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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19014/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI Parte_1 P.IVA_1
ANNIBALE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI, 5 20124 MILANO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDOSI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. KURECSKA PAOLO, con studio in VIALE ITALIA, 381 19125 LA SPEZIA
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (C.F. ), contumace P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
1. Concisa esposizione delle domande e delle difese svolte dalle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e il Comune di San Donato Milanese, chiedendo l'annullamento degli avvisi di Controparte_1 accertamento n.14614342 del 10/3/2023, n. 14614320 del 10/03/2023 n. 14696049 del 27.03.2023, n.
14696688 del 28.03.2023, emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 dall'agente concessionario della riscossione per conto del Comune di San Donato Milanese. CP_1
A sostegno delle proprie domande, la società attrice ha contestato l'esigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale del Comune di San Donato Milanese n. 2 del 26 gennaio 2021, affermando di avere diritto all'esenzione di cui all'art. 30, co. 2, lett. a) e b) in quanto trattasi di un'occupazione effettuata in adempimento di un incarico conferito dal comune e per attività di pubblico interesse;
Pt_ Al riguardo ha evidenziato che l'opera pubblica, per l'esecuzione della quale è stato occupato il suolo pubblico, era stata realizzata nell'interesse del Comune di San Donato Milanese - a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla società DeA Capital Real Estate SGR S.p.a e da questa commissionata - nell'ambito pagina 1 di 7 di una procedura ad evidenza pubblica (v. doc. da 7 a 9), in veste di Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, disposizione questa applicabile ratione temporis in virtù Pt_ della norma transitoria contenuta nell'art. 216, co. 27 quater del d.lgs. n. 50 del 2016 (doc. 13 .
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
La convenuta ha in particolare dedotto la insussistenza delle condizioni soggettive per l'applicabilità delle esenzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento comunale CUP di San Donato
Milanese, rilevando che le aree sulle quali si è realizzata l'occupazione del suolo pubblico non facevano parte dell'area interessata dall'opera appaltata, ma sono ricomprese nella viabilità comunale la cui occupazione temporanea si è resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'attività e, in particolare, per il deposito di materiali. Co In secondo luogo, ha allegato che non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, essendo irrilevante la riconducibilità dell'opera realizzanda al soggetto pubblico che sarebbe esentato dalla corresponsione del canone nel caso, come quello in esame, in cui l'occupazione era effettuata da un soggetto che dall' appalto traeva un beneficio economico ed in cui la stazione appaltante non era il soggetto pubblico, ma altro soggetto privato, titolare del premesso di costruire.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e l'assegnazione del fascicolo a questo giudice, è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
2. I fatti di causa e la materia del contendere
In esecuzione della Convenzione urbanistica del 20.12.2011, il Comune di San Donato Milanese ha autorizzato – previo rilascio dei successivi titoli edilizi – ENI e Snam alla realizzazione di opere di Pt_ urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione (doc. 13 .
Tra queste opere erano ricompresi un parcheggio multipiano interrato e un parcheggio a raso nell'ambito del
P.I.I. “De Gasperi est” (art.
6.2 della Convenzione).
Il 9 marzo 2017 è stato rilasciato il permesso di costruire, e i progetti preliminari e definitivi delle opere cui si riferiscono i lavori sono stati sottoposti a validazione.
Nello stesso anno DEA Capital Real Estate ha acquistato la proprietà dell'area edificabile oggetto del PII (tra via de Gasperi, Ravenna, Correggio e Vannucchi) e, in qualità di società di gestione del “Fondo Milan Development
1”, ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di superficie prospiciente la via Vannucchi nell'ambito del programma integrato di intervento “De Gasperi Est” di cui alla citata convenzione urbanistica. Pt_ All'esito di tale procedura è risultato aggiudicatario il r.t.i. con a capo (doc.
8.A Seli). Pt_ In data 11.09.2020, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra DEA Capital Real Estate e avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato e Pt_ di superficie prospiciente la via Vannucchi (doc. 8 B fascicoli .
pagina 2 di 7 Con Concessione n.CSP10-2022 del 04.02.2022 ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura di un passo carraio Co provvisorio di cantiere di mt 10 in Via Vannucchi SNC angolo Via Correggio (doc. 2 fascicolo ). Pt_ Con concessione n.CSP 30-2023 del 30.01.2023, è stata autorizzata l ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq.150 per il periodo compreso tra l'1 e il 21 Co febbraio 2023 (doc. 3 );
Pt_ Con provvedimento n.CSP 330-2022 del 19.12.2022, ha ottenuto la concessione ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq.62,5 per il periodo compreso Co tra il 27/12/2022 ed il 31/12/2022 dalle ore 7.00 alle 17.00 (doc. 4 ).
Con concessione n.CSP 330-2022 del 09.01.2023, è stata autorizzata ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq. 62,5, per il periodo compreso tra il 10.1.23 ed il Co 11.1.23 (doc. 5 ) Pt_
Con concessione n.CSP 5-2023 del 10.01.2023, è stata autorizzata ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq.62,5 per il periodo compreso tra il 12.1.23 ed il
21.1.23 (doc. 6 ICA);
Con concessione n.CSP 8-2021 del 15.01.2021 è stata autorizzata all'apertura di un passo carraio in via Co Vannucchi (doc. 7 /2023)
Con provvedimento n.CSP 13-2023 del 12.01.2023 è stata autorizzata ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq. 150 per il periodo compreso tra il 23.1.23 ed il Co 31.1.23 (doc. 8 ) Pt_ ha successivamente ricevuto la notifica dei seguenti avvisi di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, emessi - ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 - dall'agente incaricato della riscossione “ per conto del Comune di San Donato Milanese: CP_1
i) n. 14614342 del 10/3/2023 col quale l'ente pubblico territoriale - per il tramite dell' agente riscossore – ha chiesto il pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 7.208,00, conseguente all'occupazione da parte dell'odierna attrice dal 1/2/2023 al
21/2/2023 di 150 mq della via Luigi Vannucchi, dal 12/1/2023 al 21/1/2023 di 63 mq della via Luigi
Vannucchi, dal 23/1/2023 al 31/1/2023 di 150 mq della via Luigi Vannucchi, ed ancora dal 10/1/2023 all'11/1/2023 di 63 mq della via Luigi Vannucchi (doc.
1.A Seli ),
ii) n. 14614320 del 10/3/2023 col quale è richiesto il pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 229,00, conseguente all'occupazione da parte dell'attrice di un'area di 63 mq della via Luigi Vannucchi dal 27/12/2022 al 28/12/2022 (doc.
1.B),
iii) n. 14696049 del 27/3/2023 col quale è stato chiesto il pagamento del canone unico giornaliero
(maggiorato di sanzione, indennità, interessi e spese), per complessivi euro 144,00, conseguente all'occupazione di un'area di 6 mq della via Luigi Vannucchi dal 1/1/2021 al 31/12/2021 (doc.
1.C ) iv) n. 14696688 del 28/3/2023, avente ad oggetto la pretesa di pagamento del canone unico giornaliero
(maggiorato di sanzione, indennità, interessi e spese), per complessivi euro 237,00, conseguente pagina 3 di 7 all'occupazione di un'area di 10 mq della via Luigi Vannucchi dal 1/1/2022 al 31/12/2022 (doc.
1.D).
Alla luce delle allegazioni delle parti, il thema decidendum verte sull'accertamento dell'esigibilità, da parte dell'amministrazione comunale, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l'occupazione di suolo pubblico effettuata nell'esecuzione dell'appalto di lavori per la realizzazione dei parcheggi previsti nell'ambito del P.I.I. “De Gasperi est” dalla Convenzione del 20.12.2011 (art.
6.2. della Convenzione)
A tal fine è necessario verificare – alla luce del rapporto giuridico delineato dalla Convenzione urbanistica del
20.12.2012 – la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità, al caso in esame, delle disposizioni in materia di esclusione dall'applicazione del canone, contenute nel Regolamento del Comune di San Donato.
3. Sulla debenza del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
Il motivo fondato sull'inesigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento del Comune di San Donato è fondato.
Il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico è stato adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
Il canone, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento, si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
L'art. 30 elenca poi i casi di “esclusione del canone”, prevedendo alle lett. a) e b) del secondo comma che: “ 2.
Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di San Donato Milanese per attività di pubblico interesse”.
L'art. 30 comma 2 lett. a) riproduce testualmente il contenuto dell'art. 1 comma 833 lett. a) della legge
160/2019, che si colloca tra le disposizioni che disciplinano a livello legislativo il canone di occupazione.
Secondo tale disposizione, le occupazioni degli enti pubblici territoriali sono esenti dal canone, a prescindere dalla finalità (“Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi”)
Nel caso in esame, l'occupazione è stata eseguita dal raggruppamento temporaneo di imprese con a capo
[...]
soggetto diverso dal Comune, che tuttavia ha agito, seppur indirettamente, per suo incarico, nell'ambito di Pt_1 una procedura ad evidenza pubblica indetta da Dea Capital, in attuazione della Convenzione urbanistica del 2011 Pt_ stipulata dal Comune di San Donato (doc. 13 .
In forza di tale convenzione la appaltante DeA Capital ha infatti proceduto, per conto del Comune, ad eseguire le opere di urbanizzazione secondaria, la cui realizzazione sarebbe spettata al Comune.
pagina 4 di 7 Si tratta di opere che, secondo quanto si desume dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in data 12 luglio 2001, causa C-399/98, sono da ritenersi pubbliche ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifica il formale trasferimento al patrimonio pubblico e la cui realizzazione va considerata frutto di un contratto di appalto pubblico di lavori, essendo l'elemento contrattuale integrato dalle previsioni contenute nella convenzione urbanistica stipulata tra il privato e la pubblica amministrazione.
Al riguardo, la convenzione urbanistica prevede che il Comune si riserva la facoltà di indirizzare la progettazione delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria (tra cui rientrano per l'appunto gli interventi eseguiti da , nonché delle opere aggiuntive, con propri documenti progettuali e di Parte_1 capitolato, ponendosi a carico dei soggetti attuatori l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni che a tal fine saranno date dal Comune stesso (clausola 7.2 della convenzione).
Inoltre, è espressamente stabilito che, all'atto l'ultimazione delle singole opere di urbanizzazione e delle opere aggiuntive, le successive operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera saranno di competenza del
Comune, il che, oltre a confermare la natura pubblica dell'opera realizzanda, esclude la dedotta estraneità dell'ente pubblico alla realizzazione dell'opera (punto 7.3 della Convenzione, pagine 38-39). Co Non si ritiene, al riguardo, pertinente il richiamo, fatto da , alle pronunce della Corte di Cassazione n.
16395/2021, 20708/2024 e n. 25614/2024, a sostegno della esigibilità del canone di occupazione.
Si tratta invero di pronunce che sono intervenute su un caso differente da quello oggetto del giudizio, in cui il canone di occupazione è stato richiesto non all'appaltatore di opera pubblica, ma al concessionario della realizzazione e gestione di opera o di un servizio pubblico.
La controversia oggetto di causa ha, infatti, ad oggetto un appalto di lavori, in cui l'occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta soltanto dalle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori e alla realizzazione dell'opera. In tal caso, come rilevato dalla Corte di legittimità, la sottrazione del suolo pubblico non si compie per il vantaggio particolare derivante al singolo del suo utilizzo ma per la realizzazione dell'opera commissionata dal titolare di quegli spazi, che devono essere messi a disposizione della controparte per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori (cfr. Cass.civ., sez 5, 30 luglio 2009 n.17719)
Diversamente, nella fattispecie di concessione per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, il soggetto privato non è tenuto solo alla costruzione dell'opera, ma anche alla sua gestione economica e funzionale, con il conseguimento dei profitti derivanti da tale attività gestoria e l'assunzione a proprio carico del rischio operativo legato a tale gestione.
Come si legge in una delle menzionate pronunce “l'occupazione della concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale, destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, è finalizzata al conseguimento di un utile economico da parte dell'impresa, calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura” (Cass. 20708/2024).
L'occupazione per cui era richiesto il pagamento del canone era stata, dunque, realizzata proprio nell'ambito dell'attività di gestione economica e funzionale dell'autostrada da parte della ricorrente, società concessionaria per la realizzazione e gestione dell'opera pubblica.
pagina 5 di 7 Al contrario, nella vicenda oggetto del giudizio i soggetti attuatori (cui poi è succeduta Dea Capital, che ha Cont indetto la proceduta aperta all'esito della quale il con a capo è risultato aggiudicatario) erano Parte_1 tenuti solo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, senza previsione di alcuna gestione o sfruttamento economico dell'opera stessa successivamente alla realizzazione della stessa.
Si ritiene quindi che siano applicabili al caso in esame i principi espressi dalla sentenza della Cassazione civile sez. trib., 30/05/2000, n.7197, relativi alla materia di appalto - allorché l'obbligazione pubblicistica era prevista dall'art. 49 comma 1 lett. a, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, e derivava dalla tassa di occupazione del suolo pubblico – secondo cui “l'occupazione di aree di demanio comunale da parte di un imprenditore per
l'esecuzione di un'opera pubblica da parte dello Stato deve considerarsi "effettuata dallo Stato" (e, per tal profilo, quindi, esente dal tributo) sia se si pone l'accento sul rilievo che l'esecuzione dell'opera - quale adempimento dell'obbligo contrattuale - è compiuta dall'appaltatore "per conto dello Stato", sia se lo si pone sull'altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l'attuazione della c.d. "consegna dei lavori" all'appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all'occupazione stessa”.
Analoghi principi sono affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
17719/2009 – che peraltro si riferisce al caso in cui l'opera è stata realizzata in forza di una convenzione urbanistica tra il Comune e la società cui è stato richiesto il pagamento del canone – così come nella sentenza n.
12432 del 1993 che, in tema di TOSAP, ha ritenuto come in caso di impresa che esegua i lavori in appalto per conto del Comune, non siano ravvisabili i presupposti per l'imposizione.
Occorre poi rilevare che la conferma dell'esenzione dal pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico si rinviene nell'art.
5.3 della convenzione urbanistica, laddove si prevede che le aree destinate all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di proprietà comunale eventualmente destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria, restano nella detenzione e ad uso esclusivo dei soggetti attuatori per l'esecuzione delle opere assunte a suo carico e per le esigenze di cantiere fino al momento della complessiva esecuzione delle stesse, con oneri e responsabilità, anche per manutenzione a loro carico.
Invero, il fatto che i soggetti attuatori siano stati preventivamente autorizzati ad occupare le aree interessate dai lavori per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per le connesse esigenze del cantiere è indice per l'appunto del fatto che l'occupazione di tale area era richiesta proprio dal Comune, nel quadro degli accordi assunti nell'ambito della citata convenzione.
Non si ritiene neppure rilevante, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il fatto che negli atti autorizzativi fossero contenute le indicazioni per il pagamento del canone, dal momento che ciò non fa venire meno il diritto della parte di contestare la pretesa e di fare valere l'applicabilità delle esenzioni previste nel regolamento.
Peraltro, come si desume dallo stesso art.
4.4 del Regolamento Cosap del Comune, anche in caso di occupazione temporanea esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
In base ai citati rilievi, deve ritenersi che sussistano i presupposti per esenzione dal pagamento del canone pagina 6 di 7 indicati sia dalla lettera a) dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento di San Donato, che riporta la disposizione legislativa contenuta nel art. 1 comma 833 lett. a) della legge 160/2019, sia dalla lettera b) della menzionata disposizione del Regolamento.
Va poi rilevato che il profilo della strumentalità delle aree occupate all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, e quindi della funzionalità dell'occupazione all'esecuzione dei lavori, non è oggetto di Co contestazione da parte della convenuta ed è anzi confermata dalla stessa nel presente nel procedimento.
A pagina 8 della comparsa di costituzione, infatti, la stessa convenuta ha affermato che l'occupazione dell'area si
è “resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'opera (e nel caso di una di dette aree, per deposito materiali)”.
Inoltre, tale aspetto risulta ulteriormente confermato dalla lettura dei provvedimenti di concessione che Pt_ autorizzano all'occupazione di spazi ricadenti in tali aree . Co Neppure è stato dedotto e dimostrato da parte di che l'occupazione degli spazi fosse eccessiva rispetto alle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori.
Ne deriva l'accoglimento della domanda svolta da Parte_1
4. Le spese di lite
Il quadro giurisprudenziale non univoco giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda attorea, annulla gli avvisi di accertamento.14614342 del 10/3/2023, n.
14614320 del 10/03/2023 n. 14696049 del 27.03.2023, n. 14696688 del 28.03.2023 emessi da CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19014/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI Parte_1 P.IVA_1
ANNIBALE MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI, 5 20124 MILANO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDOSI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. KURECSKA PAOLO, con studio in VIALE ITALIA, 381 19125 LA SPEZIA
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (C.F. ), contumace P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
1. Concisa esposizione delle domande e delle difese svolte dalle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e il Comune di San Donato Milanese, chiedendo l'annullamento degli avvisi di Controparte_1 accertamento n.14614342 del 10/3/2023, n. 14614320 del 10/03/2023 n. 14696049 del 27.03.2023, n.
14696688 del 28.03.2023, emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 dall'agente concessionario della riscossione per conto del Comune di San Donato Milanese. CP_1
A sostegno delle proprie domande, la società attrice ha contestato l'esigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale del Comune di San Donato Milanese n. 2 del 26 gennaio 2021, affermando di avere diritto all'esenzione di cui all'art. 30, co. 2, lett. a) e b) in quanto trattasi di un'occupazione effettuata in adempimento di un incarico conferito dal comune e per attività di pubblico interesse;
Pt_ Al riguardo ha evidenziato che l'opera pubblica, per l'esecuzione della quale è stato occupato il suolo pubblico, era stata realizzata nell'interesse del Comune di San Donato Milanese - a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla società DeA Capital Real Estate SGR S.p.a e da questa commissionata - nell'ambito pagina 1 di 7 di una procedura ad evidenza pubblica (v. doc. da 7 a 9), in veste di Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, disposizione questa applicabile ratione temporis in virtù Pt_ della norma transitoria contenuta nell'art. 216, co. 27 quater del d.lgs. n. 50 del 2016 (doc. 13 .
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
La convenuta ha in particolare dedotto la insussistenza delle condizioni soggettive per l'applicabilità delle esenzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento comunale CUP di San Donato
Milanese, rilevando che le aree sulle quali si è realizzata l'occupazione del suolo pubblico non facevano parte dell'area interessata dall'opera appaltata, ma sono ricomprese nella viabilità comunale la cui occupazione temporanea si è resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'attività e, in particolare, per il deposito di materiali. Co In secondo luogo, ha allegato che non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione, essendo irrilevante la riconducibilità dell'opera realizzanda al soggetto pubblico che sarebbe esentato dalla corresponsione del canone nel caso, come quello in esame, in cui l'occupazione era effettuata da un soggetto che dall' appalto traeva un beneficio economico ed in cui la stazione appaltante non era il soggetto pubblico, ma altro soggetto privato, titolare del premesso di costruire.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e l'assegnazione del fascicolo a questo giudice, è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
2. I fatti di causa e la materia del contendere
In esecuzione della Convenzione urbanistica del 20.12.2011, il Comune di San Donato Milanese ha autorizzato – previo rilascio dei successivi titoli edilizi – ENI e Snam alla realizzazione di opere di Pt_ urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione (doc. 13 .
Tra queste opere erano ricompresi un parcheggio multipiano interrato e un parcheggio a raso nell'ambito del
P.I.I. “De Gasperi est” (art.
6.2 della Convenzione).
Il 9 marzo 2017 è stato rilasciato il permesso di costruire, e i progetti preliminari e definitivi delle opere cui si riferiscono i lavori sono stati sottoposti a validazione.
Nello stesso anno DEA Capital Real Estate ha acquistato la proprietà dell'area edificabile oggetto del PII (tra via de Gasperi, Ravenna, Correggio e Vannucchi) e, in qualità di società di gestione del “Fondo Milan Development
1”, ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di superficie prospiciente la via Vannucchi nell'ambito del programma integrato di intervento “De Gasperi Est” di cui alla citata convenzione urbanistica. Pt_ All'esito di tale procedura è risultato aggiudicatario il r.t.i. con a capo (doc.
8.A Seli). Pt_ In data 11.09.2020, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra DEA Capital Real Estate e avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato e Pt_ di superficie prospiciente la via Vannucchi (doc. 8 B fascicoli .
pagina 2 di 7 Con Concessione n.CSP10-2022 del 04.02.2022 ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura di un passo carraio Co provvisorio di cantiere di mt 10 in Via Vannucchi SNC angolo Via Correggio (doc. 2 fascicolo ). Pt_ Con concessione n.CSP 30-2023 del 30.01.2023, è stata autorizzata l ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq.150 per il periodo compreso tra l'1 e il 21 Co febbraio 2023 (doc. 3 );
Pt_ Con provvedimento n.CSP 330-2022 del 19.12.2022, ha ottenuto la concessione ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq.62,5 per il periodo compreso Co tra il 27/12/2022 ed il 31/12/2022 dalle ore 7.00 alle 17.00 (doc. 4 ).
Con concessione n.CSP 330-2022 del 09.01.2023, è stata autorizzata ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq. 62,5, per il periodo compreso tra il 10.1.23 ed il Co 11.1.23 (doc. 5 ) Pt_
Con concessione n.CSP 5-2023 del 10.01.2023, è stata autorizzata ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq.62,5 per il periodo compreso tra il 12.1.23 ed il
21.1.23 (doc. 6 ICA);
Con concessione n.CSP 8-2021 del 15.01.2021 è stata autorizzata all'apertura di un passo carraio in via Co Vannucchi (doc. 7 /2023)
Con provvedimento n.CSP 13-2023 del 12.01.2023 è stata autorizzata ad occupare in via temporanea suolo pubblico in Via Vannucchi Luigi SNC per una superficie di mq. 150 per il periodo compreso tra il 23.1.23 ed il Co 31.1.23 (doc. 8 ) Pt_ ha successivamente ricevuto la notifica dei seguenti avvisi di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, emessi - ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019 - dall'agente incaricato della riscossione “ per conto del Comune di San Donato Milanese: CP_1
i) n. 14614342 del 10/3/2023 col quale l'ente pubblico territoriale - per il tramite dell' agente riscossore – ha chiesto il pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 7.208,00, conseguente all'occupazione da parte dell'odierna attrice dal 1/2/2023 al
21/2/2023 di 150 mq della via Luigi Vannucchi, dal 12/1/2023 al 21/1/2023 di 63 mq della via Luigi
Vannucchi, dal 23/1/2023 al 31/1/2023 di 150 mq della via Luigi Vannucchi, ed ancora dal 10/1/2023 all'11/1/2023 di 63 mq della via Luigi Vannucchi (doc.
1.A Seli ),
ii) n. 14614320 del 10/3/2023 col quale è richiesto il pagamento del canone unico giornaliero (maggiorato di sanzione, interessi e spese), per complessivi euro 229,00, conseguente all'occupazione da parte dell'attrice di un'area di 63 mq della via Luigi Vannucchi dal 27/12/2022 al 28/12/2022 (doc.
1.B),
iii) n. 14696049 del 27/3/2023 col quale è stato chiesto il pagamento del canone unico giornaliero
(maggiorato di sanzione, indennità, interessi e spese), per complessivi euro 144,00, conseguente all'occupazione di un'area di 6 mq della via Luigi Vannucchi dal 1/1/2021 al 31/12/2021 (doc.
1.C ) iv) n. 14696688 del 28/3/2023, avente ad oggetto la pretesa di pagamento del canone unico giornaliero
(maggiorato di sanzione, indennità, interessi e spese), per complessivi euro 237,00, conseguente pagina 3 di 7 all'occupazione di un'area di 10 mq della via Luigi Vannucchi dal 1/1/2022 al 31/12/2022 (doc.
1.D).
Alla luce delle allegazioni delle parti, il thema decidendum verte sull'accertamento dell'esigibilità, da parte dell'amministrazione comunale, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l'occupazione di suolo pubblico effettuata nell'esecuzione dell'appalto di lavori per la realizzazione dei parcheggi previsti nell'ambito del P.I.I. “De Gasperi est” dalla Convenzione del 20.12.2011 (art.
6.2. della Convenzione)
A tal fine è necessario verificare – alla luce del rapporto giuridico delineato dalla Convenzione urbanistica del
20.12.2012 – la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità, al caso in esame, delle disposizioni in materia di esclusione dall'applicazione del canone, contenute nel Regolamento del Comune di San Donato.
3. Sulla debenza del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
Il motivo fondato sull'inesigibilità del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento del Comune di San Donato è fondato.
Il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico è stato adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
Il canone, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento, si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
L'art. 30 elenca poi i casi di “esclusione del canone”, prevedendo alle lett. a) e b) del secondo comma che: “ 2.
Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di San Donato Milanese per attività di pubblico interesse”.
L'art. 30 comma 2 lett. a) riproduce testualmente il contenuto dell'art. 1 comma 833 lett. a) della legge
160/2019, che si colloca tra le disposizioni che disciplinano a livello legislativo il canone di occupazione.
Secondo tale disposizione, le occupazioni degli enti pubblici territoriali sono esenti dal canone, a prescindere dalla finalità (“Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi”)
Nel caso in esame, l'occupazione è stata eseguita dal raggruppamento temporaneo di imprese con a capo
[...]
soggetto diverso dal Comune, che tuttavia ha agito, seppur indirettamente, per suo incarico, nell'ambito di Pt_1 una procedura ad evidenza pubblica indetta da Dea Capital, in attuazione della Convenzione urbanistica del 2011 Pt_ stipulata dal Comune di San Donato (doc. 13 .
In forza di tale convenzione la appaltante DeA Capital ha infatti proceduto, per conto del Comune, ad eseguire le opere di urbanizzazione secondaria, la cui realizzazione sarebbe spettata al Comune.
pagina 4 di 7 Si tratta di opere che, secondo quanto si desume dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in data 12 luglio 2001, causa C-399/98, sono da ritenersi pubbliche ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifica il formale trasferimento al patrimonio pubblico e la cui realizzazione va considerata frutto di un contratto di appalto pubblico di lavori, essendo l'elemento contrattuale integrato dalle previsioni contenute nella convenzione urbanistica stipulata tra il privato e la pubblica amministrazione.
Al riguardo, la convenzione urbanistica prevede che il Comune si riserva la facoltà di indirizzare la progettazione delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria (tra cui rientrano per l'appunto gli interventi eseguiti da , nonché delle opere aggiuntive, con propri documenti progettuali e di Parte_1 capitolato, ponendosi a carico dei soggetti attuatori l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni che a tal fine saranno date dal Comune stesso (clausola 7.2 della convenzione).
Inoltre, è espressamente stabilito che, all'atto l'ultimazione delle singole opere di urbanizzazione e delle opere aggiuntive, le successive operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera saranno di competenza del
Comune, il che, oltre a confermare la natura pubblica dell'opera realizzanda, esclude la dedotta estraneità dell'ente pubblico alla realizzazione dell'opera (punto 7.3 della Convenzione, pagine 38-39). Co Non si ritiene, al riguardo, pertinente il richiamo, fatto da , alle pronunce della Corte di Cassazione n.
16395/2021, 20708/2024 e n. 25614/2024, a sostegno della esigibilità del canone di occupazione.
Si tratta invero di pronunce che sono intervenute su un caso differente da quello oggetto del giudizio, in cui il canone di occupazione è stato richiesto non all'appaltatore di opera pubblica, ma al concessionario della realizzazione e gestione di opera o di un servizio pubblico.
La controversia oggetto di causa ha, infatti, ad oggetto un appalto di lavori, in cui l'occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta soltanto dalle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori e alla realizzazione dell'opera. In tal caso, come rilevato dalla Corte di legittimità, la sottrazione del suolo pubblico non si compie per il vantaggio particolare derivante al singolo del suo utilizzo ma per la realizzazione dell'opera commissionata dal titolare di quegli spazi, che devono essere messi a disposizione della controparte per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori (cfr. Cass.civ., sez 5, 30 luglio 2009 n.17719)
Diversamente, nella fattispecie di concessione per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, il soggetto privato non è tenuto solo alla costruzione dell'opera, ma anche alla sua gestione economica e funzionale, con il conseguimento dei profitti derivanti da tale attività gestoria e l'assunzione a proprio carico del rischio operativo legato a tale gestione.
Come si legge in una delle menzionate pronunce “l'occupazione della concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale, destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, è finalizzata al conseguimento di un utile economico da parte dell'impresa, calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura” (Cass. 20708/2024).
L'occupazione per cui era richiesto il pagamento del canone era stata, dunque, realizzata proprio nell'ambito dell'attività di gestione economica e funzionale dell'autostrada da parte della ricorrente, società concessionaria per la realizzazione e gestione dell'opera pubblica.
pagina 5 di 7 Al contrario, nella vicenda oggetto del giudizio i soggetti attuatori (cui poi è succeduta Dea Capital, che ha Cont indetto la proceduta aperta all'esito della quale il con a capo è risultato aggiudicatario) erano Parte_1 tenuti solo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, senza previsione di alcuna gestione o sfruttamento economico dell'opera stessa successivamente alla realizzazione della stessa.
Si ritiene quindi che siano applicabili al caso in esame i principi espressi dalla sentenza della Cassazione civile sez. trib., 30/05/2000, n.7197, relativi alla materia di appalto - allorché l'obbligazione pubblicistica era prevista dall'art. 49 comma 1 lett. a, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, e derivava dalla tassa di occupazione del suolo pubblico – secondo cui “l'occupazione di aree di demanio comunale da parte di un imprenditore per
l'esecuzione di un'opera pubblica da parte dello Stato deve considerarsi "effettuata dallo Stato" (e, per tal profilo, quindi, esente dal tributo) sia se si pone l'accento sul rilievo che l'esecuzione dell'opera - quale adempimento dell'obbligo contrattuale - è compiuta dall'appaltatore "per conto dello Stato", sia se lo si pone sull'altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l'attuazione della c.d. "consegna dei lavori" all'appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all'occupazione stessa”.
Analoghi principi sono affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
17719/2009 – che peraltro si riferisce al caso in cui l'opera è stata realizzata in forza di una convenzione urbanistica tra il Comune e la società cui è stato richiesto il pagamento del canone – così come nella sentenza n.
12432 del 1993 che, in tema di TOSAP, ha ritenuto come in caso di impresa che esegua i lavori in appalto per conto del Comune, non siano ravvisabili i presupposti per l'imposizione.
Occorre poi rilevare che la conferma dell'esenzione dal pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico si rinviene nell'art.
5.3 della convenzione urbanistica, laddove si prevede che le aree destinate all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di proprietà comunale eventualmente destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria, restano nella detenzione e ad uso esclusivo dei soggetti attuatori per l'esecuzione delle opere assunte a suo carico e per le esigenze di cantiere fino al momento della complessiva esecuzione delle stesse, con oneri e responsabilità, anche per manutenzione a loro carico.
Invero, il fatto che i soggetti attuatori siano stati preventivamente autorizzati ad occupare le aree interessate dai lavori per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per le connesse esigenze del cantiere è indice per l'appunto del fatto che l'occupazione di tale area era richiesta proprio dal Comune, nel quadro degli accordi assunti nell'ambito della citata convenzione.
Non si ritiene neppure rilevante, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il fatto che negli atti autorizzativi fossero contenute le indicazioni per il pagamento del canone, dal momento che ciò non fa venire meno il diritto della parte di contestare la pretesa e di fare valere l'applicabilità delle esenzioni previste nel regolamento.
Peraltro, come si desume dallo stesso art.
4.4 del Regolamento Cosap del Comune, anche in caso di occupazione temporanea esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
In base ai citati rilievi, deve ritenersi che sussistano i presupposti per esenzione dal pagamento del canone pagina 6 di 7 indicati sia dalla lettera a) dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento di San Donato, che riporta la disposizione legislativa contenuta nel art. 1 comma 833 lett. a) della legge 160/2019, sia dalla lettera b) della menzionata disposizione del Regolamento.
Va poi rilevato che il profilo della strumentalità delle aree occupate all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, e quindi della funzionalità dell'occupazione all'esecuzione dei lavori, non è oggetto di Co contestazione da parte della convenuta ed è anzi confermata dalla stessa nel presente nel procedimento.
A pagina 8 della comparsa di costituzione, infatti, la stessa convenuta ha affermato che l'occupazione dell'area si
è “resa necessaria per l'effettuazione di lavori meramente strumentali all'esecuzione dell'opera (e nel caso di una di dette aree, per deposito materiali)”.
Inoltre, tale aspetto risulta ulteriormente confermato dalla lettura dei provvedimenti di concessione che Pt_ autorizzano all'occupazione di spazi ricadenti in tali aree . Co Neppure è stato dedotto e dimostrato da parte di che l'occupazione degli spazi fosse eccessiva rispetto alle esigenze tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori.
Ne deriva l'accoglimento della domanda svolta da Parte_1
4. Le spese di lite
Il quadro giurisprudenziale non univoco giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda attorea, annulla gli avvisi di accertamento.14614342 del 10/3/2023, n.
14614320 del 10/03/2023 n. 14696049 del 27.03.2023, n. 14696688 del 28.03.2023 emessi da CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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