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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.-
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21062 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Mariano presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via R. Bracco, n. 45,
E
, nata a [...] il [...], C.F. CP C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Mariano presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via R. Bracco, n. 45,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024, e , Parte_1 CP premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 13.06.2002 e che dalla loro unione erano nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]_2
Napoli il 19.07.2007), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni favorevoli del PM, del 09.12.2024, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi reciprocamente consentono a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'immobile familiare di proprietà dei genitori del Sig. , sito in Napoli alla Pt_2
Via Croce di Piperno 48, resterà nella disponibilità della Sig.ra che ne CP avrà il diritto in uso ed abitazione esclusivamente in proprio ed unitamente alle figlie ed fin quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
3. Il Sig. trasferirà altrove il proprio domicilio e porterà via le sue cose a far Pt_2 data dalla omologa della separazione;
4. Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento esclusivamente delle Pt_2 figlie ed la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili da Per_1 Per_2 corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico sul c/c avente il seguente IBAN [...], intestato alla Sig.ra CP
. Tale somma sarà annualmente aggiornata in misura pari alla variazione
[...] accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese in cui avrà luogo l'udienza Presidenziale.
5. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_2 dimora prevalente presso la madre;
6. il padre ha facoltà di vedere e tenere la figlia minore con sé quando vuole, compatibilmente con l'esigenza di vita della stessa e comunque, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 alle ore 22,00 ed a week-end alternati
(sabato/domenica) dalle ore 8,00 alle ore 20,00 trasferendola presso la sua abitazione;
7. Quanto alle festività la minore trascorrerà col padre il giorno della festa del papà, del di lui compleanno ed onomastico se in un giorno di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia festa della mamma, compleanno ed onomastico della stessa;
8. nel rispetto del principio dell'alternanza e previo accordo tra i coniugi, le festività natalizie saranno trascorse equamente tra i coniugi: i giorni 24, 26 dicembre e 1
Gennaio con l'uno e 25, 31 dicembre, e 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
9. Le vacanze Pasquali saranno divise equamente tra entrambi i genitori con i quali la minore trascorrerà, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
10. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
11. Restano a carico al 50% di ciascuno dei coniugi le spese straordinarie stabilendo fin d'ora, a maggior chiarimento, le seguenti previsioni e prescrizioni:
• SPESE MEDICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
• SPESE MEDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentali, ortodontiche e oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
• SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università; libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
Fin da ora i coniugi reciprocamente prestano il proprio consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge e della minore ”. Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP
(atto n. 101, p. II, s. A, sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti