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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8544 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4551/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 29/09/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice Onorario dott. ssa Maria Corvino, è chiamata la causa in modalità ex art. 127 ter cpc, tra
Parte_1
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Premesso che l' udienza in modalità ex art. 127 ter cpc è sostitutiva dell' udien- za in presenza e con il deposito di note a trattazione scritta le parti hanno parte- cipato alla discussione, in modalità telematica, precisando istanze e conclusioni,
Il Giudice all' esito della lettura delle note, sostitutiva della discussione, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con firma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA
Il giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4551/2022 r.g.a.c. 1
(c.f.: ), nata a [...], New Parte_1 C.F._1
Hampshire (U.S.A.) il 17 luglio 1974, residente in [...], Rione L. 622 Marianella, isolato 6, scala F, interno 167, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Guerra (c.f.:
) presso il cui studio in Napoli, alla via Monte di Dio n. 25, C.F._2 elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(c.f.: , in perso- Controparte_2 P.IVA_1
na del Presidente e l.r.p.t., rappresentato come per legge dai propri difensori
Avv.ti Anna Antonietta Manganelli (c.f.: ), C.F._3 Parte_2
[... (c.f.: ), (c.f.: C.F._4 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6 Parte_5
(c.f.: e (c.f.: in
[...] C.F._7 Parte_6 C.F._8
virtù di procura ad litem allegata in calce, con gli stessi domiciliato in Napoli alla via Domenico Morelli n.75, ove anche risiede per la carica.
Convenuta
Conclusioni. Per l'attore, dichiarare nulla l'ingiunzione fiscale del 22.12.2021 per difetto assoluto di motivazione;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza, nonché l'illegittimità, del credito ingiunto di euro
12.095,17, in quanto non provato sia nell'an che nel quantum.
Per la convenuta, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione perché parte de qua del credito risulta già accertato e dichiarato con sentenza passata in giudicato e per il residuo della somma essa risulta spettante per la gestione dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che il presente procedimento è pervenuto a questo Giudice già nel- la fase della precisazione delle conclusioni ricevendo l' istruttoria documentale come ammessa dal precedente GI e che pertanto si procederà al riepilogo dei
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fatti del processo e dei motivi della decisione in ossequio alle disposizioni di cui all' art. 132 cpc, come novellato dalla disciplina del 2009, partendo dalla do- manda dell' attrice che ha impugnato l'ingiunzione fiscale Parte_1 di pagamento protocollo n. 014804 del 29.12.2021 avente ad oggetto il pagamen- to della somma di euro 12.095,17.
In fatto, l'attrice asseriva di essere comproprietaria dell'appartamento si- to in Napoli, alla Via dell'Abbondanza, n. 48, acquistato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli in data 18 aprile 2005.
In quanto comproprietaria del suddetto immobile, le veniva notificato l'atto ingiuntivo.
Avverso il provvedimento di ingiunzione fiscale la proprietaria propone- va opposizione avvalendosi dei seguenti motivi:
- nullità dell'ingiunzione per difetto assoluto di motivazione e insussisten- za degli elementi necessari per l'utilizzo di tale strumento (certezza, liquidità ed esigibilità del credito); - infondatezza della pretesa creditizia.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto il medesimo credito era già sta- to accertato come dovuto, con sentenza resa inter partes e passata in giudicato, da parte del Tribunale di Napoli (Sez. XI, 19 maggio 2021, n. 4688). Il dictum giudiziale costituiva il titolo idoneo e giustificativo per la proposizione dell'ingiunzione fiscale oggetto di odierna opposizione.
All' esito della 1° udienza verificata la regolarità del contraddittorio costi- tuito tra le parti il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e all' esito rinviava la causa per precisazione conclusioni al- la data del 09.12.2024 e poi rinviata di ufficio al 3.02.2025 e a tale udienza muta- to il Giudice sul ruolo, la causa veniva rinviata all' udienza del 25.09.2025 per la decisione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la regolare instaurazione del contrad- dittorio tra le parti, nonostante l'ordinanza ingiunzione risulti intimata solo alla
, risultando non contestata la comproprietà dell'immobile Parte_1
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anche con altro soggetto, e che la parte ingiungente risulta regolarmente costi- tuita anche nel giudizio di opposizione.
Sempre in via preliminare va invece esaminata la natura dell'ingiunzione c.d. fiscale e del relativo giudizio di opposizione instaurato dalle parti, di cui l' opponente ne deduce la nullità.
L'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 costituisce un at- to amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, avente un'efficacia accertativa della pretesa erariale, una funzione partecipativa (in quanto attraverso la sua notificazione, il debitore viene informato della pretesa della P.A. nei suoi confronti) e natura di titolo idoneo all'avvio delle procedure di riscossione coattiva (cfr. Cass.
26/07/2022, n. 23346).
L'ingiunzione può essere utilizzata sia per il recupero delle entrate stret- tamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della P.A., “con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esi- gibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e pre- determinati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti”. (cfr. Cass., sez. un., 25/05/2009, n.
11992).
Per quanto riguarda l'oggetto del giudizio di opposizione ad un siffatto provvedimento, il thema decidendum non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e dei presupposti per la sua emanazione, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa cre- ditoria azionata dalla P.A. (cfr. Cass. 29/01/2019, n.2355). In altri termini, l'op- posizione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rappor- to giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è cir- coscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal
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senso, il merito, ossia l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito porta- to dal provvedimento.
“Da ciò consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, una oppo- sizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'in- giunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (cfr. Cass. 08/02/2023,
n. 3843).
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in sen- so formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'oppo- nente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass.
16/05/2016, n. 9989). È dunque l'ingiunzione stessa ad integrare gli estremi del- la domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (cfr. Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass.
18/06/2010, n. 14812).
In ogni caso l' opposizione al procedimento ingiuntivo azionato dall' convenuta per il recupero delle somme vale anche come domanda di CP_1
accertamento negativo del credito individuato con l'ingiunzione fiscale, in quanto la parte attrice ha contestato la sussistenza del credito vantato dall' CP_2
Trattandosi di opposizione a ingiunzione fiscale, il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce solo nella verifica della validità formale del provvedimento, ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito del- la pretesa creditoria fatta valere dalla p.a. In altre parole, l'opposizione all'ingiunzione ex regio decreto n. 639/1910 ha ad oggetto non l'atto ammini- strativo, o quantomeno non solo esso, ma anche il rapporto giuridico obbligato- rio sottostante.
Con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito. Per l'effetto, al Giudice adito compete
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l'accertamento della sussistenza del credito richiesto sulla base dei titoli denun- ziati (Trib. Napoli, Sez. X, 31 gennaio 2025, n. 1054).
Ciò implica che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l' opposta è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Venendo pertanto anche al merito, risulta agli atti, come eccepito dall' opposta, che il credito azionato in parte era già stato oggetto di specifico accer- tamento in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Napoli, tra le medesime parti. ( cfr fascicolo dell' opposta).
Individuata nei termini di cui sopra la ripartizione dell'onere probatorio, si deve rilevare che l' con l' allegato alla comparsa di costituzione della CP_2
pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale risultava accertato, tra le mede- sime parti e per lo stesso immobile, il debito dell'odierna attrice nei confronti dell'Agenzia per l'importo definitivo di euro 11.659,86, ha adempiuto all' alle- gazione assertiva cui era tenuta per la conferma della pretesa azionata.
La prefata sentenza affermava a chiare lettere che dal contratto di com- pravendita stipulato in data 18 aprile 2005 tra le medesime parti sorgevano de- gli obblighi in capo all'acquirente, e tra essi la comproprietaria , e tra cui Pt_1 anche quello di corrispondere alla convenuta le spese sostenute per la manu- tenzione ordinaria e straordinaria dell' immobile, nonché la quota di spesa per gli interventi di ristrutturazione (manutenzione e risanamento) eseguiti.
Il Tribunale di Napoli, in altre parole, aveva già accertato che l'amministrazione era titolare di una posizione creditoria nei confronti della
[...]
con espresso riferimento all' immobile, di cui l' attrice ha asserito averne la Pt_1
titolarità.
Ciò posto il giudicato formatosi sulla vicenda produce effetti preclusivi relativi all'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice. La rilevanza del giudicato esterno, infatti, è stata definitivamente acclarata dalla giurispru- denza di legittimità. In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione,
«qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le
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cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispo- sitivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso pun- to di diritto accertato e risolto» (Cass. Civ., Sez., II, 29 agosto 2018, n. 21322).
Alla luce delle coordinate interpretative fornite dalla Corte di Cassazio- ne, deve evidenziarsi che la pretesa dell' risulta già accertata nei limiti CP_2
della somma individuata dalla sentenza n.° 4688/2021 del Tribunale di Napoli passata in giudicato. Il Tribunale, infatti, aveva accertato la sussistenza di un credito pari a euro 11.609,29 (cioè, l'importo complessivo risultante dalla som- me per l'installazione dell'ascensore, per lavori di impermeabilizzazione ed eu- ro per altri oneri condominiali).
Al netto dell'accertamento già compiuto in separata sede e che occorre necessariamente tenere in considerazione ai fini del presente giudizio, è oppor- tuno verificare se l'amministrazione convenuta abbia o meno fornito la prova della somma rimanente pari all' importo di euro 485,88.
Anche relativamente al residuo delle somme ingiunte può ritenersi che esse risultano legittimamente richieste da parte dell' alla comproprieta- CP_2
ria in virtù del contratto di compravendita stipulato tra le parti, prevedendo l'accordo contrattuale anche l'obbligo a carico dell'acquirente di corrispondere all'ente le spese sostenute e anticipate da quest'ultimo per la manutenzione or- dinaria e straordinaria dello stabile, nonché per gli interventi di ristrutturazione relativamente alle parti comuni dello stabile.
Il conteggio di dette somme è stato puntualmente introdotto in giudizio con l' allegazione al fascicolo di parte di documentazione idonea. (vedasi allega- to n. 6).
Dai conteggi prodotti sono illustrate tutte le voci di spesa dovute dalla sig.ra e non ancora saldate, per cui i crediti maturati da parte Pt_1 dell' nei confronti dell'opponente risultano essere pari a euro 12.110,99 CP_2
(almeno fino al momento dell' emissione dell'ordinanza ingiunzione impugna- ta) con la conseguenza che allo stato l' intero importo chiesto dall' ordinanza ingiunzione appare legittimo .
Sull' eccezione di giudicato competeva invece all' opponente la prova specifica dei fatti estintivi e modificativi della pretesa azionati dall' Agenzia e
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che invece risultano omessi, non solo relativamente all' importo avente causa con il citato provvedimento giudiziale, ma anche relativamente al residuo in quanto avente invece fonte nel contratto di compravendita, che prevedeva espressamente l' obbligo per l ' assegnatario o l' acquirente di provvedere al rimborso delle spese ritenute necessarie per la manutenzione dell' immobile.
Per questi motivi
l'opposizione di parte attrice allo stato degli atti non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, facendo applicazione del DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corri- spondente alla misura del credito azionato, nei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulte- riore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione in quanto non fondata in fatto e in diritto;
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1
parte convenuta che liquida in euro 1680,00 oltre iva e cpa e rimborso spese ge- nerali come per legge.
Cosi deciso in Napoli il 30.09.2025
Verbale e provvedimento definitivo sono stati pubblicati contestualmente.
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
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Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 29/09/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice Onorario dott. ssa Maria Corvino, è chiamata la causa in modalità ex art. 127 ter cpc, tra
Parte_1
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Premesso che l' udienza in modalità ex art. 127 ter cpc è sostitutiva dell' udien- za in presenza e con il deposito di note a trattazione scritta le parti hanno parte- cipato alla discussione, in modalità telematica, precisando istanze e conclusioni,
Il Giudice all' esito della lettura delle note, sostitutiva della discussione, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con firma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA
Il giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4551/2022 r.g.a.c. 1
(c.f.: ), nata a [...], New Parte_1 C.F._1
Hampshire (U.S.A.) il 17 luglio 1974, residente in [...], Rione L. 622 Marianella, isolato 6, scala F, interno 167, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Guerra (c.f.:
) presso il cui studio in Napoli, alla via Monte di Dio n. 25, C.F._2 elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(c.f.: , in perso- Controparte_2 P.IVA_1
na del Presidente e l.r.p.t., rappresentato come per legge dai propri difensori
Avv.ti Anna Antonietta Manganelli (c.f.: ), C.F._3 Parte_2
[... (c.f.: ), (c.f.: C.F._4 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6 Parte_5
(c.f.: e (c.f.: in
[...] C.F._7 Parte_6 C.F._8
virtù di procura ad litem allegata in calce, con gli stessi domiciliato in Napoli alla via Domenico Morelli n.75, ove anche risiede per la carica.
Convenuta
Conclusioni. Per l'attore, dichiarare nulla l'ingiunzione fiscale del 22.12.2021 per difetto assoluto di motivazione;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza, nonché l'illegittimità, del credito ingiunto di euro
12.095,17, in quanto non provato sia nell'an che nel quantum.
Per la convenuta, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione perché parte de qua del credito risulta già accertato e dichiarato con sentenza passata in giudicato e per il residuo della somma essa risulta spettante per la gestione dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che il presente procedimento è pervenuto a questo Giudice già nel- la fase della precisazione delle conclusioni ricevendo l' istruttoria documentale come ammessa dal precedente GI e che pertanto si procederà al riepilogo dei
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fatti del processo e dei motivi della decisione in ossequio alle disposizioni di cui all' art. 132 cpc, come novellato dalla disciplina del 2009, partendo dalla do- manda dell' attrice che ha impugnato l'ingiunzione fiscale Parte_1 di pagamento protocollo n. 014804 del 29.12.2021 avente ad oggetto il pagamen- to della somma di euro 12.095,17.
In fatto, l'attrice asseriva di essere comproprietaria dell'appartamento si- to in Napoli, alla Via dell'Abbondanza, n. 48, acquistato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli in data 18 aprile 2005.
In quanto comproprietaria del suddetto immobile, le veniva notificato l'atto ingiuntivo.
Avverso il provvedimento di ingiunzione fiscale la proprietaria propone- va opposizione avvalendosi dei seguenti motivi:
- nullità dell'ingiunzione per difetto assoluto di motivazione e insussisten- za degli elementi necessari per l'utilizzo di tale strumento (certezza, liquidità ed esigibilità del credito); - infondatezza della pretesa creditizia.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto il medesimo credito era già sta- to accertato come dovuto, con sentenza resa inter partes e passata in giudicato, da parte del Tribunale di Napoli (Sez. XI, 19 maggio 2021, n. 4688). Il dictum giudiziale costituiva il titolo idoneo e giustificativo per la proposizione dell'ingiunzione fiscale oggetto di odierna opposizione.
All' esito della 1° udienza verificata la regolarità del contraddittorio costi- tuito tra le parti il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e all' esito rinviava la causa per precisazione conclusioni al- la data del 09.12.2024 e poi rinviata di ufficio al 3.02.2025 e a tale udienza muta- to il Giudice sul ruolo, la causa veniva rinviata all' udienza del 25.09.2025 per la decisione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la regolare instaurazione del contrad- dittorio tra le parti, nonostante l'ordinanza ingiunzione risulti intimata solo alla
, risultando non contestata la comproprietà dell'immobile Parte_1
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anche con altro soggetto, e che la parte ingiungente risulta regolarmente costi- tuita anche nel giudizio di opposizione.
Sempre in via preliminare va invece esaminata la natura dell'ingiunzione c.d. fiscale e del relativo giudizio di opposizione instaurato dalle parti, di cui l' opponente ne deduce la nullità.
L'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 costituisce un at- to amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, avente un'efficacia accertativa della pretesa erariale, una funzione partecipativa (in quanto attraverso la sua notificazione, il debitore viene informato della pretesa della P.A. nei suoi confronti) e natura di titolo idoneo all'avvio delle procedure di riscossione coattiva (cfr. Cass.
26/07/2022, n. 23346).
L'ingiunzione può essere utilizzata sia per il recupero delle entrate stret- tamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della P.A., “con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esi- gibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e pre- determinati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti”. (cfr. Cass., sez. un., 25/05/2009, n.
11992).
Per quanto riguarda l'oggetto del giudizio di opposizione ad un siffatto provvedimento, il thema decidendum non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e dei presupposti per la sua emanazione, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa cre- ditoria azionata dalla P.A. (cfr. Cass. 29/01/2019, n.2355). In altri termini, l'op- posizione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rappor- to giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è cir- coscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal
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senso, il merito, ossia l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito porta- to dal provvedimento.
“Da ciò consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, una oppo- sizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'in- giunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (cfr. Cass. 08/02/2023,
n. 3843).
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in sen- so formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'oppo- nente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass.
16/05/2016, n. 9989). È dunque l'ingiunzione stessa ad integrare gli estremi del- la domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (cfr. Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass.
18/06/2010, n. 14812).
In ogni caso l' opposizione al procedimento ingiuntivo azionato dall' convenuta per il recupero delle somme vale anche come domanda di CP_1
accertamento negativo del credito individuato con l'ingiunzione fiscale, in quanto la parte attrice ha contestato la sussistenza del credito vantato dall' CP_2
Trattandosi di opposizione a ingiunzione fiscale, il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce solo nella verifica della validità formale del provvedimento, ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito del- la pretesa creditoria fatta valere dalla p.a. In altre parole, l'opposizione all'ingiunzione ex regio decreto n. 639/1910 ha ad oggetto non l'atto ammini- strativo, o quantomeno non solo esso, ma anche il rapporto giuridico obbligato- rio sottostante.
Con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito. Per l'effetto, al Giudice adito compete
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l'accertamento della sussistenza del credito richiesto sulla base dei titoli denun- ziati (Trib. Napoli, Sez. X, 31 gennaio 2025, n. 1054).
Ciò implica che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l' opposta è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Venendo pertanto anche al merito, risulta agli atti, come eccepito dall' opposta, che il credito azionato in parte era già stato oggetto di specifico accer- tamento in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Napoli, tra le medesime parti. ( cfr fascicolo dell' opposta).
Individuata nei termini di cui sopra la ripartizione dell'onere probatorio, si deve rilevare che l' con l' allegato alla comparsa di costituzione della CP_2
pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale risultava accertato, tra le mede- sime parti e per lo stesso immobile, il debito dell'odierna attrice nei confronti dell'Agenzia per l'importo definitivo di euro 11.659,86, ha adempiuto all' alle- gazione assertiva cui era tenuta per la conferma della pretesa azionata.
La prefata sentenza affermava a chiare lettere che dal contratto di com- pravendita stipulato in data 18 aprile 2005 tra le medesime parti sorgevano de- gli obblighi in capo all'acquirente, e tra essi la comproprietaria , e tra cui Pt_1 anche quello di corrispondere alla convenuta le spese sostenute per la manu- tenzione ordinaria e straordinaria dell' immobile, nonché la quota di spesa per gli interventi di ristrutturazione (manutenzione e risanamento) eseguiti.
Il Tribunale di Napoli, in altre parole, aveva già accertato che l'amministrazione era titolare di una posizione creditoria nei confronti della
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con espresso riferimento all' immobile, di cui l' attrice ha asserito averne la Pt_1
titolarità.
Ciò posto il giudicato formatosi sulla vicenda produce effetti preclusivi relativi all'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice. La rilevanza del giudicato esterno, infatti, è stata definitivamente acclarata dalla giurispru- denza di legittimità. In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione,
«qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le
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cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispo- sitivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso pun- to di diritto accertato e risolto» (Cass. Civ., Sez., II, 29 agosto 2018, n. 21322).
Alla luce delle coordinate interpretative fornite dalla Corte di Cassazio- ne, deve evidenziarsi che la pretesa dell' risulta già accertata nei limiti CP_2
della somma individuata dalla sentenza n.° 4688/2021 del Tribunale di Napoli passata in giudicato. Il Tribunale, infatti, aveva accertato la sussistenza di un credito pari a euro 11.609,29 (cioè, l'importo complessivo risultante dalla som- me per l'installazione dell'ascensore, per lavori di impermeabilizzazione ed eu- ro per altri oneri condominiali).
Al netto dell'accertamento già compiuto in separata sede e che occorre necessariamente tenere in considerazione ai fini del presente giudizio, è oppor- tuno verificare se l'amministrazione convenuta abbia o meno fornito la prova della somma rimanente pari all' importo di euro 485,88.
Anche relativamente al residuo delle somme ingiunte può ritenersi che esse risultano legittimamente richieste da parte dell' alla comproprieta- CP_2
ria in virtù del contratto di compravendita stipulato tra le parti, prevedendo l'accordo contrattuale anche l'obbligo a carico dell'acquirente di corrispondere all'ente le spese sostenute e anticipate da quest'ultimo per la manutenzione or- dinaria e straordinaria dello stabile, nonché per gli interventi di ristrutturazione relativamente alle parti comuni dello stabile.
Il conteggio di dette somme è stato puntualmente introdotto in giudizio con l' allegazione al fascicolo di parte di documentazione idonea. (vedasi allega- to n. 6).
Dai conteggi prodotti sono illustrate tutte le voci di spesa dovute dalla sig.ra e non ancora saldate, per cui i crediti maturati da parte Pt_1 dell' nei confronti dell'opponente risultano essere pari a euro 12.110,99 CP_2
(almeno fino al momento dell' emissione dell'ordinanza ingiunzione impugna- ta) con la conseguenza che allo stato l' intero importo chiesto dall' ordinanza ingiunzione appare legittimo .
Sull' eccezione di giudicato competeva invece all' opponente la prova specifica dei fatti estintivi e modificativi della pretesa azionati dall' Agenzia e
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che invece risultano omessi, non solo relativamente all' importo avente causa con il citato provvedimento giudiziale, ma anche relativamente al residuo in quanto avente invece fonte nel contratto di compravendita, che prevedeva espressamente l' obbligo per l ' assegnatario o l' acquirente di provvedere al rimborso delle spese ritenute necessarie per la manutenzione dell' immobile.
Per questi motivi
l'opposizione di parte attrice allo stato degli atti non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, facendo applicazione del DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corri- spondente alla misura del credito azionato, nei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulte- riore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione in quanto non fondata in fatto e in diritto;
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1
parte convenuta che liquida in euro 1680,00 oltre iva e cpa e rimborso spese ge- nerali come per legge.
Cosi deciso in Napoli il 30.09.2025
Verbale e provvedimento definitivo sono stati pubblicati contestualmente.
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
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