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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18418/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Buono Caterina in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Donzella Benedetta in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 14/07/1997. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 465 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29.03.2002. Per_1
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti si obbligano a mantenere un comportamento corretto e ispirato a principi di lealtà nell'interesse della figlia;
DÀ ATTO, tenuto conto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti ed in età lavorativa;
DISPONE che ciascun genitore contribuisca proporzionalmente alle proprie capacità a quanto materialmente necessario per il mantenimento della figlia maggiore non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
DÀ ATTO che i genitori concordano che la figlia abiti stabilmente con la madre presso la dimora Per_1 di quest'ultima in Torino alla via Tripoli, n°75 int. 14;
DISPONE che il sig. versi alla figlia maggiorenne tramite accredito in c/c - Parte_1 Per_1
Iban: [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento nel complesso ad euro 150,00 (centocinquanta/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. L'assegno di mantenimento verrà versato dal padre in favore della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica.
DÀ ATTO che i genitori concordano che si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco;
DISPONE che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dando atto che le parti concordano di fare espresso riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino in data 15.03.2016.
-spese che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico pagina 2 di 3 riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico. Un corso per attività extrascolastica all'anno e relativi accessori, spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente;
- Non richiedono il preventivo accordo tutte le spese sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza;
non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. In relazione al contratto n. 1369842 per un credito di euro
14.742,15, acquistato da in data 05.12.2018 da parte della mandante Parte_3 Rubicon spv srl, per l'acquisto di un'autovettura, il sig. beneficiario di tale bene si impegna Parte_1 in via esclusiva e senza alcun obbligo a carico della SI.ra , ad effettuare il versamento della Pt_2 somma di euro 18.582,32 entro il termine essenziale del 20.04.2029 in favore della Società Cerved Credit Menagement spa, da restituire in rate dell'importo mensile di euro 200,00;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18418/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Buono Caterina in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Donzella Benedetta in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 14/07/1997. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 465 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29.03.2002. Per_1
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti si obbligano a mantenere un comportamento corretto e ispirato a principi di lealtà nell'interesse della figlia;
DÀ ATTO, tenuto conto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti ed in età lavorativa;
DISPONE che ciascun genitore contribuisca proporzionalmente alle proprie capacità a quanto materialmente necessario per il mantenimento della figlia maggiore non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
DÀ ATTO che i genitori concordano che la figlia abiti stabilmente con la madre presso la dimora Per_1 di quest'ultima in Torino alla via Tripoli, n°75 int. 14;
DISPONE che il sig. versi alla figlia maggiorenne tramite accredito in c/c - Parte_1 Per_1
Iban: [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento nel complesso ad euro 150,00 (centocinquanta/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. L'assegno di mantenimento verrà versato dal padre in favore della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica.
DÀ ATTO che i genitori concordano che si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco;
DISPONE che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dando atto che le parti concordano di fare espresso riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino in data 15.03.2016.
-spese che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico pagina 2 di 3 riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico. Un corso per attività extrascolastica all'anno e relativi accessori, spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente;
- Non richiedono il preventivo accordo tutte le spese sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza;
non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. In relazione al contratto n. 1369842 per un credito di euro
14.742,15, acquistato da in data 05.12.2018 da parte della mandante Parte_3 Rubicon spv srl, per l'acquisto di un'autovettura, il sig. beneficiario di tale bene si impegna Parte_1 in via esclusiva e senza alcun obbligo a carico della SI.ra , ad effettuare il versamento della Pt_2 somma di euro 18.582,32 entro il termine essenziale del 20.04.2029 in favore della Società Cerved Credit Menagement spa, da restituire in rate dell'importo mensile di euro 200,00;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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