Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 29/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da ON MA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI AN Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32416 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 77151 reso da IA ON, nata a EN DO (PD) il 31.01.1959, (C.F. [...]),
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Menorello
(C.F.[...]; pec:
domenico.menorello@ordineavvocatipadova.it), EA SC (C.F.
[...], pec: andrea.scuttari@ordineavvocatipadova.it) e AR GA, (C.F.: [...]; Pec:
marco.gallinaro@ordineavvocatipadova.it) tutti del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli avv.ti Menorello e SC in Padova, Piazza A. De Gasperi, n. 22, agente contabile addetta alla riscossione di entrate erariali e alla contabilità dei bollettari di riscossione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova per il periodo 01/01/2021 – 13/12/2021, depositato il 24/07/2022;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 11 giugno 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l’Avv. AR GA per l’agente, presente, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 67 del 5 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 77151, reso dall’agente contabile ON IA, quale addetta alla riscossione di entrate erariali e alla contabilità dei bollettari di riscossione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova per il periodo 01/01/2021 –
13/12/2021, depositato il 24/07/2022.
Esponeva il Magistrato che il conto era rappresentativo di una gestione mista, a contabilità e a materia, redatto secondo il modello 57/T e composto da tre prospetti: il conto dei bollettari di riscossione (mod. 21/A),
il conto analitico di cassa delle entrate erariali riscosse e distinte secondo i capitoli di bilancio: Capo VII (EE.EE. Ministero Finanze, vendita mappe, verifiche straordinarie); Capo VIII (sanzioni catastali, imposta di bollo, imposta di bollo, imposta ipotecaria, sanzioni amministrative, sanzioni amministrative catastali, recupero spese volture catastali fatte dall’ufficio, tassa ipotecaria, EE.EE. diverse, quota f.do previdenza, tributi speciali);
Capo X (interessi a favore dello Stato, vendita modelli An. Bn. 51); infine, il conto sintetico di cassa.
In relazione a quest’ultimo in sede di controllo era stato accertato un disallineamento tra la differenza a debito del contabile risultante dal conto
(€ 4.202,90) e il versamento in corso al momento della chiusura dell’esercizio (€ 4.200,76).
Nel corso dell’istruttoria tale difformità, pari ad € 2,14, era stata imputata all’errata registrazione dell’importo della quietanza n. 81318833006 del 06/12/2021 (cap. 3313/6) di € 2,50 anziché di € 4,64 (v. nota n.
0107736/2024) e, pertanto, aveva trovato conferma la somma riportata correttamente a residuo nella gestione successiva e riversata in data immediatamente successiva alla chiusura dell’esercizio, pari ad € 4.200,76.
Veniva, inoltre, dato atto che, trattandosi dell’ultima gestione dell’agente
(cessato dal servizio per pensionamento), era stato depositato il verbale di passaggio delle consegne all’agente subentrante, regolarmente sottoscritto dall’agente contabile cessante e da quello subentrante nonché dal Direttore provinciale di Padova, con cui si dava atto dell’avvenuto controllo delle movimentazioni contabili (riscossioni, versamenti, importi quietanzati, importi dei bonifici ancora non quietanzati, movimenti c/c postale), del rispetto dei tempi per i riversamenti in Tesoreria, delle quantità e dello stato materiale di conservazione dei bolli a calendario e dei relativi pezzi mobili esistenti nell’ufficio, dei modelli soggetti a rendicontazione (assegni postali).
Attesa la regolarità della gestione, il Magistrato concludeva per l’approvazione del conto e il discarico dell’agente.
In data 16 maggio 2025, veniva depositata una memoria difensiva nell’interesse dell’agente, con la quale veniva ampiamente documentato e giustificato l’errore materiale che era stato rilevato in sede di controllo. La difesa, ritenuta superata l’irregolarità, peraltro solo formale, evidenziava che la gestione si presentava regolare, come attestato anche dagli esiti delle verifiche condotte all’atto del passaggio delle consegne all’agente subentrante e concludeva chiedendo l’approvazione del conto ed il conseguente discarico dell’agente.
All’udienza del giorno 11 giugno 2025, presente l’agente, il rappresentante del Pubblico Ministero ed il difensore dell’agente, Avv. GA, concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale, reso da ON IA, agente contabile dell’Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Padova per il periodo 01/01/2021 – 13/12/2021, avente ad oggetto la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui all’art. 2, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237.
2. Con riferimento al periodo in cui si è svolta la gestione oggetto del presente giudizio, le riscossioni delle entrate di competenza della Direzione provinciale di Padova dell’Agenzia delle Entrate, tanto che si trattasse di entrate per i servizi di pubblicità immobiliare, quanto che si trattasse dei servizi catastali, avveniva -come peraltro ampiamente descritto anche nella memoria difensiva- mediante pagamenti elettronici (POS) ovvero mediante versamento in un conto corrente postale dedicato.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. 9 luglio 2017 n. 237 (ora abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2025 n.33), “a decorrere dal 1º luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante: a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; b) contrassegni sostitutivi; c) carte di debito o prepagate; d) modalità telematiche; e) altri strumenti di pagamento elettronico” e, dal 1 gennaio 2018, tali modalità erano divenute esclusive, come da provvedimento prot. n. 120473/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del comma 3 ter del medesimo articolo, “Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione”.
Nell’esercizio di riferimento per la gestione in esame, pertanto, la riscossione dei tributi avveniva unicamente con modalità elettroniche:
l’affidamento del relativo servizio era disciplinato da un contratto normativo intercorrente tra Agenzia delle Entrate e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (rep. N. 196 prot. n. 11298/2021 del 14 gennaio 2021 della durata di 24 mesi), che aveva ad oggetto la riscossione delle somme versate, con modalità elettroniche, presso gli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate - Territorio per i pagamenti dei tributi indicati nel decreto ministeriale del 16/12/1998, e conseguente loro versamento alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o Cassa Regionale, nonché il comodato d’uso, installazione e manutenzione dei terminali POS necessari a consentire il pagamento elettronico con servizio PagoBancomat o con carte prepagate.
I professionisti e coloro che erano abilitati all’accesso mediante credenziali SISTER, invece, erano tenuti a provvedere al pagamento mediante il versamento preventivo su un conto corrente postale unico a livello nazionale fin dal 13 marzo 2007 (provv. Direttore Agenzia del Territorio 2 marzo 2007, art. 1).
Risulta agli atti che ad ogni chiusura giornaliera l’agente provvedeva ad inviare alla banca affidataria del servizio di riscossione una “distinta di versamento”, sostanzialmente conforme al mod 124 TE (che, tuttavia, era a suo tempo funzionale al versamento del contante e dei valori),
riepilogativa delle somme pagate con modalità elettronica affinchè, nel provvedere al relativo versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato
(adempimento proprio della banca affidataria del servizio), fosse indicata la corretta imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato.
La Banca, entro il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS era, infatti, obbligata a riversare, con bonifico bancario, le relative somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, specificandone la suddivisione per capo, capitolo e articoli, sulla base delle indicazioni fornite con la distinta di versamento e nell’apposita modulistica predisposta dagli Uffici.
Il documento depositato agli atti della Sezione -come peraltro confermato dall’agente, sentita in punto de quo all’odierna udienza- assume, quindi, le caratteristiche di un rendiconto amministrativo, meramente riassuntivo degli accertamenti delle entrate e delle riscossioni registrate durante il periodo di gestione, in termini di competenza e di residui.
Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, il concetto di “maneggio di denaro“(art. 610 del R.D. n.827/1924) va inteso in senso lato, in modo da ricomprendervi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l’intervento di altro ufficio (ex multis, Sez. Abruzzo, n. 29/2017; Sez. Calabria, n.176/2022; Sez. I centr.
app. n. 324/2008).
Alla luce delle descritte modalità di gestione e del richiamato orientamento, osserva il Collegio che non può ravvisarsi in capo alla sig.ra ON IA né maneggio di denaro pubblico, né potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio, venendo meno uno dei presupposti essenziali per qualificare la medesima quale agente contabile, tenuta alla resa del conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2021 (periodo 1 gennaio / 13 dicembre) (cfr. per un caso analogo, Sez. Marche n.89/2024).
Le somme corrisposte a titolo di tributi ipotecari e catastali dagli utenti, infatti, confluiscono nel conto corrente bancario intestato alla Agenzia e, perciò entrano direttamente nella disponibilità non dell’agente, ma della stessa Agenzia delle Entrate per il tramite dell’affidatario del servizio: la funzione svolta dalla “distinta di versamento” è unicamente quella di consentire la corretta imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato all’atto del riversamento in Tesoreria che, si ribadisce, è obbligo di servizio della banca, non del funzionario dell’Agenzia.
3. Alla luce di quanto suesposto il conto deve essere dichiarato inammissibile.
4. Quanto alle spese di giudizio, essendo stato definito il giudizio sulla base di questione preliminare, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32416 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile ON IA in relazione al conto giudiziale n. 77151 depositato in data 24 luglio 2022, lo dichiara inammissibile.
Essendo il giudizio stato definito in base ad una questione preliminare, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 11 giugno e 9 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN LB MA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)