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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2347/2024
Udienza del 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2347/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: PI.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2347/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/09/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di conseguire la Nuova CP_1
Assicurazione Sociale per l'Impiego (PI) a far data dal
25/05/2024, per la durata e nella misura di legge.
1.1. Il ricorrente ha esposto di aver prestato attività lavorativa Contr presso la dal 06/10/2020 al 16/04/2024, data in cui CP_3 veniva licenziato per motivi disciplinari (doc. n. 02 allegato al ricorso).
Il licenziamento veniva impugnato, ma le parti raggiungevano un accordo di conciliazione in sede sindacale (doc. n. 04 allegato al ricorso, ridepositato in data 23/09/2024).
1.2. Il ricorrente espone, quindi, che in data 10/05/2024 presentava domanda per la PI (protocollo
2290.10/05/2024.0008639) che veniva respinta con la CP_1 seguente motivazione: “la causa cessazione attività lavorativa non
è valida per il trattamento in oggetto” (doc. n. 06 allegato al ricorso).
Anche l'istanza di riesame veniva rigettata con la seguente motivazione: “La PI non è riesaminabile perché nella risoluzione consensuale non si prefigura la giusta causa” (doc. n.
08).
Infine, anche il ricorso amministrativo veniva rigettato dal
Comitato provinciale dell' con la seguente motivazione: “la CP_1 respinta della PI è stata effettuata per Risoluzione Consensuale
e non per licenziamento per colpa del lavoratore. Infatti, successivamente al licenziamento, come si evince dal verbale allegato, il lavoratore ha impugnato il licenziamento e poi di comune accordo con il datore di lavoro, in seguito ad una integrazione economica il rapporto di lavoro si è concluso per
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risoluzione consensuale, che viene equiparato alle dimissioni. Non si evince la giusta causa prevista sia in caso di dimissioni, sia in caso di risoluzione consensuale” (doc. n. 10).
1.3. Il ricorrente sostiene, invece, di avere diritto al trattamento di disoccupazione poiché la causa/titolo della cessazione del rapporto di lavoro sarebbe da individuare nel licenziamento disciplinare.
Deduce che a seguito del licenziamento disciplinare e della sua impugnazione era giunto, con il datore di lavoro, ad una conciliazione in sede sindacale che, però - a suo avviso - non rappresenta una forma di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il ricorrente ribadisce che l'intervenuta successiva conciliazione in sede sindacale del licenziamento disciplinare non farebbe, quindi, venir meno il diritto alla PI, in quanto la stessa non rappresenterebbe un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Invero, l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del
2015 (disciplinante i requisiti di accesso alla PI) stabilisce che
“La PI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
In sostanza, il legislatore ha riconosciuto il diritto alla PI, oltre che nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa (ad esempio, per mancata corresponsione delle retribuzioni), nelle sole ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nella procedura di conciliazione che si svolge innanzi all'Ispettorato Territoriale del
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Lavoro a seguito di licenziamento, in aziende con più di 15 dipendenti, per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa
(art. 7 della legge n. 604/1966). Tale procedura si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile.
L'art. 7, comma 7, della legge n. 604/1966 prevede(va) poi espressamente che “Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI)”.
4.1. Non è invece contemplata, nel citato comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro concordata nell'ambito della procedura di conciliazione svolta in sede sindacale (art. 411, u.c., cod. proc. civ.), che è quella in cui è stata conciliata la vertenza del ricorrente.
4.2. Si deve quindi concludere che il legislatore abbia voluto escludere dalla PI le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute in sede di conciliazione sindacale.
5. La tesi del ricorrente secondo cui il titolo e la causa della cessazione del rapporto sarebbero da rinvenire, pur sempre, nel licenziamento disciplinare, non appare condivisibile, essendo evidente che la conciliazione (nelle quali le parti si accordano per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) riveste funzione
“novativa” del rapporto che estingue la precedente causa di risoluzione (licenziamento disciplinare ovvero risoluzione unilaterale) sostituendola con una diversa (risoluzione consensuale).
Sulla “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro non può poi esservi dubbio alcuno, atteso che a pag. 3 del verbale di conciliazione si legge testualmente: «Infine le Parti si impegnano
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reciprocamente a non divulgare, con qualsiasi mezzo, modalità e termini della presente risoluzione consensuale …».
La conciliazione, in altri termini, disciplina integralmente ex novo il rapporto controverso tra le parti e fa venire meno la
(precedente) causa della cessazione del rapporto di lavoro, sicché il licenziamento non può più ritenersi sussistente per effetto della conciliazione intervenuta in sede sindacale.
6. D'altronde, l'efficacia novativa è ben nota al Legislatore che, non a caso, come si è visto, ha voluto concedere la PI nelle sole ipotesi di “risoluzione consensuale” del rapporto intervenuta in sede di conciliazione ex art. 7 della legge n.
604/1966 (mentre non viene menzionata la risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione sindacale).
È di tutta evidenza, infatti, che non avrebbe avuto senso precisare e limitare a questa sola ipotesi il riconoscimento del diritto ove la conciliazione non comportasse, laddove venga concordata la risoluzione consensuale, una novazione del rapporto e la causa della cessazione fosse sempre da rinvenire nel licenziamento (sia esso intimato per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa).
7. Il disfavore del Legislatore per la risoluzione consensuale (da equipararsi alle dimissioni volontarie) emerge anche dalla lettera c-bis) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 22/2015 (introdotta dalla legge n.
207/2024, art. 1, comma 171), nella quale si prevede ora un ulteriore requisito contributivo, atteso che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la PI spetta ai lavoratori che “possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2347/2024
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
D'altronde, l'incipit dell'art. 3 è chiaro nell'individuare gli aventi diritto nei “lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (fatta salva l'ipotesi delle dimissioni per giusta causa), ipotesi che però non può ravvisarsi laddove sia intervenuta (pur a seguito del licenziamento) la risoluzione consensuale del rapporto in sede conciliativa (che è incompatibile con la natura involontaria della perdita dell'occupazione).
8. Le spese di lite, considerata la novità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2347/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: PI.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2347/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/09/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di conseguire la Nuova CP_1
Assicurazione Sociale per l'Impiego (PI) a far data dal
25/05/2024, per la durata e nella misura di legge.
1.1. Il ricorrente ha esposto di aver prestato attività lavorativa Contr presso la dal 06/10/2020 al 16/04/2024, data in cui CP_3 veniva licenziato per motivi disciplinari (doc. n. 02 allegato al ricorso).
Il licenziamento veniva impugnato, ma le parti raggiungevano un accordo di conciliazione in sede sindacale (doc. n. 04 allegato al ricorso, ridepositato in data 23/09/2024).
1.2. Il ricorrente espone, quindi, che in data 10/05/2024 presentava domanda per la PI (protocollo
2290.10/05/2024.0008639) che veniva respinta con la CP_1 seguente motivazione: “la causa cessazione attività lavorativa non
è valida per il trattamento in oggetto” (doc. n. 06 allegato al ricorso).
Anche l'istanza di riesame veniva rigettata con la seguente motivazione: “La PI non è riesaminabile perché nella risoluzione consensuale non si prefigura la giusta causa” (doc. n.
08).
Infine, anche il ricorso amministrativo veniva rigettato dal
Comitato provinciale dell' con la seguente motivazione: “la CP_1 respinta della PI è stata effettuata per Risoluzione Consensuale
e non per licenziamento per colpa del lavoratore. Infatti, successivamente al licenziamento, come si evince dal verbale allegato, il lavoratore ha impugnato il licenziamento e poi di comune accordo con il datore di lavoro, in seguito ad una integrazione economica il rapporto di lavoro si è concluso per
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2347/2024
risoluzione consensuale, che viene equiparato alle dimissioni. Non si evince la giusta causa prevista sia in caso di dimissioni, sia in caso di risoluzione consensuale” (doc. n. 10).
1.3. Il ricorrente sostiene, invece, di avere diritto al trattamento di disoccupazione poiché la causa/titolo della cessazione del rapporto di lavoro sarebbe da individuare nel licenziamento disciplinare.
Deduce che a seguito del licenziamento disciplinare e della sua impugnazione era giunto, con il datore di lavoro, ad una conciliazione in sede sindacale che, però - a suo avviso - non rappresenta una forma di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il ricorrente ribadisce che l'intervenuta successiva conciliazione in sede sindacale del licenziamento disciplinare non farebbe, quindi, venir meno il diritto alla PI, in quanto la stessa non rappresenterebbe un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Invero, l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del
2015 (disciplinante i requisiti di accesso alla PI) stabilisce che
“La PI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
In sostanza, il legislatore ha riconosciuto il diritto alla PI, oltre che nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa (ad esempio, per mancata corresponsione delle retribuzioni), nelle sole ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nella procedura di conciliazione che si svolge innanzi all'Ispettorato Territoriale del
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2347/2024
Lavoro a seguito di licenziamento, in aziende con più di 15 dipendenti, per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa
(art. 7 della legge n. 604/1966). Tale procedura si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile.
L'art. 7, comma 7, della legge n. 604/1966 prevede(va) poi espressamente che “Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI)”.
4.1. Non è invece contemplata, nel citato comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro concordata nell'ambito della procedura di conciliazione svolta in sede sindacale (art. 411, u.c., cod. proc. civ.), che è quella in cui è stata conciliata la vertenza del ricorrente.
4.2. Si deve quindi concludere che il legislatore abbia voluto escludere dalla PI le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute in sede di conciliazione sindacale.
5. La tesi del ricorrente secondo cui il titolo e la causa della cessazione del rapporto sarebbero da rinvenire, pur sempre, nel licenziamento disciplinare, non appare condivisibile, essendo evidente che la conciliazione (nelle quali le parti si accordano per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) riveste funzione
“novativa” del rapporto che estingue la precedente causa di risoluzione (licenziamento disciplinare ovvero risoluzione unilaterale) sostituendola con una diversa (risoluzione consensuale).
Sulla “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro non può poi esservi dubbio alcuno, atteso che a pag. 3 del verbale di conciliazione si legge testualmente: «Infine le Parti si impegnano
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2347/2024
reciprocamente a non divulgare, con qualsiasi mezzo, modalità e termini della presente risoluzione consensuale …».
La conciliazione, in altri termini, disciplina integralmente ex novo il rapporto controverso tra le parti e fa venire meno la
(precedente) causa della cessazione del rapporto di lavoro, sicché il licenziamento non può più ritenersi sussistente per effetto della conciliazione intervenuta in sede sindacale.
6. D'altronde, l'efficacia novativa è ben nota al Legislatore che, non a caso, come si è visto, ha voluto concedere la PI nelle sole ipotesi di “risoluzione consensuale” del rapporto intervenuta in sede di conciliazione ex art. 7 della legge n.
604/1966 (mentre non viene menzionata la risoluzione consensuale intervenuta in sede di conciliazione sindacale).
È di tutta evidenza, infatti, che non avrebbe avuto senso precisare e limitare a questa sola ipotesi il riconoscimento del diritto ove la conciliazione non comportasse, laddove venga concordata la risoluzione consensuale, una novazione del rapporto e la causa della cessazione fosse sempre da rinvenire nel licenziamento (sia esso intimato per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa).
7. Il disfavore del Legislatore per la risoluzione consensuale (da equipararsi alle dimissioni volontarie) emerge anche dalla lettera c-bis) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 22/2015 (introdotta dalla legge n.
207/2024, art. 1, comma 171), nella quale si prevede ora un ulteriore requisito contributivo, atteso che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la PI spetta ai lavoratori che “possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2347/2024
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
D'altronde, l'incipit dell'art. 3 è chiaro nell'individuare gli aventi diritto nei “lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (fatta salva l'ipotesi delle dimissioni per giusta causa), ipotesi che però non può ravvisarsi laddove sia intervenuta (pur a seguito del licenziamento) la risoluzione consensuale del rapporto in sede conciliativa (che è incompatibile con la natura involontaria della perdita dell'occupazione).
8. Le spese di lite, considerata la novità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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