Articolo 3 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 agosto 1961
Art. 3.
I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dello articolo 2 e quelli richiamati, a norma dell'articolo 37 sono considerati ogni momento in attivita' di servizio.
Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.
I militari di truppa di cui al primo comma non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei loro doveri.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961