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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 11738/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ALBERTI ELENA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BIAGGIO MARA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 25/06/2024, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a in data 22.6.2013 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_2
al numero 10, parte II, serie A, dell'anno 2013), hanno chiesto: “Separazione consensuale”; CP_2
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 6.12.2024, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
- Disporre, in favore della Sig.ra l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in essa contenuti. Parte_1
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- Disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente in capo alla madre che abiterà con loro nell'immobile adibito a casa coniugale.
- I coniugi di comune accordo optano per una collocazione prevalente in capo alla madre che abiterà con loro nell'immobile adibito a casa coniugale.
- I coniugi di comune accordo optano per una collocazione prevalente in capo alla madre, stante l'età dei minori.
- Il padre li potrà tenere con sé, secondo il seguente calendario:
• Tutti i martedì dall'uscita della scuola ( alle ore 16,00, mentre alle ore 15,30) fino al mercoledì Per_1 Per_2 mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola;
• Tutti i venerdì dall'uscita della scuola ( alle ore 13,00, mentre alle ore 15,30) fino alle ore Per_1 Per_2
20,00 orario in cui il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• Fine settimana alternato: nel fine settimana di competenza paterna, il padre li terrà con sé dal venerdì dall'uscita della scuola al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
nel fine settimana di competenza materna, come già indicato al punto precedente con riferimento alla giornata del venerdì;
• Nel corso del periodo natalizio e pasquale i minori trascorreranno, il giorno di Natale e il giorno di Pasqua in modalità alternata tra i genitori, di anno in anno, salvo diverso accordo tra loro;
• Le giornate di festività scolastica verranno ripartite di anno in anno tra i genitori sulla base delle esigenze lavorative di entrambi;
• Nel corso del periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, fatti salvi i tempi di permanenza del calendario ordinario. I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di ferie lavorative entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, in modo che le ferie dell'uno non coincidano e si sovrappongano a quelle dell'altro;
• Per la gestione della prole minore i coniugi possono fare affidamento sull'importante apporto dei nonni (materni o paterni).
- A titolo di mantenimento per i minori e il sig. verserà alla madre, mediante bonifico bancario, Per_1 Per_2 CP_1 la somma di euro 650,00 (seicentocinquanta) rivalutabile secondo ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti.
- I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale venga suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi esattamente come le detrazioni fiscali.
- Entrambi i genitori provvederanno a sostenere il 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso al Tribunale di Brescia elencate e approvate con la sottoscrizione del ricorso introduttivo congiunto da parte dei coniugi.
- Disporre a carico di entrambi i coniugi l'onere di corrispondere in misura del 50% ciascuno la somma necessaria per la mensa scolastica di entrambi i minori.
- Disporre altresì che sia la moglie sig.ra a versare il 100% delle spese condominiali ordinarie relative Parte_1 all'immobile adibito a casa coniugale e a lei stessa assegnato.
- Disporre che le spese straordinarie relative all'immobile adibito a casa coniugale siano poste, in via esclusiva, a carico del Sig. CP_1
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- Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
- I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i documenti per l'espatrio dei figli minori»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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