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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1557/2021, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Vincenzo Landi, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla Via Serroni n.
43, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
Avv.ti Anna Faenza e Giovanni Desio, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla Via Adige n. 76, Scala A3, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 20/11/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 623/2020 emessa dal Giudice di Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza Pace di Eboli il 28/11/2020, depositata in Cancelleria in pari data e notificatagli il 15/1/2021, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 519/2019 da lui proposta e condannato al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari.
L'appellante ha dedotto: che egli spiegava opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 519/2019 emesso dal Giudice di Pace di con cui veniva CP_1
ingiunto al pagamento, in favore del sito Controparte_2
in alla , della somma di €. 814,31, oltre oneri e spese CP_1 Controparte_1
della fase monitoria, a titolo di oneri e canoni condominiali asseritamente non corrisposti per la gestione del condominio degli anni 2017, 2018 e
2019, di spese di lavori straordinari e di spese postali;
che a sostegno dell'opposizione egli, premessa la ricostruzione del reale svolgimento dei fatti, deduceva l'illegittimità dell'unica delibera posta fondamento del monitorio e, a prescindere dall'accertamento di tale illegittimità,
l'infondatezza delle pretese dell'opposto, nonché l'intervenuta prescrizione di parte dei crediti azionati;
che si costituiva il Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione e conferma del Decreto
[...]
Ingiuntivo.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure è incorso in errore laddove nelle motivazioni della sentenza impugnata afferma: “… permane l'efficacia esecutiva della delibera del
27.05.2019 e rimane efficace il presupposto del provvedimento del monitorio
…”; che, infatti, il Giudice di Pace non ha tenuto conto di tutte le causali di credito poste a fondamento della richiesta di provvedimento monitorio, fondando la propria decisione esclusivamente sulle somme oggetto del
Decreto Ingiuntivo rientranti della delibera condominiale del 23/05/2019; che il Decreto Ingiuntivo impugnato, invero, lo condanna al pagamento della somma complessiva di € 814,31 derivante dalle seguenti voci: - € 357,63
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza per rate condominiali anno 2017; - € 257,24 per rate condominiali anno
2018; - € 145,00 per le prime sei rate dell'anno 2019; - € 44,44 per spese di lavori straordinari;
- € 10,00 per spese postali;
che di queste soltanto le prime due sono state oggetto di approvazione dalla delibera assembleare del
27/05/2019, allegata al monitorio e contestata, poiché illegittima;
che egli, per questo, nell'atto introduttivo del giudizio non si è limitato a dedurre l'illegittimità, oggetto di diverso di giudizio, della delibera condominiale ma ha anche formulato puntuali e precise eccezioni in ordine alla richiesta di pagamento delle somme e spese non approvate con tale delibera;
che il
Giudice di primo grado sembrerebbe non aver preso per nulla in considerazione tali eccezioni, né ha motivato alcunchè sul rigetto delle stesse, limitandosi a confermare il Decreto Ingiuntivo opposto per il semplice fatto che rimaneva efficace l'unica delibera condominiale allegata al monitorio;
che costituisce principio inderogabile in materia di condominio quanto stabilito dagli articoli 1123 e 1135 del Codice Civile in ordine all'approvazione dei bilanci e delle opere di manutenzione straordinaria;
che al fine di richiedere il pagamento delle spese e delle somme relative alle gestioni precedenti rispetto a quelle oggetto dell'illegittima delibera condominiale del 23/05/2019 si rendeva, pertanto, necessario produrre le delibere condominiali d'approvazione del rendiconto riferito a tali canoni, ovvero delle spese richieste;
che il , invero, non poteva CP_2
richiedere il pagamento dei canoni relativi all'anno 2017 senza allegare e produrre la delibera condominiale di approvazione del rendiconto da cui discendono tali canoni;
che nè può l'onere probatorio incombente sull'opposto può dirsi assolto con la produzione delle cc.dd. “bollette” condominiali;
che era preciso onere del condominio, pertanto, produrre in giudizio la delibera condominiale di approvazione del bilancio da cui derivava il debito dell'appellante; che, tantomeno la richiesta di pagamento dei canoni relativi all'anno 2017, ovvero ad anni di gestione precedenti, può
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza fondarsi sulla circostanza che nel bilancio approvato con la delibera del
23/05/2019 è inserita una voce di debito a carico del sig. Parte_1
con causale “saldo prec. 2017” per € €. 510,34; che per la giurisprudenza di legittimità “… L'accertamento dei debiti pregressi dei condomini effettuato in sede di approvazione di bilancio condominiale, in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino, non è utilizzabile a proprio favore dal Condominio stesso …” (cfr Cass. Civ. n. 4306/2018); che in base a tale principio la voce di debito a carico dell'appellante “saldo prec. 2017” per € €. 510,34, sebbene inserita nel rendiconto approvato con la delibera del 27.05.2019, non può avere alcun valore probatorio della pretesa del appellato, poiché come enunciato dalla Suprema Corte, data CP_2
l'assenza del sig. all'assemblea in cui è stato approvato il Parte_1
rendiconto, l'accertamento non è utilizzabile a proprio favore dal stesso;
che non essendo documentata l'insorgenza CP_2
dell'asserito credito vantato dal occorre ribadire, inoltre, CP_2
l'eccezione di prescrizione del credito già formulata con l'atto introduttivo del processo di primo grado;
che dall'importo richiesto dal CP_2
devono necessariamente essere sottratti €. 510,34 relativi a “saldo prec.
2017”, ovvero €. 357,63 relativi a “Rate condominiali ordinarie da gennaio a dicembre 2017”; che analogo ragionamento deve essere articolato in ordine alle spese di lavori straordinari per €. 44,44 ed alle spese postali per €.
10,00; che posto che nemmeno per tali spese l'appellato si è curato di produrre in giudizio le delibere di approvazione delle stesse, ovvero altro documento giustificativo, non può dirsi assolto l'onere probatorio incombente sull'appellato; che poiché l'origine di tale pretesa non è supportata da alcuna delibera di approvazione di lavori straordinari e delle relative spese da parte dell'assemblea condominiale, nessun importo può essere richiesto all'appellante in riferimento a tali causali di spesa;
che ne discende, quale logico corollario, che dalle somme ingiunte devono essere
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza sottratti €. 44,44, richiesti per spese di lavori straordinari ed €. 10,00 per spese postali;
quale secondo motivo di appello, che se, come correttamente afferma il Giudice di prime cure, il Giudice chiamato a decidere sull'opposizione a Decreto Ingiuntivo non può sindacare la legittimità della delibera posta a fondamento del monitorio, è pur vero che le spese contenute nel rendiconto non sono, di conseguenza, parimenti legittime e valide sic et simpliciter; che è questo il caso delle somme richieste a titolo di spese per consulenza legale;
che nel corso del giudizio di primo grado egli ha puntualmente contestato l'addebito di € €. 656,61 per “… Spese legali
Avv. DESIO …”, eccependo l'illegittimità e l'infondatezza dello stesso;
che egli rappresentava che l'addebito inficiava di nullità la delibera di approvazione di spesa poiché tale illegittimo addebito veniva operato esclusivamente nei suoi confronti, non venendo la spesa ripartita fra tutti i condomini;
che, nel merito, egli eccepiva l'infondatezza della richiesta poiché non vi era prova di alcun conferimento di incarico al legale né dell'effettivo pagamento delle competenze professionali, né della fattura emessa dal porofessionista;
che nemmeno in merito a tale contestazione, però, il si è curato di fornire alcun elemento probatorio;
che CP_2
poiché nel 2018 il non ha affrontato alcun giudizio è lecito CP_2
sostenere che tale addebito si riferisca ad annualità precedenti e che, al pari dell'asserito residuo dell'anno 2017 si cerchi di farlo rientrare nel bilancio del 2018; quale terzo motivo di appello, che di conseguenza anche il capo sulle spese di lite, laddove è stato condannato al pagamento delle stesse, è errato e va riformato.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 623/2020 del Giudice di Pace di e accogliere CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 519/2019; in subordine, salvo gravame, riformare la sentenza n. 623/2020 del Giudice di
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza Pace di dott. e, per l'effetto, previa revoca e/o dichiarazione di CP_1
inefficacia ed improduttività di effetti giuridici del Decreto Ingiuntivo n.
519/2019, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente al opposto per quanto dedotto dal condominio in via monitoria;
CP_2
in via gradata, salvo gravame, accertare e dichiarare che non sono dovute dall'appellante al appellato le somme di €. 656,61 per “… CP_2
Spese legali Avv. DESIO …” e/o di €. 510,34 per “saldo prec. 2017” ovvero €.
357,63 relativi a “Rate condominiali ordinarie da gennaio a dicembre 2017”
e/o €. 44,00 per spese lavori straordinari e/o €. 10,00 (dieci/00) per spese postali e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto;
Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione diretta in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
deducendo: che l'appello sarebbe inammissibile per
[...]
violazione dell'articolo 342, comma 1, nn. 1) e 2), c.p.c., per non avere l'appellante censurato la parte della sentenza di primo grado, laddove, in via di necessario presupposto, il Giudice di Pace ha posto a base della propria decisione il principio “sine qua non” della vigenza dell'efficacia delle delibere assembleari, fino all'eventuale ed effettivo annullamento di esse;
che, infatti, il richiamato n. 2) del primo comma dell'articolo. 342 c.p.c. richiede che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione della circostanza da cui deriva la violazione delle legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; che, nel merito, l'appello è altresì infondato, dal momento che tutte le voci – anche singolarmente considerate – trovano preciso riscontro nella documentazione allegata al fascicolo di parte del procedimento monitorio, documenti che si riproducono mediante deposito - in una alla comparsa di costituzione - di esso fascicolo di parte.
In virtù di quanto innanzi esposto il Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza inammissibile e/o rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza 623/2020 del Giudice di Pace di con vittoria delle spese di lite e degli accessori di legge da distrarsi in CP_1
favore degli Avv.ti ANNA FAENZA e GIOVANNI DESIO, dichiaratisi anticipatari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare va rilevato che l'appello è tempestivo, essendo stato proposto entro il termine c.d. “breve” di cui all'articolo 325 c.p.c., essendo stata la sentenza impugnata notificata in data 15/1/2021 ed essendo stato l'atto di citazione in appello notificato il 15/2/2021 e, come tale, è ammissibile.
Ancora, preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame per essere stato redatto in violazione del disposto dell'articolo 342 c.p.c., che impone la specificità dei motivi di impugnazione.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
27199 del 2017 ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella Legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Ciò posto, peraltro, nel caso di specie parte appellante ha individuato puntualmente le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata in punto di fatto e di diritto, non risultando così violato il diritto costituzionale di difesa dell'appellato (art. 24
Cost.).
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero, come dedotto e comprovato dalla parte appellante (cfr. all. alle note depositate telematicamente il 19/11/2024) questo Tribunale, con la sentenza n. 5312/2024 del 07/11/2024, a definizione del giudizio iscritto al
N.R.G. 2066/2021 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale del 27/5/2019 posta a fondamento del ricorso monitorio in forza del quale il opposto ha chiesto ed ottenuto il Decreto CP_2
Ingiuntivo n. 519/2019 oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado, ha acccolto la domanda dell'odierno appellante nei confronti dell'appellato, annullando proprio tale delibera assembleare, ad esclusione della parte in cui conferma l'Amministratore p.t. Landi, poiché oggetto di espressa rinuncia da parte dell'appellante nel giudizio di primo grado.
La sentenza di annullamento della delibera condominiale del 27/5/2019 che, come si desume dall'impianto motivo della sentenza gravata, costituisce il fondamento probatorio esclusivo del diritto di credito azionato in via monitoria dal con il Decreto Ingiuntivo n. 519/2019 CP_2
oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado, implica che la decisione gravata vada riformata, essendo venuto meno il titolo giustificativo della
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza pretesa creditoria cristallizzata nel provvedimento monitorio reso dal
Giudice di Pace di CP_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 623/2020 del Giudice di
Pace di l'opposizione proposta da va accolta e, CP_1 Parte_1
per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 519/2019 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello, con conseguente soccombenza del
, implica altresì la riforma del capo sulle spese di lite della CP_2
sentenza gravata, laddove è stata disposta la condanna del sig.
[...]
al pagamento delle stesse in favore dell'odierno appellato;
Pt_1
tuttavia, considerato che l'appello è stato accolto sulla base della sentenza del 07/11/2024 del Tribunale di Salerno, emessa successivamente alla proposizione dell'opposizione a D.I. innanzi al Giudice di Pace di CP_1
sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo
92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Inoltre, stante la riforma della sentenza impugnata in ordine al capo sulle spese di lite, con compensazione integrale delle stesse tra le parti, va accolta la domanda di parte appellante volta ad ottenere la condanna del alla restituzione, in suo favore, delle somme versate in CP_2
esecuzione della sentenza n. 623/2020 del Giudice di Pace di qui CP_1
riformata, trattandosi di somme corrisposte successivamente alla proposizione del presente gravame (cfr. all.ti 2-3-4-5-6 delle note di trattazione scritta di parte appellante del 19/11/2024) e potendo in tal caso la domanda di restituzione delle somme essere formulata fino alla precisazione delle conclusioni se versate successivamente all'introduzione
Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza dell'appello (“ex multis” Cass. Civ., n. 16152/2010, Cass. Civ., n.
1324/2016; Cass. Civ., n. 7144/2021; Cass. Civ., n. 36850/2023).
Per le medesime ragioni anche le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
Da ultimo, poi, va esaminata la domanda di parte appellante volta ad ottenere la condanna del appellato per avere resistito in CP_2
giudizio con “mala fede” o “colpa grave”.
La domanda è infondata e va rigettata.
Infatti, nel caso di specie non appare ravvisabile alcuna condotta integrante gli estremi dell'abuso del processo in capo alla parte appellata, di talché non si giustifica la comminatoria dei danni punitivi (così Corte Cost. n.
152/2016) di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c., nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 623/2020 del Giudice di Pace di accoglie l'opposizione proposta da CP_1 [...]
e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
519/2019;
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna il
[...]
alla restituzione, in Controparte_1
favore di , delle somme percepite da Parte_1
quest'ultimo in esecuzione della sentenza riformata;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4) Rigetta la domanda di condanna di parte appellata per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 04/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo Proc. N.R.G.A.C. 1557/2021 - Sentenza