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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 213/2024, avverso la sentenza n.2951/2023 pubblicata il 17.7.2023 dal Tribunale di Bari tra
succeduta a (già ), Parte_1 Parte_2 Parte_3 in persona del legale rappresentante p.t., e , tutti elettivamente domiciliati Parte_4 Parte_5 in Roma presso lo studio degli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana, che li rappresentano e difendono come da procure speciali allegate all'atto di appello
Appellanti
e
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Giovanni Vincenti, che lo Controparte_1 rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione in appello
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_4 Parte_5
n.2951/23 con cui il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda proposta da CP_1
[...
, li ha condannati a pagare a quest'ultimo, nelle rispettive qualità di società editrice del giornale
[...]
, di direttore responsabile dello stesso e di giornalista autore dell'articolo pubblicato in data 6.5.14 CP_2 sull'edizione di Bari del quotidiano, l'importo equitativamente determinato di € 6.000,00 (oltre accessori e
1/5 delle spese di lite per il resto compensate) a titolo di risarcimento del pregiudizio arrecato dal predetto articolo all'onorabilità e reputazione del quale professore ordinario di diritto ecclesiastico presso CP_1
l'Università degli Studi di Bari.
Si è costituito l'appellato e ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della sentenza CP_1 impugnata e condanna delle controparti a rifondergli le spese di difesa nel grado.
Assegnati i termini di cui all'art.281 sexies cpc, all'udienza dell'8.10.25 la causa è stata riservata per la decisione.
***
1 Va preliminarmente osservato che, in assenza di appello da parte del la sentenza impugnata deve CP_1 ritenersi ormai coperta dal giudicato laddove rigetta – per mancanza di contenuti diffamatori – le pretese dello stesso di risarcimento del danno non soltanto con riferimento ad altri 4 articoli a firma Pt_5 pubblicati nelle date 3.5.14, 7.5.14, 30.10.14 e 2.11.14, ma anche con riferimento al testo dell'articolo del
6.5.14, essendo la cognizione di questa Corte limitata alla decisione del primo giudice – censurata dagli appellanti – di ritenere illecita e fonte di danno la pubblicazione, in calce all'articolo del 6.5.14, di una fotografia del affiancata da una didascalia in cui si parla di altro soggetto (il prof. ) CP_1 Persona_1 indagato dalla Procura di Bari perché ritenuto a capo di un'associazione per delinquere finalizzata a manipolare concorsi universitari.
In proposito gli appellanti con il primo motivo di appello reiterano l'eccezione – disattesa dal primo giudice – di difetto di legittimazione passiva del giornalista rispetto alla condotta di pubblicazione di elementi Pt_5 di mero corredo redazionale quali la fotografia e la relativa didascalia;
mentre con i restanti tre motivi di appello si dolgono che la sentenza appellata, mal interpretando la documentazione in atti e gli insegnamenti della S.C. in materia, abbia ravvisato nell'erroneo accostamento di immagine e didascalia – neppure puntualmente censurato dal – una condotta diffamatoria ed un conseguente pregiudizio alla CP_1 reputazione suscettibile di ristoro.
Le doglianze espresse nel secondo, terzo e quarto motivo di appello, suscettibili di esame unitario, sono fondate e, nell'assorbire quelle espresse nel primo motivo relativamente alla posizione del solo Parte_5
, giustificano la riforma della pronuncia impugnata nel senso del rigetto totale della pretesa
[...] risarcitoria.
Ed invero deve convenirsi con gli appellanti laddove sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non vi sia prova, neppure sul piano indiziario, che dall'erroneo accostamento di una fotografia del e di una didascalia sul (errore inequivocamente emergente dal documento CP_1 Per_1 prodotto in giudizio) possa essere derivato al un danno suscettibile di risarcimento. CP_1
Vale osservare in proposito, sul piano logico prima ancora che giuridico, che delle due l'una: o il lettore che si è imbattuto in tale erroneo accostamento non conosceva il volto del ed allora non può essersi CP_1 formato alcuna opinione negativa su quest'ultimo né in base alla fotografia (che ritraeva soggetto a lui ignoto) né in base alla didascalia (che attribuiva condotte illecite ad un soggetto nominativamente identificato nel e non nel;
o, al contrario, tale ipotetico lettore già conosceva il volto del
Per_1 CP_1 CP_1 ma in tal caso il danno alla reputazione non poteva certo derivare dal semplice erroneo accostamento – alla fotografia di un soggetto che il lettore riconosceva nel – di una didascalia che espressamente CP_1 attribuiva condotte illecite ad un diverso soggetto, cioè al;
tanto meno ove si consideri che nel testo
Per_1 dell'articolo – che il primo giudice ha valutato lecito e non diffamatorio con argomenti ormai coperti dal giudicato – si riportava la tesi della Procura di Bari secondo cui e erano entrambi CP_1 Per_1 promotori di un'associazione a delinquere radicata a Bari e, dunque, autori delle condotte illecite che la didascalia riferiva invece al solo , sicchè il non veniva pregiudicato in alcun modo
Per_1 CP_1 dall'accostamento, alla sua fotografia, di condotte di cui anch'egli, al pari del , veniva accusato.
Per_1
Anzi, a ben vedere, l'erroneo accostamento poteva persino determinare effetti favorevoli per il CP_1 nella misura in cui il lettore che già conosceva il suo volto si fosse limitato a visionare foto e didascalia senza leggere anche il contenuto dell'articolo, perché la menzione del solo nella didascalia era idonea a Per_1 far sorgere in tale lettore il dubbio (superabile solo con la lettura dell'intero articolo) che la foto del fosse stata pubblicata per errore, e che il soggetto indagato per condotte illecite di natura CP_1 associativa potesse essere soltanto il citato nella didascalia. Per_1
Alla luce di quanto sopra, poiché nell'erroneo accostamento di foto e didascalia (di cui il primo giudice ha già irrevocabilmente escluso la natura dolosa e diffamatoria) non è ravvisabile un atto illecito produttivo di danno, l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento proposta dal nei confronti dell'editrice, del direttore e del giornalista del quotidiano CP_1 su cui l'articolo in esame è stato pubblicato.
2 Alla riforma della sentenza consegue la necessità di procedere d'ufficio – in base ad un criterio unitario e globale – ad un nuovo regolamento delle spese dei due gradi di giudizio, le quali in base al criterio della soccombenza vanno poste integralmente a carico del nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
Stante ciò, va infine accolta la domanda, proposta nell'appello, di condanna del a ripetere CP_1
l'importo – maggiorato di interessi legali – che la a documentato di avergli versato, in esecuzione della Pt_1 pronuncia impugnata, a titolo di rifusione delle spese del giudizio di primo grado (€ 9.088,22).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante p.t., e avverso la Parte_1 Parte_4 Parte_5 sentenza n.2951/2023 pubblicata il 17.7.2023 dal Tribunale di Bari, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_1
2) condanna a rifondere a e le spese Controparte_1 Parte_1 Parte_4 Parte_5 dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 4.700,00 e per il secondo grado in
€ 5.200,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) condanna altresì a ripetere alla l'importo di € 9.088,22 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22.10.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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