Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 14972/2024 R.G.L.
TRA
, nata il [...] a [...], e ivi residente in [...]
n.46, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pellicano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via F. Crispi n.44.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via De CP_1
Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto.
RESISTENTE
***
OGGETTO: contribuzione figurativa art. 80 L n. 388/2000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.6.2024, parte ricorrente esponeva di lavorare presso l'I.C. Pertini
n.87 D. Guanella di Napoli nella qualità di insegnante;
di avere presentato domanda di aggravamento in data 29.3.2023 per ottenere il riconoscimento dei benefici in favore degli invalidi civili, al fine di ottenere la maggiorazione contributiva consistente in due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro, ai fini del diritto e della misura della pensione;
che la Commissione Medica nella seduta del 2.11.2023 non l'aveva riconosciuta invalida nella misura prevista dalla legge per ottenere il detto beneficio.
Concludeva chiedendo “B) in via preliminare e istruttoria nominare un consulente tecnico d'ufficio
(C.T.U.), al fine di accertare la percentuale di invalidità civile di cui è portatore il ricorrente (nella misura superiore al 74%) per usufruire del bonus – maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa l'anno - ex Legge 23 dicembre 2000 n.388 art.80 comma 3 e successive modifiche ed integrazioni, qualora si accertasse, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda del 29.03.2023 o dalla diversa data che vorrà accertare il C.T.U.; C)
74% (dal 75 al 100%), legittimante il diritto del ricorrente al bonus - maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa l'anno - ex Legge 23 dicembre 2000 n.388 art.80 comma 3 e successive modifiche ed integrazioni (con tutti i benefici di legge), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda del 29.03.2023 o dalla diversa data che vorrà accertare il C.T.U.; D) condannare altresì l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese CP_1
(oltre quelle di consulenza), diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ad esso AVV.to
ANTONIO PELLICANO anticipatario”.
CP_ L' regolarmente citato, si costituiva con memoria nella quale eccepiva preliminarmente la giurisdizione della Corte dei Conti Regione Campania per i benefici di cui all'art. 80 comma 3 della
L. 388/2000; eccepiva altresì la nullità del ricorso per la lacunosa descrizione degli elementi in fatto posti a base della domanda rilevando l'esposizione generica di alcune patologie di cui la ricorrente risultava essere affetta;
sosteneva che non emergevano fatti che potessero condurre a una valutazione dello stato invalidante diversa da quella espressa dalla competente Commissione Medica dell' . CP_1
Concludeva chiedendo “previa declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti Regione
Campania rispetto alla domanda formulata ex art 80 L388/2000, il Giudice voglia dichiarare inammissibile o in via gradata voglia rigettare l'avverso ricorso con vittoria di spese”.
In esito alla udienza cartolare del 20.3.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
In via preliminare deve essere rigetta l'eccezione di inammissibllità del ricorso ai sensi dell' art. 414
c.p.c., per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa DI .
In particolare, per costante giurisprudenza della Cassazione, Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. (Cass. civ. n. 3126/2011) . Orbene, nella specie, dall'esame complessivo dell'atto, è possibile risalire alla esatta determinazione dell'oggetto della domanda e della esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda stessa si fonda.
E' invece fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. .
E' pacifico che la ricorrente abbia svolto e svolga attività lavorativa pubblica, quale insegnante presso l'I.C. Pertini n.87 D. Guanella di Napoli.
Orbene, l'art. 13 del R.D. 12.7.1934 n. 1214 stabilisce che la Corte di Conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo al decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico del 21.2.1985 n. 70.
L'articolo 62 del predetto regio decreto stabilisce che: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione della pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.
Il combinato disposto di queste due norme è interpretato dalla consolidata giurisprudenza nel senso che alla Corte dei Conti sono attribuiti tutti i giudizi concernenti la concessione, la misura della pensione ed ogni altra controversia in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la giurisdizione della Corte dei Conti nel giudizio pensionistico (Cass. sez. un. 18.3.1999 n. 152), affermando che si tratta di una vera e propria giurisdizione di carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale.
La Corte, nella sentenza citata, richiama, a sua volta, l'esistenza di un orientamento pacifico secondo il quale, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. 12.7.1934 n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai trattamenti stessi sia sotto il profilo dell'”an” che sotto quello del “quantum” (Cass.
n. 8682 del 1996).
La Cassazione a sezioni unite ha poi ritenuto, con ordinanza n. 15057 del 19/06/2017, che: “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei
Conti“.
Nel caso in esame , la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della maggiorazione contributiva consistente in due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro, ai fini del diritto e della misura della pensione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è pertanto fondata, dovendo ritenersi la domanda inerente il beneficio pensionistico rientrare nella giurisdizione della Corte dei Conti.
In particolare, l''art. 80 comma 3 L n. 388/2000 prevede: “3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Di recente, la Cassazione civile a sez. un., con la sentenza del 13/05/2021, n.12903 ha dichiarato la giurisdizione della Corte di conti, affrontando una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, essendo la vicenda scaturita proprio da una domanda avente a oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del diritto al trattamento pensionistico e in particolare da richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari dell'invalidità civile utili per il riconoscimento proprio dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3.
La Corte ha ritenuto nella specie “un chiaro rapporto di strumentalità tra l'accertamento dello status di invalida e la prestazione che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile al diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, proprio come disciplinato dall'art. 80 richiamato” e ha sul punto richiamato le proprie decisioni a Sezioni Unite del 8 luglio 2019, n. 18271 e del 14 aprile 2020, n. 7830 sul punto della inesistenza di disposizioni che consentano l'esperibilità di un' azione di mero accertamento dello stato di invalidità, essendosi negato in tali casi, sulla base dei principi generali , la stessa sussistenza di un interesse ad agire, concreto ed attuale, alla proponibilità di detta domanda, non potendo, del resto, essere presupposto per la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, dei meri fatti, anche se giuridicamente rilevati, ma solo dei diritti soggettivi o interessi legittimi (“i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero ricavare”, Cass., Sez. Un., 29 novembre 1988, n. 6468).
La Corte, nella indicata sentenza 12903/21, ha inoltre rimarcato che “Non coglie pertanto nel segno l'obiezione della controricorrente secondo cui la finalizzazione dell'accertamento del grado di invalidità civile e la sua decorrenza sarebbero pertanto solo eventualmente finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000 (v. pag. 12 del controricorso), che presuppone, appunto, una invalidità superiore al settantaquattro per cento (cfr. Cass. 18 gennaio
2012, n. 707), rappresentando, in sostanza, lo stato invalidante il presupposto (ossia l'antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere (come ad esempio avviene per l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l'esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discenderebbe l'interesse dell'invalido all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega. Un interesse di tale genere non è infatti realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità (Cass.
6565/2004, cit., oltre alla su richiamata giurisprudenza). Nello specifico, l'accertamento richiesto Cont dalla on la domanda proposta al giudice del lavoro è chiaramente orientato al riconoscimento dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.
La materia della “pensione in tutto o in parte a carico dello Stato” esula, dunque, dalla giurisdizione del giudice ordinario individuata dall'art. 442 c.p.c.. E' ius receptum che la suddetta giurisdizione in materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso si estende anche alle problematiche connesse, quali (…) l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e la consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (v. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252), il ricalcolo della pensione per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 70 del 2015 (v. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29395; Cass.
28 dicembre 2018, n. 33661). Più in specifico, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini della L. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perchè, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati. Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., Sez. Un., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito da Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17689; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18573.
(…) E' stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, R.D. n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del ipetitum' sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi). Così il suddetto principio va applicato alla fattispecie in esame in cui, come detto, l'accertamento dell'invalidità (in misura superiore al 74 per cento) è finalizzato ad ottenere (L. n. 388 del 2000, ex art. 80, comma 3,) per ogni anno di servizio presso la pubblica amministrazione, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (beneficio riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa).
(…) Secondo la tesi esposta dalla difesa della controricorrente, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. avrebbe modificato questo assetto, prevedendo che le domande di mero accertamento dell'invalidità civile – a qualunque scopo formulate sarebbero azionabili obbligatoriamente di fronte al giudice ordinario. Tale tesi – in mancanza di qualunque riferimento positivo in tal senso – non è persuasiva, in quanto l'a.t.p.o è un istituto meramente interno alla giurisdizione ordinaria e la presuppone e non è in base alla norma che lo istituisce, che sul punto tace, ma a quelle che se ne occupano ratione materiae che va effettuata la perimetrazione della linea di confine fra le giurisdizioni.
(…) l'accertamento di un grado di invalidità civile non ha, in base a quanto detto, dignità di status o situazione autonomamente tutelabile, essendo rilevante esclusivamente quale frazione di altri diritti.
E' solo la spendita dei suddetti altri diritti che consente di ritenere un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. corroborato dal necessario interesse ad agire. L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100
c.p.c.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (…) Certo è che, trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Del resto, come è stato più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 1993, n. 5329; Cass., Sez. Un., 6 maggio
1993, n. 10297; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2008, n. 171; Cass., Sez. Un., n. 17927/2013 cit.), e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo stata accertata la giurisdizione nella specie della Corte dei Conti.
In considerazione della natura interpretativa della lite e del recente formarsi dell'orientamento di cui si è dato conto su materia postulante l'accertamento di requisito sanitario in relazione a prestazione di natura previdenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi .
Napoli, 21.3.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Tomassi