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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 412/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 412 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Garau che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 7 giugno 2024;
appellante
contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Controparte_2 C.F._2
studio dell'Avv. Stefanino Casti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello
appellato Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: come da comparsa conclusionale del 26 novembre 2024: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 2047/2021 resa nel giudizio contraddistinto al n. RG 5334/2015 emessa dal Tribunale
di Cagliari Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Murru pubblicata in data 24.6.2021
notificata in data 21 luglio 2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto 1- in via preliminare accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti professionali derivanti dalla
commissione di progetto per O.M.F. 22/3/2007 e delle somme reclamate in causa.
2- in via
principale ed in accoglimento del presente gravame accertare e dichiarare l'avvenuto
adempimento delle obbligazioni inerenti il pagamento della somma di euro 15.000,00 siccome
pattuite per la fase progettuale indicata in contratto al punto B) I cpv, ovvero, senza rinuncia al
gravame, limitarne l'importo alle prestazioni rese.
3- In ogni caso rigettare ogni avversa istanza.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria si rinnova l'istanza
di ammissione delle prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 Vi n. 2) con riferimento
ai capi ivi dedotti. Così come chiede disporsi la rinnovazione della CTU sui quesiti già posti e con
riserva di meglio articolare gli stessi in ipotesi di ammissione.”
Nell'interesse della appellata, come da comparsa conclusionale del 26 novembre 2024: “affinché
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: - In via preliminare: rigettare l'avversa
istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per insussistenza
dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. - Nel merito: rigettare l'avverso gravame, in quanto
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata - In ogni caso: Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 29 giugno 2015, il perito agrario CP_2
onveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari l fine di ottenere
[...] Controparte_1
il pagamento del corrispettivo dovutogli per l'attività professionale prestata in favore della convenuta. Il ricorrente esponeva: - di avere ricevuto da con commissione di Controparte_1
progetto per del 22.3.2007, l'incarico di progettazione e direzione lavori per Opere di Pt_1
miglioramento fondiario consistenti in strutture di esercizio agrituristico classificate “punto di
ristoro con annessi posti letto” ed opere accessorie, da eseguirsi nei terreni di sua proprietà siti in agro di Samatzai, località Campu Carradori, del valore stimato in 470.000,00 €; - che le parti avevano pattuito il corrispettivo: A) 30.000,00 € per le opere di cui alle voci da 1 a 9 della commissione di progetto da corrispondersi con le seguenti modalità: acconto iniziale di 4.000,00
€, acconto di 4.000,00 € alla presentazione della pratica edilizia;
acconto di 7.000,00 €
all'ottenimento della concessione edilizia;
la restante quota a saldo di 15.000,00 € in tre rate da
5.000,00 € da corrispondersi a inizio lavori, al 50% dei lavori eseguiti e a fine lavori;
opere di cui alla voce B) 15.000,00 € per le voci da 11 a 15 della commissione di progetto, da corrispondersi in tre rate da 5.000,00 € a inizio lavori, al 50% dei lavori eseguiti e a fine lavori;
- che in corso d'opera sono state commissionate dalla ulteriori opere, del valore di 1.116.894,85 €, di cui al CP_1
computo metrico estimativo generale redatto nel mese di settembre 2007, con onorario determinato secondo la tariffa professionale dei periti agrari di cui al D.M. 372/1993 pari a
52.314,35 €; - di avere ricevuto, in data 26.4.2007, l'incarico di progettazione e direzione lavori per opere di miglioramento fondiario consistenti in un vigneto (nuovo impianto) da eseguirsi negli stessi terreni, del valore di 36.245,24 €, con onorario secondo la tariffa professionale dei periti agrari di cui al D.M. 372/1993 pari a 4.899,00; - di avere ottenuto tutte le necessarie concessioni e autorizzazioni amministrative e di avere puntualmente dato esecuzione agli incarichi ricevuti,
come documentato dalle dettagliate corografie, planimetrie catastali, progetti, specifiche di ubicazione delle opere, relazioni tecniche, redatti nel settembre 2007 con riferimento al punto di ristoro, al vigneto e alla chiudenda perimetrale;
- di essere stato incaricato in data 9.7.2008 di redigere una perizia tecnica stragiudiziale estimativa dei danni subiti dall'azienda agricola CP_1
per l'“inquinamento polveroso causato dal passaggio di mezzi inadeguati su strada vicinale di
penetrazione agraria”; - di avere portato a termine quest'ultimo incarico con perizia economico estimativa del 9.06.2009, con emissione di fattura per 6.840,32 €, onorata solo in parte per
2.862,70 €.
Tanto premesso, chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 65.216,05, di cui: - €
3.977,62 a titolo di saldo della fattura n. 3 del 9.06.2009 relativa alla perizia stragiudiziale di stima danni;
- € 61.238,45, in forza della fattura n. 6 del 18.10.2012 relativa agli incarichi di progettazione e direzione lavori del Punto Ristoro (commissione progetto per del Pt_1
22.03.2007), del (incarico professionale del 26.04.2007) e della Chiudenda Perimetrale Pt_2
(cfr. computo metrico estimativo settembre 2007).
Si costituiva in giudizio er contestare le avverse domande, eccependo: - in rito Controparte_1
l'erroneità del procedimento prescelto e la necessità di convertire il rito sommario nel rito ordinario di cognizione;
- l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti professionali reclamati alla data di notifica del ricorso introduttivo, rispetto ad un incarico di progettazione e direzione lavori sottoscritto in data 22.03.2007; - che in ogni caso le prestazioni per cui la parte ricorrente aveva chiesto il pagamento dei compensi erano state eseguite solo in minima parte a causa del fenomeno dell'inquinamento polveroso che aveva determinato la definitiva interruzione delle opere e di ogni attività professionale all'interno dell'azienda nel giugno dell'anno 2008; - CP_1
che, in riscontro alla richiesta di pagamento del 31.10.2012 del era stata CP_2
tempestivamente eccepita, nell'interesse della con diffida del 22.11.2012, la prescrizione CP_1
triennale dei crediti ex art. 2956 co. 2 cod. civ.; - che nella “perizia di danni derivanti
dall'inquinamento polveroso” all'azienda agricola di proprietà della lo stesso CP_1 CP_2
aveva individuato l'inizio del fenomeno nel mese di giugno 2008; - che non erano mai state eseguite le voci indicate ai punti da 1) a 15) della commissione di progetto;
- che erano state corrisposte in contanti ed a mani del e somme di euro 4.000,00 alla firma dell'incarico, CP_2
euro 4.000,00 alla presentazione della pratica edilizia, euro 7.000,00 all'ottenimento della concessione edilizia;
- che in data 2 dicembre 2009 la affermando di avere integralmente CP_1
assolto ogni onere di pagamento dovuto sulla base delle pattuizioni contrattuali realmente adempiute, formalizzava il recesso e la revoca dalla commissione di progetto (doc.11) e chiedeva la notula quietanzata degli importi complessivamente corrisposti;
- che la fattura n° 3 del
09/06/2009 era stata onorata con l'esborso della somma di euro 2.862.70, come da quietanza di pagamento rilasciata dallo stesso professionista in data 23.6.2009 (doc. 12), il quale si era impegnato ad esigere il saldo solo ad avvenuta definizione della causa di risarcimento dei danni contro la che medio tempore era stata interrotta in quanto la Società era stata Controparte_3
assoggettata a procedura fallimentare;
- che, pertanto, il reclamato saldo era inesigibile in quanto la definizione del procedimento costituiva condizione del relativo pagamento;
- che dalla oggettiva e comprovata impossibilità di dare seguito al progetto de quo, conseguiva l'inesigibilità
del credito nella sua interezza in quanto il versamento era stato previsto a condizione dell'effettiva realizzazione delle opere e alle seguenti modalità e cadenze: euro 30.000,00 per le opere di cui ai punti da 1) a 9) mai eseguite;
euro 15.000,00 per le opere di cui ai punti da 10) a
15) mai eseguite.
A seguito del mutamento di rito da speciale a ordinario, l'attore con le memorie ex art. 183
comma VI c.p.c. contestava di avere ricevuto somme di denaro in contanti ed escludeva che vi fosse un accordo nel senso di subordinare il pagamento del corrispettivo della perizia di stima dei danni al conseguimento del ristoro dei medesimi danni a favore dell'azienda agricola da CP_1
parte della società danneggiante.
Il tribunale dichiara inammissibili le prove testimoniali volte a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme di denaro in contanti (le uniche per le quali la parte convenuta ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni), in quanto contrarie al disposto di cui agli artt. 2721 e 2726 cod.
civ. e in quanto genericamente formulate;
disponeva invece consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruzione probatoria, il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo la convenuta negato l'esistenza del credito;
nel merito, riteneva provato documentalmente l'adempimento agli incarichi professionali oggetto della pretesa attrice e determinava l'ammontare del compenso secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
nella quale era esposto il conteggio sulla base del tariffario di cui al D.M. 15 maggio 1993, n. 372
Parte («la somma dovuta per il progetto di del punto ristoro con annessi posti letto è pari ad €
Parte 44.001,57…la somma dovuta per il progetto di el vigneto è pari ad € 4.534,58 … la somma
dovuta per le opere di miglioramento fondiario per la chiudenda è pari ad € 2.306,64 … la somma
dovuta per la perizia giurata è pari ad € 6.680,00»). Dall'importo complessivo doveva essere detratto l'acconto pagato dalla ari ad euro 4.000,00. CP_1
Con particolare riferimento alla perizia giurata, il giudicante rilevava, da un lato, come fosse pacifico che il avesse ricevuto a quel titolo dalla la somma di 2.862,70 € e, CP_2 CP_1
dall'altro, che risultava documentato l'impegno dell' attore - il quale non disconosceva la sottoscrizione in calce a detto documento - a pretendere il saldo del prezzo “ad avvenuta
definizione della causa di risarcimento che verrà intentata con riferimento alla azienda agricola
sita in Samatzai Loc. Campu Carradori” (doc. 12 sottoscritto dal sicché il credito residuo CP_2
non era esigibile.
Pertanto, il tribunale condannava l pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di 46.536,15 € oltre interessi dalla costituzione in mora fino al saldo;
le spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., erano poste a carico della convenuta.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.09.2021 ha proposto Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 2047/2021, affidato a tre motivi: i) la violazione dell'art. 2959 c.c.
laddove il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva,
omettendo di valutare le circostanze di fatto allegate dalla convenuta;
ii) la violazione dell'art. 2233 c.c. nonché l'erronea valutazione delle risultanze della espletata CTU in ordine all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale ed alla applicazione delle tariffe professionali;
iii) il mal governo delle istanze istruttorie nella parte in cui il tribunale non ammetteva le prove orali dedotte in sede di comparsa di costituzione e risposta. Si è costituito in giudizio , resistendo all'appello e chiedendo la conferma della Controparte_2
sentenza di primo grado.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è
stata tenuta a decisione all'udienza del 27 settembre 2024 sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si è doluta dell'errata interpretazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di prescrizione presuntiva. In particolare, parte appellante ha censurato la motivazione posta dal primo giudice a fondamento del capo di rigetto e cioè che l'eccezione non può essere utilmente sollevata “qualora il debitore abbia ammesso in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore
neghi l'esistenza, in tutto o in parte del credito oggetto della domanda” (p. 6 sentenza).
ha replicato di avere affermato, fin dal primo atto difensivo, di aver Controparte_1
integralmente estinto il proprio debito attraverso la corresponsione della somma di euro
15.000,00, pattuita relativamente alle tre fasi di svolgimento dell'incarico. Detta allegazione,
secondo l'appellante, non era incompatibile con la presunzione di estinzione e quindi con la facoltà del debitore di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 2959 c.c.
L'appellante ha quindi replicato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che il termine triennale - decorrente dal mese di giugno 2008 allorché il perito veva cessato qualsiasi CP_2
attività a causa dell'inquinamento polveroso proveniente dalla cava, come da stima peritale del
9-07-2008 - era maturato alla data della diffida inoltrata dal medesimo in data 31-10- CP_2
2012.
La censura non ha pregio.
Come già osservato in prime cure, l'ammissione parziale del credito azionato dalla controparte,
sul presupposto che sia dovuta una somma inferiore a quella pretesa, è allegazione incompatibile con la ratio dell'istituto di cui all'art. 2959 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 17595/2019), in quanto «Il
presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956 c. 2 c.c.,
relativa al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale
norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato
pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza» (Cass. Civ. n. 15665/2023).
Non rileva in senso contrario che la convenuta affermasse di aver già corrisposto quanto pattuito per l'incarico originario, a fronte della proposizione di una domanda di pagamento di una somma ben superiore in relazione ai titoli dedotti in giudizio. La contestazione svolta dalla committente in ordine alla durata ed effettiva attuazione delle prestazioni professionali attiene alla prova dei fatti costitutivi, segnatamente qualità e quantità delle prestazioni eseguite e criterio di liquidazione del compenso, e non vale a paralizzare la pretesa in via presuntiva.
Questo rilievo è dirimente ai fini del rigetto dell'eccezione e rende superflua la prova in ordine alla decorrenza del termine triennale.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato le conclusioni del consulente tecnico di ufficio -
cui il tribunale prestava adesione - nella parte in cui l'ausiliario dava applicazione delle tariffe professionali, che tuttavia secondo l' on sarebbero pertinenti nel caso di specie. CP_1
Invero, l'appellante ha prestato acquiescenza alla decisione di primo grado nella parte in cui accertava il diritto del l compenso «… per le attività eseguite, ai termini di pagamento CP_2
previsti nei contratti con riferimento alle fasi di esecuzione dei lavori, posto che da un lato è
pacifico in causa che la decise di non portare avanti i lavori e, dall'altro, che la con CP_1 CP_1
missiva del 2-12-2009 ebbe a revocare qualsiasi incarico al (pag. 9 sentenza e pag. 9 CP_2
atto d'appello), sostenendo però di aver pagato il corrispettivo previsto nella lettera d'incarico
22-03-2007 per l'attività effettivamente eseguita, mentre nulla doveva per la direzione lavori stante la mancata esecuzione delle opere a seguito del recesso da ella esercitato nel 2009.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare il pagamento in contanti della somma di euro 15.000,00, insistendo sulla deduzione istruttoria sul presupposto che l'art. 2721 c.c. prevede una deroga all'inammissibilità
della prova orale in ragione della natura del contratto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza cosicché nel caso di specie la prova sarebbe stata ammissibile alla luce del tenore della comunicazione datata 23.7.2012 (doc. 10 comparsa in primo grado), ove il veva scritto CP_2
che “al fine di regolarizzare la posizione di cui all'oggetto, con la presente sono a richiedervi, [..]
l'elenco degli importi elargitimi”, e della precedente nota del 2 dicembre 2009 con cui la CP_1
(doc. 11) aveva chiesto la notula quietanzata degli importi complessivamente corrisposti.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Giova ripercorrere le vicende processuali di primo grado.
L'attore allegava di aver ricevuto incarico professionale dalla signora on scrittura del 22- CP_1
03-2007, avente ad oggetto la progettazione di opere di miglioramento fondiario ivi analiticamente individuate e la direzione dei lavori di realizzazione di dette opere. Richiamava la pattuizione del corrispettivo pari ad euro 30.000,00 per le opere di cui alle voci da 1) a 9), da corrispondere in misura di euro 4.000,00 alla firma dell'incarico, euro 4.000,00 alla presentazione della pratica edilizia, euro 7.000,00 all'ottenimento della concessione edilizia ed il saldo di euro
15.000,00 in tre rate tra l'inizio e la fine lavori nonché il corrispettivo per l'attività di cui alle voci da 10) a 15), previsto in misura di euro 15.000,00 da pagare in tre rate tra l'inizio e la fine lavori.
Deduceva altresì di aver ricevuto un secondo incarico per la progettazione e direzione lavori di opere aggiuntive (progetto di chiudenda perimetrale), meglio descritte nell'allegato computo metrico risalente al settembre 2007 (doc. 3 fascicolo parte attrice), il cui compenso doveva essere determinato in base al tariffario dei Periti Agrari.
Esponeva inoltre che la li aveva commissionato il 26-04-2007 la progettazione e direzione CP_1
lavori per l'impianto di un nuovo vigneto, di cui al computo metrico estimativo del maggio 2007
(doc. 5 fascicolo attore) e che anche il corrispettivo per tale prestazione doveva essere determinato secondo la tariffa professionale.
Riferiva, infine, di aver redatto, su incarico della risalente al 9-07-2008, anche una perizia CP_1
tecnica stragiudiziale estimativa dei danni derivanti dall'inquinamento polveroso causato dal passaggio di mezzi su una strada vicinale di penetrazione agraria e che il corrispettivo era determinato in euro 6.640,31, oggetto della fattura n. 3 del 9-06-2009 parzialmente pagata dalla n misura di euro 2.862,70 CP_1 Affermava quindi di aver redatto tutta l'attività di progettazione e tutti gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere le concessioni edilizie e concludeva per il pagamento del compenso complessivamente pari ad euro 65.216,05 o nella diversa somma accertata, liquidata in base al tariffario professionale.
Costituendosi, la roponeva eccezione di prescrizione presuntiva e, nel merito, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda sul presupposto che nel giugno 2008 era terminata ogni attività
professionale, essendo stato acclarato che, a causa dell'inquinamento polveroso proveniente dalla vicina cava e relativa strada vicinale, il previsto miglioramento fondiario si era rivelato di impossibile realizzazione (v. comunicazione di recesso prodotta sub doc. 11) con la conseguenza che al perito non spettava il compenso integrale previsto nella lettera d'incarico.
La convenuta sosteneva inoltre di aver pagato in contanti a mani del p.a. la somma complessiva di euro 15.000,00 (euro 4.000,00 alla firma della scrittura 22-03-07, euro 4.000,00 alla presentazione della pratica edilizia ed euro 7.000,00 all'ottenimento della concessione edilizia),
somma di cui lo stesso veva dato atto nella missiva del 23-07-2012 (docc. 10/119). CP_2
Precisava altresì che il i era impegnato a non richiedere il saldo della fattura n. 3/2009 CP_2
fino alla definizione della causa di risarcimento danni.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore contestava sia di aver ricevuto somme in contanti sia di aver condizionato il pagamento del saldo della fattura n. 3/09 alla definizione della causa risarcitoria.
I motivi di impugnazione sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dal di tardività dei rilievi CP_2
critici formulati dalla appellante alla CTU per la prima volta nel secondo grado, in quanto non formalizzati dal consulente di parte nelle osservazioni alla bozza peritale ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Inoltre, l'appellato ha osservato che la censura relativa all'erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti costituisce una eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, che controparte a pena di decadenza avrebbe dovuto sollevare nella comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione è complessivamente infondata. E' principio consolidato quello secondo il quale «… la mancata prospettazione al consulente
tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative
contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame,
laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado» (Cass. Civ. n.
18657/20; v. S.U. n. 5624/2022: «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica
d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate
dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non
tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e
anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove
domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle
risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione al tale
mezzo istruttorio»).
Nella specie, l'appellante ha criticato le modalità di applicazione della tariffa professionale per la determinazione del compenso, diversamente individuato nella lettera d'incarico. Non sono stati introdotti fatti diversi da quelli già allegati nella comparsa di risposta di primo grado, ove la convenuta discuteva l'applicazione della tariffa, né nuove eccezioni.
Quanto alla prova orale riproposta dall'appellante, va senz'altro confermata la valutazione di inammissibilità espressa in prime cure e nell'ordinanza 26-06-2024 di questa Corte. In particolare,
il capo 1) è teso a dimostrare l'esecuzione del pagamento in contanti di euro 15.000,00 in tre rate di cui non è indicato il riferimento temporale né il luogo e comporta la formulazione di una valutazione, preclusa al teste, circa la riferibilità dei predetti pagamenti all'incarico professionale
Parte di progettazione di il capo 2) è irrilevante, in quanto la progettazione risale pacificamente ad epoca anteriore al 2008 e alcun giudizio può essere espresso dal teste circa le cause che avevano indotto la a rinunciare all'esecuzione delle opere;
il capo 3) è irrilevante giacché CP_1
è pacifico l'incarico al er la stima dei danni causati dall'inquinamento polveroso. CP_2
Ciò posto, si deve prendere atto della statuizione del primo giudice circa la prova positiva del pagamento di euro 4.000,00 da parte dell' alla firma del documento 22-03-2007 nonché CP_1 dell'impegno assunto dal i non pretendere il saldo della fattura n. 3/2009, non avendo CP_2
questi disconosciuto “la sottoscrizione in calce al documento con cui tale impegno è stato assunto,
ragion per cui detto credito non può ritenersi esigibile, non essendo stata allegata l'avvenuta
definizione della causa risarcitoria e non essendo state allegate ulteriori ragioni idonee a far venire
meno il citato impegno del creditore” (pag. 11 sentenza impugnata).
Detto capo della decisione non è stato oggetto di appello incidentale e deve ritenersi in giudicato tra le parti.
Deve dunque discutersi del residuo compenso previsto nella scrittura 22-03-07 e del compenso dovuto per gli altri due progetti.
Dall'indagine peritale espletata in primo grado (anche se, per vero, non era oggetto di contestazione) emerge che il perito agrario aveva redatto a regola d'arte il progetto di miglioramento fondiario, completo di tutti gli elaborati, e che aveva ottenuto sia la concessione edilizia sia il nulla osta ANAS. Parimenti a regola d'arte il progetto per la realizzazione di un vigneto e il progetto di chiudenda perimetrale (v. conclusioni del consulente tecnico di primo grado).
Per quanto riguarda la progettazione oggetto della scrittura 22-03-07, va rilevato che il CP_2
chiedeva il compenso sulla base del tariffario professionale, come da fattura n. 6/2012 prodotta nel giudizio di primo grado.
Orbene, a mente della convenzione di incarico, il compenso, “in deroga all'importo relativo alla
somma delle voci previste dal calcolo parcella redatto secondo il tariffario nazionale vigente
dell'ordine professionale”, era stabilito cumulativamente per la progettazione e direzione lavori e le modalità di pagamento erano articolate secondo fase di avanzamento. Nell'ultimo capo della scrittura in questione era altresì previsto che «Il sottoscritto dichiara inoltre di non recedere da
tale affidamento se non previa giustificazione valida e non relativamente banale ed in tal caso di
impegnarsi a corrispondere un onorario equo alle mansioni sino al momento svolte dall'incaricato,
ricalcolate in ottemperanza al tariffario professionale in vigore». Le parti avevano dunque preventivamente concordato che, nel caso di recesso, l'onorario dovuto sarebbe stato remunerato secondo tariffa tenuto conto delle prestazioni svolte. Nella specie, pacifico il recesso esercitato dalla n data 2-12-2009 (doc. 11 fascicolo attrice) CP_1
– i cui presupposti non erano stati contestati dal perito – deve senz'altro trovare applicazione la clausola sopra richiamata e va dunque riconosciuta la remunerazione dell'attività svolta secondo tariffa professionale, senza la maggiorazione del 25% per lo svolgimento parziale dell'incarico (cfr.
Cass. Civ. n. 40182/21: « … nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una
valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta
valida anche in caso di recesso del committente … in tal caso, però, non possono applicarsi le
disposizioni dell'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143 circa la maggiorazione del venticinque per
cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass. n.
15206 del 11/07/2011)»).
Pare d'altronde contrario a buona fede invocare l'interpretazione della clausola nel senso di applicare anche la maggiorazione per incarico parziale, avendo le parti convenuto che, nell'ipotesi di recesso (senza banale motivo), l'onorario sarebbe stato determinato con riferimento alle prestazioni svolte.
Neppure può condividersi il rilievo dell'appellante secondo il quale la rideterminazione in base alle tariffe opererebbe solo in caso di ingiustificata revoca a fronte del chiaro tenore letterale della scrittura laddove richiama il tariffario per il caso di recesso per giusta causa («Il sottoscritto
dichiara inoltre di non recedere da tale affidamento se non previa giustificazione valida e non
relativamente banale e in tal caso …»).
La liquidazione del compenso operata dall'ausiliario nominato in primo grado e recepita in sentenza, va pertanto ridotta della maggiorazione del 25% calcolata dal CTU in euro 5.736,38 (v.
allegato 6 relazione scritta) e conseguentemente rideterminato in euro 38.265,19 il compenso per la progettazione delle opere di miglioramento fondiario oggetto della convenzione d'incarico
22-03-2007.
Diverso discorso va fatto per la progettazione dell'opera aggiuntiva (chiudende perimetrali) e per quella concernente l'impianto del vigneto, per le quali, in mancanza di diversa convenzione, la remunerazione spettante al professionista va senz'altro liquidata secondo la tariffa vigente, a norma dell'art. 2233 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 451/2020: «Il compenso spettante a un architetto o
ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143
del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche
se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata
dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta
e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10 comma 2 della citata legge»),
come calcolata dal c.t.u. in euro 4534,58 per l'opera aggiuntiva ed euro 2.000,00 (somma indicata dal nella propria richiesta di pagamento) per il vigneto. CP_4
Non può, infatti, condividersi l'argomentazione dell'appellante, secondo la quale la previsione di una deroga per la progettazione iniziale escluderebbe l'applicabilità della tariffa per le progettazioni successive, in difetto di alcuna manifestazione di volontà delle parti di segno contrario.
In riforma della sentenza impugnata, il compenso spettante al p.a. er la progettazione CP_2
delle O.M.F., delle chiudende perimetrali e dell'impianto di un vigneto deve essere rideterminato in complessive euro 44.799,77, da cui va detratto l'acconto di euro 4.000,00.
La sig.ra eve di conseguenza essere condannata al pagamento in favore del ella CP_1 CP_2
somma di euro 40.799,77, oltre interessi come determinati in primo grado.
L'accoglimento parziale dell'appello impone una nuova liquidazione delle spese processuali del primo grado.
Ai fini della soccombenza va considerato che l'attore non riconosceva di aver ricevuto il primo acconto né di aver subordinato la dazione della residua somma di cui alla fattura n. 3/2009 alla chiusura della causa di risarcimento dei danni e chiedeva una somma superiore a quella calcolata dal c.t.u.
Le spese processuali di entrambi i gradi devono dunque essere compensate per la metà e poste a carico di nella restante parte, liquidata come in dispositivo al valore medio Controparte_1
dello scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00 € per le prime tre fasi e minimo per la fase conclusiva per il primo grado e ai valori medi, esclusa la fase di trattazione, per il secondo grado. Le spese di c.t.u., disposta nell'interesse di entrambe le parti, devono essere poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 2047/22 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 40.799,77, oltre
[...] Controparte_2
interessi in misura legale dal 5-11-2012 al saldo;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi nella misura della metà,
ponendo a carico di la restante parte, che liquida in euro 3.082,00 per compensi Controparte_1
del primo grado ed euro 3.473,00 per compensi del presente grado;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Cagliari, 9-01-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 412 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Garau che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 7 giugno 2024;
appellante
contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Controparte_2 C.F._2
studio dell'Avv. Stefanino Casti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello
appellato Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: come da comparsa conclusionale del 26 novembre 2024: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 2047/2021 resa nel giudizio contraddistinto al n. RG 5334/2015 emessa dal Tribunale
di Cagliari Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Murru pubblicata in data 24.6.2021
notificata in data 21 luglio 2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto 1- in via preliminare accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti professionali derivanti dalla
commissione di progetto per O.M.F. 22/3/2007 e delle somme reclamate in causa.
2- in via
principale ed in accoglimento del presente gravame accertare e dichiarare l'avvenuto
adempimento delle obbligazioni inerenti il pagamento della somma di euro 15.000,00 siccome
pattuite per la fase progettuale indicata in contratto al punto B) I cpv, ovvero, senza rinuncia al
gravame, limitarne l'importo alle prestazioni rese.
3- In ogni caso rigettare ogni avversa istanza.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria si rinnova l'istanza
di ammissione delle prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 Vi n. 2) con riferimento
ai capi ivi dedotti. Così come chiede disporsi la rinnovazione della CTU sui quesiti già posti e con
riserva di meglio articolare gli stessi in ipotesi di ammissione.”
Nell'interesse della appellata, come da comparsa conclusionale del 26 novembre 2024: “affinché
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: - In via preliminare: rigettare l'avversa
istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per insussistenza
dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. - Nel merito: rigettare l'avverso gravame, in quanto
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata - In ogni caso: Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 29 giugno 2015, il perito agrario CP_2
onveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari l fine di ottenere
[...] Controparte_1
il pagamento del corrispettivo dovutogli per l'attività professionale prestata in favore della convenuta. Il ricorrente esponeva: - di avere ricevuto da con commissione di Controparte_1
progetto per del 22.3.2007, l'incarico di progettazione e direzione lavori per Opere di Pt_1
miglioramento fondiario consistenti in strutture di esercizio agrituristico classificate “punto di
ristoro con annessi posti letto” ed opere accessorie, da eseguirsi nei terreni di sua proprietà siti in agro di Samatzai, località Campu Carradori, del valore stimato in 470.000,00 €; - che le parti avevano pattuito il corrispettivo: A) 30.000,00 € per le opere di cui alle voci da 1 a 9 della commissione di progetto da corrispondersi con le seguenti modalità: acconto iniziale di 4.000,00
€, acconto di 4.000,00 € alla presentazione della pratica edilizia;
acconto di 7.000,00 €
all'ottenimento della concessione edilizia;
la restante quota a saldo di 15.000,00 € in tre rate da
5.000,00 € da corrispondersi a inizio lavori, al 50% dei lavori eseguiti e a fine lavori;
opere di cui alla voce B) 15.000,00 € per le voci da 11 a 15 della commissione di progetto, da corrispondersi in tre rate da 5.000,00 € a inizio lavori, al 50% dei lavori eseguiti e a fine lavori;
- che in corso d'opera sono state commissionate dalla ulteriori opere, del valore di 1.116.894,85 €, di cui al CP_1
computo metrico estimativo generale redatto nel mese di settembre 2007, con onorario determinato secondo la tariffa professionale dei periti agrari di cui al D.M. 372/1993 pari a
52.314,35 €; - di avere ricevuto, in data 26.4.2007, l'incarico di progettazione e direzione lavori per opere di miglioramento fondiario consistenti in un vigneto (nuovo impianto) da eseguirsi negli stessi terreni, del valore di 36.245,24 €, con onorario secondo la tariffa professionale dei periti agrari di cui al D.M. 372/1993 pari a 4.899,00; - di avere ottenuto tutte le necessarie concessioni e autorizzazioni amministrative e di avere puntualmente dato esecuzione agli incarichi ricevuti,
come documentato dalle dettagliate corografie, planimetrie catastali, progetti, specifiche di ubicazione delle opere, relazioni tecniche, redatti nel settembre 2007 con riferimento al punto di ristoro, al vigneto e alla chiudenda perimetrale;
- di essere stato incaricato in data 9.7.2008 di redigere una perizia tecnica stragiudiziale estimativa dei danni subiti dall'azienda agricola CP_1
per l'“inquinamento polveroso causato dal passaggio di mezzi inadeguati su strada vicinale di
penetrazione agraria”; - di avere portato a termine quest'ultimo incarico con perizia economico estimativa del 9.06.2009, con emissione di fattura per 6.840,32 €, onorata solo in parte per
2.862,70 €.
Tanto premesso, chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 65.216,05, di cui: - €
3.977,62 a titolo di saldo della fattura n. 3 del 9.06.2009 relativa alla perizia stragiudiziale di stima danni;
- € 61.238,45, in forza della fattura n. 6 del 18.10.2012 relativa agli incarichi di progettazione e direzione lavori del Punto Ristoro (commissione progetto per del Pt_1
22.03.2007), del (incarico professionale del 26.04.2007) e della Chiudenda Perimetrale Pt_2
(cfr. computo metrico estimativo settembre 2007).
Si costituiva in giudizio er contestare le avverse domande, eccependo: - in rito Controparte_1
l'erroneità del procedimento prescelto e la necessità di convertire il rito sommario nel rito ordinario di cognizione;
- l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti professionali reclamati alla data di notifica del ricorso introduttivo, rispetto ad un incarico di progettazione e direzione lavori sottoscritto in data 22.03.2007; - che in ogni caso le prestazioni per cui la parte ricorrente aveva chiesto il pagamento dei compensi erano state eseguite solo in minima parte a causa del fenomeno dell'inquinamento polveroso che aveva determinato la definitiva interruzione delle opere e di ogni attività professionale all'interno dell'azienda nel giugno dell'anno 2008; - CP_1
che, in riscontro alla richiesta di pagamento del 31.10.2012 del era stata CP_2
tempestivamente eccepita, nell'interesse della con diffida del 22.11.2012, la prescrizione CP_1
triennale dei crediti ex art. 2956 co. 2 cod. civ.; - che nella “perizia di danni derivanti
dall'inquinamento polveroso” all'azienda agricola di proprietà della lo stesso CP_1 CP_2
aveva individuato l'inizio del fenomeno nel mese di giugno 2008; - che non erano mai state eseguite le voci indicate ai punti da 1) a 15) della commissione di progetto;
- che erano state corrisposte in contanti ed a mani del e somme di euro 4.000,00 alla firma dell'incarico, CP_2
euro 4.000,00 alla presentazione della pratica edilizia, euro 7.000,00 all'ottenimento della concessione edilizia;
- che in data 2 dicembre 2009 la affermando di avere integralmente CP_1
assolto ogni onere di pagamento dovuto sulla base delle pattuizioni contrattuali realmente adempiute, formalizzava il recesso e la revoca dalla commissione di progetto (doc.11) e chiedeva la notula quietanzata degli importi complessivamente corrisposti;
- che la fattura n° 3 del
09/06/2009 era stata onorata con l'esborso della somma di euro 2.862.70, come da quietanza di pagamento rilasciata dallo stesso professionista in data 23.6.2009 (doc. 12), il quale si era impegnato ad esigere il saldo solo ad avvenuta definizione della causa di risarcimento dei danni contro la che medio tempore era stata interrotta in quanto la Società era stata Controparte_3
assoggettata a procedura fallimentare;
- che, pertanto, il reclamato saldo era inesigibile in quanto la definizione del procedimento costituiva condizione del relativo pagamento;
- che dalla oggettiva e comprovata impossibilità di dare seguito al progetto de quo, conseguiva l'inesigibilità
del credito nella sua interezza in quanto il versamento era stato previsto a condizione dell'effettiva realizzazione delle opere e alle seguenti modalità e cadenze: euro 30.000,00 per le opere di cui ai punti da 1) a 9) mai eseguite;
euro 15.000,00 per le opere di cui ai punti da 10) a
15) mai eseguite.
A seguito del mutamento di rito da speciale a ordinario, l'attore con le memorie ex art. 183
comma VI c.p.c. contestava di avere ricevuto somme di denaro in contanti ed escludeva che vi fosse un accordo nel senso di subordinare il pagamento del corrispettivo della perizia di stima dei danni al conseguimento del ristoro dei medesimi danni a favore dell'azienda agricola da CP_1
parte della società danneggiante.
Il tribunale dichiara inammissibili le prove testimoniali volte a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme di denaro in contanti (le uniche per le quali la parte convenuta ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni), in quanto contrarie al disposto di cui agli artt. 2721 e 2726 cod.
civ. e in quanto genericamente formulate;
disponeva invece consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruzione probatoria, il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo la convenuta negato l'esistenza del credito;
nel merito, riteneva provato documentalmente l'adempimento agli incarichi professionali oggetto della pretesa attrice e determinava l'ammontare del compenso secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
nella quale era esposto il conteggio sulla base del tariffario di cui al D.M. 15 maggio 1993, n. 372
Parte («la somma dovuta per il progetto di del punto ristoro con annessi posti letto è pari ad €
Parte 44.001,57…la somma dovuta per il progetto di el vigneto è pari ad € 4.534,58 … la somma
dovuta per le opere di miglioramento fondiario per la chiudenda è pari ad € 2.306,64 … la somma
dovuta per la perizia giurata è pari ad € 6.680,00»). Dall'importo complessivo doveva essere detratto l'acconto pagato dalla ari ad euro 4.000,00. CP_1
Con particolare riferimento alla perizia giurata, il giudicante rilevava, da un lato, come fosse pacifico che il avesse ricevuto a quel titolo dalla la somma di 2.862,70 € e, CP_2 CP_1
dall'altro, che risultava documentato l'impegno dell' attore - il quale non disconosceva la sottoscrizione in calce a detto documento - a pretendere il saldo del prezzo “ad avvenuta
definizione della causa di risarcimento che verrà intentata con riferimento alla azienda agricola
sita in Samatzai Loc. Campu Carradori” (doc. 12 sottoscritto dal sicché il credito residuo CP_2
non era esigibile.
Pertanto, il tribunale condannava l pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di 46.536,15 € oltre interessi dalla costituzione in mora fino al saldo;
le spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., erano poste a carico della convenuta.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.09.2021 ha proposto Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 2047/2021, affidato a tre motivi: i) la violazione dell'art. 2959 c.c.
laddove il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva,
omettendo di valutare le circostanze di fatto allegate dalla convenuta;
ii) la violazione dell'art. 2233 c.c. nonché l'erronea valutazione delle risultanze della espletata CTU in ordine all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale ed alla applicazione delle tariffe professionali;
iii) il mal governo delle istanze istruttorie nella parte in cui il tribunale non ammetteva le prove orali dedotte in sede di comparsa di costituzione e risposta. Si è costituito in giudizio , resistendo all'appello e chiedendo la conferma della Controparte_2
sentenza di primo grado.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è
stata tenuta a decisione all'udienza del 27 settembre 2024 sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si è doluta dell'errata interpretazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di prescrizione presuntiva. In particolare, parte appellante ha censurato la motivazione posta dal primo giudice a fondamento del capo di rigetto e cioè che l'eccezione non può essere utilmente sollevata “qualora il debitore abbia ammesso in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore
neghi l'esistenza, in tutto o in parte del credito oggetto della domanda” (p. 6 sentenza).
ha replicato di avere affermato, fin dal primo atto difensivo, di aver Controparte_1
integralmente estinto il proprio debito attraverso la corresponsione della somma di euro
15.000,00, pattuita relativamente alle tre fasi di svolgimento dell'incarico. Detta allegazione,
secondo l'appellante, non era incompatibile con la presunzione di estinzione e quindi con la facoltà del debitore di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 2959 c.c.
L'appellante ha quindi replicato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che il termine triennale - decorrente dal mese di giugno 2008 allorché il perito veva cessato qualsiasi CP_2
attività a causa dell'inquinamento polveroso proveniente dalla cava, come da stima peritale del
9-07-2008 - era maturato alla data della diffida inoltrata dal medesimo in data 31-10- CP_2
2012.
La censura non ha pregio.
Come già osservato in prime cure, l'ammissione parziale del credito azionato dalla controparte,
sul presupposto che sia dovuta una somma inferiore a quella pretesa, è allegazione incompatibile con la ratio dell'istituto di cui all'art. 2959 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 17595/2019), in quanto «Il
presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956 c. 2 c.c.,
relativa al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale
norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato
pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza» (Cass. Civ. n. 15665/2023).
Non rileva in senso contrario che la convenuta affermasse di aver già corrisposto quanto pattuito per l'incarico originario, a fronte della proposizione di una domanda di pagamento di una somma ben superiore in relazione ai titoli dedotti in giudizio. La contestazione svolta dalla committente in ordine alla durata ed effettiva attuazione delle prestazioni professionali attiene alla prova dei fatti costitutivi, segnatamente qualità e quantità delle prestazioni eseguite e criterio di liquidazione del compenso, e non vale a paralizzare la pretesa in via presuntiva.
Questo rilievo è dirimente ai fini del rigetto dell'eccezione e rende superflua la prova in ordine alla decorrenza del termine triennale.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato le conclusioni del consulente tecnico di ufficio -
cui il tribunale prestava adesione - nella parte in cui l'ausiliario dava applicazione delle tariffe professionali, che tuttavia secondo l' on sarebbero pertinenti nel caso di specie. CP_1
Invero, l'appellante ha prestato acquiescenza alla decisione di primo grado nella parte in cui accertava il diritto del l compenso «… per le attività eseguite, ai termini di pagamento CP_2
previsti nei contratti con riferimento alle fasi di esecuzione dei lavori, posto che da un lato è
pacifico in causa che la decise di non portare avanti i lavori e, dall'altro, che la con CP_1 CP_1
missiva del 2-12-2009 ebbe a revocare qualsiasi incarico al (pag. 9 sentenza e pag. 9 CP_2
atto d'appello), sostenendo però di aver pagato il corrispettivo previsto nella lettera d'incarico
22-03-2007 per l'attività effettivamente eseguita, mentre nulla doveva per la direzione lavori stante la mancata esecuzione delle opere a seguito del recesso da ella esercitato nel 2009.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare il pagamento in contanti della somma di euro 15.000,00, insistendo sulla deduzione istruttoria sul presupposto che l'art. 2721 c.c. prevede una deroga all'inammissibilità
della prova orale in ragione della natura del contratto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza cosicché nel caso di specie la prova sarebbe stata ammissibile alla luce del tenore della comunicazione datata 23.7.2012 (doc. 10 comparsa in primo grado), ove il veva scritto CP_2
che “al fine di regolarizzare la posizione di cui all'oggetto, con la presente sono a richiedervi, [..]
l'elenco degli importi elargitimi”, e della precedente nota del 2 dicembre 2009 con cui la CP_1
(doc. 11) aveva chiesto la notula quietanzata degli importi complessivamente corrisposti.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Giova ripercorrere le vicende processuali di primo grado.
L'attore allegava di aver ricevuto incarico professionale dalla signora on scrittura del 22- CP_1
03-2007, avente ad oggetto la progettazione di opere di miglioramento fondiario ivi analiticamente individuate e la direzione dei lavori di realizzazione di dette opere. Richiamava la pattuizione del corrispettivo pari ad euro 30.000,00 per le opere di cui alle voci da 1) a 9), da corrispondere in misura di euro 4.000,00 alla firma dell'incarico, euro 4.000,00 alla presentazione della pratica edilizia, euro 7.000,00 all'ottenimento della concessione edilizia ed il saldo di euro
15.000,00 in tre rate tra l'inizio e la fine lavori nonché il corrispettivo per l'attività di cui alle voci da 10) a 15), previsto in misura di euro 15.000,00 da pagare in tre rate tra l'inizio e la fine lavori.
Deduceva altresì di aver ricevuto un secondo incarico per la progettazione e direzione lavori di opere aggiuntive (progetto di chiudenda perimetrale), meglio descritte nell'allegato computo metrico risalente al settembre 2007 (doc. 3 fascicolo parte attrice), il cui compenso doveva essere determinato in base al tariffario dei Periti Agrari.
Esponeva inoltre che la li aveva commissionato il 26-04-2007 la progettazione e direzione CP_1
lavori per l'impianto di un nuovo vigneto, di cui al computo metrico estimativo del maggio 2007
(doc. 5 fascicolo attore) e che anche il corrispettivo per tale prestazione doveva essere determinato secondo la tariffa professionale.
Riferiva, infine, di aver redatto, su incarico della risalente al 9-07-2008, anche una perizia CP_1
tecnica stragiudiziale estimativa dei danni derivanti dall'inquinamento polveroso causato dal passaggio di mezzi su una strada vicinale di penetrazione agraria e che il corrispettivo era determinato in euro 6.640,31, oggetto della fattura n. 3 del 9-06-2009 parzialmente pagata dalla n misura di euro 2.862,70 CP_1 Affermava quindi di aver redatto tutta l'attività di progettazione e tutti gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere le concessioni edilizie e concludeva per il pagamento del compenso complessivamente pari ad euro 65.216,05 o nella diversa somma accertata, liquidata in base al tariffario professionale.
Costituendosi, la roponeva eccezione di prescrizione presuntiva e, nel merito, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda sul presupposto che nel giugno 2008 era terminata ogni attività
professionale, essendo stato acclarato che, a causa dell'inquinamento polveroso proveniente dalla vicina cava e relativa strada vicinale, il previsto miglioramento fondiario si era rivelato di impossibile realizzazione (v. comunicazione di recesso prodotta sub doc. 11) con la conseguenza che al perito non spettava il compenso integrale previsto nella lettera d'incarico.
La convenuta sosteneva inoltre di aver pagato in contanti a mani del p.a. la somma complessiva di euro 15.000,00 (euro 4.000,00 alla firma della scrittura 22-03-07, euro 4.000,00 alla presentazione della pratica edilizia ed euro 7.000,00 all'ottenimento della concessione edilizia),
somma di cui lo stesso veva dato atto nella missiva del 23-07-2012 (docc. 10/119). CP_2
Precisava altresì che il i era impegnato a non richiedere il saldo della fattura n. 3/2009 CP_2
fino alla definizione della causa di risarcimento danni.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore contestava sia di aver ricevuto somme in contanti sia di aver condizionato il pagamento del saldo della fattura n. 3/09 alla definizione della causa risarcitoria.
I motivi di impugnazione sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dal di tardività dei rilievi CP_2
critici formulati dalla appellante alla CTU per la prima volta nel secondo grado, in quanto non formalizzati dal consulente di parte nelle osservazioni alla bozza peritale ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Inoltre, l'appellato ha osservato che la censura relativa all'erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti costituisce una eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, che controparte a pena di decadenza avrebbe dovuto sollevare nella comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione è complessivamente infondata. E' principio consolidato quello secondo il quale «… la mancata prospettazione al consulente
tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative
contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame,
laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado» (Cass. Civ. n.
18657/20; v. S.U. n. 5624/2022: «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica
d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate
dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non
tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e
anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove
domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle
risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione al tale
mezzo istruttorio»).
Nella specie, l'appellante ha criticato le modalità di applicazione della tariffa professionale per la determinazione del compenso, diversamente individuato nella lettera d'incarico. Non sono stati introdotti fatti diversi da quelli già allegati nella comparsa di risposta di primo grado, ove la convenuta discuteva l'applicazione della tariffa, né nuove eccezioni.
Quanto alla prova orale riproposta dall'appellante, va senz'altro confermata la valutazione di inammissibilità espressa in prime cure e nell'ordinanza 26-06-2024 di questa Corte. In particolare,
il capo 1) è teso a dimostrare l'esecuzione del pagamento in contanti di euro 15.000,00 in tre rate di cui non è indicato il riferimento temporale né il luogo e comporta la formulazione di una valutazione, preclusa al teste, circa la riferibilità dei predetti pagamenti all'incarico professionale
Parte di progettazione di il capo 2) è irrilevante, in quanto la progettazione risale pacificamente ad epoca anteriore al 2008 e alcun giudizio può essere espresso dal teste circa le cause che avevano indotto la a rinunciare all'esecuzione delle opere;
il capo 3) è irrilevante giacché CP_1
è pacifico l'incarico al er la stima dei danni causati dall'inquinamento polveroso. CP_2
Ciò posto, si deve prendere atto della statuizione del primo giudice circa la prova positiva del pagamento di euro 4.000,00 da parte dell' alla firma del documento 22-03-2007 nonché CP_1 dell'impegno assunto dal i non pretendere il saldo della fattura n. 3/2009, non avendo CP_2
questi disconosciuto “la sottoscrizione in calce al documento con cui tale impegno è stato assunto,
ragion per cui detto credito non può ritenersi esigibile, non essendo stata allegata l'avvenuta
definizione della causa risarcitoria e non essendo state allegate ulteriori ragioni idonee a far venire
meno il citato impegno del creditore” (pag. 11 sentenza impugnata).
Detto capo della decisione non è stato oggetto di appello incidentale e deve ritenersi in giudicato tra le parti.
Deve dunque discutersi del residuo compenso previsto nella scrittura 22-03-07 e del compenso dovuto per gli altri due progetti.
Dall'indagine peritale espletata in primo grado (anche se, per vero, non era oggetto di contestazione) emerge che il perito agrario aveva redatto a regola d'arte il progetto di miglioramento fondiario, completo di tutti gli elaborati, e che aveva ottenuto sia la concessione edilizia sia il nulla osta ANAS. Parimenti a regola d'arte il progetto per la realizzazione di un vigneto e il progetto di chiudenda perimetrale (v. conclusioni del consulente tecnico di primo grado).
Per quanto riguarda la progettazione oggetto della scrittura 22-03-07, va rilevato che il CP_2
chiedeva il compenso sulla base del tariffario professionale, come da fattura n. 6/2012 prodotta nel giudizio di primo grado.
Orbene, a mente della convenzione di incarico, il compenso, “in deroga all'importo relativo alla
somma delle voci previste dal calcolo parcella redatto secondo il tariffario nazionale vigente
dell'ordine professionale”, era stabilito cumulativamente per la progettazione e direzione lavori e le modalità di pagamento erano articolate secondo fase di avanzamento. Nell'ultimo capo della scrittura in questione era altresì previsto che «Il sottoscritto dichiara inoltre di non recedere da
tale affidamento se non previa giustificazione valida e non relativamente banale ed in tal caso di
impegnarsi a corrispondere un onorario equo alle mansioni sino al momento svolte dall'incaricato,
ricalcolate in ottemperanza al tariffario professionale in vigore». Le parti avevano dunque preventivamente concordato che, nel caso di recesso, l'onorario dovuto sarebbe stato remunerato secondo tariffa tenuto conto delle prestazioni svolte. Nella specie, pacifico il recesso esercitato dalla n data 2-12-2009 (doc. 11 fascicolo attrice) CP_1
– i cui presupposti non erano stati contestati dal perito – deve senz'altro trovare applicazione la clausola sopra richiamata e va dunque riconosciuta la remunerazione dell'attività svolta secondo tariffa professionale, senza la maggiorazione del 25% per lo svolgimento parziale dell'incarico (cfr.
Cass. Civ. n. 40182/21: « … nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una
valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta
valida anche in caso di recesso del committente … in tal caso, però, non possono applicarsi le
disposizioni dell'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143 circa la maggiorazione del venticinque per
cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass. n.
15206 del 11/07/2011)»).
Pare d'altronde contrario a buona fede invocare l'interpretazione della clausola nel senso di applicare anche la maggiorazione per incarico parziale, avendo le parti convenuto che, nell'ipotesi di recesso (senza banale motivo), l'onorario sarebbe stato determinato con riferimento alle prestazioni svolte.
Neppure può condividersi il rilievo dell'appellante secondo il quale la rideterminazione in base alle tariffe opererebbe solo in caso di ingiustificata revoca a fronte del chiaro tenore letterale della scrittura laddove richiama il tariffario per il caso di recesso per giusta causa («Il sottoscritto
dichiara inoltre di non recedere da tale affidamento se non previa giustificazione valida e non
relativamente banale e in tal caso …»).
La liquidazione del compenso operata dall'ausiliario nominato in primo grado e recepita in sentenza, va pertanto ridotta della maggiorazione del 25% calcolata dal CTU in euro 5.736,38 (v.
allegato 6 relazione scritta) e conseguentemente rideterminato in euro 38.265,19 il compenso per la progettazione delle opere di miglioramento fondiario oggetto della convenzione d'incarico
22-03-2007.
Diverso discorso va fatto per la progettazione dell'opera aggiuntiva (chiudende perimetrali) e per quella concernente l'impianto del vigneto, per le quali, in mancanza di diversa convenzione, la remunerazione spettante al professionista va senz'altro liquidata secondo la tariffa vigente, a norma dell'art. 2233 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 451/2020: «Il compenso spettante a un architetto o
ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143
del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche
se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata
dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta
e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10 comma 2 della citata legge»),
come calcolata dal c.t.u. in euro 4534,58 per l'opera aggiuntiva ed euro 2.000,00 (somma indicata dal nella propria richiesta di pagamento) per il vigneto. CP_4
Non può, infatti, condividersi l'argomentazione dell'appellante, secondo la quale la previsione di una deroga per la progettazione iniziale escluderebbe l'applicabilità della tariffa per le progettazioni successive, in difetto di alcuna manifestazione di volontà delle parti di segno contrario.
In riforma della sentenza impugnata, il compenso spettante al p.a. er la progettazione CP_2
delle O.M.F., delle chiudende perimetrali e dell'impianto di un vigneto deve essere rideterminato in complessive euro 44.799,77, da cui va detratto l'acconto di euro 4.000,00.
La sig.ra eve di conseguenza essere condannata al pagamento in favore del ella CP_1 CP_2
somma di euro 40.799,77, oltre interessi come determinati in primo grado.
L'accoglimento parziale dell'appello impone una nuova liquidazione delle spese processuali del primo grado.
Ai fini della soccombenza va considerato che l'attore non riconosceva di aver ricevuto il primo acconto né di aver subordinato la dazione della residua somma di cui alla fattura n. 3/2009 alla chiusura della causa di risarcimento dei danni e chiedeva una somma superiore a quella calcolata dal c.t.u.
Le spese processuali di entrambi i gradi devono dunque essere compensate per la metà e poste a carico di nella restante parte, liquidata come in dispositivo al valore medio Controparte_1
dello scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00 € per le prime tre fasi e minimo per la fase conclusiva per il primo grado e ai valori medi, esclusa la fase di trattazione, per il secondo grado. Le spese di c.t.u., disposta nell'interesse di entrambe le parti, devono essere poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 2047/22 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 40.799,77, oltre
[...] Controparte_2
interessi in misura legale dal 5-11-2012 al saldo;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi nella misura della metà,
ponendo a carico di la restante parte, che liquida in euro 3.082,00 per compensi Controparte_1
del primo grado ed euro 3.473,00 per compensi del presente grado;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Cagliari, 9-01-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu