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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 1086 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2018, avente ad oggetto: pagamento, vertente tra
quale titolare dell'Impresa Edile Stradale Parte_1
LL IC ( CF: – P.IVA con C.F._1 P.IVA_1
sede in Via Sopra Le Case n. 46 – Cervino (CE) rappresentato e difeso,congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in calce del presente atto dall'Avv. IC delli Paoli (C.F.
) e dall'avv. Rosa Tedesco (C.F ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Maddaloni alla Via Altomari n.18 presso lo studio dell'avv.IC delli Paoli;
attore E
con c.f. Controparte_1 P.IVA_2
in pers. leg. rapp.te p.t. Amm.re Avv. Emanuele d'Arrigo elett. te dom.to in Maddaloni alla via Roma n. 8 presso lo studio dell'avv. Antonio
Caradonna;
Convenuto Nonché
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_2 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce
[...]
all'atto di citazione di chiamato del terzo del Condominio P.co
AL.CE.DA. notificato il 25 maggio 2018, dall'Avvocato Valter
BELLOCCHIO;
chiamato in causa e
e
; Controparte_3
chiamato in causa nonché
Controparte_4
che hanno assunto il rischio derivante dal certificato n.
[...]
DCE64E74895, in persona della Dott.ssa quale Controparte_5
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi 86, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Batini (C.F. ), del Foro di Milano, C.F._5
giusta procura alle liti;
chiamati in garanzia
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis cpc deduceva che nel Parte_1
giudizio rubricato al RG.N. 600020/2010, incardinato innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V. IV sezione Civile, era stata ammessa ed espletata CTU Tecnica volta a quantificare i lavori extracapitolato che erano stati quantificati in euro 67.333,29 oltre IVA oppure in euro 83.150,04 oltre IVA a seconda del criterio di quantificazione che si fosse operato. Concludeva per la condanna del CP_1
resistente al pagamento della somma come quantificata, vinte le spese di lite. Si costituiva il condominio che eccepiva CP_1
preliminarmente il giudicato sulla controversia, essendo stata la stessa definitivamente regolata dalla sentenza del Tribunale di S.
Maria C.V. n 2653/2017 del 5/9/2017 non appellata, attualmente con autorità di cosa giudicata. Rilevava altresì l'inutilizzabilità
della ctu espletata in differente giudizio, eccependo altresì nel merito della domanda che i lavori extracapitolato non erano stati dettagliatamente dedotti ed indicati e che, comunque, l'attività
dell'impresa edile ricorrente era integralmente riconducibile ai soli lavori commissionati come da capitolato, già saldati in modo coerente con il disposto della sentenza definitiva ed irrevocabile n. 2653/2017 del 5/9/2017 del giudizio RG 6000020/2010. Laddove si fosse accertata la concreta esistenza di lavori extracapitolato,
chiedeva di chiamare in causa i tecnici e Controparte_2 CP_3
che avevano agito in contrasto con i poteri di mandato
[...]
conferiti dal , o avevano palesemente omesso di CP_1
contrastare infondate pretese ed altre difformità nell'oggetto del contratto, al fine di stabilire la effettiva ripartizione delle responsabilità. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda,
vinte le spese. Si costituiva che evidenziava Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa chiamata in causa e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda e per la chiamata in garanzia per la propria assicurazione per la responsabilità civile. Quest'ultima,
costituitasi, concludeva per il rigetto della domanda. Rimasto
contumace e modificato il rito, all'udienza del 15 Controparte_3
aprile del 2025 , il giudice rimetteva la causa in decisione. La
domanda è infondata e va disattesa. Parte ricorrente fonda la sua domanda su consulenza tecnica espletata in differente giudizio in relazione a lavori extra appalto effettuati per il condominio CP_1
Occorre preliminarmente rilevare che il giudizio , come riferito dalle parti , si concludeva con sentenza di inammissibilità della reconventio reconventionis formulata dall'attuale parte attrice nel giudizio conclusosi con sentenza n. 2653\2017 : non essendo stata la domanda valutata nel merito in quel giudizio , conclusosi con sentenza processuale di inammissibilità della stessa, risulta pacifico che non è intervenuto sulla medesima alcun giudicato sostanziale. Ciò premesso, occorre rilevare altresì nel merito che l'attrice fonda la sua domanda di pagamento dei lavori effettuati in aggiunta rispetto a quelli di cui al contratto di appalto intercorso col esclusivamente sulla consulenza di Controparte_1
ufficio espletata nel giudizio definito con sentenza n. 2653\2017,
senza tuttavia dare prova del titolo su cui fonda tale pretesa , non avendo sul punto avanzato alcuna richiesta istruttoria e neppure avendo acquisito , come era nella sua disponibilità , l'eventuale istruttoria espletata sul punto nel procedimento definitivo con statuizione processuale, neppure potendosi acquisire, come pure richiesto, d'ufficio quel processo in violazione del principio di disponibilità delle prove. Non risultando dunque provato il titolo posto a fondamento della pretesa a fronte di specifica contestazione di parte resistente che ha sostenuto di aver corrisposto tutti gli importi di cui al contratto di appalto , rientrando nell'onere probatorio di parte ricorrente dimostrare l'intervenuta autorizzazione di controparte all'espletamento di lavori extra contratto, non resta che disattendere la domanda, rimanendo assorbita in tale reiezione la domanda di chiamata in causa e la conseguente chiamata in garanzia, essendo la stessa subordinata alla sola ipotesi di accoglibilità della domanda principale. Le spese di lite seguono infine la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
, quale titolare dell'Impresa Edile Stradale LL
[...]
IC, nei confronti del con la chiamata in Controparte_1
causa di e e la chiamata in garanzia Controparte_3 Controparte_2
di , così provvede: Controparte_4
a) Rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal che liquida in euro 2540,00 Controparte_1
oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore dell'avv. Caradonna antistarario;
c) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in euro 2540,00 oltre Controparte_2
spese generali, cpa ed iva come per legge;
d) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in Controparte_4
complessivi euro 2540,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge .
Santa Maria Capua Vetere, 30\04\2025
Il giudice