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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATELLA FRANCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 2 66046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. PATELLA FRANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATELLA Parte_2 C.F._2 FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 2 66046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. PATELLA FRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ROSCI MARINA CP_1
( ) CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 64100 TERAMO;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI SAVERIO e dell'avv. CP_2
OCCHIPINTI EMANUELE ( ) PRESSO AVV. CONSORTI DANILO VIA C.F._4
UNGARETTI, 11 CORROPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA BELSIANA, 71 00187
ROMApresso il difensore avv. OCCHIPINTI SAVERIO
TERZO CHIAMATO
con il patrocinio dell'avv. Flajani Alfredo e dell'avv. Flaani Controparte_3
Giovanni, elett.te dom.to in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani (c.f. ) e dell'Avv. Giovanni Flajani (c.f. ) C.F._5 C.F._6
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo di accertare Parte_1 Parte_2
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei danni al loro CP_1 immobile per gli allogamenti e cospicue infiltrazioni di acqua subite del gennaio 2015 e condannare per questo titolo la convenuta al risarcimento del danno quantificato in 100 mila euro. La convenuta chiama in causa le loro assicurazioni e tutte chiedono il rigetto della domanda, semmai essendo responsabile il comune. Condotta istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
successivamente è anche stato escusso il teste richiesto, e nuovamente la causa è stata trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato chiesto di accertare, e descrivere con foto e planimetrie, momento e cause dei danni subiti dal fabbricato di proprietà delle attrici , determinando con l'ausilio di un geologo le percentuali di concausalità di ulteriori e diversi eventi, quali frane, sismi, eventi atmosferici, mancata regimentazione delle acque, tecniche edificatorie dell'immobile. Nel caso di responsabilità di ruzzo il CTU doveva CP_1 descrivere i danni presenti nel fabbricato delle attrici e determinare secondo i correnti prezzi di mercato i lavori necessari a ripararli ed i relativi costi, detraendo comunque la quota non spettante per via della vetustà e del degrado d'uso dell'immobile all'epoca del verificarsi del sinistro.
L'immobile oggetto di causa è chiuso e disabitato dall'anno 2015 . L'ispezione si è svolta con quattro sondaggi in parti significative dell'edificio che le parti hanno dichiarato sufficienti. Detti sondaggi sono stati eseguiti con l'ausilio di un'impresa edile demolendo gli strati superficiali di alcuni elementi strutturali dell'edificio.Dalla relazione geologica si apprende che il punto di rottura della condotta della ruzzo è proprio sotto l'edificio delle attrici, circa a 35 metri di profondità ( CP_1 pagina 5parere geologico), spostato appena di alcuni metri.La zona non ricade in aree di instabilità attiva o quiescente per frane e risulta stabile. Il fenomeno franoso che si verificò a valle del serbatoio idrico e a circa 20 metri da quest'ultimo, interrompendo il transito della strada provinciale, creò solo disagi nella circolazione sulla strada provinciale ma non smottamenti tali da interessare l'intera zona del colle con dissesti sulle abitazioni presenti lungo via del Colle alla base della provinciale . La zona del Colle è quindi geomorfologicamente stabile. L'area del serbatoio del si caratterizza come zona stabile, come il fianco della dorsale con i fabbricati disposti e CP_1 schiera, più con possibile amplificazione sismica locale. Si può escludere che le prolungate infiltrazioni d'acqua provenienti dalle perdita della condotta della abbiano potuto CP_1 provocare lesioni alla struttura dell'edificio per la scarsa permeabilità dei terreni, e la disposizione a reggipoggio degli strati arenacei . I danni presenti nel fabbricato di parte attrice consistono nel degrado degli strati superficiali del perimetro murario, strati di intonaco e tinteggiatura, lesioni nella muratura portante e lesioni estradosso solaio di calpestio al primo piano. Dalla documentazione di causa e da quella acquisita durante l'indagine peritale la problematica relativa agli allagamenti ed alle infiltrazioni è circoscritta ai primi nove mesi del 2015. Dopo la riparazione del 23 settembre 2015 della conduttura principale di adduzione dell'acquedotto,il fenomeno di dilavamento superficiale si interrompe. L'evento che ha prodotto i danni lamentati da parte attrice riguarda la rottura di un manicotto in acciaio piombato sulla tubazione adduttrice principale in . acciaio del diametro di 500 millimetri. Il perito non ha rilevato al momento del sopralluogo alcuna infiltrazione od allagamento. Gli allagamenti e le infiltrazioni dovute alla rottura della conduttura pagina 2 di 4 hanno contribuito ad alimentare il fenomeno della risalita capillare dell'umidità nella muratura ed hanno in alcuni punti deteriorato gli strati superficiali della muratura stessa. Dalle indicazioni provenienti dal parere geologico, dall'analisi dei danni e dalle cause di tali danni sul fabbricato il CTU esclude eventi e condotte imputabili alla convenuta per le lesioni estradosso al solaio di calpestio del primo piano e le lesioni nella muratura portante;
in sostanza è imputabile alla rottura il deterioramento degli strati di intonaco esterni della parete verticale lato nord ovest, e del piano seminterrato, con un danno computato in euro 12986,30 oltre IVA necessari per i relativi lavori di ripristino;
già detratta la quota dovuta alla vetustà dell'edificio. I danni strutturali sono stati esclusi perché la rottura non ha provocato movimenti del terreno fondale,come appurato dal geologo.
Viceversa sono stati riscontrati mancato ammortamento tra le murature verticali e assenza di cordoli perimetrali, oltre a superfetazioni che hanno modificato i carichi strutturali permanenti su murature già dalle scarse caratteristiche strutturali perché in pietre misto laterizio ai piani alti e pietra ai piani bassi, carichi accidentali aggravati da moti vibratori . Gli eventi atmosferici sono stati tenuti in conto dal Ctu come concausa. Non possono essere accolte le osservazioni di parte convenuta relativamente alle voci per prevenzione da infiltrazioni future che non rappresentano tecnicamente migliorie ma rappresentano il modo di ripristino a regola d'arte.La consulenza tiene nel dovuto conto evento e caratteristiche del terreno e costruttive, e non è stata fatta segno di alcuna critica che riguarda il metodo seguito nelle indagini;
ma solo il risultato finale cui il consulente tecnico è giunto, peraltro dando sempre conto della metodologia applicata. Essendo la questione relativa a difetti strutturali dell'immobile, il fatto che la CTU sia intervenuta quattro anni dopo l'elaborato peritale di parte non ne sminuisce la correttezza metodologica;
le superfetazioni sulle murature portanti tutto sono fuorché astratte conclusioni cui per le critiche sarebbe giunto il
CTU. La rottura della conduttura non ha provocato fuoruscita di acqua occasionale ma consistente e continua, atteso che si è trattato di una conduttura che porta ad un serbatoio, e che l'esame delle foto fa propendere per la precisione della indagine anche in fatto condotta del CTU. L'estensione non è tale da escludere un danno per cose in custodia;
gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico (o dell'ente che, per legge o contrattualmente, sia chiamato a gestirli). E' configurabile una responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad un uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto;
a tal riguardo, la pronuncia de qua precisa ulteriormente che nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito ( e questo quindi vale anche per gli acquedotti.
Trattandosi di fenomeno progressivo, entrambe le Compagnie devono risponderne;
in proporzione del periodo di 9 mesi, ne risponde Non è stata data prova di una grave negligenza CP_4 dell'ente gestore, che non può quindi ritenersi decaduto per mancanza di rischio, e per fatto doloso dell'assicurato; trattandosi di responsabilità presunta ed oggettiva, il dolo andava specificamente provato dall'Assicurazione e non può dichiararsi presunto, in base all'istruttoria svolta. Non Qbe;
si tratta infatti di rottura accidentale di conduttura, verificatasi pacificamente durante il periodo di pagina 3 di 4 CP_ vigenza dell'assicurazione . Le spese seguono la soccombenza;
il fatto che solo in corso di lite si Cont Cont è appurata l'estraneità di rende conforme a giustizia compensare le spese tra e CP_1
PQM
Accoglie per quanto di ragione le domande di e e condanna Parte_1 Parte_2
a pagare alle attrici euro 12896,30 oltre IVA ed oltre interessi, in misura legale, dalla
CP_1 data del deposito della perizia, valutazione del danno, al saldo effettivo. Condanna e
CP_1 pagare a e le spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi;
Parte_1 Parte_2 oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di CTU come liquidate e spese di Ctp come fatturate. Respinge la domanda di
contro
; spese
CP_1 Controparte_3 compensate;
accoglie la domanda di contro e la condanna a tenere indenne
CP_1 CP_2
di tutte le conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza;
ed alle spese di lite, CP_1 che liquida in euro 5077 per compensi;
oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di
CTU come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo 19 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATELLA FRANCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 2 66046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. PATELLA FRANCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATELLA Parte_2 C.F._2 FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 2 66046 MONTORIO AL VOMANOpresso il difensore avv. PATELLA FRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ROSCI MARINA CP_1
( ) CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 64100 TERAMO;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI SAVERIO e dell'avv. CP_2
OCCHIPINTI EMANUELE ( ) PRESSO AVV. CONSORTI DANILO VIA C.F._4
UNGARETTI, 11 CORROPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA BELSIANA, 71 00187
ROMApresso il difensore avv. OCCHIPINTI SAVERIO
TERZO CHIAMATO
con il patrocinio dell'avv. Flajani Alfredo e dell'avv. Flaani Controparte_3
Giovanni, elett.te dom.to in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani (c.f. ) e dell'Avv. Giovanni Flajani (c.f. ) C.F._5 C.F._6
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo di accertare Parte_1 Parte_2
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei danni al loro CP_1 immobile per gli allogamenti e cospicue infiltrazioni di acqua subite del gennaio 2015 e condannare per questo titolo la convenuta al risarcimento del danno quantificato in 100 mila euro. La convenuta chiama in causa le loro assicurazioni e tutte chiedono il rigetto della domanda, semmai essendo responsabile il comune. Condotta istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
successivamente è anche stato escusso il teste richiesto, e nuovamente la causa è stata trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato chiesto di accertare, e descrivere con foto e planimetrie, momento e cause dei danni subiti dal fabbricato di proprietà delle attrici , determinando con l'ausilio di un geologo le percentuali di concausalità di ulteriori e diversi eventi, quali frane, sismi, eventi atmosferici, mancata regimentazione delle acque, tecniche edificatorie dell'immobile. Nel caso di responsabilità di ruzzo il CTU doveva CP_1 descrivere i danni presenti nel fabbricato delle attrici e determinare secondo i correnti prezzi di mercato i lavori necessari a ripararli ed i relativi costi, detraendo comunque la quota non spettante per via della vetustà e del degrado d'uso dell'immobile all'epoca del verificarsi del sinistro.
L'immobile oggetto di causa è chiuso e disabitato dall'anno 2015 . L'ispezione si è svolta con quattro sondaggi in parti significative dell'edificio che le parti hanno dichiarato sufficienti. Detti sondaggi sono stati eseguiti con l'ausilio di un'impresa edile demolendo gli strati superficiali di alcuni elementi strutturali dell'edificio.Dalla relazione geologica si apprende che il punto di rottura della condotta della ruzzo è proprio sotto l'edificio delle attrici, circa a 35 metri di profondità ( CP_1 pagina 5parere geologico), spostato appena di alcuni metri.La zona non ricade in aree di instabilità attiva o quiescente per frane e risulta stabile. Il fenomeno franoso che si verificò a valle del serbatoio idrico e a circa 20 metri da quest'ultimo, interrompendo il transito della strada provinciale, creò solo disagi nella circolazione sulla strada provinciale ma non smottamenti tali da interessare l'intera zona del colle con dissesti sulle abitazioni presenti lungo via del Colle alla base della provinciale . La zona del Colle è quindi geomorfologicamente stabile. L'area del serbatoio del si caratterizza come zona stabile, come il fianco della dorsale con i fabbricati disposti e CP_1 schiera, più con possibile amplificazione sismica locale. Si può escludere che le prolungate infiltrazioni d'acqua provenienti dalle perdita della condotta della abbiano potuto CP_1 provocare lesioni alla struttura dell'edificio per la scarsa permeabilità dei terreni, e la disposizione a reggipoggio degli strati arenacei . I danni presenti nel fabbricato di parte attrice consistono nel degrado degli strati superficiali del perimetro murario, strati di intonaco e tinteggiatura, lesioni nella muratura portante e lesioni estradosso solaio di calpestio al primo piano. Dalla documentazione di causa e da quella acquisita durante l'indagine peritale la problematica relativa agli allagamenti ed alle infiltrazioni è circoscritta ai primi nove mesi del 2015. Dopo la riparazione del 23 settembre 2015 della conduttura principale di adduzione dell'acquedotto,il fenomeno di dilavamento superficiale si interrompe. L'evento che ha prodotto i danni lamentati da parte attrice riguarda la rottura di un manicotto in acciaio piombato sulla tubazione adduttrice principale in . acciaio del diametro di 500 millimetri. Il perito non ha rilevato al momento del sopralluogo alcuna infiltrazione od allagamento. Gli allagamenti e le infiltrazioni dovute alla rottura della conduttura pagina 2 di 4 hanno contribuito ad alimentare il fenomeno della risalita capillare dell'umidità nella muratura ed hanno in alcuni punti deteriorato gli strati superficiali della muratura stessa. Dalle indicazioni provenienti dal parere geologico, dall'analisi dei danni e dalle cause di tali danni sul fabbricato il CTU esclude eventi e condotte imputabili alla convenuta per le lesioni estradosso al solaio di calpestio del primo piano e le lesioni nella muratura portante;
in sostanza è imputabile alla rottura il deterioramento degli strati di intonaco esterni della parete verticale lato nord ovest, e del piano seminterrato, con un danno computato in euro 12986,30 oltre IVA necessari per i relativi lavori di ripristino;
già detratta la quota dovuta alla vetustà dell'edificio. I danni strutturali sono stati esclusi perché la rottura non ha provocato movimenti del terreno fondale,come appurato dal geologo.
Viceversa sono stati riscontrati mancato ammortamento tra le murature verticali e assenza di cordoli perimetrali, oltre a superfetazioni che hanno modificato i carichi strutturali permanenti su murature già dalle scarse caratteristiche strutturali perché in pietre misto laterizio ai piani alti e pietra ai piani bassi, carichi accidentali aggravati da moti vibratori . Gli eventi atmosferici sono stati tenuti in conto dal Ctu come concausa. Non possono essere accolte le osservazioni di parte convenuta relativamente alle voci per prevenzione da infiltrazioni future che non rappresentano tecnicamente migliorie ma rappresentano il modo di ripristino a regola d'arte.La consulenza tiene nel dovuto conto evento e caratteristiche del terreno e costruttive, e non è stata fatta segno di alcuna critica che riguarda il metodo seguito nelle indagini;
ma solo il risultato finale cui il consulente tecnico è giunto, peraltro dando sempre conto della metodologia applicata. Essendo la questione relativa a difetti strutturali dell'immobile, il fatto che la CTU sia intervenuta quattro anni dopo l'elaborato peritale di parte non ne sminuisce la correttezza metodologica;
le superfetazioni sulle murature portanti tutto sono fuorché astratte conclusioni cui per le critiche sarebbe giunto il
CTU. La rottura della conduttura non ha provocato fuoruscita di acqua occasionale ma consistente e continua, atteso che si è trattato di una conduttura che porta ad un serbatoio, e che l'esame delle foto fa propendere per la precisione della indagine anche in fatto condotta del CTU. L'estensione non è tale da escludere un danno per cose in custodia;
gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico (o dell'ente che, per legge o contrattualmente, sia chiamato a gestirli). E' configurabile una responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad un uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto;
a tal riguardo, la pronuncia de qua precisa ulteriormente che nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito ( e questo quindi vale anche per gli acquedotti.
Trattandosi di fenomeno progressivo, entrambe le Compagnie devono risponderne;
in proporzione del periodo di 9 mesi, ne risponde Non è stata data prova di una grave negligenza CP_4 dell'ente gestore, che non può quindi ritenersi decaduto per mancanza di rischio, e per fatto doloso dell'assicurato; trattandosi di responsabilità presunta ed oggettiva, il dolo andava specificamente provato dall'Assicurazione e non può dichiararsi presunto, in base all'istruttoria svolta. Non Qbe;
si tratta infatti di rottura accidentale di conduttura, verificatasi pacificamente durante il periodo di pagina 3 di 4 CP_ vigenza dell'assicurazione . Le spese seguono la soccombenza;
il fatto che solo in corso di lite si Cont Cont è appurata l'estraneità di rende conforme a giustizia compensare le spese tra e CP_1
PQM
Accoglie per quanto di ragione le domande di e e condanna Parte_1 Parte_2
a pagare alle attrici euro 12896,30 oltre IVA ed oltre interessi, in misura legale, dalla
CP_1 data del deposito della perizia, valutazione del danno, al saldo effettivo. Condanna e
CP_1 pagare a e le spese di lite, che liquida in euro 5077 per compensi;
Parte_1 Parte_2 oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di CTU come liquidate e spese di Ctp come fatturate. Respinge la domanda di
contro
; spese
CP_1 Controparte_3 compensate;
accoglie la domanda di contro e la condanna a tenere indenne
CP_1 CP_2
di tutte le conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza;
ed alle spese di lite, CP_1 che liquida in euro 5077 per compensi;
oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di
CTU come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo 19 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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