Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2373 del 2025, proposto da
OV IE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Iodice e Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1411/2024 resa il 19/06/2024 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 3642/2023;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 14/05/2025 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1411/2024 resa il 19/06/2024 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 3642/2023 promosso dalla ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte recante la condanna del M.I.M. « all’attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; ». Chiede, altresì, di fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., una somma di danaro a carico dell’intimata AZ, da corrispondere alla ricorrente per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta che, trascorso il termine assegnato all’AZ, su esplicita domanda dell’istante, provveda all’esecuzione dell'incarico mediante diretta adozione di quegli atti di cui alla sentenza del giudice civile.
Il 02/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione senza discussione della causa.
L’08/11/2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 12/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 14/05/2025 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, del 27/11/2024.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in “ copia conforme estratta dai registri informatici ” - “ da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 21/06/2024, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della IC AZ (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1411/2024 resa il 19/06/2024 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, « all’attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; », come stabilito nella predetta sentenza dell’A.G.O.
1.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’AZ resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza n. 1411/2024 resa il 19/06/2024 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
1.4. - Va, altresì, accolta, nei termini e nei limiti di seguito specificati, la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che, nel testo attuale, dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”, in tal modo espressamente sancendo, da un lato, il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento, e, dall’altro lato, che non può considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
1.4.1. - Il Collegio ritiene, quindi, in conformità all’orientamento consolidato di questa Sezione ( ex multis , T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/07/2023, n. 4244), che la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. debba essere quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato di che trattasi, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte dell’AZ resistente, o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso nella presente sentenza di ottemperanza (sessanta giorni) all’AZ resistente per adempiere, dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta .
2. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, avvocati Antonio Iodice e Antimo Zarrillo, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza, indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna l’AZ resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Antonio Iodice e Antimo Zarrillo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA DA, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
NA BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BA | IA RA DA |
IL SEGRETARIO