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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N. 4474/2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...], e residente in [...]
G. Buongiorno n. 2, c.f. ; , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
17 luglio 1940, residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_2 elett.te dom.ti in Cava de' Tirreni (SA) al corso Umberto I n. 140, presso lo studio dell'avv.
Gennaro Guida, c.f. , PEC , fax. n. CodiceFiscale_3 Email_1
, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in P.IVA_1 opposizione;
PARTE OPPONENTE
E
, corrente in Solofra Controparte_2
(AV) alla via Aldo Moro, partita IVA in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_2 sig. rappresentata e difesa dall' avv. Michele Salvatore De Piano, C.F. Controparte_2
, giusta procura in calce al ricorso per d.i. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio in Solofra (AV) alla via Felice De Stefano n. 65 (per comunicazioni fax:
0825/536969; pec: ; Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo 590/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data
27.02.2018
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 903.12.2024
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato ritualmente ed Parte_1 Controparte_1 qualificandosi condomini del in persona dell'amministratrice Controparte_3 dott.ssa , sito in Salerno (SA), via Michele Conforti n. 13, convenivano in Parte_2 giudizio la , in persona Controparte_2 del l.r.p.t., per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 590/2018 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27.02.2018, nei confronti del predetto , per il pagamento CP_3 della somma euro 44.057,6, oltre gli interessi legali fino al soddisfo, nonché le spese, le competenze e gli onorari del presente procedimento, somma richiesta a titolo di pagamento del residuo compenso per lavori di ristrutturazione dello stabile appaltati alla opposta, in forza di CP_4 delibera assembleare del 15.05.2015.
L'opposta ricorrente precisava nel decreto ingiuntivo che, in riscontro alla richiesta di pagamento indirizzata al Condominio, l'amministratrice del condominio “ ”, dott.ssa Controparte_3 [...]
trasmetteva elenco dettagliato delle quote da incassare per la manutenzione Parte_2 straordinaria per ogni singolo condomino al 31 dicembre 2017 (dal quale emergeva che, tra i vari condomini che non avevano provveduto al pagamento, vi erano per Parte_3 euro 20.577,6.
La ricorrente, dunque, deduceva che, dall'importo totale del credito di euro 52.152,12, risultante dalla somma delle singole quote di debito, andava detratta temporaneamente la quota della condomina di euro 8.094,52, per reciproci accordi intercorsi tra le parti. Controparte_5
Con la spiegata opposizione, gli odierni attori eccepivano, in via preliminare, la improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, evidenziando che all'art. 16 del contratto d'appalto, agli atti del giudizio, si legge testualmente «l'appaltatore accetta sin da ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, dovrà assumere tramite l'amministratore condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini inadempienti, con ciò espressamente rinunciando al vincolo della solidarietà verso gli altri condomini e verso il condominio”.
L'opponente parte, inoltre, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità del contratto di appalto per violazione e contrarietà al d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 del d.p.r. 2 aprile 2009 n. 59 e del d.m. 26 giugno 2015, in quanto, pur concernendeo la ristrutturazione del Palazzo De Stefano, come da computo metrico e capitolato speciale, il rifacimento del 100% degli intonaci e dei rivestimenti esterni del fabbricato (circa 3.150,26 mq), essa non includeva alcuna misura di efficientamento energetico dell'involucro edilizio;
ne discenderebbe, secondo l'assunto dell'opponente parte, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, l'opponente eccepiva la infondatezza della domanda per violazione degli artt. 5 e 9 del contratto di appalto e dell'art. 1135, co. 1 n. 4 CC, non risultando allegato il programma esecutivo delle singole lavorazioni, che costituiscono l'oggetto del contratto, con conseguente ritenuta carenza di prova dell'esistenza del credito azionato e maturato dall'impresa appaltatrice;
l'opponente, poi, eccepiva la mancata allegazione di SAL e certificati di pagamenti, atti a comprovare l'effettivo avanzamento dei lavori, per il pagamento del cui compenso l'appaltatore aveva agito in via monitoria nei confronti del . CP_3
Sempre nel merito, gli opponenti eccepivano la infondatezza della domanda per inesistenza del credito nei confronti dei germani e l'inadempimento contrattuale. Pt_1
Gli opponenti, invero, eccepivano l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento delle obbligazioni, non risultando i lavori eseguiti né puntualmente né in maniera conforme a quanto previsto nel suddetto contratto.
Lamentavano gli opponenti che due balconi di loro proprietà e le corrispondenti facciate dell'edificio non erano state ristrutturate dall'impresa la quale ha operato Controparte_2 soltanto delle lavorazioni parziali su altre parti del fabbricato condominiale, ma non quelle per le quali pretende il pagamento, impedendo al di ottemperare alle ordinanze dell'Ufficio CP_3
Incolumità del Comune di Salerno del 17 gennaio 2013, del 23 maggio 2014, del 14 gennaio 2015 e del 13 aprile 2015.
Tale mancata esecuzione di tali lavori avrebbe comportato, secondo gli opponenti, un gravissimo danno, in quanto essi opponenti non solo non hanno avuto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di due balconi, ma dovranno anche affidare ad altra impresa le dette opere edili con il montaggio di altri anditi di servizio fino al quarto piano, vedendosi inseriti ingiustamente nell'elenco dei condomini morosi per una somma di euro 20.577,60.
Gli opponenti, ancora, eccepivano l'inadempimento della opposta L'opposta, inoltre, anche per il mancato rispetto dell'art. 4 del contratto d'appalto per non aver fornito una polizza assicurativa ed una polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto, dell'art. 6 per non aver pagato le penali contrattuali, non avendo rispettato i termini negoziali, e degli artt. 9 e 10 per non aver fornito il
DURC (documento unico di regolarità contributiva) ad ogni richiesta di pagamento.
Tutto ciò premesso, gli opponenti articolavano le seguenti conclusioni: “
a) – in via processuale, dichiarare l'improponibilità dell'azione di adempimento e, quindi, di pagamento esperita nei confronti del , per rinuncia di parte Controparte_3 ricorrente, così come esposto nel 1° motivo di opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_3
di via Michele Conforti n. 13 in Salerno, e per esso, in qualità di condomini, dal
[...] dott. e dall'avv. , alla Parte_1 Controparte_1 [...]
, per le ragioni sopra esposte ai punti II, III e IV e Controparte_2 per quelle ulteriori che saranno meglio precisate nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; c) – per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 590/2018, emesso dal Tribunale di Salerno, 1ª sezione civile in data 27 febbraio 2018 e notificato il 27 marzo 2018 per tutti i motivi sopra esposti;
d) – in ogni caso condannare la Controparte_2
, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente
[...] procedura giudiziaria”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui preliminarmente eccepiva la mancanza di legittimazione attiva degli opponenti, per essere legittimato a spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei confronti del condominio, il solo amministratore del condominio.
L'opposta società edilizia, poi, eccepiva la infondatezza della spiegata eccezione di improponibilità della domanda, dovendo l'art. 16 del contratto di appalto essere interpretato come riferito alla sola fase esecutiva dell'azione, non potendo l'appaltatore che agire nei confronti dell'ente di gestione, munirsi di titolo esecutivo e, di poi, agire in executivis nei confronti dei singoli condomini, pro quota.
In ordine alla nullità del contratto di appalto per pretesa contrarietà a norme imperative, l'opposta eccepiva che tale doglianza avrebbe dovuto essere mossa per il tramite di una impugnativa della delibera assembleare con la quale il aveva manifestato la volontà di prestare consenso CP_3 al ridetto contratto;
per contro, le impugnative avviate non avevano attinto il ridetto profilo.
L'opposta, di poi, con riguardo all'eccepito inadempimento, osservava di avere eseguito lavori su tre dei quattro balconi di proprietà degli opposti, rimarcando che ogni ritardo fosse da imputare esclusivamente al comportamento ostativo della opponente.
Quanto, infine, al preteso inadempimento per mancata produzione di polizza assicurativa e fideiussoria per la durata del contratto, l'opposta evidenziava che anche tale profilo andasse veicolato per il tramite di impugnativa della delibera assembleare.
Tutto ciò eccepito e controdedotto, l'opposta così concludeva: “In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli opponenti nel presente giudizio;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pregiudiziale di cui sopra, in via principale e nel merito: a) ri9gettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) condannare i sig.ri ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Pt_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, si a del procedimento monitorio che di opposizione, con anticipazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.,, disposta ed espletata ctu, la causa perveniva all'udienza del 03.12.2024, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente esaminata la questione della legittimazione degli opponenti alla proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo conseguito nei confronti del condominio.
Secondo una parte della giurisprudenza, non può riconoscersi al singolo condomino la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del , CP_3 né a proporre in via autonoma impugnazione nei confronti della sentenza ad esso sfavorevole (Cass.
n. 7053 del 2024; Cass. n. 20282 del 2023; Cass. n. 15567 del 2018; contra: Cass. n. 40857 del
2021). Ciò che viene riconosciuto al condomino, quando l'azione del terzo riguardi un diritto di credito relativo ad una obbligazione assunta dal condominio, al di fuori cioè dei casi in cui la lite investa diritti dei condomini sulle parti comuni dell'edificio e quindi diritti reali (Cass. S.U. n.
10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023), è solo l'intervento adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni del condominio (Cass. n. 7053 del 2024).
Anche taluni recenti arresti hanno prestato adesione a tale orientamento;
in tal senso è, ad esempio,
Cassazione civile , sez. II , 15/03/2024 , n. 7053, secondo cui il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del , in CP_3 quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al . CP_3
Vi è, per contro, orientamento opposto, secondo cui (ex multis in merito Tribunale , Potenza , sez. I
, 19/09/2023 , n. 1149) il singolo condomino ha legittimazione attiva a proporre l'opposizione ai sensi dell' art. 645 cod. proc. civ. avverso il D.I. emesso nei confronti del , in quanto CP_3 siffatto provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione altresì contro i singoli condomini, la cui responsabilità -in proporzione alle rispettive quote- origina dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del medesimo . CP_3
Si è espressa in tal senso anche la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022,
n.5811) allorché ha chiarito, aderendo ad opposta tesi, che la legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del deve CP_3 discendere dalla considerazione che il decreto stesso può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive CP_3 quote.
Osserva in quella occasione il giudice di legittimità che esistono precedenti in cui la Corte che ha sostenuto che i singoli condomini non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del in una controversia relativa alla gestione di un CP_3 servizio svolto nell'interesse comune, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. Sez. 6 - 2, 13/06/2018, n. 15567).
In parallelo, Cass. Sez. 6 - 3, 29/03/2017, n. 8150 (come i precedenti ivi richiamati Cass. n. 1289 del 2012 e Cass. n. 23693 del 2011) aveva affermato che il decreto ingiuntivo esecutivo formato nei confronti del condominio dovesse intendersi ottenuto nei confronti di "soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini", con conseguente inoperatività dell'art. 654 c.p.c., comma 2.
Tali precedenti, secondo Cass. Civ. 5811/2022 non possono essere riaffermati ove fondati sul postulato di una distinzione soggettiva tra "parte condominio" e "parte condomino", avendo Cass.
Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934 chiarito che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", operando la regola sulla rappresentanza dell'amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio.
“D'altro canto”, dice la Corte, “sempre rispetto all'insegnamento recato dalla medesima sentenza
Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019, n. 10934, peculiare risulta il caso della controversia che sia stata promossa nei confronti del da un terzo creditore per ottenere il pagamento di CP_3 un'obbligazione assunta dall'amministratore per conto dei partecipanti (nella specie, ai fini della prestazione di attività professionali in favore del ), ovvero per dare esecuzione a CP_3 delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Qui si tratta non di azione relativa alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma di controversia intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, 12/12/2017,
n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286).
La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del (nella specie, opposizione tardiva per l'assunta nullità della CP_3 notificazione del decreto, giacché eseguita nei confronti di soggetto privo della rappresentanza processuale del ) deve, tuttavia, discendere dalla considerazione che il decreto stesso CP_3 possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condomini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del la responsabilità dei singoli CP_3 componenti in proporzione delle rispettive quote (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, 20/12/2021,
n. 40857; si veda poi indicativamente Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856).
Così già Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436, affermò che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., comma 1, dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti. Al contrario, secondo Cass. n. 4436 del 2017, i condomini potrebbero intervenire nel giudizio intentato dal terzo nei confronti dell'amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell'appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata in danno del rappresentato CP_3 dall'amministratore.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, pertanto, riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto;
in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (arg. da Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205).
Deve evidenziarsi che nel corso del giudizio di primo grado la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese sull'argomento ed, alla stregua degli arresti recenti sia della seconda che della terza sezione della Suprema Corte, deve reputarsi come divenuto, nelle more, prevalente,
l'indirizzo che nega al la legittimazione ad opporsi al decreto ingiuntivo reso nei CP_3 confronti del , soprattutto quando il debito concerna la gestione di parti comuni, CP_3 restando salva la legittimazione autonoma del singolo condomino nel caso in cui la controversia investa direttamente i diritti reasli del singolo condomino sulle parti comuni dell'edificio.
Si è fatta strada, dunque, in giurisprudenza la tesi per cui – in caso di mancata opposizione al decreto da parte dell'amministratore di condominio – il condomino cui sia notificato il precetto in relazione alla sua quota, possa difendersi con lo strumento della opposizione a precetto o, in ristretti casi, con lo strumento della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. L'assunto è stato ripreso e ribadito, anche di recente, da Cassazione civile sez. II, 15/03/2024, (ud.
30/01/2024, dep. 15/03/2024), n.7053, che confermava la decisione della Corte d'Appello di
Salerno che dichiarava il difetto di legittimazione attiva del condomino singolo opponente.
La Suprema Corte ha così argomentato: “La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che, nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi CP_3
è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal , inteso come CP_3 soggetto unitario, e dagli altri partecipanti (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023).
Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente. In particolare, pronunce di questa Corte CP_3 negano la legittimazione concorrente del singolo condominio ad impugnare la sentenza di accoglimento di una impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale proposta da altro condomino, in giudizi quindi che vedono contrapposto il che agisce ai sensi dell'art. CP_3
1137 cod. civ. ed il e, per esso, il suo amministratore (Cass. n. 360 del 2024; Cass. n. CP_3
29748 del 2017; Cass. n. 19223 del 2011).
Si è posta tuttavia la questione se la controversia avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a tutela del credito vantato da un terzo nei confronti del abbia
CP_3 peculiarità tali da poter giustificare un approdo diverso, riconoscendo al singolo condomino il potere di agire in via autonoma, sostituendosi al che tale opposizione non abbia
CP_3 proposto. Si è prospettato al riguardo che l'interesse diretto ed immediato del
CP_3 discenderebbe dal fatto che il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del
CP_3 acquista natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti del singolo condomino.
Su questo terreno va registrato che con un recente arresto questa Corte ha riconosciuto al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto (Cass. n. 5811 del 2022). E' stato tuttavia successivamente precisato che tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del per un debito dello stesso, essendo essa CP_3 dichiarativa del solo fatto costitutivo dell'obbligazione dell'intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti, con l'effetto che il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l'insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del e indistintamente rappresentato dall'amministratore CP_3
(Cass. n. 20282 del 2023).
Nel dare atto di tali pronunciamenti e delle questioni sollevate, il Collegio ritiene di dover confermare il principio che il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del per i debiti derivanti CP_3 dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all'amministratore.
Depone in questo senso la già enunciata considerazione che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trova le sue parti necessarie nel creditore che agisce nella fase monitoria e nel destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
Né orienta in senso diverso l'osservazione che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dell'amministratore di condominio, rendendo definitiva la pretesa creditoria azionata in via monitoria, determina ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale degli altri condomini, esponendoli, in caso di mancato pagamento dell'ente, all'azione esecutiva per il loro debito pro quota. Questi effetti sono infatti insiti nella scelta normativa di conferire al condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condomini, attribuendo all'amministratore la rappresentanza unitaria dei suoi partecipanti. Deve pertanto ribadirsi la soluzione che limita l'iniziativa autonoma dei condomini nei soli casi in cui essi facciano valere un diritto proprio ed autonomo, distinto da quello del condominio, come nel caso in cui la controversia incida sul loro diritto reale sui beni e servizi comuni. Il ricorso va pertanto respinto”.
Va, dunque, prestata adesione all'orientamento divenuto, nelle more, prevalente, ed accolto, come evidenziato, dalla stessa Corte d'appello di questo distretto;
e ciò anche sulla scorta della considerazione che l'opposta ha agito per il pagamento di compensi originanti da un contratto di appalto, non potendosi ritenere involti, nel petitu e nel them decidendu,, diritti reali degli odierni opponenti.
Il c.t.u., ing. nominato nel corso del giudizio, in ragione della persistente oscillazione, prima Per_1 del 2023, della giurisprudenza, trai due orientamenti in punto di legittimazione processuale del singolo condomino alla proposizione di opposizione avverso il d.i., concludeva nel senso che “Alla data di presentazione della S.C.I.A. (prot. A 120053 del 07/08/2015) inerente ai lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente procedimento, la normativa di riferimento era quella di cui al d.lgs. 192/2005, aggiornato al d.lgs. 311/2006, che prevedeva l'obbligo di depositare presso le amministrazioni competenti una relazione tecnica di progetto (attestante la rispondenza dell'intervento alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici) per una casistica di interventi, definiti dalla medesima normativa, tra cui quello individuato come ristrutturazione importante, ovvero insistente su una superficie superiore al
25% dell'involucro dell'intero fabbricato. Dagli atti di causa emerge che l'intervento oggetto di controversia ha interessato la totalità delle facciate del fabbricato e la sua copertura;
dunque, appare ampiamente superato il limite oltre l'intervento possa ritenersi una “ristrutturazione importante”.
Pertanto, i lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente giudizio sono da considerarsi assoggettati a quanto disposto dal d.lgs. 192/2005 e, dunque, l'intervento necessitava di una relazione di progetto in termini di rispetto delle prescrizioni e dei requisiti previsti in materia di risparmio energetico.
Dalla disamina della Relazione Tecnica di Asseverazione (art. 23 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) di cui alla citata S.C.I.A. emerge che al punto 6 “Consumi energetici”, per l'intervento è stata barrata la voce “non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'art. 125 del
DPR n. 380/2001 e del d.lgs. n. 195/2005” e, pertanto, si evidenzia che nessun progetto energetico è stato depositato dal Progettista”.
Tale conclusione, tuttavia, alla luce dell'orientamento divenuto prevalente, non può incidere le sorti del decreto ingiuntivo, il quale, in ragione della esistenza di un orientamento ormai divenuto pressoché granitico, ed al quale questo Tribunale aveva inizialmente già prestato adesione, va confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse spese sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ssmm., tenendo conto dei valori medi per le voci di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria (alla luce della esiguità dell'attività svolta) e della fase decisionale (risultando depositato da parte opposta un unico scritto conclusionale).
Le spese di c.t.u., però, vanno poste a carico delle parti in ragione id metà ciascuna, alla luce delle oscillazioni di giurisprudenza e, per le medesime ragioni, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., pur richiesta da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a d.i. di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile per difetto di legittimazione processuale degli opponenti;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 590/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data
27.02.2018; 3) Condanna gli opponenti, in solido, al rimborso, in favore della opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Salvatore De Piano, dichiaratosi antistatario;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. articolata dall'opposta parte;
5) Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno.
Salerno, 07.12.2025 Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al N. 4474/2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...], e residente in [...]
G. Buongiorno n. 2, c.f. ; , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
17 luglio 1940, residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_2 elett.te dom.ti in Cava de' Tirreni (SA) al corso Umberto I n. 140, presso lo studio dell'avv.
Gennaro Guida, c.f. , PEC , fax. n. CodiceFiscale_3 Email_1
, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in P.IVA_1 opposizione;
PARTE OPPONENTE
E
, corrente in Solofra Controparte_2
(AV) alla via Aldo Moro, partita IVA in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_2 sig. rappresentata e difesa dall' avv. Michele Salvatore De Piano, C.F. Controparte_2
, giusta procura in calce al ricorso per d.i. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio in Solofra (AV) alla via Felice De Stefano n. 65 (per comunicazioni fax:
0825/536969; pec: ; Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo 590/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data
27.02.2018
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 903.12.2024
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato ritualmente ed Parte_1 Controparte_1 qualificandosi condomini del in persona dell'amministratrice Controparte_3 dott.ssa , sito in Salerno (SA), via Michele Conforti n. 13, convenivano in Parte_2 giudizio la , in persona Controparte_2 del l.r.p.t., per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 590/2018 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27.02.2018, nei confronti del predetto , per il pagamento CP_3 della somma euro 44.057,6, oltre gli interessi legali fino al soddisfo, nonché le spese, le competenze e gli onorari del presente procedimento, somma richiesta a titolo di pagamento del residuo compenso per lavori di ristrutturazione dello stabile appaltati alla opposta, in forza di CP_4 delibera assembleare del 15.05.2015.
L'opposta ricorrente precisava nel decreto ingiuntivo che, in riscontro alla richiesta di pagamento indirizzata al Condominio, l'amministratrice del condominio “ ”, dott.ssa Controparte_3 [...]
trasmetteva elenco dettagliato delle quote da incassare per la manutenzione Parte_2 straordinaria per ogni singolo condomino al 31 dicembre 2017 (dal quale emergeva che, tra i vari condomini che non avevano provveduto al pagamento, vi erano per Parte_3 euro 20.577,6.
La ricorrente, dunque, deduceva che, dall'importo totale del credito di euro 52.152,12, risultante dalla somma delle singole quote di debito, andava detratta temporaneamente la quota della condomina di euro 8.094,52, per reciproci accordi intercorsi tra le parti. Controparte_5
Con la spiegata opposizione, gli odierni attori eccepivano, in via preliminare, la improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, evidenziando che all'art. 16 del contratto d'appalto, agli atti del giudizio, si legge testualmente «l'appaltatore accetta sin da ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, dovrà assumere tramite l'amministratore condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini inadempienti, con ciò espressamente rinunciando al vincolo della solidarietà verso gli altri condomini e verso il condominio”.
L'opponente parte, inoltre, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità del contratto di appalto per violazione e contrarietà al d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 del d.p.r. 2 aprile 2009 n. 59 e del d.m. 26 giugno 2015, in quanto, pur concernendeo la ristrutturazione del Palazzo De Stefano, come da computo metrico e capitolato speciale, il rifacimento del 100% degli intonaci e dei rivestimenti esterni del fabbricato (circa 3.150,26 mq), essa non includeva alcuna misura di efficientamento energetico dell'involucro edilizio;
ne discenderebbe, secondo l'assunto dell'opponente parte, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, l'opponente eccepiva la infondatezza della domanda per violazione degli artt. 5 e 9 del contratto di appalto e dell'art. 1135, co. 1 n. 4 CC, non risultando allegato il programma esecutivo delle singole lavorazioni, che costituiscono l'oggetto del contratto, con conseguente ritenuta carenza di prova dell'esistenza del credito azionato e maturato dall'impresa appaltatrice;
l'opponente, poi, eccepiva la mancata allegazione di SAL e certificati di pagamenti, atti a comprovare l'effettivo avanzamento dei lavori, per il pagamento del cui compenso l'appaltatore aveva agito in via monitoria nei confronti del . CP_3
Sempre nel merito, gli opponenti eccepivano la infondatezza della domanda per inesistenza del credito nei confronti dei germani e l'inadempimento contrattuale. Pt_1
Gli opponenti, invero, eccepivano l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento delle obbligazioni, non risultando i lavori eseguiti né puntualmente né in maniera conforme a quanto previsto nel suddetto contratto.
Lamentavano gli opponenti che due balconi di loro proprietà e le corrispondenti facciate dell'edificio non erano state ristrutturate dall'impresa la quale ha operato Controparte_2 soltanto delle lavorazioni parziali su altre parti del fabbricato condominiale, ma non quelle per le quali pretende il pagamento, impedendo al di ottemperare alle ordinanze dell'Ufficio CP_3
Incolumità del Comune di Salerno del 17 gennaio 2013, del 23 maggio 2014, del 14 gennaio 2015 e del 13 aprile 2015.
Tale mancata esecuzione di tali lavori avrebbe comportato, secondo gli opponenti, un gravissimo danno, in quanto essi opponenti non solo non hanno avuto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di due balconi, ma dovranno anche affidare ad altra impresa le dette opere edili con il montaggio di altri anditi di servizio fino al quarto piano, vedendosi inseriti ingiustamente nell'elenco dei condomini morosi per una somma di euro 20.577,60.
Gli opponenti, ancora, eccepivano l'inadempimento della opposta L'opposta, inoltre, anche per il mancato rispetto dell'art. 4 del contratto d'appalto per non aver fornito una polizza assicurativa ed una polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto, dell'art. 6 per non aver pagato le penali contrattuali, non avendo rispettato i termini negoziali, e degli artt. 9 e 10 per non aver fornito il
DURC (documento unico di regolarità contributiva) ad ogni richiesta di pagamento.
Tutto ciò premesso, gli opponenti articolavano le seguenti conclusioni: “
a) – in via processuale, dichiarare l'improponibilità dell'azione di adempimento e, quindi, di pagamento esperita nei confronti del , per rinuncia di parte Controparte_3 ricorrente, così come esposto nel 1° motivo di opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_3
di via Michele Conforti n. 13 in Salerno, e per esso, in qualità di condomini, dal
[...] dott. e dall'avv. , alla Parte_1 Controparte_1 [...]
, per le ragioni sopra esposte ai punti II, III e IV e Controparte_2 per quelle ulteriori che saranno meglio precisate nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; c) – per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 590/2018, emesso dal Tribunale di Salerno, 1ª sezione civile in data 27 febbraio 2018 e notificato il 27 marzo 2018 per tutti i motivi sopra esposti;
d) – in ogni caso condannare la Controparte_2
, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente
[...] procedura giudiziaria”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui preliminarmente eccepiva la mancanza di legittimazione attiva degli opponenti, per essere legittimato a spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei confronti del condominio, il solo amministratore del condominio.
L'opposta società edilizia, poi, eccepiva la infondatezza della spiegata eccezione di improponibilità della domanda, dovendo l'art. 16 del contratto di appalto essere interpretato come riferito alla sola fase esecutiva dell'azione, non potendo l'appaltatore che agire nei confronti dell'ente di gestione, munirsi di titolo esecutivo e, di poi, agire in executivis nei confronti dei singoli condomini, pro quota.
In ordine alla nullità del contratto di appalto per pretesa contrarietà a norme imperative, l'opposta eccepiva che tale doglianza avrebbe dovuto essere mossa per il tramite di una impugnativa della delibera assembleare con la quale il aveva manifestato la volontà di prestare consenso CP_3 al ridetto contratto;
per contro, le impugnative avviate non avevano attinto il ridetto profilo.
L'opposta, di poi, con riguardo all'eccepito inadempimento, osservava di avere eseguito lavori su tre dei quattro balconi di proprietà degli opposti, rimarcando che ogni ritardo fosse da imputare esclusivamente al comportamento ostativo della opponente.
Quanto, infine, al preteso inadempimento per mancata produzione di polizza assicurativa e fideiussoria per la durata del contratto, l'opposta evidenziava che anche tale profilo andasse veicolato per il tramite di impugnativa della delibera assembleare.
Tutto ciò eccepito e controdedotto, l'opposta così concludeva: “In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli opponenti nel presente giudizio;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pregiudiziale di cui sopra, in via principale e nel merito: a) ri9gettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) condannare i sig.ri ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Pt_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, si a del procedimento monitorio che di opposizione, con anticipazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.,, disposta ed espletata ctu, la causa perveniva all'udienza del 03.12.2024, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente esaminata la questione della legittimazione degli opponenti alla proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo conseguito nei confronti del condominio.
Secondo una parte della giurisprudenza, non può riconoscersi al singolo condomino la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del , CP_3 né a proporre in via autonoma impugnazione nei confronti della sentenza ad esso sfavorevole (Cass.
n. 7053 del 2024; Cass. n. 20282 del 2023; Cass. n. 15567 del 2018; contra: Cass. n. 40857 del
2021). Ciò che viene riconosciuto al condomino, quando l'azione del terzo riguardi un diritto di credito relativo ad una obbligazione assunta dal condominio, al di fuori cioè dei casi in cui la lite investa diritti dei condomini sulle parti comuni dell'edificio e quindi diritti reali (Cass. S.U. n.
10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023), è solo l'intervento adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni del condominio (Cass. n. 7053 del 2024).
Anche taluni recenti arresti hanno prestato adesione a tale orientamento;
in tal senso è, ad esempio,
Cassazione civile , sez. II , 15/03/2024 , n. 7053, secondo cui il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del , in CP_3 quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al . CP_3
Vi è, per contro, orientamento opposto, secondo cui (ex multis in merito Tribunale , Potenza , sez. I
, 19/09/2023 , n. 1149) il singolo condomino ha legittimazione attiva a proporre l'opposizione ai sensi dell' art. 645 cod. proc. civ. avverso il D.I. emesso nei confronti del , in quanto CP_3 siffatto provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione altresì contro i singoli condomini, la cui responsabilità -in proporzione alle rispettive quote- origina dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del medesimo . CP_3
Si è espressa in tal senso anche la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022,
n.5811) allorché ha chiarito, aderendo ad opposta tesi, che la legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del deve CP_3 discendere dalla considerazione che il decreto stesso può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive CP_3 quote.
Osserva in quella occasione il giudice di legittimità che esistono precedenti in cui la Corte che ha sostenuto che i singoli condomini non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del in una controversia relativa alla gestione di un CP_3 servizio svolto nell'interesse comune, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. Sez. 6 - 2, 13/06/2018, n. 15567).
In parallelo, Cass. Sez. 6 - 3, 29/03/2017, n. 8150 (come i precedenti ivi richiamati Cass. n. 1289 del 2012 e Cass. n. 23693 del 2011) aveva affermato che il decreto ingiuntivo esecutivo formato nei confronti del condominio dovesse intendersi ottenuto nei confronti di "soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini", con conseguente inoperatività dell'art. 654 c.p.c., comma 2.
Tali precedenti, secondo Cass. Civ. 5811/2022 non possono essere riaffermati ove fondati sul postulato di una distinzione soggettiva tra "parte condominio" e "parte condomino", avendo Cass.
Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934 chiarito che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", operando la regola sulla rappresentanza dell'amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio.
“D'altro canto”, dice la Corte, “sempre rispetto all'insegnamento recato dalla medesima sentenza
Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019, n. 10934, peculiare risulta il caso della controversia che sia stata promossa nei confronti del da un terzo creditore per ottenere il pagamento di CP_3 un'obbligazione assunta dall'amministratore per conto dei partecipanti (nella specie, ai fini della prestazione di attività professionali in favore del ), ovvero per dare esecuzione a CP_3 delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Qui si tratta non di azione relativa alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma di controversia intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, 12/12/2017,
n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286).
La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del (nella specie, opposizione tardiva per l'assunta nullità della CP_3 notificazione del decreto, giacché eseguita nei confronti di soggetto privo della rappresentanza processuale del ) deve, tuttavia, discendere dalla considerazione che il decreto stesso CP_3 possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condomini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del la responsabilità dei singoli CP_3 componenti in proporzione delle rispettive quote (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, 20/12/2021,
n. 40857; si veda poi indicativamente Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856).
Così già Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436, affermò che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., comma 1, dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti. Al contrario, secondo Cass. n. 4436 del 2017, i condomini potrebbero intervenire nel giudizio intentato dal terzo nei confronti dell'amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell'appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata in danno del rappresentato CP_3 dall'amministratore.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, pertanto, riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto;
in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (arg. da Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205).
Deve evidenziarsi che nel corso del giudizio di primo grado la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese sull'argomento ed, alla stregua degli arresti recenti sia della seconda che della terza sezione della Suprema Corte, deve reputarsi come divenuto, nelle more, prevalente,
l'indirizzo che nega al la legittimazione ad opporsi al decreto ingiuntivo reso nei CP_3 confronti del , soprattutto quando il debito concerna la gestione di parti comuni, CP_3 restando salva la legittimazione autonoma del singolo condomino nel caso in cui la controversia investa direttamente i diritti reasli del singolo condomino sulle parti comuni dell'edificio.
Si è fatta strada, dunque, in giurisprudenza la tesi per cui – in caso di mancata opposizione al decreto da parte dell'amministratore di condominio – il condomino cui sia notificato il precetto in relazione alla sua quota, possa difendersi con lo strumento della opposizione a precetto o, in ristretti casi, con lo strumento della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. L'assunto è stato ripreso e ribadito, anche di recente, da Cassazione civile sez. II, 15/03/2024, (ud.
30/01/2024, dep. 15/03/2024), n.7053, che confermava la decisione della Corte d'Appello di
Salerno che dichiarava il difetto di legittimazione attiva del condomino singolo opponente.
La Suprema Corte ha così argomentato: “La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che, nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio, nei cui confronti il vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi CP_3
è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal , inteso come CP_3 soggetto unitario, e dagli altri partecipanti (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023).
Viceversa, quando la controversia non ha ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetta al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto il soccombente. In particolare, pronunce di questa Corte CP_3 negano la legittimazione concorrente del singolo condominio ad impugnare la sentenza di accoglimento di una impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale proposta da altro condomino, in giudizi quindi che vedono contrapposto il che agisce ai sensi dell'art. CP_3
1137 cod. civ. ed il e, per esso, il suo amministratore (Cass. n. 360 del 2024; Cass. n. CP_3
29748 del 2017; Cass. n. 19223 del 2011).
Si è posta tuttavia la questione se la controversia avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a tutela del credito vantato da un terzo nei confronti del abbia
CP_3 peculiarità tali da poter giustificare un approdo diverso, riconoscendo al singolo condomino il potere di agire in via autonoma, sostituendosi al che tale opposizione non abbia
CP_3 proposto. Si è prospettato al riguardo che l'interesse diretto ed immediato del
CP_3 discenderebbe dal fatto che il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del
CP_3 acquista natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti del singolo condomino.
Su questo terreno va registrato che con un recente arresto questa Corte ha riconosciuto al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto (Cass. n. 5811 del 2022). E' stato tuttavia successivamente precisato che tale riconoscimento non può equivalere ad ammettere la legittimazione autonoma del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del per un debito dello stesso, essendo essa CP_3 dichiarativa del solo fatto costitutivo dell'obbligazione dell'intera somma, senza fare stato sulla ripartizione tra i singoli condomini degli oneri da essa derivanti, con l'effetto che il singolo condomino non può far valere un autonomo interesse ad accertare l'insussistenza del proprio debito parziale, avendo rispetto alla pronuncia di condanna unicamente un interesse adesivo a quello collettivo riferibile alla gestione del e indistintamente rappresentato dall'amministratore CP_3
(Cass. n. 20282 del 2023).
Nel dare atto di tali pronunciamenti e delle questioni sollevate, il Collegio ritiene di dover confermare il principio che il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del per i debiti derivanti CP_3 dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all'amministratore.
Depone in questo senso la già enunciata considerazione che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trova le sue parti necessarie nel creditore che agisce nella fase monitoria e nel destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
Né orienta in senso diverso l'osservazione che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dell'amministratore di condominio, rendendo definitiva la pretesa creditoria azionata in via monitoria, determina ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale degli altri condomini, esponendoli, in caso di mancato pagamento dell'ente, all'azione esecutiva per il loro debito pro quota. Questi effetti sono infatti insiti nella scelta normativa di conferire al condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condomini, attribuendo all'amministratore la rappresentanza unitaria dei suoi partecipanti. Deve pertanto ribadirsi la soluzione che limita l'iniziativa autonoma dei condomini nei soli casi in cui essi facciano valere un diritto proprio ed autonomo, distinto da quello del condominio, come nel caso in cui la controversia incida sul loro diritto reale sui beni e servizi comuni. Il ricorso va pertanto respinto”.
Va, dunque, prestata adesione all'orientamento divenuto, nelle more, prevalente, ed accolto, come evidenziato, dalla stessa Corte d'appello di questo distretto;
e ciò anche sulla scorta della considerazione che l'opposta ha agito per il pagamento di compensi originanti da un contratto di appalto, non potendosi ritenere involti, nel petitu e nel them decidendu,, diritti reali degli odierni opponenti.
Il c.t.u., ing. nominato nel corso del giudizio, in ragione della persistente oscillazione, prima Per_1 del 2023, della giurisprudenza, trai due orientamenti in punto di legittimazione processuale del singolo condomino alla proposizione di opposizione avverso il d.i., concludeva nel senso che “Alla data di presentazione della S.C.I.A. (prot. A 120053 del 07/08/2015) inerente ai lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente procedimento, la normativa di riferimento era quella di cui al d.lgs. 192/2005, aggiornato al d.lgs. 311/2006, che prevedeva l'obbligo di depositare presso le amministrazioni competenti una relazione tecnica di progetto (attestante la rispondenza dell'intervento alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici) per una casistica di interventi, definiti dalla medesima normativa, tra cui quello individuato come ristrutturazione importante, ovvero insistente su una superficie superiore al
25% dell'involucro dell'intero fabbricato. Dagli atti di causa emerge che l'intervento oggetto di controversia ha interessato la totalità delle facciate del fabbricato e la sua copertura;
dunque, appare ampiamente superato il limite oltre l'intervento possa ritenersi una “ristrutturazione importante”.
Pertanto, i lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente giudizio sono da considerarsi assoggettati a quanto disposto dal d.lgs. 192/2005 e, dunque, l'intervento necessitava di una relazione di progetto in termini di rispetto delle prescrizioni e dei requisiti previsti in materia di risparmio energetico.
Dalla disamina della Relazione Tecnica di Asseverazione (art. 23 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) di cui alla citata S.C.I.A. emerge che al punto 6 “Consumi energetici”, per l'intervento è stata barrata la voce “non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'art. 125 del
DPR n. 380/2001 e del d.lgs. n. 195/2005” e, pertanto, si evidenzia che nessun progetto energetico è stato depositato dal Progettista”.
Tale conclusione, tuttavia, alla luce dell'orientamento divenuto prevalente, non può incidere le sorti del decreto ingiuntivo, il quale, in ragione della esistenza di un orientamento ormai divenuto pressoché granitico, ed al quale questo Tribunale aveva inizialmente già prestato adesione, va confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse spese sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ssmm., tenendo conto dei valori medi per le voci di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria (alla luce della esiguità dell'attività svolta) e della fase decisionale (risultando depositato da parte opposta un unico scritto conclusionale).
Le spese di c.t.u., però, vanno poste a carico delle parti in ragione id metà ciascuna, alla luce delle oscillazioni di giurisprudenza e, per le medesime ragioni, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., pur richiesta da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a d.i. di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile per difetto di legittimazione processuale degli opponenti;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 590/2018 emesso dal Tribunale di Salerno in data
27.02.2018; 3) Condanna gli opponenti, in solido, al rimborso, in favore della opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Salvatore De Piano, dichiaratosi antistatario;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. articolata dall'opposta parte;
5) Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno.
Salerno, 07.12.2025 Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante