Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1221/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale Ordinario di Lagonegro SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti ed i verbali di causa;
esaminata la documentazione prodotta;
vista l'opposizione dell'intimato;
considerato che
lo speciale procedimento di convalida (nella specie, finita locazione) si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il solo fatto dell'opposizione dell'intimato (o del suo procuratore) alla pretesa avversaria, a nulla rilevando i limiti più o meno ampi della opposizione (cfr. Cass. n. 295/85;
Cass. n. 3154/91); ritenuto, quindi, che l'opposizione dell'intimato non consente la convalida e comporta la necessità di una pronuncia in merito alla richiesta, avanzata in via subordinata, di emissione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva;
rilevato, sotto tale profilo, che all'udienza del 15.4.2025, dopo un rinvio per bonario componimento, parte intimata non si opponeva alla richiesta di provvisorio rilascio purché venisse ordinato a partire dal 30 settembre 2025; rilevato che nella medesima udienza parte intimante non si è opposta alla fissazione di tale data per il rilascio richiesto;
letti gli artt. 665, 667, 426 e 447-bis c.p.c. e 56 legge 392/78; verificato che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni;
visto l'art. 5 d. lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, conv. in legge n. 98/2013) e rilevato che la presente controversia rientra in ragione dell'oggetto (locazione) tra quelle per le quali è previsto a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all'art. 5 richiamato (procedimento non rimesso alla disponibilità delle parti ma imposto come obbligatorio dal legislatore);
P.Q.M.
ordina a di rilasciare, libero da persone e cose, in favore di CP_1
l'unità immobiliare sita in Caggiano (SA) alla Piazza Lago n. 43 CP_2
(meglio descritta in citazione e nel contratto in atti); fissa, per l'esecuzione, considerato l'accordo delle parti, la data del 30 settembre 2025; dispone il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c. e fissa all'uopo l'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 15 dicembre 2025 assegnando alle parti n. *nrg* r.g.a.c Pag. 1
assegna alle parti il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione;
dispone che l'udienza sia sostituita dallo scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Lagonegro, 17/04/2025.
Il Giudice,
(dott. Antonella Tedesco)
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