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Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/01/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01960/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2023, proposto da
-OMISSIS-con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Giorgio Mori che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Ministero dell’interno in ordine all’istanza di emersione presentata il 10/08/2020 nell’interesse della parte ricorrente
e per la condanna dell’amministrazione ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento e a risarcire i danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che:
- parte ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Ministero dell’interno in ordine all’istanza di emersione presentata il 10/08/2020 e per la condanna dell’amministrazione ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento e a risarcire i danni;
- con provvedimento del 26/01/24, rimasto inoppugnato, il Ministero ha respinto l’istanza di emersione;
- il provvedimento in esame comporta l’improcedibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, essendo venuta meno l’inerzia dell’amministrazione, come già statuito con l’ordinanza collegiale n. 17800/24 da ritenersi non definitiva del giudizio in ragione della natura del provvedimento in esame e del fatto che non risulta alcuna decisione in ordine alla domanda risarcitoria la quale deve, poi, essere respinta per mancata prova dell’ingiustizia del danno (parte ricorrente non ha comprovato la spettanza del bene della vita costituito dal diritto alla regolarizzazione, invero negato con il provvedimento del 26/01/24, non impugnato) e dell’esistenza e dell’entità del danno stesso;
- pertanto, il ricorso è improcedibile, nella parte in cui ha ad oggetto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, e infondato, in riferimento alla domanda risarcitoria;
- sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara il ricorso, in parte, improcedibile e, per il resto, lo respinge, secondo quanto indicato in motivazione;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO