TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 845
TAR
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio assenso per contrasto con vincolo paesaggistico

    Il TAR ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003, l'istanza si intende accolta in caso di silenzio assenso, anche quando sono necessarie autorizzazioni paesaggistiche. Il legislatore ha bilanciato diversi valori costituzionali, e il silenzio della Soprintendenza P.N.R.R. ha implicitamente valutato la compatibilità paesaggistica.

  • Rigettato
    Obbligo di motivazione del silenzio assenso

    Il TAR ha escluso l'applicabilità dell'art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990, poiché la Soprintendenza P.N.R.R. e la Soprintendenza locale sono organi distinti, con la prima che sostituisce la seconda nell'adozione del provvedimento finale, pur avvalendosi di essa per l'istruttoria.

  • Rigettato
    Prevalenza dei valori ambientali e paesaggistici

    Il TAR ha ritenuto che il legislatore abbia già operato un bilanciamento tra diversi valori costituzionali, inclusi quelli ambientali e paesaggistici, e che il contesto antropizzato e la presenza di infrastrutture simili giustifichino l'inserimento dell'impianto.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'altezza nel progetto paesaggistico

    Il TAR ha accertato che l'altezza dell'impianto era chiaramente indicata in documenti quali il 'Progetto definitivo Relazione tecnica' e la 'Paesaggistica ordinaria', rendendo le amministrazioni pienamente edotte delle dimensioni.

  • Rigettato
    Area non priva di copertura del segnale

    Il TAR ha richiamato l'art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024, che consente la localizzazione in 'aree bianche' anche in deroga ai regolamenti comunali, basandosi sulla posizione dei pixel e sull'esigenza di garantire la copertura secondo il 'Piano Italia 5G'.

  • Rigettato
    Presenza di siti sensibili e contrasto con regolamento comunale

    Il TAR ha affermato che, anche a prescindere dall'art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024, il regolamento comunale sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001, in quanto estende il divieto oltre i siti specificamente individuati.

  • Rigettato
    Richiesta di illegittimità costituzionale

    Il TAR ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza ai fini della decisione, poiché la norma non è indispensabile per risolvere la controversia, dato che il regolamento comunale sarebbe illegittimo anche senza la sua applicazione.

  • Rigettato
    Obbligo di provvedimento espresso

    Il TAR ha respinto la domanda richiamando l'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003, che prevede il silenzio assenso, e ha evidenziato che tale norma deve coordinarsi con l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, il quale equipara il silenzio dell'amministrazione all'accoglimento della domanda in assenza di diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 845
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 845
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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