Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°3700/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°3700 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 al Viale Regina Elena n. 3, (C.F.: ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv. Filippo Romano e presso il suo studio in Napoli, al Corso Umberto I n. 75, elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
con sede in OL HI (NA) alla via V. Controparte_1
Bellini n. 21 (P.I ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], (C.F. ), CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Tiziana Di Sieno del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in OL HI (NA) al C.so Umberto I n. 58, giusta mandato su foglio separato prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA
A V V E R S O
1
La sentenza n°622/2022, emessa dal G.O.P. presso il Tribunale di Nola in data 27.3.22, pubblicata il 29.3.22, con cui l'adito giudice così provvedeva:
“conferma il decreto ingiuntivo n. 1545/2018 emesso dal Tribunale di Nola il 04 06/2018; rigetta ogni altra domanda espressa;
per lo effetto, condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio che Parte_1 liquida in € 2.738,00 per competenze, oltre Iva e cap ed art. 2 DM/55/2014 in favore dell'opposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza del 18.10.24, comunicata alle parti in data 21.10.24, rilevato che nessuna di esse aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter cpc, assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°, cpc.. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere g/li eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei Parte_1 confronti della con atto di citazione datato Controparte_1
1°.9.22, così provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico degli appellanti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 31.01.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
2