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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2524/2023 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Alcide Maria Nicoli (C.F.: ; PEC: C.F._2
sito in Tradate, Via Monte Grappa n. 35, presso il quale è eletto Email_1
domicilio
APPELLANTE
Nei confronti di
(P. IVA , in persone del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott.ssa con sede in Milano (MI), Corso Europa n. 13 ed ivi elettivamente CP_2 domiciliata, rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Giuseppe Mangia (C.F.:
C.F. PEC: C.F._3 Email_2
APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Mutuo.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Sig. Parte_1
“Voglia l'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO, contrariis rejectis, dichiarata la carenza di legittimazione attiva da parte di nei confronti del Sig. in relazione Controparte_1 Parte_1
dal D.I. del Tribunale di Como n. 717/2022 del 15.6.2022, revocare il predetto decreto ingiuntivo.
Con vittoria dei compensi di giustizia del processo di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie di rito;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare inammissibile l'appello perché manifestamente infondato sia in fatto, sia in diritto, per tutte le osservazioni svolte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- Respingere tutte le domande formulate dalla parte appellante ed oggetto del presente gravame in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto, per quanto esposto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto rigettare il proposto appello.
- Confermare , integralmente, la Sentenza n.211/2023 (R.G. 3160/2022) pronunciata e pubblicata dal
Tribunale Ordinario di Como in data 23 febbraio 2023, stante che l'impugnazione proposta da Pt_1
è infondata sia in fatto, sia in diritto, per quanto in atti osservato dall'appellata, e per l'effetto
[...]
confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Como in data 15 giugno 2022, con tutti i consequenziali effetti di legge. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio .”.
pagina 2 di 11
IL PROCEDIMENTO DI GRADO CP_3
Cont (di seguito, semplicemente, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Como decreto ingiuntivo (n. 717/2022, emesso in data 15 giugno 2022) per € 20.986,05, oltre interessi e spese della procedura, nei confronti del Sig. Parte_1
A fondamento della pretesa monitoria, la società aveva rilevato che:
− in data 19 gennaio 2004 il Sig. aveva stipulato con la società – già RU Pt_1 Parte_2
AR s.p.a. – un contratto di finanziamento (n. 4327602) per la somma di € 5.000,00, ai fini della cui restituzione erano state previste 48 rate mensili dell'importo di € 167,63 ciascuna (cfr. doc.
1 fascicolo monitorio appellata);
− il resosi inadempiente rispetto al finanziamento, era risultato debitore nei confronti della Pt_1 finanziatrice della complessiva somma di € 10.414,76;
− in data 20 dicembre 2010, la RU AR – nel frattempo incorporata in EO NC s.p.a. – aveva ceduto a un novero di crediti, tra i quali rientrava quello derivante dal CP_1
finanziamento sottoscritto dal Sig. (cfr. doc. 5 ibidem); Pt_1
Cont
− in data 28 maggio 2012, aveva inviato al comunicazione di intervenuta cessione del Pt_1
credito con rituale intimazione di pagamento, cui seguiva nuova diffida di pagamento a mezzo di raccomandata A/R in data 2 aprile 2021 (cfr. doc. 6);
− il debito complessivo maturato dal al momento della proposizione del ricorso monitorio Pt_1 ammontava ad € 20.986,05 – di cui € 10.414,76 a titolo di sorte capitale, spese e interessi di mora rimasti insoluti ed € 10.571,29 quali interessi successivi maturati sulla residua sorte capitale di €
6.192,46 dalla data della cessione del credito sino alla proposizione della domanda monitoria (cfr. doc. 9).
Cont Si opponeva al decreto ingiuntivo così ottenuto dalla il mutuatario lamentando come Parte_1 la cessionaria del credito non avesse reso alcuna giustificazione in merito all'ammontare dell'importo ingiunto.
In particolare, rilevava l'opponente come la documentazione allegata al ricorso per d. i. non contenesse i conteggi attuariali inerenti al finanziamento e come il credito risultante alla data della cessione, avvenuta il 20 dicembre 2010, fosse pari ad € 6.207,18.
Il chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Cont Si costituiva nel giudizio di opposizione contestando l'opposizione avversaria.
In particolare, la cessionaria del credito: pagina 3 di 11 − eccepiva la nullità dell'atto di citazione proposto dal per violazione dell'art. 164, comma 4 Pt_1
c.p.c., non avendo l'opponente determinato l'oggetto della domanda né esposto in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni poste a suo fondamento;
− deduceva di aver provato i fatti costitutivi della domanda azionata in sede monitoria, avendo la resistente prodotto a fondamento del ricorso per d. i.: a) il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la cedente del credito (doc. 1); b) il contratto di cessione tra la RU AR
e (doc. 2); c) estratto notarile di modifica della denominazione sociale di Controparte_4
– già – in (doc. 3); d) estratto notarile di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
fusione per incorporazione della in EO NC s.p.a. (doc. 4); e) estratto del Controparte_6
contratto di cessione dei crediti tra EO NC e (doc. 5); f) la comunicazione, CP_1
Cont al di avvenuta cessione del credito (doc. 6); g) lettera di diffida di pagamento di nei Pt_1
confronti del (doc. 7); Pt_1
− rilevava la correttezza dell'importo ingiunto, avendo la cessionaria ricorrente calcolato gli interessi moratori partendo dalla sorte capitale contenuta nell'estratto conto prodotto in sede monitoria (pari ad € 6.192,46 – docc. 9/12):
− al tasso di interesse moratorio previsto nel contratto di finanziamento (pari al 2%, corrispondente ad un tasso annuale del 24%) sino alla data della cessione del credito, per un totale di €
10.414,76;
− al tasso del 15,00% - secondo il TSU previsto trimestralmente dal MEF e aumentato della metà
(pari al 15,03%) – dalla data della cessione del credito (20 dicembre 2010) all'introduzione del procedimento monitorio (5 maggio 2022), per un totale di € 10.571,29;
− chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, a fronte della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
Con decreto del 2 gennaio 2023, il giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Con nota depositata in data 17 gennaio 2023, la difesa dell'opponente eccepiva:
− la mancata prova del cambio di denominazione tra – cessionaria del credito Controparte_4
di RU AR – in Controparte_5
− l'usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento, rilevando come “Se consideriamo il capitale finanziato € 5.000,00 […] ogni altro preteso emolumento, more, penalità o qualunque altra voce prevista dalla legge antiusura, finisce per determinare un tasso che va ben oltre il 15,03% indicato dalla stessa controparte come tasso usurario. Si noti infatti che nei contessi dell'opposta
pagina 4 di 11 (doc. n. 13 controparte) viene considerata capitale la somma di € 6.192,46 e non € 5.000,00 effettivamente finanziata, che peraltro sarebbe anche inferiore dovendo tener conto della rate rimborsate […] il che non può esse in quanto il capitale su cui effettuare i conteggi non può essere maggiore di quello finanziato. Inoltre ai conteggi come esposti, al limite dello 0,03 dal tasso usurario, su di un capitale oltretutto maggiorato, vengono aggiunte ulteriori somme a titolo di mora addebitata (€. 3.301,78) e calcolata (€. 905,80) […], il che determina un risultato finale che va ben oltre il tasso soglia fissato dalla legge 108/1996.”
Con ordinanza del 18 gennaio 2023, il Tribunale di Como, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, a fronte della genericità dell'unico motivo di opposizione proposto dal Pt_1
Con sentenza n. 211/2023, pubblicata in data 23 febbraio 2023, il Tribunale di Como rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il d. i. n. 717/2022 del 15 giugno Parte_1
2022, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
In motivazione, il giudice dell'opposizione:
− rilevava come la creditrice opposta avesse fornito prova dei conteggi effettuati mediante deposito dell'estratto conto relativo al finanziamento (doc. 12) e del calcolo degli interessi al tasso del 15% mediante piattaforma online dalla data della cessione alla data dell'introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 13);
− escludeva che l'indicazione in € 6.207,18 dell'ammontare dell'importo del credito alla data della cessione fosse circostanza idonea a contestare efficacemente la pretesa monitoria;
− escludeva che la mancata dimostrazione del mero cambio di denominazione da Controparte_4
in fosse elemento idoneo ad infirmare la titolarità attiva del diritto
[...] Controparte_5
sostanziale fatto valere dall'opposta, in presenza di altri documenti agli atti, ed essendo la notificazione della cessione al debitore surrogatoria della pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58, comma 4 T.U.B.;
− rilevava la tardività e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà, essendo stati gli interessi moratori correttamente calcolati sull'importo di 6.192,46 quale somma di capitale residuo e rate non corrisposte, anziché sul semplice importo finanziato di € 5.000,00.
IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
pagina 5 di 11 Avverso la sentenza del Tribunale di Como ha proposto appello chiedendone la riforma e, Parte_1
Cont conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da nei suoi confronti.
A fondamento dell'appello il sig. Pt_1
− ha eccepito la carenza di legittimazione a ricorrere in via monitoria della non CP_1 avendo quest'ultima dimostrato i rapporti intercorrenti tra originaria stipulante del CP_7
finanziamento con il sig. e la RU AR s.p.a. (resasi cedente della Pt_1 Controparte_4
, nonché tra e
[...] Controparte_4 Controparte_5
− ha escluso che il credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con la in CP_7
data 19 gennaio 2004 potesse rientrare nei crediti ceduti dalla RU AR s.p.a. alla
[...]
con contratto stipulato due anni prima, in data 7 febbraio 2002; CP_4
Cont
− ha rilevato come fosse stata provata soltanto l'ultima cessione intervenuta tra EO NC e avendo invece omesso la ricorrente di dare riscontro documentale della catena di cessioni che avrebbe condotto a quella posta a fondamento della pretesa monitoria;
− ha eccepito la mancata prova dell'avvenuta pubblicazione in G.U. della cessione.
Si è costituita nel procedimento di impugnazione la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello proposto dal e chiedendone il rigetto. Pt_1
In particolare, la cessionaria del credito:
− ha rilevato di aver adempiuto al proprio onere probatorio, mediante la produzione di tutti i documenti attestanti la titolarità e la fondatezza della pretesa monitoria;
− ha ribadito di aver dato contezza della correttezza dell'importo ingiunto, adempiendo, anche sotto tale profilo, all'onere probatorio sulla medesima gravante mediante produzione di idonee prove scritte;
− ha eccepito la mancata contestazione, da parte del del contenuto delle raccomandate con cui la Pt_1
medesima lo aveva diffidato ad adempiere;
− ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione del credito comporta il trasferimento al cessionario anche del diritto al pagamento degli interessi di mora.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 17 gennaio 2024, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 12 febbraio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In detta udienza, la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 6 di 11 ***
Ai fini della corretta disamina della questione posta al vaglio di questa Corte, è opportuno anzitutto ripercorrere le vicende societarie e contrattuali che hanno interessato la cedente del credito, EO
NC s.p.a. e, in particolare, indagare quali di queste vicende abbiano trovato conforto probatorio nella documentazione versata agli atti del giudizio.
In particolare, nel ricorrere in via monitoria, aveva addotto, a fondamento Controparte_1
della pretesa avanzata nei confronti di di essersi resa cessionaria dei crediti di EO Parte_1
NC s.p.a., tra cui era ricompreso anche il credito derivante dal finanziamento stipulato nel 2004 dall'ingiunto con la società . Parte_2
L'inclusione del credito ingiunto nella cessione intervenuta tra la cedente EO NC e la cessionaria Cont sarebbe derivato, a sua volta, da un precedente contratto con cui, nel febbraio 2002, , Parte_2
“già RU AR”, aveva ceduto i propri crediti a (cfr. doc. 2 all. ricorso Controparte_4
monitorio), a sua volta divenuta, a seguito di cambio di denominazione sociale, Controparte_5
– circostanza, quest'ultima, rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio, come si dirà nel prosieguo. aveva successivamente proceduto al cambio della propria denominazione Controparte_5
sociale in in data 18 maggio 2005 (cfr. doc. 3 ibidem). Controparte_6
Infine, con atto del 15 luglio 2009, era stata fusa per incorporazione in EO NC Controparte_6
s.p.a., la quale subentrava nella piena titolarità dei rapporti giuridici precedentemente appartenenti a
(cfr. doc. 4 ibidem). CP_6
Tanto premesso, vale la pena di rilevare come, dalla valutazione della documentazione offerta agli atti del giudizio dalla ricorrente, odierna appellata non risultino provati né il rapporto CP_1
intercorrente tra la finanziatrice e la RU AR, né il cambio di denominazione Parte_2
sociale di in né, per quanto maggiormente rileva nella Controparte_4 Controparte_5
Cont presente sede, l'inclusione, nei crediti ceduti alla medesima – all'esito delle vicende societarie sopra illustrate – del credito vantato dalla società finanziatrice (Santabarbara/RU AR) nei confronti di Parte_1
Cont Nella prospettazione della stessa infatti, il credito vantato nei confronti del sarebbe stato Pt_1
oggetto di due cessioni: la prima intervenuta nel 2002 tra la cedente RU AR ) e Parte_2
la cessionaria;
la seconda intervenuta tra EO NC (incorporante di Controparte_4 CP_6
Cont già ) e la cessionaria Controparte_4
Anche a voler ritenere provate la certezza del credito – almeno, nella linea capitale, rimanendo pagina 7 di 11 ambigua la capitalizzazione degli interessi operata dalla cessionaria, a fronte del carente compendio probatorio offerto agli atti – e l'identità tra la società contraente e la prima cedente RU Parte_2
AR – a fronte del timbro apposto sul bordo superiore della prima pagina del contratto di finanziamento del 2004, recante denominazione “RU AR” –, tali elementi non sarebbero comunque sufficienti a dimostrare la ricomprensione del credito vantato nei confronti del nella Pt_1
prima cessione intervenuta nel 2002 tra RU AR e . Controparte_4
Invero, deve rilevarsi, sotto un primo profilo, come il contratto con il quale la RU AR ha ceduto i propri crediti a non sia stato prodotto in atti, rendendo impossibile Controparte_4
Cont qualsivoglia riscontro in ordine ai crediti ivi effettivamente inclusi: la ha infatti allegato, a fondamento della propria pretesa, soltanto una raccomandata A/R del 27 maggio 2002 avente ad oggetto “Cessione di crediti pro soluto in applicazione dell'accordo del 7 febbraio 2002”, con cui il legale rappresentante della cedente RU AR trasmetteva, in applicazione dell'accordo negoziale, l'elenco dei crediti oggetto di cessione, “debitamente sottoscritto ad attestazione e garanzia che tali crediti sono stati concessi secondo i criteri di cui al punto 5) del detto accordo”, per un montante complessivo di € 486.347,40, senza tuttavia produrre anche l'allegato dei crediti effettivamente ceduti.
Sotto ulteriore e dirimente profilo, come correttamente evidenziato dall'appellante, da tale raccomandata si ricava che il contratto di cessione tra RU AR e fosse stato Controparte_4
stipulato in data 7 febbraio 2002 e, quindi, in un momento antecedente alla stipula del contratto di finanziamento tra e la società Santabarbara/RU AR, avvenuta in data 19 gennaio Parte_1
2004.
Ne deriva che il credito per cui è causa non può ritenersi compreso nel portafoglio dei crediti ceduti in data 7 febbraio 2002, perché sorto successivamente al negozio traslativo del credito.
Deve peraltro escludersi che la cessione del 2002 riguardasse crediti futuri, sia a fronte del richiamato tenore letterale della raccomandata del maggio 2002, riferentesi a crediti “che sono stati concessi”, sia a fronte dei limiti stringenti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'efficacia della cessione di crediti futuri.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere
– quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della
pagina 8 di 11 sua validità” (cfr. Cass. 27690/2023). Cont Nel caso di specie, ha omesso di produrre il documento contrattuale del 7 febbraio 2002, e nemmeno a ha prodotto l'elenco di crediti che si affermava allegato alla successiva lettera raccomandata del maggio 2002, rendendosi in tal modo inadempiente rispetto all'onere sulla medesima incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., che impone a colui che agisce in giudizio di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, qualificandosi quest'ultima come elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Né la tardiva prospettazione della carenza di tale titolarità in capo alla da parte CP_1 dell'appellante impedisce alla Corte, nell'apprezzare il fondamento o meno della domanda Pt_1
azionata in via monitoria, di escludere la legittimazione sostanziale della cessionaria ad agire per il recupero del credito, riguardando il relativo accertamento il merito della causa.
Infatti la carenza di titolarità del diritto di credito, rappresentando oggetto di mera difesa, e non di eccezione in senso stretto, può essere contestata dalla parte debitrice in ogni fase del giudizio, e a sua volta può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766
a mente della quale: “La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al «merito della causa». La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda. La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice”; in senso conforme vedasi anche Cass. Civ. Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15500, per la quale le eventuali preclusioni concernono unicamente quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti).
Ne deriva che la non può ritenersi legittimata in via sostanziale ad agire per ottenere CP_1
l'ingiunzione al pagamento del credito vantato dalla Santabarbara/RU AR nei confronti pagina 9 di 11 dell'appellante credito che rinviene la sua fonte in un contratto stipulato successivamente Parte_1
alla cessione tra RU AR e , dante causa dell'odierna ricorrente in via Controparte_4
monitoria.
La rilevata carenza di una condizione dell'azione permette alla Corte di ritenere assorbite le ulteriori Cont doglianze mosse dall'appellante con riferimento al merito della pretesa restitutoria avanzata da
Conclusioni e spese.
In conclusione, la domanda svolta da deve essere accolta, avendo Parte_1 Controparte_1
omesso di provare la titolarità del credito ingiunto nei confronti di e, conseguentemente, la Parte_1
propria legittimazione sostanziale all'azione.
In riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. R.G. n. 717/2022 del Tribunale di Como, chiesto ottenuto da per € € 20.986,05 deve essere revocato. Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di a favore di Controparte_1 Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 21.000,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello formulato da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza R.G. n. 211/2023 del Tribunale di Como, revoca il decreto ingiuntivo R.G. n. 717/2022 emesso dal Tribunale di Como;
2) condanna l pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, che liquida, in favore di in complessivi € 9.043,00 (di cui € 5.077,00 per il Parte_1 primo grado ed € 3.966,00 per il presente grado di appello) per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri pagina 10 di 11 Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. Domenico Bonaretti Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2524/2023 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Alcide Maria Nicoli (C.F.: ; PEC: C.F._2
sito in Tradate, Via Monte Grappa n. 35, presso il quale è eletto Email_1
domicilio
APPELLANTE
Nei confronti di
(P. IVA , in persone del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott.ssa con sede in Milano (MI), Corso Europa n. 13 ed ivi elettivamente CP_2 domiciliata, rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Giuseppe Mangia (C.F.:
C.F. PEC: C.F._3 Email_2
APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Mutuo.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Sig. Parte_1
“Voglia l'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO, contrariis rejectis, dichiarata la carenza di legittimazione attiva da parte di nei confronti del Sig. in relazione Controparte_1 Parte_1
dal D.I. del Tribunale di Como n. 717/2022 del 15.6.2022, revocare il predetto decreto ingiuntivo.
Con vittoria dei compensi di giustizia del processo di primo e secondo grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie di rito;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare inammissibile l'appello perché manifestamente infondato sia in fatto, sia in diritto, per tutte le osservazioni svolte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- Respingere tutte le domande formulate dalla parte appellante ed oggetto del presente gravame in quanto infondate sia in fatto, sia in diritto, per quanto esposto nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto rigettare il proposto appello.
- Confermare , integralmente, la Sentenza n.211/2023 (R.G. 3160/2022) pronunciata e pubblicata dal
Tribunale Ordinario di Como in data 23 febbraio 2023, stante che l'impugnazione proposta da Pt_1
è infondata sia in fatto, sia in diritto, per quanto in atti osservato dall'appellata, e per l'effetto
[...]
confermare il decreto ingiuntivo n. 717/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Como in data 15 giugno 2022, con tutti i consequenziali effetti di legge. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio .”.
pagina 2 di 11
IL PROCEDIMENTO DI GRADO CP_3
Cont (di seguito, semplicemente, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Como decreto ingiuntivo (n. 717/2022, emesso in data 15 giugno 2022) per € 20.986,05, oltre interessi e spese della procedura, nei confronti del Sig. Parte_1
A fondamento della pretesa monitoria, la società aveva rilevato che:
− in data 19 gennaio 2004 il Sig. aveva stipulato con la società – già RU Pt_1 Parte_2
AR s.p.a. – un contratto di finanziamento (n. 4327602) per la somma di € 5.000,00, ai fini della cui restituzione erano state previste 48 rate mensili dell'importo di € 167,63 ciascuna (cfr. doc.
1 fascicolo monitorio appellata);
− il resosi inadempiente rispetto al finanziamento, era risultato debitore nei confronti della Pt_1 finanziatrice della complessiva somma di € 10.414,76;
− in data 20 dicembre 2010, la RU AR – nel frattempo incorporata in EO NC s.p.a. – aveva ceduto a un novero di crediti, tra i quali rientrava quello derivante dal CP_1
finanziamento sottoscritto dal Sig. (cfr. doc. 5 ibidem); Pt_1
Cont
− in data 28 maggio 2012, aveva inviato al comunicazione di intervenuta cessione del Pt_1
credito con rituale intimazione di pagamento, cui seguiva nuova diffida di pagamento a mezzo di raccomandata A/R in data 2 aprile 2021 (cfr. doc. 6);
− il debito complessivo maturato dal al momento della proposizione del ricorso monitorio Pt_1 ammontava ad € 20.986,05 – di cui € 10.414,76 a titolo di sorte capitale, spese e interessi di mora rimasti insoluti ed € 10.571,29 quali interessi successivi maturati sulla residua sorte capitale di €
6.192,46 dalla data della cessione del credito sino alla proposizione della domanda monitoria (cfr. doc. 9).
Cont Si opponeva al decreto ingiuntivo così ottenuto dalla il mutuatario lamentando come Parte_1 la cessionaria del credito non avesse reso alcuna giustificazione in merito all'ammontare dell'importo ingiunto.
In particolare, rilevava l'opponente come la documentazione allegata al ricorso per d. i. non contenesse i conteggi attuariali inerenti al finanziamento e come il credito risultante alla data della cessione, avvenuta il 20 dicembre 2010, fosse pari ad € 6.207,18.
Il chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Cont Si costituiva nel giudizio di opposizione contestando l'opposizione avversaria.
In particolare, la cessionaria del credito: pagina 3 di 11 − eccepiva la nullità dell'atto di citazione proposto dal per violazione dell'art. 164, comma 4 Pt_1
c.p.c., non avendo l'opponente determinato l'oggetto della domanda né esposto in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni poste a suo fondamento;
− deduceva di aver provato i fatti costitutivi della domanda azionata in sede monitoria, avendo la resistente prodotto a fondamento del ricorso per d. i.: a) il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la cedente del credito (doc. 1); b) il contratto di cessione tra la RU AR
e (doc. 2); c) estratto notarile di modifica della denominazione sociale di Controparte_4
– già – in (doc. 3); d) estratto notarile di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
fusione per incorporazione della in EO NC s.p.a. (doc. 4); e) estratto del Controparte_6
contratto di cessione dei crediti tra EO NC e (doc. 5); f) la comunicazione, CP_1
Cont al di avvenuta cessione del credito (doc. 6); g) lettera di diffida di pagamento di nei Pt_1
confronti del (doc. 7); Pt_1
− rilevava la correttezza dell'importo ingiunto, avendo la cessionaria ricorrente calcolato gli interessi moratori partendo dalla sorte capitale contenuta nell'estratto conto prodotto in sede monitoria (pari ad € 6.192,46 – docc. 9/12):
− al tasso di interesse moratorio previsto nel contratto di finanziamento (pari al 2%, corrispondente ad un tasso annuale del 24%) sino alla data della cessione del credito, per un totale di €
10.414,76;
− al tasso del 15,00% - secondo il TSU previsto trimestralmente dal MEF e aumentato della metà
(pari al 15,03%) – dalla data della cessione del credito (20 dicembre 2010) all'introduzione del procedimento monitorio (5 maggio 2022), per un totale di € 10.571,29;
− chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, a fronte della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
Con decreto del 2 gennaio 2023, il giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Con nota depositata in data 17 gennaio 2023, la difesa dell'opponente eccepiva:
− la mancata prova del cambio di denominazione tra – cessionaria del credito Controparte_4
di RU AR – in Controparte_5
− l'usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento, rilevando come “Se consideriamo il capitale finanziato € 5.000,00 […] ogni altro preteso emolumento, more, penalità o qualunque altra voce prevista dalla legge antiusura, finisce per determinare un tasso che va ben oltre il 15,03% indicato dalla stessa controparte come tasso usurario. Si noti infatti che nei contessi dell'opposta
pagina 4 di 11 (doc. n. 13 controparte) viene considerata capitale la somma di € 6.192,46 e non € 5.000,00 effettivamente finanziata, che peraltro sarebbe anche inferiore dovendo tener conto della rate rimborsate […] il che non può esse in quanto il capitale su cui effettuare i conteggi non può essere maggiore di quello finanziato. Inoltre ai conteggi come esposti, al limite dello 0,03 dal tasso usurario, su di un capitale oltretutto maggiorato, vengono aggiunte ulteriori somme a titolo di mora addebitata (€. 3.301,78) e calcolata (€. 905,80) […], il che determina un risultato finale che va ben oltre il tasso soglia fissato dalla legge 108/1996.”
Con ordinanza del 18 gennaio 2023, il Tribunale di Como, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, a fronte della genericità dell'unico motivo di opposizione proposto dal Pt_1
Con sentenza n. 211/2023, pubblicata in data 23 febbraio 2023, il Tribunale di Como rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il d. i. n. 717/2022 del 15 giugno Parte_1
2022, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
In motivazione, il giudice dell'opposizione:
− rilevava come la creditrice opposta avesse fornito prova dei conteggi effettuati mediante deposito dell'estratto conto relativo al finanziamento (doc. 12) e del calcolo degli interessi al tasso del 15% mediante piattaforma online dalla data della cessione alla data dell'introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 13);
− escludeva che l'indicazione in € 6.207,18 dell'ammontare dell'importo del credito alla data della cessione fosse circostanza idonea a contestare efficacemente la pretesa monitoria;
− escludeva che la mancata dimostrazione del mero cambio di denominazione da Controparte_4
in fosse elemento idoneo ad infirmare la titolarità attiva del diritto
[...] Controparte_5
sostanziale fatto valere dall'opposta, in presenza di altri documenti agli atti, ed essendo la notificazione della cessione al debitore surrogatoria della pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58, comma 4 T.U.B.;
− rilevava la tardività e, comunque, l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà, essendo stati gli interessi moratori correttamente calcolati sull'importo di 6.192,46 quale somma di capitale residuo e rate non corrisposte, anziché sul semplice importo finanziato di € 5.000,00.
IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
pagina 5 di 11 Avverso la sentenza del Tribunale di Como ha proposto appello chiedendone la riforma e, Parte_1
Cont conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da nei suoi confronti.
A fondamento dell'appello il sig. Pt_1
− ha eccepito la carenza di legittimazione a ricorrere in via monitoria della non CP_1 avendo quest'ultima dimostrato i rapporti intercorrenti tra originaria stipulante del CP_7
finanziamento con il sig. e la RU AR s.p.a. (resasi cedente della Pt_1 Controparte_4
, nonché tra e
[...] Controparte_4 Controparte_5
− ha escluso che il credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con la in CP_7
data 19 gennaio 2004 potesse rientrare nei crediti ceduti dalla RU AR s.p.a. alla
[...]
con contratto stipulato due anni prima, in data 7 febbraio 2002; CP_4
Cont
− ha rilevato come fosse stata provata soltanto l'ultima cessione intervenuta tra EO NC e avendo invece omesso la ricorrente di dare riscontro documentale della catena di cessioni che avrebbe condotto a quella posta a fondamento della pretesa monitoria;
− ha eccepito la mancata prova dell'avvenuta pubblicazione in G.U. della cessione.
Si è costituita nel procedimento di impugnazione la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello proposto dal e chiedendone il rigetto. Pt_1
In particolare, la cessionaria del credito:
− ha rilevato di aver adempiuto al proprio onere probatorio, mediante la produzione di tutti i documenti attestanti la titolarità e la fondatezza della pretesa monitoria;
− ha ribadito di aver dato contezza della correttezza dell'importo ingiunto, adempiendo, anche sotto tale profilo, all'onere probatorio sulla medesima gravante mediante produzione di idonee prove scritte;
− ha eccepito la mancata contestazione, da parte del del contenuto delle raccomandate con cui la Pt_1
medesima lo aveva diffidato ad adempiere;
− ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione del credito comporta il trasferimento al cessionario anche del diritto al pagamento degli interessi di mora.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 17 gennaio 2024, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 12 febbraio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In detta udienza, la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 6 di 11 ***
Ai fini della corretta disamina della questione posta al vaglio di questa Corte, è opportuno anzitutto ripercorrere le vicende societarie e contrattuali che hanno interessato la cedente del credito, EO
NC s.p.a. e, in particolare, indagare quali di queste vicende abbiano trovato conforto probatorio nella documentazione versata agli atti del giudizio.
In particolare, nel ricorrere in via monitoria, aveva addotto, a fondamento Controparte_1
della pretesa avanzata nei confronti di di essersi resa cessionaria dei crediti di EO Parte_1
NC s.p.a., tra cui era ricompreso anche il credito derivante dal finanziamento stipulato nel 2004 dall'ingiunto con la società . Parte_2
L'inclusione del credito ingiunto nella cessione intervenuta tra la cedente EO NC e la cessionaria Cont sarebbe derivato, a sua volta, da un precedente contratto con cui, nel febbraio 2002, , Parte_2
“già RU AR”, aveva ceduto i propri crediti a (cfr. doc. 2 all. ricorso Controparte_4
monitorio), a sua volta divenuta, a seguito di cambio di denominazione sociale, Controparte_5
– circostanza, quest'ultima, rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio, come si dirà nel prosieguo. aveva successivamente proceduto al cambio della propria denominazione Controparte_5
sociale in in data 18 maggio 2005 (cfr. doc. 3 ibidem). Controparte_6
Infine, con atto del 15 luglio 2009, era stata fusa per incorporazione in EO NC Controparte_6
s.p.a., la quale subentrava nella piena titolarità dei rapporti giuridici precedentemente appartenenti a
(cfr. doc. 4 ibidem). CP_6
Tanto premesso, vale la pena di rilevare come, dalla valutazione della documentazione offerta agli atti del giudizio dalla ricorrente, odierna appellata non risultino provati né il rapporto CP_1
intercorrente tra la finanziatrice e la RU AR, né il cambio di denominazione Parte_2
sociale di in né, per quanto maggiormente rileva nella Controparte_4 Controparte_5
Cont presente sede, l'inclusione, nei crediti ceduti alla medesima – all'esito delle vicende societarie sopra illustrate – del credito vantato dalla società finanziatrice (Santabarbara/RU AR) nei confronti di Parte_1
Cont Nella prospettazione della stessa infatti, il credito vantato nei confronti del sarebbe stato Pt_1
oggetto di due cessioni: la prima intervenuta nel 2002 tra la cedente RU AR ) e Parte_2
la cessionaria;
la seconda intervenuta tra EO NC (incorporante di Controparte_4 CP_6
Cont già ) e la cessionaria Controparte_4
Anche a voler ritenere provate la certezza del credito – almeno, nella linea capitale, rimanendo pagina 7 di 11 ambigua la capitalizzazione degli interessi operata dalla cessionaria, a fronte del carente compendio probatorio offerto agli atti – e l'identità tra la società contraente e la prima cedente RU Parte_2
AR – a fronte del timbro apposto sul bordo superiore della prima pagina del contratto di finanziamento del 2004, recante denominazione “RU AR” –, tali elementi non sarebbero comunque sufficienti a dimostrare la ricomprensione del credito vantato nei confronti del nella Pt_1
prima cessione intervenuta nel 2002 tra RU AR e . Controparte_4
Invero, deve rilevarsi, sotto un primo profilo, come il contratto con il quale la RU AR ha ceduto i propri crediti a non sia stato prodotto in atti, rendendo impossibile Controparte_4
Cont qualsivoglia riscontro in ordine ai crediti ivi effettivamente inclusi: la ha infatti allegato, a fondamento della propria pretesa, soltanto una raccomandata A/R del 27 maggio 2002 avente ad oggetto “Cessione di crediti pro soluto in applicazione dell'accordo del 7 febbraio 2002”, con cui il legale rappresentante della cedente RU AR trasmetteva, in applicazione dell'accordo negoziale, l'elenco dei crediti oggetto di cessione, “debitamente sottoscritto ad attestazione e garanzia che tali crediti sono stati concessi secondo i criteri di cui al punto 5) del detto accordo”, per un montante complessivo di € 486.347,40, senza tuttavia produrre anche l'allegato dei crediti effettivamente ceduti.
Sotto ulteriore e dirimente profilo, come correttamente evidenziato dall'appellante, da tale raccomandata si ricava che il contratto di cessione tra RU AR e fosse stato Controparte_4
stipulato in data 7 febbraio 2002 e, quindi, in un momento antecedente alla stipula del contratto di finanziamento tra e la società Santabarbara/RU AR, avvenuta in data 19 gennaio Parte_1
2004.
Ne deriva che il credito per cui è causa non può ritenersi compreso nel portafoglio dei crediti ceduti in data 7 febbraio 2002, perché sorto successivamente al negozio traslativo del credito.
Deve peraltro escludersi che la cessione del 2002 riguardasse crediti futuri, sia a fronte del richiamato tenore letterale della raccomandata del maggio 2002, riferentesi a crediti “che sono stati concessi”, sia a fronte dei limiti stringenti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'efficacia della cessione di crediti futuri.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere
– quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della
pagina 8 di 11 sua validità” (cfr. Cass. 27690/2023). Cont Nel caso di specie, ha omesso di produrre il documento contrattuale del 7 febbraio 2002, e nemmeno a ha prodotto l'elenco di crediti che si affermava allegato alla successiva lettera raccomandata del maggio 2002, rendendosi in tal modo inadempiente rispetto all'onere sulla medesima incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., che impone a colui che agisce in giudizio di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, qualificandosi quest'ultima come elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Né la tardiva prospettazione della carenza di tale titolarità in capo alla da parte CP_1 dell'appellante impedisce alla Corte, nell'apprezzare il fondamento o meno della domanda Pt_1
azionata in via monitoria, di escludere la legittimazione sostanziale della cessionaria ad agire per il recupero del credito, riguardando il relativo accertamento il merito della causa.
Infatti la carenza di titolarità del diritto di credito, rappresentando oggetto di mera difesa, e non di eccezione in senso stretto, può essere contestata dalla parte debitrice in ogni fase del giudizio, e a sua volta può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766
a mente della quale: “La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al «merito della causa». La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda. La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice”; in senso conforme vedasi anche Cass. Civ. Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15500, per la quale le eventuali preclusioni concernono unicamente quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti).
Ne deriva che la non può ritenersi legittimata in via sostanziale ad agire per ottenere CP_1
l'ingiunzione al pagamento del credito vantato dalla Santabarbara/RU AR nei confronti pagina 9 di 11 dell'appellante credito che rinviene la sua fonte in un contratto stipulato successivamente Parte_1
alla cessione tra RU AR e , dante causa dell'odierna ricorrente in via Controparte_4
monitoria.
La rilevata carenza di una condizione dell'azione permette alla Corte di ritenere assorbite le ulteriori Cont doglianze mosse dall'appellante con riferimento al merito della pretesa restitutoria avanzata da
Conclusioni e spese.
In conclusione, la domanda svolta da deve essere accolta, avendo Parte_1 Controparte_1
omesso di provare la titolarità del credito ingiunto nei confronti di e, conseguentemente, la Parte_1
propria legittimazione sostanziale all'azione.
In riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. R.G. n. 717/2022 del Tribunale di Como, chiesto ottenuto da per € € 20.986,05 deve essere revocato. Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di a favore di Controparte_1 Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 21.000,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello formulato da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza R.G. n. 211/2023 del Tribunale di Como, revoca il decreto ingiuntivo R.G. n. 717/2022 emesso dal Tribunale di Como;
2) condanna l pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, che liquida, in favore di in complessivi € 9.043,00 (di cui € 5.077,00 per il Parte_1 primo grado ed € 3.966,00 per il presente grado di appello) per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri pagina 10 di 11 Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11