Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 17 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 425/2025 promossa da
, nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Giuseppe Basile, come da procura spesa in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. Controparte_2
- resistente-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 17 giugno 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una docente e di avere prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del a Controparte_1
tempo determinato negli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 2828 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e
6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate,
1
500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. 107/2015, per l'anno 2023/2024, e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024, condannarsi il al pagamento della somma di € 2000,00 a titolo Controparte_1
di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. - con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento delle spiegate domande precisava che per gli anni scolastici summenzionati non aveva usufruito dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, c.d. “Carta elettronica del docente”.
Evidenziava che la normativa vigente, nonostante le diverse pronunce in merito, non contemplava la possibilità per gli “insegnanti precari” di usufruire della suddetta “Carta elettronica del docente” creando una ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato.
Richiamava il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842/2022 aveva dichiarato illegittimo il D.P.C.M.
32313/2015, disponendone l'annullamento nella parte in cui si prevedeva l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione nonché degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007.
Richiamava, altresì, la Corte di Giustizia Europea che con ordinanza del 18 maggio 2022, aveva riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio in questione, ritenendo che la limitazione ai soli docenti di ruolo contrastasse con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e affermando, conseguentemente,
l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario.
Ribadiva che la suddetta indennità doveva essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto - dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che di quello a tempo indeterminato, poiché, invero, dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre
2007 e dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 emerge come il sia tenuto a CP_1
fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, tanto al personale a tempo determinato che a quello a tempo indeterminato.
2 Deduceva, pertanto, la violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/1970), nonché degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione.
1.2 Con ordinanza del 15 aprile 2025 parte ricorrente, in assenza della costituzione di parte convenuta,
veniva onerata della rinotifica del ricorso, unitamente agli atti del procedimento, nei confronti del presso l'Avvocatura dello Stato. Controparte_1
1.3 Con memoria difensiva, depositata in data 6 giugno 2025, il si costituiva in Controparte_1 giudizio formulando le seguenti conclusioni “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente
è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244.”.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 17 giugno 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti, avanzata tra l'altro genericamente dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1
resistente, tenuto conto degli anni scolastici in relazione ai quale è stato richiesto il beneficio oggetto del giudizio (a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) e della diffida inoltrata tramite PEC in data 24 aprile 2024, seguita dalla notifica del ricorso avvenuta in data 17 aprile 2025, interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione (cfr. doc. n. 1a, 1b, 1c e 1d fascicolo di parte ricorrente e ricorso notificato depositato in atti in data 9.6.2025).
2.2 Ciò posto, reputa tuttavia il Tribunale che il ricorso sia infondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 1555/2024 resa il 20 marzo 2024 nella causa iscritta al n. 5/2024 R.G. (sul punto, cfr. anche sentenze del Tribunale di
Catania nn. 1287/2024, 713/2024, 372/2024, n. 1223/2024, 700/2024) in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
3 “…Preliminarmente, si ribadiscono in termini generali le argomentazioni e motivazioni espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
4 (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3
punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
5 Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”
(cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.; cfr. altresì, tra le altre, sentenza n.
3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
6 1.3. Sul punto occorre infine richiamare quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”.. CP_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha – tra l'altro – evidenziato quanto segue:
“...6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7 7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
[…]
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre
8 o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]” (cfr. C. Cass. S.U. n. 29961/2023, cit.).
2.3 Ciò premesso in termini generali, nella fattispecie in esame la comparabilità del servizio della parte ricorrente a quello svolto da un docente a tempo indeterminato non ha trovato conferma nella documentazione in atti, da cui emerge che negli anni scolastici dedotti in ricorso la ricorrente ha prestato servizio in forza di plurimi contratti con scadenza anteriore al 30 giugno, circostanza quest'ultima che non soddisfa il requisito dell'annualità come statuito dalla recente sentenza n.
29961/2023 della Corte di Cassazione, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Ed invero, siccome allegato in ricorso e risultante dai contratti in atti (cfr. doc. n. 8a, 8b, 8c e 8d fascicolo di parte ricorrente) con riferimento agli anni scolastici richiesti (2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024) la ricorrente ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti per supplenze temporanee e per alcuni anni scolastici anche con periodi di interruzioni tra gli stessi.
Più specificamente nell'anno scolastico 2020/2021 ha svolto servizio presso l'Istituto Comprensivo
VI – I.C. GIOV. XXIII di Acireale con contratto dal 12.10.2020 al 9.6.2021; nell'anno scolastico
2021/2022 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo VI – I.C. GIOV. XXIII di Acireale dal
16.9.2021 al 26.9.2021, presso l'Istituto Comprensivo IC F. Guglielmino di Aci Catena dal 4.10.2021 al 6.10.2021, dal 7.10.2021 al 7.11.2021, dal 15.11.2021 all'8.12.2021, dal 13.1.2022 al 28.2.2022, dall'1.3.2022 al 31.3.2022, dall'1.4.2022 al 3.4.2022, presso l'Istituto Comprensivo VI – I.C. GIOV.
XXIII di Acireale dal 5.4.2022 all'11.4.2022, presso l'Istituto Comprensivo I – I.C. “Fabrizio De
Andrè” Aci Sant'Antonio dal 20.4.2022 al 3.5.2022, dal 4.5.2022 all'8.5.2022, dal 9.5.2022 al
13.5.2022 e dal 14.5.2022 al 20.5.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C. G. Verga di Catania dal 13.10.2022 al 22.12.2022, dal 9.1.2023 al
10.6.2023, dal 12.6.2023 al 12.6.2023 e nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso
9 l'Istituto Comprensivo I.C. G. Verga di Catania dal 22.9.2023 al 22.12.2023, dall'8.1.2024 al
30.4.2024, dal 2.5.2024 all'8.6.2024.
2.4 Nella specie, in definitiva, la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa negli anni scolastici de quo sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze temporanee, nessuno dei quali dunque per incarico annuale (sino al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno), non risultando neppure coperto – in via di fatto – “… un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2”.
2.5 Ebbene, come già evidenziato nella sentenza n. 713/2024 di questo stesso Ufficio, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “…in relazione a tale anno scolastico [id est: 2023/2024] deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa. Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua”. Ha, peraltro, affermato la Suprema Corte che “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del
1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una
"didattica"”. …“Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che,
10 per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2.
2.6 Nel caso di specie, l'assegnazione frammentata degli incarichi, i periodi di interruzione tra gli stessi e la cessazione antecedente al termine delle attività didattiche non appaiono coerenti con
“l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della didattica annua” e non consentono di ravvisare negli incarichi conferiti la collocazione “sul medesimo piano didattico-temporale”, necessaria ai fini della comparabilità con il servizio del docente a tempo indeterminato (cfr. Cass. 29961/2023).
2.6 Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, escludendosi, per i predetti anni “l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, ciò non giustificando l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa...” (cfr. sentenza n. 713/2024 del
Tribunale di Catania, cit.).
Come parimenti già evidenziato da questo Tribunale, d'altronde, a tal fine non è possibile neppure
“...richiamare, quale metro di paragone, disposizioni sorrette da specifiche e diverse finalità, come quelle che considerano quale anno scolastico intero, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 11 comma 14 della L. n. 124/1999) ovvero che prevedono che il trattamento economico di cui all'articolo 526 del d. lgs. n. 297/1994 sia dovuto fino al termine dell'anno scolastico al supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 527 del d. lgs. n. 297/1994)”
(cfr. sentenza n. 372/2024 del 24.1.2024, cit.).”
2.7 Sulla base delle superiori argomentazioni, in conclusione, la pretesa attorea appare infondata con riferimento agli anni scolastici dedotti in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 e dell'art. 152 bis disp. di attuaz. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 823,60 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Catania, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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