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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8734/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8734/2020 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giandomenico Leggiero (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
di quest'ultimo, sito in Monopoli alla via Pirandello n. 6 – indirizzo pec:
; Email_1
OPPONENTE
Contro
, già (P.I. in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi (C.F.: ), ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Verona, vicolo S. Bernardino, n. 5A –
indirizzo pec: ; Email_2
OPPOSTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da note di udienza depositate il 30.9.24.
Per l'OP: come da note di udienza depositate il 2.10.24.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1574/2020, emesso in data 20.4.2020 e pubblicato il 23.4.2020, il Tribunale di Bari
ingiungeva a ed a nella rispettiva qualità di debitore principale e Parte_2 Parte_1
coobbligata, di pagare, in solido, su istanza ed in favore di la somma complessiva di Controparte_1
€ 54.776,54, oltre interessi di mora e spese processuali, in forza di contratto di finanziamento sottoscritto con Compass S.p.A., cui erano seguite plurime cessioni del credito, l'ultima delle quali in favore della ricorrente.
Avverso detto provvedimento proponeva opposizione l'ingiunta con atto di Parte_1
citazione notificato il 27.6.2020, deducendo:
- l'inammissibilità del decreto per difetto di corrispondenza ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 tra l'estratto conto inviato dalla banca al cliente e quello conforme alle scritture contabili,
certificato dal dirigente;
- l'erroneo calcolo degli interessi operato dall'OP, effettuato sull'importo delle rate scadute, sì da realizzare una forma di anatocismo;
- l'omessa notifica alla coobbligata delle avvenute cessioni del credito, rivolta unicamente al debitore principale . Parte_2
L'opponente chiedeva pertanto dichiararsi, in via principale, la nullità del decreto opposto e, in via subordinata, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. pagina 2 di 12 In via istruttoria, instava per l'ammissione di una c.t.u. contabile atta a determinare correttamente l'importo degli interessi dovuti ed accertarne la natura usuraria, previo esperimento del tentativo di conciliazione.
Si costituiva con comparsa depositata il 2.3.2021 l'OP rilevando: Controparte_1
- l'omessa contestazione specifica ex art.115 c.p.c. da parte dell'opponente dell'esistenza del credito, derivante da contratto di prestito personale n. 6363052 da ella sottoscritto in qualità di garante con Compass S.p.A., e dell'entità del debito residuo (per un totale di complessivi €
54.776,54);
- l'assolvimento, per parte propria, dell'onere della prova del credito tramite produzione del titolo ed allegazione dell'inadempimento, corroborata anche da ulteriori allegazioni (accettazione della richiesta di finanziamento Compass sottoscritta dai condebitori in solido e comunicazione relativa all'avvenuta decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, inviata alla coobbligata).
Obiettava poi, in relazione alla mancata notifica della cessione, di aver allegato la comunicazione effettuata da Compass al debitore principale e per conoscenza alla coobbligata, relativa all'imminente cessione del credito, sebbene quest'ultima produca i propri effetti nei confronti del debitore ceduto indipendentemente dall'avvenuta notifica.
Respingeva l'eccezione fondata sull'inidoneità degli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. ad assurgere a fonte di prova, sul rilievo che per i finanziamenti personali, come quello oggetto di causa,
tale produzione non è necessaria, trattandosi di piano di rimborso fisso e concordato ex ante nel contratto.
pagina 3 di 12 Ribatteva la corretta quantificazione degli interessi, osservando che questi erano stati calcolati secondo il tasso pattuito ex contractu del 12% annuo sul solo importo capitale, non potendosi configurare nella specie alcuna forma di anatocismo, neppure astrattamente;
tanto più che il tipo di ammortamento utilizzato (c.d. “alla francese”) impediva la produzione di interessi su quelli scaduti, poiché essi maturano in modo fisso in relazione al capitale ed ogni pagamento di rata comprende quota capitale e quota interessi.
Con ordinanza del 29.4.2021, il Tribunale concedeva la clausola di provvisoria esecutività al decreto opposto ed assegnava alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183, co. 6°, n.1, c.p.c.
Con la memoria predetta, l'opponente affermava di aver provveduto, a mezzo di procuratore costituito,
ad inviare in data 3.06.2021 alla proposta di pagamento a saldo e stralcio rimasta senza seguito CP_1
e chiedeva di ordinare alla predetta l'esibizione delle comunicazioni interruttive della prescrizione a lei indirizzate, potendo reperire in atti solo quelle rivolte al debitore principale . Parte_2
Dal proprio canto, l'OP faceva rilevare la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla solo nella memoria ex art. 183 c.p.c.; ne invocava altresì l'infondatezza nel merito Parte_1
evidenziando, da un lato, la decorrenza del dies a quo a partire dal pagamento dell'ultima rata che sarebbe scaduta nel 2014, dall'altro, la presenza di atti interruttivi.
La causa, istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod.
L'opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di rilevando che il rapporto obbligatorio instauratosi tra ella medesima e la Compass Controparte_1
S.p.A. configurava un contratto autonomo di garanzia, che dunque non poteva essere ceduto assieme al credito del debitore principale. Deduceva altresì l'improcedibilità della domanda per nullità del processo di mediazione, siccome notificato al procuratore costituito anziché alla parte personalmente. pagina 4 di 12 Il tribunale assumeva la riserva di decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate per l'indicata udienza del 3.10.2024, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
L'OP, in sede di replica, oltre a ribadire la natura trilaterale del contratto di finanziamento ed il ruolo di condebitrice in solido della , sosteneva che quest'ultima avesse scientemente deciso Parte_1
di non prendere parte alla procedura di mediazione, pur avendone avuto conoscenza.
-------------
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente tempestivamente, in disparte di quanto obiettato dall'OP, nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Orbene, l'eccezione è infondata.
Invero, il contratto di finanziamento risulta sottoscritto il 23.10.2007, per un totale di 84 rate, l'ultima delle quali sarebbe scaduta il 23.10.2014. Costituisce principio ormai consolidato quello in forza del quale “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura
un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza
dell'ultima rata.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011, Rv. 619370 - 01)
Trattasi, invero, di contratto di durata nel quale l'obbligazione del mutuatario di restituire la somma ricevuta resta unica, anche quando sia concordata con pagamento rateale e quindi la sua esecuzione è
frazionata nel tempo, indipendentemente dalla durata del rapporto obbligatorio.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. (v. Cass. n. 4232/23)
pagina 5 di 12 Pertanto, avuto riguardo alla data della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il dì 27.6.2020, è
evidente che la prescrizione non possa dirsi comunque matura, al di là dell'esistenza di ulteriori atti interruttivi.
Proseguendo nell'esame delle questioni di rito, la ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità Parte_1
del giudizio per non aver ricevuto direttamente la notifica dell'invito al procedimento di mediazione.
Tale richiesta non può essere accolta, poiché l'art. 8 del d.lgs. 28/2010 dispone soltanto che “la
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione”, non imponendo che la notifica venga fatta alla parte personalmente ma solo che questa venga a conoscenza del procedimento, affinché sia assicurata l'integrità del contraddittorio.
Nel caso di specie, la condizione può dirsi avverata attraverso la notifica al procuratore costituito, tanto sia perché la risulta elettivamente domiciliata presso di lui, sia perché dagli atti emerge Parte_1
chiaramente che ella, edotta dell'invito a conciliare, ha fatto pervenire al mediatore in data 3.6.2021
una dichiarazione di astensione volontaria dalla procedura (vedasi verbale di mediazione allegato in atti).
Tanto basta anche a respingere l'obiezione della relativa alla sua proposta transattiva rimasta Parte_1
inevasa, contenuta sempre nella succitata dichiarazione del 3.06.2021, con la quale il difensore affermava che “onde evitare le ulteriori spese di mediazione, sono a comunicare che la SI.ra
non parteciperà alla convocazione prevista per oggi pomeriggio alle 17.30”. Parte_1
Se l'opponente avesse voluto portare a termine la conciliazione o quantomeno tentarla, avrebbe dovuto farlo nella sede opportuna, partecipando al procedimento correttamente instaurato dalla controparte.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, va osservato in diritto che, secondo consolidato e condivisibile orientamento di legittimità: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o
passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
pagina 6 di 12 decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” ( Cass. S.U. n.2951/2016).
Nel caso di specie, la questione del difetto di legittimazione attiva del cessionario non è mai stata posta nell'atto di citazione in opposizione, non avendo mai costituito oggetto di doglianza né le plurime cessioni del credito, né la circolazione della garanzia assieme al credito stesso;
tantomeno è stata mai prospettata la natura di contratto autonomo di quest'ultima.
La , solo in occasione della precisazione delle conclusioni, ha sostenuto la natura autonoma Parte_1
della fideiussione prestata e la conseguente non trasferibilità di essa al cessionario in assenza del proprio consenso, limitandosi, nell'atto introduttivo, a contestare la mancata ricezione della notifica delle cessioni.
Tale deduzione, oltre a costituire un'illegittima estensione tardiva del thema decidendum, non è in ogni caso sorretta da alcuna allegazione probatoria ed anzi contrasta con il dato pacifico emergente dal contratto di finanziamento originario, dal quale si evince ictu oculi la natura accessoria della garanzia prestata.
Ad ogni modo, occorre rilevare che, per un verso, è lo stesso art. 1263 che, con riferimento alla cessione dei crediti, dispone che il credito è trasferito al cessionario con le garanzie personali e gli altri accessori;
per altro verso, l'OP ha comunque documentato la regolarità delle avvenute cessioni (v.
docc. da 3 a 8 fasc. monitorio).
L'opposizione, nel merito, è infondata.
Invero, sulla prova del credito, deve rilevarsi che:
- l'opponente si è limitata a contestare aspetti formali del rapporto obbligatorio, quali la corrispondenza degli estratti conto e la mancata notifica della cessione, senza tuttavia prendere posizione specifica sull'esistenza ed entità del debito e sull'eventuale adempimento proprio o pagina 7 di 12 del debitore principale;
né tantomeno ha dato prova di altri fatti modificativi e/o estintivi della pretesa altrui;
- all'opposto, la società cessionaria ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697
c.c. , mediante la produzione del contratto, a fronte del quale l'opponente non ha assolto l'onere probatorio dei fatti estintivi o modificativi richiesto a suo carico dal co. 2° della succitata norma.
Vieppiù che l'OP ha allegato ulteriori documenti dal valore indiziario che suffragano l'allegato inadempimento, quali: gli estratti conto dai quali risulta l'incapienza del debitore principale per il saldo delle rate a partire dal 3.6.2008 (doc. 9 OP) e la comunicazione relativa all'avvenuta decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, inviata anche alla , con l'avvertimento della Parte_1
futura azione legale nei suoi confronti a fronte del perdurare dell'inadempimento (doc. 3 OP),
giammai riscontrata dall'opponente in via stragiudiziale in data antecedente all'avvio del giudizio.
Dinanzi a tale compendio probatorio, confortante l'an ed il quantum della pretesa, il credito vantato da
, in qualità di cessionaria, nei confronti dell'odierna opponente, può dirsi certamente provato. CP_1
Ne consegue l'assorbimento della questione relativa all'inidoneità probatoria degli estratti conto depositati dall'OP ai sensi dell'art. 50 T.U.B., avendo fornito aliunde piena prova Controparte_1
dell'esistenza del credito. Difatti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “la norma di cui
all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio,
mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di
ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la
posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel
merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione
all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo
formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la
pagina 8 di 12 contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di
interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del
credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente
opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e
fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018,
Rv. 649121 - 01)
In ordine alla doglianza relativa alla mancata notifica della cessione del credito, si osserva che quest'ultima è un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, che si perfeziona per effetto del solo consenso ex art. 1376 c.c. (c.d. principio consensualistico) e non necessita dell'accordo del debitore ceduto.
A tal proposito, l'art. 1260 c.c., nell'enunciare il principio di libera cedibilità dei crediti, dispone che
“il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del
debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale od il trasferimento non sia
vietato dalla legge”.
Infatti, mentre la cessione del contratto si configura quale rapporto trilatero ed abbisogna del consenso del contraente ceduto, trasmettendosi con essa un fascio di rapporti obbligatori e potendo rilevare, in fase di esecuzione, la qualità del prestatore;
nella cessione del credito la persona del creditore è, di regola, irrilevante per il debitore ceduto e costui non può rifiutare l'adempimento nei confronti del cessionario;
salvo che non provi di aver già in precedenza adempiuto nelle mani del debitore originario.
Del medesimo avviso è la giurisprudenza di legittimità: “il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la
cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o
quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di
ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario,
nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima,
pagina 9 di 12 perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del
diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il
debitore, per conseguire la prestazione dovuta. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021,
Rv. 661194 - 01)
Poiché il debitore principale risulta inadempiente, la debitrice in solido non può sottrarsi all'obbligo del pagamento, salva azione di regresso nei confronti del . Parte_2
Peraltro, nel caso di specie, la società cessionaria ha provveduto a depositare la notifica delle avvenute cessioni, indirizzata per conoscenza anche alla , l'una con raccomandata del 29.11.2010 (doc. Parte_1
6 OP) e l'altra con raccomandata del 7.6.2016 (doc. 7 OP).
È opportuno rammentare che la Suprema Corte ha chiarito, quanto alla forma della notifica della cessione del credito, che essa “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento
processuale ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto
idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto
obbligatorio” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021 - Rv. 661432 - 01)
Infine, con riguardo al calcolo degli interessi ed alla prospettata natura anatocistica degli stessi, si rileva che l'OP ha documentato il prospetto dei maturati interessi di mora, sui quali è stato applicato il tasso convenzionalmente convenuto dalle parti. Non emergono interessi maturati su altri interessi scaduti, bensì soltanto quelli dovuti al ritardo nel pagamento e commisurati ai giorni di ritardo, in relazione al solo importo del capitale residuo (€ 21.970,38) alla data in cui è avvenuta la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine per il debitore principale.
In particolare, con riferimento al tipo di ammortamento utilizzato, costituito dal modello c.d. francese,
merita condivisione l'orientamento dei tribunali e delle corti di merito che hanno osservato come per esso non sia configurabile - salvo specifica allegazione, nella specie carente – il fenomeno dell'anatocismo, difettando l'interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare pagina 10 di 12 l'interesse composto. Si tratta infatti di una modalità di rimborso del prestito che avviene con rate frazionate e costanti nell'importo complessivo, la cui composizione varia progressivamente: al decrescere della parte di interessi dovuta, si accompagna un aumento della quota di capitale restituito.
Si veda al riguardo, ex multis, Tribunale sez. I - Torino, 29/01/2024, secondo cui: “ il piano di
ammortamento 'alla francese' prevede rate costanti, composte da una quota di capitale ed una quota di
interessi calcolata sul capitale residuo, di modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota
capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non
sugli interessi già scaduti) decresce. Tale metodo non comporta automatica e surrettizia
capitalizzazione di interessi e non è dunque in contrasto con il divieto di anatocismo, né con i doveri di
trasparenza”
Ed ancora, Corte appello - Taranto, 17/04/2023, n. 157: “nel caso di contratto di mutuo con
ammortamento alla francese non è configurabile il fenomeno dell'anatocismo in quanto è assente
l'interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare l'interesse composto. Qualora il
rimborso avvenga con rate frazionate, costanti nell'importo complessivo ma la cui composizione varia
progressivamente in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un
progressivo aumento della quota di capitale restituito. Tanto non procura di per sé ad un'illecita
capitalizzazione composta degli interessi ma solo ad una diversa costruzione delle rate costanti nel cui
ambito gli interessi vengono calcolati sul solo capitale”.
Si devono, pertanto, ritenere legittimi gli interessi di mora maturati in relazione all'obbligazione pecuniaria oggetto del contratto.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente.
Le spese sostenute dall'OP vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, eccezion fatta per i minimi riconosciuti per la fase pagina 11 di 12 istruttoria, di estrema semplicità, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con Parte_1
citazione notificata il 27.06.2020, avverso il decreto ingiuntivo n. 1574/2020 del 13/01/2020, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1574/2020 nei confronti dell'opponente;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali, in favore Parte_1
dell'OP , liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre 15 % per spese CP_1
generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 29.1.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Provvedimento redatto con la collaborazione del CP_2
Dott.ssa Eva D'Alessandro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8734/2020 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giandomenico Leggiero (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
di quest'ultimo, sito in Monopoli alla via Pirandello n. 6 – indirizzo pec:
; Email_1
OPPONENTE
Contro
, già (P.I. in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi (C.F.: ), ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Verona, vicolo S. Bernardino, n. 5A –
indirizzo pec: ; Email_2
OPPOSTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da note di udienza depositate il 30.9.24.
Per l'OP: come da note di udienza depositate il 2.10.24.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1574/2020, emesso in data 20.4.2020 e pubblicato il 23.4.2020, il Tribunale di Bari
ingiungeva a ed a nella rispettiva qualità di debitore principale e Parte_2 Parte_1
coobbligata, di pagare, in solido, su istanza ed in favore di la somma complessiva di Controparte_1
€ 54.776,54, oltre interessi di mora e spese processuali, in forza di contratto di finanziamento sottoscritto con Compass S.p.A., cui erano seguite plurime cessioni del credito, l'ultima delle quali in favore della ricorrente.
Avverso detto provvedimento proponeva opposizione l'ingiunta con atto di Parte_1
citazione notificato il 27.6.2020, deducendo:
- l'inammissibilità del decreto per difetto di corrispondenza ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 tra l'estratto conto inviato dalla banca al cliente e quello conforme alle scritture contabili,
certificato dal dirigente;
- l'erroneo calcolo degli interessi operato dall'OP, effettuato sull'importo delle rate scadute, sì da realizzare una forma di anatocismo;
- l'omessa notifica alla coobbligata delle avvenute cessioni del credito, rivolta unicamente al debitore principale . Parte_2
L'opponente chiedeva pertanto dichiararsi, in via principale, la nullità del decreto opposto e, in via subordinata, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. pagina 2 di 12 In via istruttoria, instava per l'ammissione di una c.t.u. contabile atta a determinare correttamente l'importo degli interessi dovuti ed accertarne la natura usuraria, previo esperimento del tentativo di conciliazione.
Si costituiva con comparsa depositata il 2.3.2021 l'OP rilevando: Controparte_1
- l'omessa contestazione specifica ex art.115 c.p.c. da parte dell'opponente dell'esistenza del credito, derivante da contratto di prestito personale n. 6363052 da ella sottoscritto in qualità di garante con Compass S.p.A., e dell'entità del debito residuo (per un totale di complessivi €
54.776,54);
- l'assolvimento, per parte propria, dell'onere della prova del credito tramite produzione del titolo ed allegazione dell'inadempimento, corroborata anche da ulteriori allegazioni (accettazione della richiesta di finanziamento Compass sottoscritta dai condebitori in solido e comunicazione relativa all'avvenuta decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, inviata alla coobbligata).
Obiettava poi, in relazione alla mancata notifica della cessione, di aver allegato la comunicazione effettuata da Compass al debitore principale e per conoscenza alla coobbligata, relativa all'imminente cessione del credito, sebbene quest'ultima produca i propri effetti nei confronti del debitore ceduto indipendentemente dall'avvenuta notifica.
Respingeva l'eccezione fondata sull'inidoneità degli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. ad assurgere a fonte di prova, sul rilievo che per i finanziamenti personali, come quello oggetto di causa,
tale produzione non è necessaria, trattandosi di piano di rimborso fisso e concordato ex ante nel contratto.
pagina 3 di 12 Ribatteva la corretta quantificazione degli interessi, osservando che questi erano stati calcolati secondo il tasso pattuito ex contractu del 12% annuo sul solo importo capitale, non potendosi configurare nella specie alcuna forma di anatocismo, neppure astrattamente;
tanto più che il tipo di ammortamento utilizzato (c.d. “alla francese”) impediva la produzione di interessi su quelli scaduti, poiché essi maturano in modo fisso in relazione al capitale ed ogni pagamento di rata comprende quota capitale e quota interessi.
Con ordinanza del 29.4.2021, il Tribunale concedeva la clausola di provvisoria esecutività al decreto opposto ed assegnava alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183, co. 6°, n.1, c.p.c.
Con la memoria predetta, l'opponente affermava di aver provveduto, a mezzo di procuratore costituito,
ad inviare in data 3.06.2021 alla proposta di pagamento a saldo e stralcio rimasta senza seguito CP_1
e chiedeva di ordinare alla predetta l'esibizione delle comunicazioni interruttive della prescrizione a lei indirizzate, potendo reperire in atti solo quelle rivolte al debitore principale . Parte_2
Dal proprio canto, l'OP faceva rilevare la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla solo nella memoria ex art. 183 c.p.c.; ne invocava altresì l'infondatezza nel merito Parte_1
evidenziando, da un lato, la decorrenza del dies a quo a partire dal pagamento dell'ultima rata che sarebbe scaduta nel 2014, dall'altro, la presenza di atti interruttivi.
La causa, istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod.
L'opponente, in sede di precisazione delle conclusioni, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di rilevando che il rapporto obbligatorio instauratosi tra ella medesima e la Compass Controparte_1
S.p.A. configurava un contratto autonomo di garanzia, che dunque non poteva essere ceduto assieme al credito del debitore principale. Deduceva altresì l'improcedibilità della domanda per nullità del processo di mediazione, siccome notificato al procuratore costituito anziché alla parte personalmente. pagina 4 di 12 Il tribunale assumeva la riserva di decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate per l'indicata udienza del 3.10.2024, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
L'OP, in sede di replica, oltre a ribadire la natura trilaterale del contratto di finanziamento ed il ruolo di condebitrice in solido della , sosteneva che quest'ultima avesse scientemente deciso Parte_1
di non prendere parte alla procedura di mediazione, pur avendone avuto conoscenza.
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Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente tempestivamente, in disparte di quanto obiettato dall'OP, nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Orbene, l'eccezione è infondata.
Invero, il contratto di finanziamento risulta sottoscritto il 23.10.2007, per un totale di 84 rate, l'ultima delle quali sarebbe scaduta il 23.10.2014. Costituisce principio ormai consolidato quello in forza del quale “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a
decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura
un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza
dell'ultima rata.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011, Rv. 619370 - 01)
Trattasi, invero, di contratto di durata nel quale l'obbligazione del mutuatario di restituire la somma ricevuta resta unica, anche quando sia concordata con pagamento rateale e quindi la sua esecuzione è
frazionata nel tempo, indipendentemente dalla durata del rapporto obbligatorio.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. (v. Cass. n. 4232/23)
pagina 5 di 12 Pertanto, avuto riguardo alla data della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il dì 27.6.2020, è
evidente che la prescrizione non possa dirsi comunque matura, al di là dell'esistenza di ulteriori atti interruttivi.
Proseguendo nell'esame delle questioni di rito, la ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità Parte_1
del giudizio per non aver ricevuto direttamente la notifica dell'invito al procedimento di mediazione.
Tale richiesta non può essere accolta, poiché l'art. 8 del d.lgs. 28/2010 dispone soltanto che “la
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione”, non imponendo che la notifica venga fatta alla parte personalmente ma solo che questa venga a conoscenza del procedimento, affinché sia assicurata l'integrità del contraddittorio.
Nel caso di specie, la condizione può dirsi avverata attraverso la notifica al procuratore costituito, tanto sia perché la risulta elettivamente domiciliata presso di lui, sia perché dagli atti emerge Parte_1
chiaramente che ella, edotta dell'invito a conciliare, ha fatto pervenire al mediatore in data 3.6.2021
una dichiarazione di astensione volontaria dalla procedura (vedasi verbale di mediazione allegato in atti).
Tanto basta anche a respingere l'obiezione della relativa alla sua proposta transattiva rimasta Parte_1
inevasa, contenuta sempre nella succitata dichiarazione del 3.06.2021, con la quale il difensore affermava che “onde evitare le ulteriori spese di mediazione, sono a comunicare che la SI.ra
non parteciperà alla convocazione prevista per oggi pomeriggio alle 17.30”. Parte_1
Se l'opponente avesse voluto portare a termine la conciliazione o quantomeno tentarla, avrebbe dovuto farlo nella sede opportuna, partecipando al procedimento correttamente instaurato dalla controparte.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, va osservato in diritto che, secondo consolidato e condivisibile orientamento di legittimità: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o
passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
pagina 6 di 12 decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” ( Cass. S.U. n.2951/2016).
Nel caso di specie, la questione del difetto di legittimazione attiva del cessionario non è mai stata posta nell'atto di citazione in opposizione, non avendo mai costituito oggetto di doglianza né le plurime cessioni del credito, né la circolazione della garanzia assieme al credito stesso;
tantomeno è stata mai prospettata la natura di contratto autonomo di quest'ultima.
La , solo in occasione della precisazione delle conclusioni, ha sostenuto la natura autonoma Parte_1
della fideiussione prestata e la conseguente non trasferibilità di essa al cessionario in assenza del proprio consenso, limitandosi, nell'atto introduttivo, a contestare la mancata ricezione della notifica delle cessioni.
Tale deduzione, oltre a costituire un'illegittima estensione tardiva del thema decidendum, non è in ogni caso sorretta da alcuna allegazione probatoria ed anzi contrasta con il dato pacifico emergente dal contratto di finanziamento originario, dal quale si evince ictu oculi la natura accessoria della garanzia prestata.
Ad ogni modo, occorre rilevare che, per un verso, è lo stesso art. 1263 che, con riferimento alla cessione dei crediti, dispone che il credito è trasferito al cessionario con le garanzie personali e gli altri accessori;
per altro verso, l'OP ha comunque documentato la regolarità delle avvenute cessioni (v.
docc. da 3 a 8 fasc. monitorio).
L'opposizione, nel merito, è infondata.
Invero, sulla prova del credito, deve rilevarsi che:
- l'opponente si è limitata a contestare aspetti formali del rapporto obbligatorio, quali la corrispondenza degli estratti conto e la mancata notifica della cessione, senza tuttavia prendere posizione specifica sull'esistenza ed entità del debito e sull'eventuale adempimento proprio o pagina 7 di 12 del debitore principale;
né tantomeno ha dato prova di altri fatti modificativi e/o estintivi della pretesa altrui;
- all'opposto, la società cessionaria ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697
c.c. , mediante la produzione del contratto, a fronte del quale l'opponente non ha assolto l'onere probatorio dei fatti estintivi o modificativi richiesto a suo carico dal co. 2° della succitata norma.
Vieppiù che l'OP ha allegato ulteriori documenti dal valore indiziario che suffragano l'allegato inadempimento, quali: gli estratti conto dai quali risulta l'incapienza del debitore principale per il saldo delle rate a partire dal 3.6.2008 (doc. 9 OP) e la comunicazione relativa all'avvenuta decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, inviata anche alla , con l'avvertimento della Parte_1
futura azione legale nei suoi confronti a fronte del perdurare dell'inadempimento (doc. 3 OP),
giammai riscontrata dall'opponente in via stragiudiziale in data antecedente all'avvio del giudizio.
Dinanzi a tale compendio probatorio, confortante l'an ed il quantum della pretesa, il credito vantato da
, in qualità di cessionaria, nei confronti dell'odierna opponente, può dirsi certamente provato. CP_1
Ne consegue l'assorbimento della questione relativa all'inidoneità probatoria degli estratti conto depositati dall'OP ai sensi dell'art. 50 T.U.B., avendo fornito aliunde piena prova Controparte_1
dell'esistenza del credito. Difatti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “la norma di cui
all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio,
mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di
ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la
posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel
merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione
all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo
formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la
pagina 8 di 12 contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di
interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del
credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente
opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e
fornire così la piena prova della propria pretesa. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018,
Rv. 649121 - 01)
In ordine alla doglianza relativa alla mancata notifica della cessione del credito, si osserva che quest'ultima è un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, che si perfeziona per effetto del solo consenso ex art. 1376 c.c. (c.d. principio consensualistico) e non necessita dell'accordo del debitore ceduto.
A tal proposito, l'art. 1260 c.c., nell'enunciare il principio di libera cedibilità dei crediti, dispone che
“il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del
debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale od il trasferimento non sia
vietato dalla legge”.
Infatti, mentre la cessione del contratto si configura quale rapporto trilatero ed abbisogna del consenso del contraente ceduto, trasmettendosi con essa un fascio di rapporti obbligatori e potendo rilevare, in fase di esecuzione, la qualità del prestatore;
nella cessione del credito la persona del creditore è, di regola, irrilevante per il debitore ceduto e costui non può rifiutare l'adempimento nei confronti del cessionario;
salvo che non provi di aver già in precedenza adempiuto nelle mani del debitore originario.
Del medesimo avviso è la giurisprudenza di legittimità: “il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la
cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o
quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di
ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario,
nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima,
pagina 9 di 12 perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del
diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il
debitore, per conseguire la prestazione dovuta. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021,
Rv. 661194 - 01)
Poiché il debitore principale risulta inadempiente, la debitrice in solido non può sottrarsi all'obbligo del pagamento, salva azione di regresso nei confronti del . Parte_2
Peraltro, nel caso di specie, la società cessionaria ha provveduto a depositare la notifica delle avvenute cessioni, indirizzata per conoscenza anche alla , l'una con raccomandata del 29.11.2010 (doc. Parte_1
6 OP) e l'altra con raccomandata del 7.6.2016 (doc. 7 OP).
È opportuno rammentare che la Suprema Corte ha chiarito, quanto alla forma della notifica della cessione del credito, che essa “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento
processuale ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto
idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto
obbligatorio” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021 - Rv. 661432 - 01)
Infine, con riguardo al calcolo degli interessi ed alla prospettata natura anatocistica degli stessi, si rileva che l'OP ha documentato il prospetto dei maturati interessi di mora, sui quali è stato applicato il tasso convenzionalmente convenuto dalle parti. Non emergono interessi maturati su altri interessi scaduti, bensì soltanto quelli dovuti al ritardo nel pagamento e commisurati ai giorni di ritardo, in relazione al solo importo del capitale residuo (€ 21.970,38) alla data in cui è avvenuta la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine per il debitore principale.
In particolare, con riferimento al tipo di ammortamento utilizzato, costituito dal modello c.d. francese,
merita condivisione l'orientamento dei tribunali e delle corti di merito che hanno osservato come per esso non sia configurabile - salvo specifica allegazione, nella specie carente – il fenomeno dell'anatocismo, difettando l'interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare pagina 10 di 12 l'interesse composto. Si tratta infatti di una modalità di rimborso del prestito che avviene con rate frazionate e costanti nell'importo complessivo, la cui composizione varia progressivamente: al decrescere della parte di interessi dovuta, si accompagna un aumento della quota di capitale restituito.
Si veda al riguardo, ex multis, Tribunale sez. I - Torino, 29/01/2024, secondo cui: “ il piano di
ammortamento 'alla francese' prevede rate costanti, composte da una quota di capitale ed una quota di
interessi calcolata sul capitale residuo, di modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota
capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non
sugli interessi già scaduti) decresce. Tale metodo non comporta automatica e surrettizia
capitalizzazione di interessi e non è dunque in contrasto con il divieto di anatocismo, né con i doveri di
trasparenza”
Ed ancora, Corte appello - Taranto, 17/04/2023, n. 157: “nel caso di contratto di mutuo con
ammortamento alla francese non è configurabile il fenomeno dell'anatocismo in quanto è assente
l'interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale calcolare l'interesse composto. Qualora il
rimborso avvenga con rate frazionate, costanti nell'importo complessivo ma la cui composizione varia
progressivamente in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un
progressivo aumento della quota di capitale restituito. Tanto non procura di per sé ad un'illecita
capitalizzazione composta degli interessi ma solo ad una diversa costruzione delle rate costanti nel cui
ambito gli interessi vengono calcolati sul solo capitale”.
Si devono, pertanto, ritenere legittimi gli interessi di mora maturati in relazione all'obbligazione pecuniaria oggetto del contratto.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente.
Le spese sostenute dall'OP vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, eccezion fatta per i minimi riconosciuti per la fase pagina 11 di 12 istruttoria, di estrema semplicità, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con Parte_1
citazione notificata il 27.06.2020, avverso il decreto ingiuntivo n. 1574/2020 del 13/01/2020, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1574/2020 nei confronti dell'opponente;
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali, in favore Parte_1
dell'OP , liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre 15 % per spese CP_1
generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 29.1.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Provvedimento redatto con la collaborazione del CP_2
Dott.ssa Eva D'Alessandro
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