Ordinanza cautelare 10 dicembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01971/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2025, proposto da
Comune di Monteforte d’Alpone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V., Lucia Bertolazzi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’NS tacito della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - P.N.R.R. formatosi ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003 sull’istanza prot. n. 7391 del 9 giugno 2025, presentata da NW s.p.a. per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni multi gestore nel Comune di Monteforte d’Alpone, in via S. Rocco snc, censito al Catasto Terreni al Fg. 8, Mappale 1092,
e per la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. e di Telecom Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO De PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 9 giugno 2025 Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (di seguito, breviter , NW) presentava al Comune di Monteforte d’Alpone (di seguito, breviter , Comune) un’istanza di autorizzazione unica ex artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259 del 2003 per installare una nuova stazione radio base per telecomunicazioni elettroniche (di seguito, breviter , s.r.b.), la cui realizzazione è finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, breviter , P.N.R.R.), rientrando nel «Piano Italia 5G» , che prevede interventi strategici per la diffusione delle reti radiomobili in aree denominate «a fallimento di mercato» (c,d. «aree bianche» ), nelle quali cioè gli operatori economici del settore non trovano conveniente effettuare investimenti, in quanto non remunerativi.
L’istanza era inviata anche all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito, breviter , ARPAV), per il rilascio del prescritto parere radioprotezionistico, nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (di seguito, breviter , Soprintendenza), alla Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. (di seguito, breviter , Soprintendenza P.N.R.R.), nonchè alla Provincia di Verona in quanto il sito oggetto di intervento è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004 e ricade in fascia di rispetto cimiteriale.
L’ARPAV rilasciava il proprio parere radioprotezionistico favorevole (trasmesso con nota prot. n. 53752 del 17 giugno 2025). Di seguito, con atto prot. n. 9122 del 17 luglio 2025 il Comune indiceva una conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, finalizzata ad acquisire i pareri e le intese, i nulla osta o altri atti di NS.
La Soprintendenza – con atto prot. n. 24518 del 4 agosto 2025, inviato anche alla Soprintendenza P.N.R.R. – esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione della sr.b.. In particolare, la Soprintendenza disponeva che l’altezza dell’impianto (prevista in m. 34,50) fosse ridotta per renderla pari a quella dei sostegni dell’impianto di illuminazione del campo sportivo presente in zona.
2. Il Comune adottava la determina n. 127 dell’8 agosto 2025 di conclusione negativa della predetta conferenza, con efficacia di preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990, evidenziando che: a) il sito di realizzazione della s.r.b. si trova a meno di 150 metri da una scuola primaria (elementare); b) il sito si trova all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di cui al R.D. n. 1264 del 1934; c) la riduzione di circa la metà dell’altezza dell’impianto imposta dal parere della Soprintendenza vanifica il parere radioprotezionistico favorevole reso dall’ARPAV. Il Comune assegnava pertanto ad NW – in base a quanto previsto dagli artt. 10-bis e 14-bis legge n. 241 del 1990 – il termine di 120 giorni per presentare osservazioni e documenti.
NW rispondeva con nota dell’8 agosto 2025 evidenziando che il parere reso della Soprintendenza è un mero atto endoprocedimentale in quanto – trattandosi di un intervento finanziato con fondi P.N.R.R. – sino al 31 dicembre 2026 spetta alla Soprintendenza P.N.R.R. esercitare le funzioni di tutela dei beni paesaggistici, nei casi in cui essi siano interessati da interventi previsti dal P.N.R.R., ed adottare il parere finale, in sostituzione delle Soprintendenze locali. Chiarito ciò, NW evidenziava che, non avendo la Soprintendenza P.N.R.R. reso il proprio parere in sede di conferenza di servizi, detto parere si intendeva favorevolmente espresso.
In considerazione delle riportate osservazioni procedimentali, con determina n. 134 del 18 agosto 2025 il Comune dava atto della formazione del titolo paesaggistico in conseguenza del silenzio NS della Soprintendenza P.N.R.R. e sanciva la conclusione positiva della conferenza di servizi. Nella stessa determina, però, il Comune ricordava che – con separata delibera di Giunta comunale – aveva dato incarico ad un legale per agire giudizialmente « al fine di tutelare le colline e il complesso panoramico delle frazioni ».
3. Il Comune presentava quindi ricorso con cui chiedeva l’annullamento dell’NS tacito della Soprintendenza P.N.R.R. formatosi ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003 sull’istanza presentata da NW, nonché la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza P.N.R.R. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
3.1. In particolare il Comune con il primo motivo– assumendo di dover tutelare i valori ambientali e paesaggistici del proprio territorio – sosteneva l’illegittimità dell’NS tacito della Soprintendenza P.N.R.R. per contrasto con il vincolo paesaggistico apposto dal d.m. 30 luglio 1974, secondo il quale « le colline, unitamente ai paesi ed al capoluogo del territorio di Monteforte d’Alpone, formano un complesso panoramico atto a considerarsi un quadro naturale e presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale ». Affermava, inoltre, il Comune che il riportato vincolo riguarderebbe i valori contemplati dall’art. 136 d.lgs. n. 42 del 2004, che alla lett. c) indica “ i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ” ed alla lett. d) menziona “ le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ”.
Sulla base di tali premesse, il Comune ricorrente affermava che una s.r.b. alta oltre 34 metri impatta pesantemente su una zona vincolata, ragion per cui la Soprintendenza P.N.R.R. avrebbe dovuto motivare il proprio NS sulla compatibilità paesaggistica dell’impianto mediante un atto espresso, non potendo trovare applicazione il meccanismo del silenzio NS previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003. Affermava inoltre che il rilascio da parte della Soprintendenza di un parere (favorevole, ma) con prescrizioni imponeva a carico della Soprintendenza P.N.R.R. (che si avvale della prima a scopo istruttorio) un preciso obbligo di motivare l’NS incondizionato, in ossequio alla regola posta dall’art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990. Infine, a detta del Comune, le previsioni di accelerazione dei procedimenti amministrativi caratterizzati da particolari urgenze infrastrutturali e funzionali (quali le opere rientranti nei finanziamenti del P.N.R.R.) non possono pregiudicare i valori costituzionali dell’ambiente e del paesaggio.
3.2. Con il secondo motivo il Comune affermava che la previsione dell’altezza della s.r.b. non era contenuta nel documento denominato « Progetto per la realizzazione di una stazione di telefonia mobile – Paesaggistica Ordinaria » inviato da NW alla Soprintendenza P.N.R.R. – che non avrebbe quindi potuto apprezzare compiutamente tale elemento – e sosteneva che la mappa riportata nella relazione paesaggistica non consentirebbe di avere piena percezione dell’impatto della s.r.b. sul territorio.
3.3. Con il terzo motivo il Comune censurava anche la localizzazione della s.r.b. perché l’area su cui installarla non risulta priva di copertura mobile (trattandosi di area urbana con velocità di picco inferiore a 30 mbit/s) secondo quanto emerge dalla mappatura delle reti mobili, per cui era illegittima la scelta di assentire il progetto non essendo considerate altre localizzazioni possibili.
3.4. Con il quarto motivo il Comune: a) rimarcava la presenza di siti sensibili (scuola elementare, campo da calcio, palazzetto dello sport) a meno di 150 metri dal punto di installazione della s.r.b.; b) ricordava che il regolamento comunale non consente la collocazione di s.r.b. nel punto indicato da NW per mancato rispetto delle distanze dai menzionati siti sensibili; c) rilevava che l’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024 (convertito in legge n. 95 del 2024) consente per gli interventi del «Piano Italia 5G» la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001 sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale; d) affermava che il ricordato art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024 è da ritenersi costituzionalmente illegittimo per contrasto con le norme costituzionali che tutelano le autonomie locali, il paesaggio e l’ambiente, nonché la salute (rispettivamente artt. 5, 9 e 32 Cost.).
Quindi il Comune chiedeva di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024 (oltre che degli artt. 29 d.l. n. 77 del 2021 e 44 d.lgs. n. 259 del 2003).
3.5. Con il quinto motivo il Comune – dopo aver ricordato che l’art. 2 legge n. 241 del 1990 impone alle pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti mediante adozione di un provvedimento espresso – affermava che la formazione di un NS tacito non priva l’Amministrazione di ogni ulteriore dovere (come sarebbe confermato dall’attribuzione del potere di autotutela) e chiedeva quindi, in subordine, la condanna della Soprintendenza a concludere il procedimento avviato dall’istanza di NW mediante un provvedimento espresso.
4. NW depositava memoria con la quale sollevava plurime eccezioni preliminari, finalizzate a paralizzare il ricorso del Comune, e ne chiedeva nel merito il rigetto.
4.1. In via preliminare NW eccepiva:
- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla Provincia di Verona (di seguito, breviter , Provincia), quale Amministrazione competente ad assumere la determinazione conclusiva del subprocedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in base al disposto dell’art. 146, commi 6 e 8, d.lgs. n. 42 del 2004. In particolare, NW evidenziava che: a) la Regione (che esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio) aveva delegato la Provincia, ma non il Comune (che non risulta inserito nell’elenco dei c.d. «enti idonei» ); b) la Soprintendenza P.N.R.R. è competente ad emettere solo il parere, essendo la Provincia l’amministrazione preposta ad emettere il provvedimento paesaggistico ex art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004; c) la Provincia va pertanto qualificata Amministrazione resistente ai fini del giudizio instaurato dal Comune, con conseguente obbligo di notificarle il ricorso, omissione insanabile in base a quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.;
- l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del silenzio serbato dalla Provincia – competente, come detto, ad esprimersi sull’autorizzazione paesaggistica - perché il Comune – pur impugnando l’NS tacito della Soprintendenza P.N.R.R. – non ha impugnato l’NS tacito della Provincia, che costituisce l’effettiva conclusione del subprocedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ragion per cui tale NS non potrebbe essere rimosso neppure in caso di accoglimento del ricorso;
- l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del silenzio NS serbato dalla Soprintendenza P.N.R.R., in quanto: a) il 9 giugno 2025 NW aveva trasmesso l’istanza a tutte le amministrazioni interessate; b) l’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004 assegna alla Soprintendenza il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti per rendere il parere di compatibilità paesaggistica; c) il silenzio NS si è quindi formato il 24 luglio 2025, per cui il termine ultimo per la notifica del ricorso scadeva il 23 ottobre 2025 (considerata la pausa feriale), mentre il ricorso è stato notificato il 27 ottobre 2025;
- l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il silenzio NS della Soprintendenza P.N.R.R. perché in base all’art. 14-quater, comma 2, legge n. 241 del 1990 le Amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi possono solo sollecitare l’adozione di atti di autotutela, per cui non è ad esse consentita l’impugnazione giurisdizionale della determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
- l’improcedibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso al Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché l’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68 del 2022 dispone che “ Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ”, norma che a sua volta individua quali “ «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR ”.
4.2. Nel merito, NW replicava ai motivi del ricorso dedotti dal Comune.
5. Depositava memoria anche Telecom Italia s.p.a. (di seguito, breviter , Telecom), che a sua volta proponeva alcune eccezioni preliminari. In particolare, Telecom eccepiva:
- l’inammissibilità del ricorso per: a) omessa impugnazione della determinazione finale della conferenza di servizi di accoglimento dell’istanza unica; b) omessa impugnazione dell’autorizzazione tacita paesaggistica della Provincia; c) omessa notifica del ricorso alla Provincia;
- l’improcedibilità del ricorso per omessa notifica al Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel merito, anche Telecom confutava i singoli motivi del ricorso proposto dal Comune.
6. Il Comune ricorrente depositava a sua volta memoria con la quale replicava alle eccezioni preliminari delle società controinteressate e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
7. Questo Tribunale con ordinanza del 10 dicembre 2025, n. 622, respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ritenendo insussistenti i lamentati pregiudizi alla salute ed all’ambiente.
8. In vista della pubblica udienza di discussione del merito tutte le parti costituite depositavano memorie difensive, ribadendo le rispettive tesi e conclusioni. Il ricorrente ed NW producevano anche memorie di replica.
9. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, ragion per cui il Collegio può esimersi dall’esaminare le eccezioni preliminari delle società controinteressate.
2. Passando al merito, con il primo motivo il Comune deduce che la Soprintendenza P.N.R.R. avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso e motivato sulla compatibilità ambientale di una s.r.b. alta oltre 34 metri, poiché essa impatta pesantemente su un territorio vincolato. Secondo il ricorrente, l’autorizzazione ambientale formatasi a seguito del silenzio NS della Soprintendenza P.N.R.R. sarebbe quindi illegittima.
La tesi non coglie nel segno.
L’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003 prescrive al comma 1 che “ L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia … viene autorizzata dagli Enti locali ”.
Ai sensi del successivo comma 7, “ Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o NS, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti … il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione ”.
Ai sensi del comma 9, “Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10”.
Il comma 10 del suddetto articolo sancisce, al primo periodo, che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ”.
Da questa cornice normativa emerge che: a) se l’installazione di una s.r.b. è subordinata al rilascio di un’autorizzazione contemplata dal d.lgs. n. 42 del 2004 – come nel caso in esame, essendo la zona sottoposta a vincolo – l’Amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione unica convoca una conferenza di servizi; b) anche la conclusione della conferenza di servizi soggiace al rispetto del termine perentorio stabilito dal ricordato comma 10; c) decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica (in assenza di una determinazione decisoria della conferenza di servizi, di un parere radioprotezionistico negativo, di un dissenso espresso dall’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistico - territoriale) l’autorizzazione unica medesima si intende accolta, secondo il sistema del silenzio NS.
2.1. Non coglie quindi nel segno l’affermazione del Comune, che assume l’esistenza di un obbligo per la Soprintendenza P.N.R.R. di adottare un parere espresso per la presenza di un vincolo paesaggistico, poiché l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003 prevede l’accoglimento tacito dell’istanza di autorizzazione unica anche ove occorra acquisire autorizzazioni ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.
Al riguardo, occorre considerare che l’installazione di impianti di telecomunicazione è soggetta ad una particolare disciplina autorizzatoria, espressione del favor manifestato dal legislatore per la realizzazione di tali infrastrutture, favor che si traduce nella previsione dell’istituto del silenzio NS (così T.A.R. Veneto, sez. III, 8 maggio 2024, n. 927), con specifica ed espressa indicazione del carattere perentorio del relativo termine, e che trova eloquente conferma nella riduzione (disposta dall’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 13 del 2023, convertito in legge n. 41 del 2023) a sessanta giorni del termine per la formazione del silenzio NS, precedentemente fissato in novanta giorni. Tale considerazione vale a maggior ragione per gli impianti inerenti i programmi del P.N.R.R., la cui realizzazione persegue primarie finalità di pubblico interesse.
La Soprintendenza P.N.R.R. (regolarmente coinvolta nella conferenza di servizi) non era, quindi, tenuta ad emettere un parere espresso per sancire la compatibilità ambientale della s.r.b., potendo essa limitarsi a restare inerte lasciando decorrere il ricordato termine perentorio poiché, come disposto dall’art. 20, comma 1, legge n. 241 del 1990 (rubricato “ EN NS ”), “ nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ”.
2.2. Parimenti non coglie nel segno il Comune quando afferma che la Soprintendenza P.N.R.R., in base dell’art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990, avrebbe dovuto motivare espressamente le ragioni del proprio NS incondizionato poiché la Soprintendenza aveva apposto alcune prescrizioni alla realizzazione dell’impianto.
La norma da ultimo citata dispone che “ Il responsabile del procedimento: e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale ”.
Dal tenore di tale disposizione si ricava che la stessa opera con riferimento al rapporto fra soggetti inseriti nel medesimo organo amministrativo, rapporto totalmente diverso rispetto a quello che intercorre fra la Soprintendenza e la Soprintendenza P.N.R.R.. A tal riguardo, l’art. 29 d.l. n. 77 del 2021 (conv. in legge n. 108 del 2021) - dopo avere previsto, al comma 1, l’istituzione della Soprintendenza P.N.R.R. “ Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR ” – dispone, al comma 2, che la Soprintendenza P.N.R.R. “ esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria ”. Dal testo normativo emerge che la Soprintendenza e la Soprintendenza P.N.R.R. costituiscono due organi diversi, la prima delle quali non può certo definirsi « responsabile del procedimento » (dovendo tale ruolo essere rivestito da una persona fisica), per cui al rapporto fra detti organi non si applica quanto previsto dall’art. 6, lett. b), legge n. 241 del 1990.
Da ultimo, neppure coglie nel segno il Comune quando afferma che le esigenze di semplificazione e celerità non possono pregiudicare i valori costituzionali dell’ambiente e del paesaggio. Infatti, occorre considerare che: a) il legislatore ha operato un bilanciamento fra più valori costituzionali, quali quelli dello sviluppo economico, tecnologico e socio-culturale del Paese, da un lato, e quelli della tutela paesaggistico-ambientale e della salute, dall’altro; b) la Soprintendenza P.N.R.R., con il proprio silenzio, ha rilevato la compatibilità della s.r.b. nel contesto paesaggistico di inserimento; c) dalle riproduzioni fotografiche inserite nella documentazione versata in atti emerge un contesto antropizzato, connotato dalla presenza di infrastrutture di elevate dimensioni (i pali dell’impianto di illuminazione del campo sportivo e i pali della rete elettrica).
3. È infondato anche il secondo motivo, con il quale il Comune lamenta la mancata indicazione dell’altezza della s.r.b. nella documentazione trasmessa da NW alla Soprintendenza P.N.R.R., per cui quest’ultima non avrebbe potuto compiutamente apprezzare tale aspetto.
Nel documento denominato « Progetto definitivo Relazione tecnica », versato in giudizio da NW, è indicato al punto 3 - intitolato « Descrizione progetto » - che « Il progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione costituita da un palo poligonale di altezza pari a 30.00+4.00m », ed identica descrizione è contenuta nel documento (parimenti versato in atti) denominato « Paesaggistica ordinaria », al punto 4 « Tipologia dell’opera e/o dell’intervento ». Pertanto, le Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica (la Provincia, la Soprintendenza e la Soprintendenza P.N.R.R.) erano state pienamente edotte delle effettive dimensioni dell’altezza dell’impianto.
4. Né miglior sorte merita il terzo motivo, con cui il Comune censura la localizzazione della s.r.b., sostenendo che l’area indicata da NW non sarebbe priva di copertura del segnale, come emergerebbe dalla mappatura delle reti mobili, e non verrebbero prese in esame differenti localizzazioni.
Ricordato che la realizzazione della s.r.b. de qua riguarda una delle c.d. «aree bianche» , è sufficiente considerare che l’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024 dispone che “ Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2021, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”.
L’individuazione del punto di collocazione della predetta s.r.b. è quindi determinata dalla posizione dei pixel sul territorio e dall’esigenza di garantire la corretta copertura del segnale secondo il « Piano Italia 5G».
5. Quanto appena esposto conduce alla reiezione anche del quarto motivo poiché il divieto – contenuto nel regolamento comunale – di collocare s.r.b. a meno di 150 metri da luoghi sensibili (quali la scuola elementare, il campo di calcio ed il palazzetto dello sport) non può impedire l’installazione della predetta s.r.b. nel luogo prescelto, trattandosi di impianto da realizzare in «aree bianche» del «Piano Italia 5G».
Va comunque considerato che ad identico risultato si perverrebbe anche a prescindere dall’applicazione del ricordato art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024.
Come esposto dal ricorrente, il punto di collocazione della s.r.b. non coincide con uno degli indicati siti sensibili, ma si colloca in un raggio di 150 metri dagli stessi, per cui la previsione regolamentare che vieta l’installazione di s.r.b. entro tale distanza risulta in ogni caso illegittima per contrasto con l’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001, che attribuisce ai Comuni il potere di adottare regolamenti “ per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico ”. Pertanto, poiché il regolamento non si limita a vietare la collocazione di s.r.b. in corrispondenza di determinati siti sensibili individuati in modo specifico, ma estende il divieto ad un raggio di 150 metri da detti siti, esso non potrebbe inibire l’installazione della s.r.b. nel punto indicato.
Sulla base di tali considerazioni, l’eccezione di legittimità costituzionale avanzata dal ricorrente nei confronti dell’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60 del 2024 è priva di rilevanza, non essendo detta norma indispensabile per la soluzione della controversia, ed è quindi da disattendere.
6. Da ultimo, è infondato anche il quinto motivo, con il quale viene chiesta la condanna della Soprintendenza P.N.R.R. a concludere il procedimento avviato dall’istanza di NW mediante un provvedimento espresso. Sul punto, è sufficiente richiamare l’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003, che prevede la formazione del silenzio NS decorso il termine di sessanta giorni ivi indicato.
La domanda del ricorrente va quindi respinta, poiché l’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990, che impone di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, deve necessariamente coordinarsi con il successivo art. 20 della medesima legge, secondo il cui comma 1 “ il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda … se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ”.
7. Sulla base di quanto esposto, il ricorso dev’essere respinto.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Monteforte d’Alpone, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore di Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. e di Telecom Italia s.p.a., che liquida per ognuna di esse in € 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
LO De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO De PI | LO RI |
IL SEGRETARIO