconfinamenti che il C.T.U. avrebbe posto in essere in esecuzione del mandato a lui assegnato, limitandosi a sostenere l'erronea interpretazione di dati oggettivi documentali acquisiti dal fascicolo riguardante la concessione edilizia comunale ottenuta.
E' un dato inconfutabile che De CE NT, dante causa delle appellanti, chiedeva al Comune di Marigliano in data 22.07.1995 con prot. n. 17343 l'autorizzazione per l'abbattimento e ricostruzione del solaio di un deposito ubicato alla Via Vicinale Pugliese, catastalmente coincidente con l'immobile sul quale venivano realizzate le opere che
11 hanno pacificamente condotto alla creazione del muro posto in aderenza alla finestra che il D'IN aveva sul lato Nord della sua proprietà.
Orbene a prescindere dall'irrilevante, ai fini decisori, natura abusiva di parte delle opere in concreto accertate dall'ausiliario, non si avverte alcuna anomalia logico-interpretativa nei rilievi tecnici oggetto di relazione nell'elaborato redatto, dovendo, al contrario, apprezzare la compatibilità degli interventi edili posti in essere sul fabbricato di proprietà De CE, pur non conformi ai titoli urbanistici conseguiti, con la presenza del muro realizzato in appoggio all'immobile del D'IN.
La chiarezza della relazione tecnica con riguardo al profilo descrittivo delle operazioni eseguite sul fabbricato di proprietà delle appellanti ha consentito di avere piena conoscenza di fatti essenziali ai fini decisori, a prescindere dalla mancata riproduzione fotografica dei luoghi comunque acquisita in sede di chiarimenti da parte del C.T.U. e ulteriormente integrata dai rilevamenti tecnici compiuti nel corso del presente giudizio dall'ausiliario Ing. ZZ.
La pronuncia gravata risulta così validamente fondata su un'indagine completa e probante, priva di riferimenti erronei o in contrasto rispetto alle risultanze documentali e di riscontro pratico acquisito.
La doglianza mossa dovrà pertanto essere disattesa.
3) Con il terzo motivo di censura le istanti contestavano il riconoscimento della natura emulativa del muro eretto e il mancato accertamento della intervenuta prescrizione del diritto del D'IN alla sua eliminazione, sostenendo che l'atto emulativo presupponga lo scopo esclusivo di nuocere in assenza di qualsiasi utilità per il proprietario, mentre nel caso di specie il muro elevato sul bordo della loro terrazza avrebbe assolto alla funzione di proteggere le persone situate sulla sovrastante area da eventuali cadute nel vuoto.
12 Si osserva che dall'esame di entrambi gli elaborati peritali prodotti in atti, segnatamente di quello a firma dell'Ing. ZZ, emergano elementi di valutazione in netta contrapposizione con la tesi sostenuta dalle appellanti, avendo l'ausiliario anzitutto descritto lo stato dei luoghi evidenziando (pag. 4 e 5 C.T.U. ZZ) che “il muro realizzato dall'appellante De CE non è altro che un muretto di dimensioni di 100 cm circa di larghezza per 387 cm di altezza ……. eretto in aderenza alla parete esterna di proprietà D'IN davanti a una finestra di dimensioni
90 cm di base e 105 cm di altezza, il cui davanzale è posto ad una quota di circa 1,78 m dal pavimento interno dell'immobile del Sig. D'IN”, e precisato che “ Tale finestra, che dava aria e luce ad un ambiente interno ai locali del Sig. D'IN …… dava sul cortile esterno di proprietà De
CE, il cui davanzale è posto a circa 1,45 m dal piano cortile (oggi la finestra non è più visibile dal cortile De CE)”.
La relazione prosegue con la verifica strutturale dell'edificazione muraria precisando che la costruzione, assumente identità edilizia a sé stante, non abbia alcuna funzione portante dal punto di vista sismico, né separatorio tra ambiente interno ed esterno sotto il profilo architettonico, non delimitando aree e fungendo da mero elemento ostruttivo della finestra retrostante, altresì privo di riscontro urbanistico nelle concessioni edilizie rilasciate alle De CE dall'ufficio tecnico comunale.
Per tali ragioni si ritiene sussistano i presupposti per qualificare quale atto emulativo, rilevante ai sensi dell'art. 833 c.c., quello posto in essere dalle appellanti mediante la creazione del muro in aderenza alla parete esterna della proprietà adiacente, trattandosi di manufatto costruttivo non avente funzione architettonica specifica, né recante alcun beneficio statico, ma intenzionalmente produttivo, con la piena consapevolezza delle autrici dell'opera, di una grave lesione del diritto di servitù di veduta sulla corte esterna di proprietà De CE spettante al D'IN.
13 L'accertamento che è derivato dalle verifiche tecniche espletate (vedi
Cass. Civ. Ord. n. 3764/23) consente di confermare sul punto la pronuncia gravata e respingere la domanda di riforma proposta dalle appellanti anche con riguardo alla dedotta intervenuta prescrizione del diritto di servitù delle D'IN, in manifesta carenza delle condizioni prescritte dall'art. 1073 c.c..
4) Con il quarto motivo di gravame le appellanti si dolevano dell'erroneo riconoscimento in favore del D'IN del risarcimento del danno oltre al diritto all'abbattimento del muro, avendo la giurisprudenza in materia di atti emulativi riservato al danneggiato la scelta alternativa della tutela in forma specifica o di quella risarcitoria, per la quale sarebbe richiesta una prova specifica che parte appellata non aveva fornito.
Si ritiene la questione sollevata non condivisibile alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale in ambito di violazione del contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale (vedi Cass. Civ.
Ord. n. 17758/24), per cui si è giunti a sostituire il concetto di “danno in re ipsa” con quella di “danno presunto” identificato con il “diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione”, stabilendosi, per l'effetto, un nesso di causalità giuridica “fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo”.
La conclusione di tale approccio interpretativo ha condotto all'elaborazione del principio secondo cui, in ipotesi di violazione di diritti di proprietà o diritti reali, “l'esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi - che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno - dai
14 quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore”.
Sulla scorta dell'enunciato orientamento è innegabile che il Tribunale abbia concesso all'attore la tutela risarcitoria, con applicazione di criteri equitativi, non tanto in relazione al ridotto valore del proprio bene, ricostituito per l'intero con l'esecuzione del provvedimento di ripristino, quanto invece in conseguenza della limitazione del pieno godimento subita dal D'IN per tutto il tempo in cui egli e i propri familiari non abbiano fruito della veduta, occlusa dall'altrui illegittima costruzione.
Si ritiene dunque confermare il capo di sentenza poiché conforme al principio reso dalla S.C. e, al tempo stesso, congruo nell'ammontare del danno in ragione della lesione in concreto arrecata alla parte appellata.
5) Con il quinto motivo di impugnazione veniva infine censurata la disposizione accessoria riguardante le spese processuali e quelle di
C.T.U. erroneamente poste in via esclusiva a carico delle appellanti, nonostante l'esito della lite avrebbe consigliato la compensazione degli oneri tra le parti per reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Deve affermarsi sul punto che per aversi reciproca soccombenza occorre si verifichi il contestuale rigetto, totale o parziale, delle opposte domande formulate dalle parti, circostanza da escludere nel caso di specie avendo il Tribunale accolto le istanze attoree, ad esclusione di un capo su cui veniva dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di intervento di adeguamento edilizio operato dal convenuto in corso di causa, e respinto la domanda riconvenzionale dallo stesso formulata.
Non ricorrendo pertanto le condizioni stabilite dall'art. 92 c.p.c. dovrà confermarsi il governo delle spese disposto nella pronuncia gravata e, al contempo, disattendere la censura proposta.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del rigetto dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese
15 del grado vengono poste a carico delle appellanti e sono liquidate con riferimento ai parametri tabellari medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della lite dichiarato in atti, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da IA e IN De CE nei confronti di MA RO D'IN, quale erede di D'IN CA NT, per la riforma della sentenza n. 1855/16 resa dal Tribunale Civile di Nola in data 06-11.07.2016, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna IA De CE e IN De CE, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di MA RO
D'IN, quale erede di D'IN CA NT, che liquida in complessivi €. 5.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Michela Izzo dichiaratasi antistataria;
c) pone definitivamente a carico di IA De CE e IN De CE le spese di C.T.U. relative al presente giudizio;
d) attesta che sussistono per le appellanti IA De CE e IN De
CE i presupposti per il loro assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025.
16 Il Consigliere estensore Il Presidente
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