Sentenza breve 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 05/11/2021, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01334/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
-del provvedimento n. Prot.-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, in data 21.7.2021, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro dipendente;
-degli atti tutti, presupposti, preordinati o consequenziali, ovvero comunque connessi a
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro dipendente, dal medesimo presentata.
Il provvedimento gravato risulta fondato sul rilievo che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, non è emersa l’effettuazione di prestazione lavorativa media di almeno 13 giornate mensili nei tre mesi lavorati, per un totale di -OMISSIS-.
Il ricorrente, in sintesi, ha formulato le seguenti censure: -violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, in quanto il ricorrente avrebbe sempre svolto attività lavorativa fin dal suo ingresso in Italia (in particolare dal dicembre 2019 a settembre 2020 e da gennaio 2021 ad oggi), lavorando 72 ore mensili (gennaio 2020 e marzo 2020) e anche 85-90 ore da gennaio 2021, e avrebbe quindi soddisfatto il requisito di cui all’art. 24 comma 10, del D.Lgs n. 289/98 avendo totalizzato ben 10 mesi di attività lavorativa nel periodo 2019-2020 e 8 mesi nel 2021; -sarebbe sussistente il requisito di aver lavorato per almeno 3 mesi continuativi, requisito sufficiente per dimostrare la serietà del rapporto stagionale, in quanto il ricorrente ha totalizzato più di 58 giornate lavorative da dicembre 2019 ad agosto 2020, per cui il requisito di almeno -OMISSIS- sarebbe stato soddisfatto; -ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUI sarebbe rilevante la circostanza che il datore di lavoro del ricorrente ha inteso assumerlo anche per un periodo successivo; -il ricorrente disporrebbe, inoltre, di stabile alloggio.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, la difesa erariale, dopo aver precisato che, in sede di domanda, il ricorrente aveva prodotto documentazione lavorativa che attestava lo svolgimento di un numero di giornate lavorative in-OMISSIS- complessivamente pari a 58 relativamente al periodo dicembre 2019 – agosto 2020, ha richiamato la Circolare Interministeriale prot. 3843/2020 del 12.10.2020, concernente il d.P.C.M. 7.7.2020 in merito alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020, secondo la quale “Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, … è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore -OMISSIS-, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di -OMISSIS-), coperti da regolare contribuzione previdenziale”; proprio in ragione di tale previsione, era stato comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto con cui si rappresentava che “Dalle ricevute DMAG e dalle buste paga prodotte non risulta essere stata espletata una prestazione lavorativa media di almeno 13 giornate in un trimestre (vedi circolare interministeriale 12/10/2020)”.
Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Le censure di cui al ricorso non possono trovare accoglimento.
Va premesso che l’art. 24, comma 10, del D.Lgs n. 286/1998 dispone che “ Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 ”; l’Amministrazione resistente, a tal proposito , ha richiamato la Circolare Interministeriale prot. 3843/2020 del 12.10.2020, in particolare con riferimento alla parte in cui evidenzia che “ Con riferimento al settore -OMISSIS-, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di -OMISSIS-), coperti da regolare contribuzione previdenziale ”.
E’ stato di recente osservato, in un caso del tutto analogo a quello qui in discussione ( TAR Toscana, sez. II; 8 luglio 2020, n. 885 ), come il legislatore, al menzionato comma 10 dell’art. 24, non chiarisca direttamente il concetto di regolarità lavorativa, con la conseguenza di affidarsi alle suddette circolari ministeriali, con un’operazione da ritenersi del tutto legittima. Sotto tale profilo, la giurisprudenza ha precisato che “l'apprezzamento dell'amministrazione conforme alle circolari citate sia non illogico né arbitrario: in primo luogo, se il legislatore non interviene a precisare le "condizioni" di conversione, la materia non può che essere affidata alla discrezionalità dell'amministrazione; in secondo luogo, non è certo arbitrario esercitare tale discrezionalità in modo uniforme e richiedere, come si è visto, una "stagione" completa di lavoro, senza la quale, ragionevolmente, non di lavoratore stagionale si potrebbe parlare, ma piuttosto di lavoratore occasionale" (in tal senso TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 9 novembre 2015, n. 1450; TAR Lombardia Milano, sez. II, 23 novembre 2018, n. 2634I, id., 27 giugno 2019, n. 1505 )
Tale condivisibile orientamento ha ulteriormente precisato che, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro per come risultante dal relativo contratto, è necessario che il lavoratore abbia svolto di fatto, ai fini della conversione, la prestazione lavorativa media richiesta dalla circolare nel periodo considerato, e ciò in linea con la ratio di evitare fenomeni di abuso dell’istituto della conversione del permesso di soggiorno da parte di soggetti che potrebbero altrimenti beneficiarne senza aver svolto neppure per un breve periodo l’attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato (in tal senso TAR Toscana n. 885/2020 cit . che richiama TAR Marche, 3 settembre 2018, n. 580; TAR Lombardia Milano, sez. II, 27 luglio 2019, n. 1505 )
Pertanto, le Circolari interministeriali in questione, lungi dal prevedere condizioni illogiche e contrastanti con l’art. 24 del D.Lgs n. 286/1998, tendono solo a valutare la particolarità del lavoro stagionale -OMISSIS-, spesso di carattere non continuativo e saltuario, cionondimeno bisognevole di una certa stabilità ed effettività ai fini ivi indicati ( TAR Toscana n. 885/2020 cit .). In tale ottica, il trimestre di riferimento deve essere quello antecedente alla domanda di conversione e - al più - si potrebbero considerare le tredici giornate mensili come media nell’intero periodo di lavoro svolto ( TAR Marche n. 580/2018 cit .).
Ebbene, nel caso qui in discussione non risulta che sia stata prestata una attività lavorativa media di almeno 13 giornate al mese, per un totale di -OMISSIS-, anche considerando il trimestre più favorevole per il ricorrente (gennaio-marzo 2020), per il quale il numero complessivo di giornate lavorate ammonta a 34, come precisato dall’Amministrazione resistente e non specificatamente contestato dalla parte ricorrente.
Né è possibile condividere quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare che l’attività lavorativa era stata prestata per svariati mesi –sebbene con una media inferiore a 13 giorni mensili –, per un totale, quindi, di giornate lavorate ben superiori a 39.
Come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, invero, la ratio sottesa alla prescrizione della durata del lavoro stagionale per un periodo non inferiore a tre mesi - indicata dal legislatore – “è correlata all’esigenza di evitare che la stipulazione di un contratto di lavoro stagionale diventi un espediente per soggiornare sul territorio dello Stato e successivamente conseguire, più facilmente rispetto agli extracomunitari non soggiornanti, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ( Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3469 ). Diversamente opinando, il lavoro stagionale diverrebbe, da presupposto per la conversione, a mera occasione per la ricerca di impieghi al solo fine di far confluire la domanda per il conseguimento di un soggiorno per lavoro subordinato nella specifica procedura per la conversione con indubbio vantaggio per il lavoratore extracomunitario” ( TAR Toscana n. 885/2020 cit .).
Alla luce della argomentazioni sopra esposte, non assumono rilievo le ulteriori doglianze del ricorrente relativamente alla dedotta –ma insussistente- violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998, in relazione alla disponibilità del datore di lavoro all’assunzione del ricorrente stesso, così come quelle relative alla affermata disponibilità di stabile alloggio.
In definitiva, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti, stante l’evidente peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO