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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 566/2022 R.G., avente ad oggetto: ricorso per revoca- zione – opposizione a cartella promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cesare Salmé –
Appellante contro
(subentrata ex lege a Controparte_1 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_2 P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Schilirò – Appellata
(CF: Controparte_3
) – P.IVA_2
Appellato contumace
Controparte_4
) (c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale, dall'avv. Nicola Maccarone –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 665 del 9.10.2018 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavo ro, dichiarava inammissibile per tardività (ex art. 24 D.Lg. 46/1999) l'opposizione proposta da avverso una serie di cartelle emesse per il paga- Parte_1 mento di premi e contributi previdenziali.
R.G. 566_2022 2
Avverso la pronuncia proponeva appello . Parte_2
Con sentenza n. 637/2022 del 26.5.2022 questa Corte dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto ai carichi oggetto di annullamento ex art. 4 del D.L. 119/2018, specificati in parte motiva;
rigettava nel resto l'appello.
Con atto depositato il 27.6.2022 proponeva ricorso per revo- Parte_2 cazione sostenendo che la Corte avesse commesso un errore nell'affermare che nessuna prescrizione era maturata dopo la notifica della cartella, stante che tra la data dell'ultima notifica del 30.06.2006 e la data della successiva intimazio- ne di pagamento, consegnata a mani del destinatario il 3.11.2011, era intera- mente trascorso il termine prescrizionale di cinque anni, posto che il ricorso di primo grado non era del 23.2.2011 (come erroneamente riportato in sentenza), ma del 29.12.2011, come poteva evincersi dall'esame degli atti di causa o dalla visura estratta dal Portale Servizi Telematici mediante interrogazione a poli- sweb (doc. L), che si rimetteva in allegato.
Rilevava quindi che dall'ultima notifica (30.06.2006) alla successiva intima- zione (3.11.2011) erano decorsi 5 anni, 4 mesi e 4 giorni e che l'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado, avvenuta in data 29.12.2011, non aveva inter- rotto alcun termine di prescrizione, contrariamente a quanto ritenuto nella sen- tenza di appello per effetto dell'erronea indicazione della data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado come “23.2.2011”.
Si costituivano e l , che resistevano entrambe ritenendo insussi- CP_5 CP_4 stenti i presupposti di cui all'art. 395 c.p.c..
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per revocazione è fondato.
L'art. 395 c.p.c. tra i casi di revocazione al n. 4 del comma primo prevede l'ipotesi in cui la sentenza sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabili- ta, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto con-
R.G. 566_2022 3
troverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L'errore di fatto deve, quindi, consistere in una vera e propria svista, in un er- rore di percezione su dati di fatto, produttivo dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione (Cass. civ. Sez. un. n. 4413/2016: si veda altresì Cass. Civ. sez. lav. n. 17513/2015, Cass. sez. un. n. 2507/2020, n.
2091/2020, n. 471/2020, n. 5906/2020).
2. Dall'esame del fascicolo processuale del giudizio di primo grado si rileva che nella sentenza di appello per un mero errore di percezione è stata riportata una data di deposito del ricorso errata – 23.2.2011 – in luogo di quella in cui l'atto risulta effettivamente depositato e iscritto a ruolo.
3. Ne consegue che la sentenza di appello pronunciata in data 26.5.2022 deve essere revocata.
4. Alla revocazione della sentenza emessa da questa Corte consegue, in sede rescissoria, l'esame del merito della proposta censura (art. 400 c.p.c.).
Invero l'errore relativo alla data di deposito del ricorso di primo grado incide sulla statuizione in ordine al decorso del termine di prescrizione posto che, alla data di effettiva presentazione del ricorso - 29.12.2011 - era decorso il termine di prescrizione quinquennale dall'ultimo atto interruttivo, non tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento nel novembre 2011, in- tervenuta anche questa dopo il decorso del termine di cinque anni dalla data di notifica del preavviso di fermo, avvenuta il 30.6.2006 per compiuta giacenza.
5.
Per questi motivi
, l'appello proposto sul punto dal è fondato. Per Pt_2
l'effetto, i crediti portati dalla cartella nr. 29720040001008785, con un carico di euro 5.136,53, relativi ai crediti , vanno dichiarati prescritti. CP_3
5.1. Nel resto va confermata la parziale cessazione della materia del contendere pronunciata con la sentenza revocata.
6. Ex art. 92 c.p.c., considerato l'esito complessivo della lite avuto riguardo al- la estinzione del debito per intervenuta prescrizione in relazione alla cartella n.
29720040001008785, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS a percen- tuale sul reddito, interessi e somme aggiuntive, e alla cessazione della materia del contendere per le restanti cartelle originariamente impugnate, nei confronti dell le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno compensate nella mi- CP_3 sura di due terzi, mentre l va condannato al pagamento del residuo, liqui- CP_3
R.G. 566_2022 4
dato come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014, ag- giornati dal DM 147/2022, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c. limitatamente alle spese del giudizio di appello, in assenza di analoga richiesta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 4 ricorso di primo grado e note autorizzate del 19.6.2015) e alle spese del presente giu- dizio di revocazione.
7. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno invece compensate tra l'appellante,
e l . CP_5 CP_4
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, revoca la sentenza n. 637/2022 del 26.5.2022 di questa Corte;
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti portati dalla cartel- la nr. 29720040001008785; dichiara, nel resto, cessata la materia del contendere;
compensa per due terzi le spese processuali del primo e del secondo grado nei confronti dell e condanna l al pagamento del residuo, liquidato, CP_3 CP_3 quanto al primo grado in euro 1.546,00 e quanto al grado di appello in euro
1.665,33, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA, con di- strazione in favore del procuratore antistatario limitatamente al giudizio di ap- pello;
compensa per due terzi le spese processuali del presente giudizio nei confronti dell e condanna l al pagamento del residuo, liquidato in euro CP_3 CP_3
1.665,33, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio tra l'appellante, e CP_5
l . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 566_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 566/2022 R.G., avente ad oggetto: ricorso per revoca- zione – opposizione a cartella promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cesare Salmé –
Appellante contro
(subentrata ex lege a Controparte_1 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_2 P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Schilirò – Appellata
(CF: Controparte_3
) – P.IVA_2
Appellato contumace
Controparte_4
) (c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale, dall'avv. Nicola Maccarone –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 665 del 9.10.2018 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavo ro, dichiarava inammissibile per tardività (ex art. 24 D.Lg. 46/1999) l'opposizione proposta da avverso una serie di cartelle emesse per il paga- Parte_1 mento di premi e contributi previdenziali.
R.G. 566_2022 2
Avverso la pronuncia proponeva appello . Parte_2
Con sentenza n. 637/2022 del 26.5.2022 questa Corte dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto ai carichi oggetto di annullamento ex art. 4 del D.L. 119/2018, specificati in parte motiva;
rigettava nel resto l'appello.
Con atto depositato il 27.6.2022 proponeva ricorso per revo- Parte_2 cazione sostenendo che la Corte avesse commesso un errore nell'affermare che nessuna prescrizione era maturata dopo la notifica della cartella, stante che tra la data dell'ultima notifica del 30.06.2006 e la data della successiva intimazio- ne di pagamento, consegnata a mani del destinatario il 3.11.2011, era intera- mente trascorso il termine prescrizionale di cinque anni, posto che il ricorso di primo grado non era del 23.2.2011 (come erroneamente riportato in sentenza), ma del 29.12.2011, come poteva evincersi dall'esame degli atti di causa o dalla visura estratta dal Portale Servizi Telematici mediante interrogazione a poli- sweb (doc. L), che si rimetteva in allegato.
Rilevava quindi che dall'ultima notifica (30.06.2006) alla successiva intima- zione (3.11.2011) erano decorsi 5 anni, 4 mesi e 4 giorni e che l'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado, avvenuta in data 29.12.2011, non aveva inter- rotto alcun termine di prescrizione, contrariamente a quanto ritenuto nella sen- tenza di appello per effetto dell'erronea indicazione della data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado come “23.2.2011”.
Si costituivano e l , che resistevano entrambe ritenendo insussi- CP_5 CP_4 stenti i presupposti di cui all'art. 395 c.p.c..
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per revocazione è fondato.
L'art. 395 c.p.c. tra i casi di revocazione al n. 4 del comma primo prevede l'ipotesi in cui la sentenza sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabili- ta, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto con-
R.G. 566_2022 3
troverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L'errore di fatto deve, quindi, consistere in una vera e propria svista, in un er- rore di percezione su dati di fatto, produttivo dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione (Cass. civ. Sez. un. n. 4413/2016: si veda altresì Cass. Civ. sez. lav. n. 17513/2015, Cass. sez. un. n. 2507/2020, n.
2091/2020, n. 471/2020, n. 5906/2020).
2. Dall'esame del fascicolo processuale del giudizio di primo grado si rileva che nella sentenza di appello per un mero errore di percezione è stata riportata una data di deposito del ricorso errata – 23.2.2011 – in luogo di quella in cui l'atto risulta effettivamente depositato e iscritto a ruolo.
3. Ne consegue che la sentenza di appello pronunciata in data 26.5.2022 deve essere revocata.
4. Alla revocazione della sentenza emessa da questa Corte consegue, in sede rescissoria, l'esame del merito della proposta censura (art. 400 c.p.c.).
Invero l'errore relativo alla data di deposito del ricorso di primo grado incide sulla statuizione in ordine al decorso del termine di prescrizione posto che, alla data di effettiva presentazione del ricorso - 29.12.2011 - era decorso il termine di prescrizione quinquennale dall'ultimo atto interruttivo, non tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento nel novembre 2011, in- tervenuta anche questa dopo il decorso del termine di cinque anni dalla data di notifica del preavviso di fermo, avvenuta il 30.6.2006 per compiuta giacenza.
5.
Per questi motivi
, l'appello proposto sul punto dal è fondato. Per Pt_2
l'effetto, i crediti portati dalla cartella nr. 29720040001008785, con un carico di euro 5.136,53, relativi ai crediti , vanno dichiarati prescritti. CP_3
5.1. Nel resto va confermata la parziale cessazione della materia del contendere pronunciata con la sentenza revocata.
6. Ex art. 92 c.p.c., considerato l'esito complessivo della lite avuto riguardo al- la estinzione del debito per intervenuta prescrizione in relazione alla cartella n.
29720040001008785, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS a percen- tuale sul reddito, interessi e somme aggiuntive, e alla cessazione della materia del contendere per le restanti cartelle originariamente impugnate, nei confronti dell le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno compensate nella mi- CP_3 sura di due terzi, mentre l va condannato al pagamento del residuo, liqui- CP_3
R.G. 566_2022 4
dato come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014, ag- giornati dal DM 147/2022, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c. limitatamente alle spese del giudizio di appello, in assenza di analoga richiesta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 4 ricorso di primo grado e note autorizzate del 19.6.2015) e alle spese del presente giu- dizio di revocazione.
7. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno invece compensate tra l'appellante,
e l . CP_5 CP_4
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, revoca la sentenza n. 637/2022 del 26.5.2022 di questa Corte;
accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti portati dalla cartel- la nr. 29720040001008785; dichiara, nel resto, cessata la materia del contendere;
compensa per due terzi le spese processuali del primo e del secondo grado nei confronti dell e condanna l al pagamento del residuo, liquidato, CP_3 CP_3 quanto al primo grado in euro 1.546,00 e quanto al grado di appello in euro
1.665,33, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA, con di- strazione in favore del procuratore antistatario limitatamente al giudizio di ap- pello;
compensa per due terzi le spese processuali del presente giudizio nei confronti dell e condanna l al pagamento del residuo, liquidato in euro CP_3 CP_3
1.665,33, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio tra l'appellante, e CP_5
l . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 566_2022