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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1269/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SPASARI DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15 luglio 2020, il sig. ha impugnato la Parte_1 richiesta di restituzione della somma di € 4.178,72 avanzata dall' in data 12 CP_1
aprile 2018, in relazione a prestazioni di disoccupazione percepite per il periodo 12 ottobre 2013 - 28 gennaio 2014 e ritenute indebite dall' . CP_2
2. Il ricorrente deduce di aver tempestivamente proposto opposizione amministrativa dinanzi al Comitato Provinciale di Vibo Valentia, allegando documentazione a CP_1
sostegno dello stato di disoccupazione e ulteriori attestazioni relative a periodi di imbarco nel settore marittimo. L' non ha dato riscontro a tale opposizione. CP_1
3. Si è costituito in giudizio l' resistente, eccependo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47, co. 1, L. n.
88/1989, e per improcedibilità del giudizio per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito ha sostenuto la fondatezza della richiesta di restituzione,
1 rilevando che in fase di ricalcolo è emerso un nuovo imbarco a far data dal 12 ottobre
2013, incompatibile con il trattamento di disoccupazione erogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto.
2. L'art. 47, co. 1, della L. 9 marzo 1989, n. 88, dispone che le controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere promosse a pena di decadenza entro tre anni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, salvo che si tratti di prestazioni pensionistiche, per le quali il termine è di dieci anni.
3. Nel caso di specie, la richiesta di restituzione è stata notificata il 12 aprile 2018, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 15 luglio 2020, e dunque entro il termine decadenziale triennale, che in giurisprudenza si ritiene applicabile anche in caso di indebito assistenziale (Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2019, n. 5480; Cass.
S.U., 27 luglio 2021, n. 21549).
4. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in rito.
5. Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver tempestivamente proposto opposizione amministrativa al Comitato Provinciale di Vibo Valentia, CP_1
allegando la documentazione giustificativa. Tuttavia, in assenza di un espresso provvedimento sul ricorso, trova applicazione il principio del silenzio-rigetto, che consente di adire l'autorità giudiziaria decorso il termine per la decisione amministrativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2018, n. 6602).
6. Pertanto, anche tale eccezione deve essere disattesa.
7. Nel merito il ricorso è fondato
8. L' ha motivato la richiesta restitutoria assumendo che, in fase di ricalcolo CP_1 dell'indennità di disoccupazione per il periodo dal 12 ottobre 2013 al 28 gennaio
2014, sarebbe emersa l'insussistenza del diritto alla prestazione per effetto di un nuovo imbarco del ricorrente a decorrere dal 12 ottobre 2013.
9. Tuttavia, l' non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di tale CP_2
affermazione, né ha allegato certificazioni di imbarco, comunicazioni agli archivi
2 marittimi o flussi idonei a dimostrare la ripresa dell'attività lavorativa in CP_3 data antecedente o concomitante alla fruizione dell'indennità.
10. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere della prova dell'indebita percezione della prestazione sociale ricade sull'ente previdenziale che ne richiede la restituzione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 7 settembre 2020, n. 18604; Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2023, n. 13289), dovendo quest'ultimo dimostrare in modo rigoroso l'assenza dei requisiti richiesti per la legittima erogazione della stessa.
11. Né può ritenersi sufficiente il generico riferimento al ricalcolo della prestazione o ad accertamenti interni dell'ente, in assenza di concreti riscontri documentali.
12. In assenza, dunque, di prova adeguata in ordine all'avvenuto imbarco nella data indicata e, quindi, in difetto della dimostrazione della cessazione dello stato di disoccupazione, la richiesta di restituzione appare priva di fondamento e deve essere annullata.
13. Le spese di lite sono a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando, così provvede
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla la richiesta Parte_1 di restituzione dell'importo di € 4.178,72 notificata dall' in data 12.4.2018; CP_1
2. Condanna l al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
1.000,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1269/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SPASARI DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15 luglio 2020, il sig. ha impugnato la Parte_1 richiesta di restituzione della somma di € 4.178,72 avanzata dall' in data 12 CP_1
aprile 2018, in relazione a prestazioni di disoccupazione percepite per il periodo 12 ottobre 2013 - 28 gennaio 2014 e ritenute indebite dall' . CP_2
2. Il ricorrente deduce di aver tempestivamente proposto opposizione amministrativa dinanzi al Comitato Provinciale di Vibo Valentia, allegando documentazione a CP_1
sostegno dello stato di disoccupazione e ulteriori attestazioni relative a periodi di imbarco nel settore marittimo. L' non ha dato riscontro a tale opposizione. CP_1
3. Si è costituito in giudizio l' resistente, eccependo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47, co. 1, L. n.
88/1989, e per improcedibilità del giudizio per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito ha sostenuto la fondatezza della richiesta di restituzione,
1 rilevando che in fase di ricalcolo è emerso un nuovo imbarco a far data dal 12 ottobre
2013, incompatibile con il trattamento di disoccupazione erogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto.
2. L'art. 47, co. 1, della L. 9 marzo 1989, n. 88, dispone che le controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere promosse a pena di decadenza entro tre anni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, salvo che si tratti di prestazioni pensionistiche, per le quali il termine è di dieci anni.
3. Nel caso di specie, la richiesta di restituzione è stata notificata il 12 aprile 2018, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 15 luglio 2020, e dunque entro il termine decadenziale triennale, che in giurisprudenza si ritiene applicabile anche in caso di indebito assistenziale (Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2019, n. 5480; Cass.
S.U., 27 luglio 2021, n. 21549).
4. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in rito.
5. Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver tempestivamente proposto opposizione amministrativa al Comitato Provinciale di Vibo Valentia, CP_1
allegando la documentazione giustificativa. Tuttavia, in assenza di un espresso provvedimento sul ricorso, trova applicazione il principio del silenzio-rigetto, che consente di adire l'autorità giudiziaria decorso il termine per la decisione amministrativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2018, n. 6602).
6. Pertanto, anche tale eccezione deve essere disattesa.
7. Nel merito il ricorso è fondato
8. L' ha motivato la richiesta restitutoria assumendo che, in fase di ricalcolo CP_1 dell'indennità di disoccupazione per il periodo dal 12 ottobre 2013 al 28 gennaio
2014, sarebbe emersa l'insussistenza del diritto alla prestazione per effetto di un nuovo imbarco del ricorrente a decorrere dal 12 ottobre 2013.
9. Tuttavia, l' non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di tale CP_2
affermazione, né ha allegato certificazioni di imbarco, comunicazioni agli archivi
2 marittimi o flussi idonei a dimostrare la ripresa dell'attività lavorativa in CP_3 data antecedente o concomitante alla fruizione dell'indennità.
10. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere della prova dell'indebita percezione della prestazione sociale ricade sull'ente previdenziale che ne richiede la restituzione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 7 settembre 2020, n. 18604; Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2023, n. 13289), dovendo quest'ultimo dimostrare in modo rigoroso l'assenza dei requisiti richiesti per la legittima erogazione della stessa.
11. Né può ritenersi sufficiente il generico riferimento al ricalcolo della prestazione o ad accertamenti interni dell'ente, in assenza di concreti riscontri documentali.
12. In assenza, dunque, di prova adeguata in ordine all'avvenuto imbarco nella data indicata e, quindi, in difetto della dimostrazione della cessazione dello stato di disoccupazione, la richiesta di restituzione appare priva di fondamento e deve essere annullata.
13. Le spese di lite sono a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando, così provvede
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla la richiesta Parte_1 di restituzione dell'importo di € 4.178,72 notificata dall' in data 12.4.2018; CP_1
2. Condanna l al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
1.000,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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