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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/10/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4123/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 – bis.29 . c.p.c. iscritta al n. r.g. 4123/2024 promossa da: CON l'Avv. CIANCIO ANTONINO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIANNI ANGELO E LIVIO (PEC: CP_1
Email_2 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti, congiuntamente:
Come da note sostitutive dell'udienza del 29.9.2025.
Per il P.M.:
Visto in data 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE letto il ricorso con cui il ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle superiori richieste e per i motivi sopraesposti di voler riformare l'assegno divorzile di cui alla sentenza pagina 1 di 3 n. 1186/2021 e per l'effetto rideterminarlo nella misura di 850,00 mensili o comunque o almeno in quella pari a quanto richiesto in sede di procedimento per lo scioglimento del matrimonio di € 500,00 nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia da versarsi in favore della Sig.ra ed a Parte_1 carico del Sig. Con vittoria di spese e compensi di giudizio” e la memoria difensiva con CP_1 cui la resistente ha chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti come esposti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la domanda di cui al proposto ricorso, per essere infondata in fatto e in diritto e comunque per carenza dei presupposti di legge. Con vittoria delle spese di lite, per la cui liquidazione ci si rimette alle valutazioni e determinazioni dell'adito Tribunale”; rilevato che il giudice delegato ha avanzato la seguente proposta conciliativa: “impegno da parte del resistente a versare la somma di euro 400 mensili dal giugno 2025 al giugno 2026 al fine di consentire alla sig.ra di definire o richiedere l'assegno di inclusione e/o l'invalidità civile anche mediante presentazione di una domanda di aggravamento ferma restando l'efficacia delle altre pattuizioni di cui all'accordo raggiunto di cui si chiede la modifica nel presente giudizio precisando che alla scadenza l'importo diventerà di euro 300 come da accordo sottoscritto nel 2021 che si intende qui integralmente richiamato”; udito il giudice relatore, il quale ha riferito dell'intervenuto accordo tra le parti in aderenza alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc;
udito il giudice relatore, il quale ha riferito dell'intervenuto accordo tra le parti in aderenza alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc;
rilevato in particolare che le parti hanno precisato come segue le conclusioni:
1. per parte resistente con note depositate in data 26.9.2025: “Questa difesa, nel richiamare i precedenti scritti, ha preso e prende atto della proposta conciliativa formulata dal Giudice alla suddetta udienza del 28.05.2025 che si va a trascrivere: impegno da parte del resistente a versare la somma di euro 400 mensili dal giugno 2025 al giugno 2026 al fine di consentire alla sig.ra di definire o richiedere l'assegno di inclusione e/o l'invalidità civile anche mediante presentazione di una domanda di aggravamento ferma restando l'efficacia delle altre pattuizioni di cui all'accordo raggiunto di cui si chiede la modifica nel presente giudizio precisando che alla scadenza l'importo diventerà di euro 300 come da accordo sottoscritto nel
2021 che si intende qui integralmente richiamato”. Alla luce di quanto sopra, rilevato che nessuna indicazione in tal senso è pervenuta da controparte, il signor , per il tramite dei CP_1 sottoscritti avvocati, anche per mostrare concreta volontà conciliativa e transattiva volta ad una bonaria definizione che possa evitare il prosieguo del giudizio, dichiara di aderire di fatto alla suddetta proposta conciliativa, rendendosi disponibile per mesi 13 (la proposta prevede pagina 2 di 3 dal giugno 2025 al giugno 2026) a versare l'importo di € 400,00, onde consentire alla ricorrente di provvedere alle richieste menzionate nella proposta stessa, o a qualsivoglia ulteriore richiesta di “sussidio” proponibile, ferma l'efficacia delle altre pattuizioni di cui all'accordo raggiunto nel 2021, precisando che dal 14° mese l'importo tornerà automaticamente alla misura inferiore di € 300,00, indipendentemente dall'esito delle domande e richieste tutte che la signora avrà o meno presentato per l'ottenimento dei sussidi Pt_1 tutti di cui sopra. In tal senso, ad ogni buon fine, si deposita in allegato relativa dichiarazione sottoscritta personalmente dal signor . Resta inteso che qualora non si raggiungesse CP_1 accordo su queste linee, non dovranno considerarsi modificate le eccezioni, le deduzioni, le richieste tutte e le conclusioni formulate nella nostra memoria difensiva di costituzione, che qui deve intendersi interamente richiamata;
2. per parte ricorrente con note depositate in data 28.9.2025: “L'Avv. Ciancio con le presenti note, in sostituzione dell'udienza del 29-09-2025, facendosi portavoce della propria assistita ed in sua rappresentanza, accetta la proposta conciliativa formulata dal Parte_1
Giudice, così come rimodulata dal procuratore del resistente di tal guisa che la Sig.ra Pt_1 possa ricevere dal Sig. un aumento temporaneo dell'assegno divorzile, rinunciando ad CP_1 ogni ulteriore pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio ed al fine si chiede ogni consequenziale provvedimento. L'Avv. Ciancio chiede altresì che venga emesso decreto di liquidazione per i propri compensi (così come da allegato schema di parcella, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, nulla disporsi a carico del resistente in caso di perfezionamento dell'accordo conciliativo.
ritenuto che
la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri,
Letto l'art. 473 – bis. 29 c.p.c.:
1. dispone in conformità all'accordo;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01/10/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Marco Valecchi pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 – bis.29 . c.p.c. iscritta al n. r.g. 4123/2024 promossa da: CON l'Avv. CIANCIO ANTONINO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIANNI ANGELO E LIVIO (PEC: CP_1
Email_2 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti, congiuntamente:
Come da note sostitutive dell'udienza del 29.9.2025.
Per il P.M.:
Visto in data 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE letto il ricorso con cui il ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle superiori richieste e per i motivi sopraesposti di voler riformare l'assegno divorzile di cui alla sentenza pagina 1 di 3 n. 1186/2021 e per l'effetto rideterminarlo nella misura di 850,00 mensili o comunque o almeno in quella pari a quanto richiesto in sede di procedimento per lo scioglimento del matrimonio di € 500,00 nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia da versarsi in favore della Sig.ra ed a Parte_1 carico del Sig. Con vittoria di spese e compensi di giudizio” e la memoria difensiva con CP_1 cui la resistente ha chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti come esposti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la domanda di cui al proposto ricorso, per essere infondata in fatto e in diritto e comunque per carenza dei presupposti di legge. Con vittoria delle spese di lite, per la cui liquidazione ci si rimette alle valutazioni e determinazioni dell'adito Tribunale”; rilevato che il giudice delegato ha avanzato la seguente proposta conciliativa: “impegno da parte del resistente a versare la somma di euro 400 mensili dal giugno 2025 al giugno 2026 al fine di consentire alla sig.ra di definire o richiedere l'assegno di inclusione e/o l'invalidità civile anche mediante presentazione di una domanda di aggravamento ferma restando l'efficacia delle altre pattuizioni di cui all'accordo raggiunto di cui si chiede la modifica nel presente giudizio precisando che alla scadenza l'importo diventerà di euro 300 come da accordo sottoscritto nel 2021 che si intende qui integralmente richiamato”; udito il giudice relatore, il quale ha riferito dell'intervenuto accordo tra le parti in aderenza alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc;
udito il giudice relatore, il quale ha riferito dell'intervenuto accordo tra le parti in aderenza alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc;
rilevato in particolare che le parti hanno precisato come segue le conclusioni:
1. per parte resistente con note depositate in data 26.9.2025: “Questa difesa, nel richiamare i precedenti scritti, ha preso e prende atto della proposta conciliativa formulata dal Giudice alla suddetta udienza del 28.05.2025 che si va a trascrivere: impegno da parte del resistente a versare la somma di euro 400 mensili dal giugno 2025 al giugno 2026 al fine di consentire alla sig.ra di definire o richiedere l'assegno di inclusione e/o l'invalidità civile anche mediante presentazione di una domanda di aggravamento ferma restando l'efficacia delle altre pattuizioni di cui all'accordo raggiunto di cui si chiede la modifica nel presente giudizio precisando che alla scadenza l'importo diventerà di euro 300 come da accordo sottoscritto nel
2021 che si intende qui integralmente richiamato”. Alla luce di quanto sopra, rilevato che nessuna indicazione in tal senso è pervenuta da controparte, il signor , per il tramite dei CP_1 sottoscritti avvocati, anche per mostrare concreta volontà conciliativa e transattiva volta ad una bonaria definizione che possa evitare il prosieguo del giudizio, dichiara di aderire di fatto alla suddetta proposta conciliativa, rendendosi disponibile per mesi 13 (la proposta prevede pagina 2 di 3 dal giugno 2025 al giugno 2026) a versare l'importo di € 400,00, onde consentire alla ricorrente di provvedere alle richieste menzionate nella proposta stessa, o a qualsivoglia ulteriore richiesta di “sussidio” proponibile, ferma l'efficacia delle altre pattuizioni di cui all'accordo raggiunto nel 2021, precisando che dal 14° mese l'importo tornerà automaticamente alla misura inferiore di € 300,00, indipendentemente dall'esito delle domande e richieste tutte che la signora avrà o meno presentato per l'ottenimento dei sussidi Pt_1 tutti di cui sopra. In tal senso, ad ogni buon fine, si deposita in allegato relativa dichiarazione sottoscritta personalmente dal signor . Resta inteso che qualora non si raggiungesse CP_1 accordo su queste linee, non dovranno considerarsi modificate le eccezioni, le deduzioni, le richieste tutte e le conclusioni formulate nella nostra memoria difensiva di costituzione, che qui deve intendersi interamente richiamata;
2. per parte ricorrente con note depositate in data 28.9.2025: “L'Avv. Ciancio con le presenti note, in sostituzione dell'udienza del 29-09-2025, facendosi portavoce della propria assistita ed in sua rappresentanza, accetta la proposta conciliativa formulata dal Parte_1
Giudice, così come rimodulata dal procuratore del resistente di tal guisa che la Sig.ra Pt_1 possa ricevere dal Sig. un aumento temporaneo dell'assegno divorzile, rinunciando ad CP_1 ogni ulteriore pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio ed al fine si chiede ogni consequenziale provvedimento. L'Avv. Ciancio chiede altresì che venga emesso decreto di liquidazione per i propri compensi (così come da allegato schema di parcella, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, nulla disporsi a carico del resistente in caso di perfezionamento dell'accordo conciliativo.
ritenuto che
la natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri,
Letto l'art. 473 – bis. 29 c.p.c.:
1. dispone in conformità all'accordo;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01/10/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Marco Valecchi pagina 3 di 3