TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12144/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
Piaccia al Tribunale adìto, in riforma del gravato provvedimento, riconoscere in favore del sottoscritto avvocato, per l'attività defensionale svolta nell'interesse della sig.ra nata nella Parte_2
Repubblica Democratica del Congo il 01.12.1989, c.u.i. , nell'ambito del procedimento C.F._2
penale n. 978/2020 R.G.N.R. – n. 4001/2021 R.G.GIP, il diritto all'ulteriore somma di euro 426,00, a titolo di liquidazione della fase introduttiva (competenza: GUP); importo da ridursi comunque di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002.
Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 29.4.25 l'avv. ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto in data 9.4.25 con il quale il GUP presso il Tribunale di
Venezia ha liquidato all'opponente, quale difensore d'ufficio di nel procedimento Parte_2
penale n. 978/20 RGNR, la complessiva somma di € 757,00 oltre agli accessori di legge, escludendo il compenso per la fase introduttiva “non essendo stata espletata alcuna attività riconducibile a detta fase”.
Secondo l'assunto del ricorrente il provvedimento è erroneo giacché, da un lato il difensore, dopo la sospensione del procedimento per l'irreperibilità dell'imputata, aveva presentato un'istanza per la fissazione di nuova udienza preliminare per conseguire la sentenza di proscioglimento ex art. 420- quater c.p.p., attività questa che pertiene propriamente alla fase introduttiva;
dall'altro la partecipazione alle udienze preliminari del 22.2.22 e 26.4.22, nelle quali il difensore svolgeva eccezioni preliminari relative alla mancata conoscenza del procedimento a seguito delle quali il Gup disponeva nuove ricerche, attengono parimenti alla fase introduttiva del giudizio.
Il , ritualmente notificato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata discussa all'udienza del 13.11.25 sulle conclusioni ivi precisate da parte opponente.
L'opposizione è fondata e può essere accolta.
Come disposto all'art. 12 del d.m. 55/14, rientrano nella fase introduttiva del giudizio anche le
“istanze” presentate dal difensore onde, già solo per tale titolo, l'istanza presentata dall'odierno opponente per la fissazione dell'udienza ai fini della declaratoria ex art. 420-quater c.p.p. sembra idonea a legittimare il riconoscimento del compenso per tale fase.
Inoltre, come precisato da Cass. civ. n. 4539/25, laddove le udienze di rinvio siano finalizzate a svolgere ricerche dell'imputato irreperibile le stesse attengono alla fase introduttiva del giudizio.
Nel caso risulta che all'udienza del 22.2.22 (all. 6 opponente) il procedimento venne rinviato a seguito dei rilievi del difensore in ordine alla mancata conoscenza dello stesso da parte dell'imputata.
pagina 2 di 3 Al difensore va, per l'effetto, riconosciuto l'ulteriore importo di € 426,00 a titolo di compenso per la fase introduttiva, che, decurtato di un terzo ex art. 106-bis d.p.r. 115/02, si riduce ad € 284,00 oltre agli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sul valore del decisum, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguarda alla non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del provvedimento gravato, liquida all'Avv. quale difensore d'ufficio di nel procedimento Parte_1 Parte_2
penale n. 978/20 RGNR, l'ulteriore somma di € 284,00 quale compenso relativo alla fase introduttiva, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, fermo il resto
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 232,00 per compensi, € 70,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 17/11/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
pagina 3 di 3