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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 920/2025, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15/02/1987, con l'Avv. BALESTRINO GIOVANNA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CARUSO MARIA ASSUNTA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio Per_1
separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e residenza presso la madre nell'appartamento in ZZ ON (AT), Via Trento n. 61. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno esser assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) Il padre Paolo potrà vedere e tenere con sé tre Per_1 giorni infrasettimanali consecutivi dal martedì al giovedì andandola a prendere il martedì all'uscita di scuola alle ore 13,00 e riaccompagnandola a scuola alle ore 7.45 del giovedì mattina, dove poi la madre andrà a prenderla all'uscita di scuola alle ore 13.00 ; durante la chiusura della scuola il padre andrà a prendere alle ore 13,00 del martedì a casa della madre e la madre andrà a Per_1
prendere a casa del padre alle ore 13,00 del giovedì. Il padre trascorrerà con i fine Per_1 Per_1
settimana alternati prelevandolo da casa dalle ore 9.00 del sabato mattina e la madre andrà a prenderla a casa del padre la domenica sera, dopo cena, alle ore 21,00. L'alternanza verrà applicata anche nelle principali festività (Santo Natale, Capodanno, Santa Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.): in particolare le festività natalizie verranno suddivise in due periodi: dal primo giorno di vacanze scolastiche al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati di anno in anno. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà due settimane non consecutive di vacanza con il padre comunicando con congruo anticipo di almeno 20 giorni i periodi nei quali la terrà con sé. Al compimento dei 12 anni Per_1
potrà trascorrere con il padre le due settimane anche consecutive nel periodo estivo. In ogni caso si terranno sempre in massima considerazione le esigenze, le necessità e la volontà della figlia minore.
Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee al regime di frequentazione, come sovra regolamentata, in relazione ai diversi impegni scolastici della bimba ovvero dei genitori stessi. Nel caso in cui il padre dovesse cambiare abitazione si terrà conto delle esigenze di . 3) I genitori Per_1
di si obbligano al reciproco rispetto. 4) Il sig. verserà alla signora , a Per_1 CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00 da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario al numero IBAN intestato alla signora n. IT88 N0608547590000000028807 Banca di Asti Filiale di ZZ Parte_1
ON somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di marzo 2025. Dal momento in cui i nonni paterni acquisteranno la casa per , il contributo di Per_1
mantenimento mensile di euro 400,00 scenderà a 350,00 euro, restando ferme le altre pattuizioni per le modalità di pagamento. 5) Le spese straordinarie che dovessero essere affrontata nell'interesse della figlia minore relative alla salute, al corso di studi, alle attività sportive ed extrascolastiche verranno sostenuto al 50% da ciascuno dei genitori (si richiama il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria); pertanto la signora e il signor ogni 27 del mese Pt_1 CP_1 presenteranno tramite mail rendiconto con i giustificativi delle spese sostenute nell'interesse della figlia minore ed il rimborso del 50% dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione. 6) Al fine di garantire alla figlia minore la giusta frequentazione con le famiglie di origine, sarò consentito alla figlia Banca di frequentare liberamente, senza vincolo alcuno, con la possibilità anche di pernottamento notturno, le case di residenza dei nonni ed i genitori verranno prontamente informati di detta circostanza. 7) Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza/domicilio e dei recapiti telefonici. 8) Spese compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 aprile 2025, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano che da tempo era cessata la loro convivenza e che dalla loro unione era nata la figlia in data 15 Per_1
settembre 2017 in Asti. Pertanto, decidevano di regolarizzare le statuizioni in favore della figlia in ordine all'affido e al mantenimento della minore tramite provvedimento del Tribunale. Per_1
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore Per_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della Per_1
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e residenza presso la madre nell'appartamento in ZZ ON (AT), Via Trento n. 61. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno esser assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé tre giorni infrasettimanali consecutivi dal Per_1 martedì al giovedì andandola a prendere il martedì all'uscita di scuola alle ore 13,00 e riaccompagnandola a scuola alle ore 7.45 del giovedì mattina, dove poi la madre andrà a prenderla all'uscita di scuola alle ore 13.00 ; durante la chiusura della scuola il padre andrà a prendere alle ore 13,00 del martedì a casa della madre e la madre andrà a prendere Per_1
a casa del padre alle ore 13,00 del giovedì. Il padre trascorrerà con i fine Per_1 Per_1
settimana alternati prelevandolo da casa dalle ore 9.00 del sabato mattina e la madre andrà a prenderla a casa del padre la domenica sera, dopo cena, alle ore 21,00. L'alternanza verrà applicata anche nelle principali festività (Santo Natale, Capodanno, Santa Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.): in particolare le festività natalizie verranno suddivise in due periodi: dal primo giorno di vacanze scolastiche al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati di anno in anno. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane non consecutive di vacanza con il padre Per_1
comunicando con congruo anticipo di almeno 20 giorni i periodi nei quali la terrà con sé. Al compimento dei 12 anni potrà trascorrere con il padre le due settimane anche Per_1
consecutive nel periodo estivo. In ogni caso si terranno sempre in massima considerazione le esigenze, le necessità e la volontà della figlia minore. Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee al regime di frequentazione, come sovra regolamentata, in relazione ai diversi impegni scolastici della bimba ovvero dei genitori stessi. Nel caso in cui il padre dovesse cambiare abitazione si terrà conto delle esigenze di Per_1
dispone che il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Pt_1
figlia minore la somma mensile di € 400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese tramite bonifico bancario al numero IBAN intestato alla SI.ra n. IT88 Parte_1
N0608547590000000028807 Banca di Asti Filiale di ZZ ON somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di marzo 2025. Dal momento in cui i nonni paterni acquisteranno la casa per il contributo di mantenimento mensile Per_1
di € 400,00 scenderà a € 350,00, restando ferme le altre pattuizioni per le modalità di pagamento;
dispone che le spese straordinarie che dovessero essere affrontate nell'interesse della figlia minore relative alla salute, al corso di studi, alle attività sportive ed extrascolastiche verranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori (si richiama il Protocollo vigente presso il Tribunale di
Alessandria); pertanto la SI.ra e il SI. ogni 27 del mese presenteranno Pt_1 CP_1 tramite mail rendiconto con i giustificativi delle spese sostenute nell'interesse della figlia minore ed il rimborso del 50% dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione;
dispone, al fine di garantire alla figlia minore la giusta frequentazione con le famiglie di origine, che sarà consentito alla figlia Banca di frequentare liberamente, senza vincolo alcuno, con la possibilità anche di pernottamento notturno, le case di residenza dei nonni ed i genitori verranno prontamente informati di detta circostanza;
dà atto che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza/domicilio e dei recapiti telefonici.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 920/2025, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15/02/1987, con l'Avv. BALESTRINO GIOVANNA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CARUSO MARIA ASSUNTA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio Per_1
separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e residenza presso la madre nell'appartamento in ZZ ON (AT), Via Trento n. 61. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno esser assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) Il padre Paolo potrà vedere e tenere con sé tre Per_1 giorni infrasettimanali consecutivi dal martedì al giovedì andandola a prendere il martedì all'uscita di scuola alle ore 13,00 e riaccompagnandola a scuola alle ore 7.45 del giovedì mattina, dove poi la madre andrà a prenderla all'uscita di scuola alle ore 13.00 ; durante la chiusura della scuola il padre andrà a prendere alle ore 13,00 del martedì a casa della madre e la madre andrà a Per_1
prendere a casa del padre alle ore 13,00 del giovedì. Il padre trascorrerà con i fine Per_1 Per_1
settimana alternati prelevandolo da casa dalle ore 9.00 del sabato mattina e la madre andrà a prenderla a casa del padre la domenica sera, dopo cena, alle ore 21,00. L'alternanza verrà applicata anche nelle principali festività (Santo Natale, Capodanno, Santa Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.): in particolare le festività natalizie verranno suddivise in due periodi: dal primo giorno di vacanze scolastiche al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati di anno in anno. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà due settimane non consecutive di vacanza con il padre comunicando con congruo anticipo di almeno 20 giorni i periodi nei quali la terrà con sé. Al compimento dei 12 anni Per_1
potrà trascorrere con il padre le due settimane anche consecutive nel periodo estivo. In ogni caso si terranno sempre in massima considerazione le esigenze, le necessità e la volontà della figlia minore.
Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee al regime di frequentazione, come sovra regolamentata, in relazione ai diversi impegni scolastici della bimba ovvero dei genitori stessi. Nel caso in cui il padre dovesse cambiare abitazione si terrà conto delle esigenze di . 3) I genitori Per_1
di si obbligano al reciproco rispetto. 4) Il sig. verserà alla signora , a Per_1 CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 400,00 da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario al numero IBAN intestato alla signora n. IT88 N0608547590000000028807 Banca di Asti Filiale di ZZ Parte_1
ON somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di marzo 2025. Dal momento in cui i nonni paterni acquisteranno la casa per , il contributo di Per_1
mantenimento mensile di euro 400,00 scenderà a 350,00 euro, restando ferme le altre pattuizioni per le modalità di pagamento. 5) Le spese straordinarie che dovessero essere affrontata nell'interesse della figlia minore relative alla salute, al corso di studi, alle attività sportive ed extrascolastiche verranno sostenuto al 50% da ciascuno dei genitori (si richiama il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria); pertanto la signora e il signor ogni 27 del mese Pt_1 CP_1 presenteranno tramite mail rendiconto con i giustificativi delle spese sostenute nell'interesse della figlia minore ed il rimborso del 50% dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione. 6) Al fine di garantire alla figlia minore la giusta frequentazione con le famiglie di origine, sarò consentito alla figlia Banca di frequentare liberamente, senza vincolo alcuno, con la possibilità anche di pernottamento notturno, le case di residenza dei nonni ed i genitori verranno prontamente informati di detta circostanza. 7) Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza/domicilio e dei recapiti telefonici. 8) Spese compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 aprile 2025, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano che da tempo era cessata la loro convivenza e che dalla loro unione era nata la figlia in data 15 Per_1
settembre 2017 in Asti. Pertanto, decidevano di regolarizzare le statuizioni in favore della figlia in ordine all'affido e al mantenimento della minore tramite provvedimento del Tribunale. Per_1
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore Per_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della Per_1
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento e residenza presso la madre nell'appartamento in ZZ ON (AT), Via Trento n. 61. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno esser assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé tre giorni infrasettimanali consecutivi dal Per_1 martedì al giovedì andandola a prendere il martedì all'uscita di scuola alle ore 13,00 e riaccompagnandola a scuola alle ore 7.45 del giovedì mattina, dove poi la madre andrà a prenderla all'uscita di scuola alle ore 13.00 ; durante la chiusura della scuola il padre andrà a prendere alle ore 13,00 del martedì a casa della madre e la madre andrà a prendere Per_1
a casa del padre alle ore 13,00 del giovedì. Il padre trascorrerà con i fine Per_1 Per_1
settimana alternati prelevandolo da casa dalle ore 9.00 del sabato mattina e la madre andrà a prenderla a casa del padre la domenica sera, dopo cena, alle ore 21,00. L'alternanza verrà applicata anche nelle principali festività (Santo Natale, Capodanno, Santa Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.): in particolare le festività natalizie verranno suddivise in due periodi: dal primo giorno di vacanze scolastiche al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternati di anno in anno. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane non consecutive di vacanza con il padre Per_1
comunicando con congruo anticipo di almeno 20 giorni i periodi nei quali la terrà con sé. Al compimento dei 12 anni potrà trascorrere con il padre le due settimane anche Per_1
consecutive nel periodo estivo. In ogni caso si terranno sempre in massima considerazione le esigenze, le necessità e la volontà della figlia minore. Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee al regime di frequentazione, come sovra regolamentata, in relazione ai diversi impegni scolastici della bimba ovvero dei genitori stessi. Nel caso in cui il padre dovesse cambiare abitazione si terrà conto delle esigenze di Per_1
dispone che il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Pt_1
figlia minore la somma mensile di € 400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese tramite bonifico bancario al numero IBAN intestato alla SI.ra n. IT88 Parte_1
N0608547590000000028807 Banca di Asti Filiale di ZZ ON somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di marzo 2025. Dal momento in cui i nonni paterni acquisteranno la casa per il contributo di mantenimento mensile Per_1
di € 400,00 scenderà a € 350,00, restando ferme le altre pattuizioni per le modalità di pagamento;
dispone che le spese straordinarie che dovessero essere affrontate nell'interesse della figlia minore relative alla salute, al corso di studi, alle attività sportive ed extrascolastiche verranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori (si richiama il Protocollo vigente presso il Tribunale di
Alessandria); pertanto la SI.ra e il SI. ogni 27 del mese presenteranno Pt_1 CP_1 tramite mail rendiconto con i giustificativi delle spese sostenute nell'interesse della figlia minore ed il rimborso del 50% dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione;
dispone, al fine di garantire alla figlia minore la giusta frequentazione con le famiglie di origine, che sarà consentito alla figlia Banca di frequentare liberamente, senza vincolo alcuno, con la possibilità anche di pernottamento notturno, le case di residenza dei nonni ed i genitori verranno prontamente informati di detta circostanza;
dà atto che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza/domicilio e dei recapiti telefonici.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini