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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 27/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2302/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. RIFICI STEFANIA , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.NIEDDU MARIA ADELAIDE;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per pagamento DS agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/07/2024, premetteva di essere Parte_1 bracciante agricola e di aver lavorato nell'anno 2023 per 102 giornate alle dipendenze della IT
UR . Controparte_2
Lamentava che, nonostante il possesso dei requisiti di legge, l' non aveva provveduto al CP_1 pagamento della prestazione di Ds agricola per l'anno 2023, come da domanda del 27.01.24 e successivo riesame proposto il 9.7.24.
Concludeva, dunque, per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ricevere in pagamento la prestazione richiesta. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio segnalando di aver posto in pagamento la prestazione in epoca CP_1
precedente alla proposizione del ricorso;
chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese e condanna per lite temeraria.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1 Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per CP_1
la vittoria delle spese.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a resistere, dal momento che siffatta prestazione risulta CP_1
già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 20/07/2024 .
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento la prestazione il 7.6.2024, ma tale CP_1
pagamento è stato solo parziale, e solo in data 26.07.24 ha effettuato il saldo della DS agricola 2023,
a seguito del riesame proposto dalla odierna ricorrente, come si legge espressamente nella stampa del cassetto previdenziale del cittadino prodotta dall'Istituto.
Pertanto, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , il pagamento è avvenuto successivamente CP_1
alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 p.t., con ricorso depositato il 20/07/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 27/02/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena