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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/01/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 965 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2023 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA in persona del legale rappresentante Dr. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E in persona della procuratrice Avv. Simona Serchi, rappresentata e CP_1
difesa dagli Avv.ti Adriano Pala, Ferruccio Parri e Sisto Paniccia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.4.2020 la conveniva in giudizio Parte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare CP_1
l'inadempimento contrattuale della società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, condannare la predetta società al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attrice, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. nella misura che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria ovvero nella misura ritenuta congrua ed equa dal Giudice”.
A fondamento della domanda esponeva che:
1 - in data 15.12.2015 la società attrice aveva sottoscritto con un Controparte_2 contratto per l'acquisto e l'installazione di una centrale telefonica integrata necessaria alla successiva fornitura di servizi di telecomunicazione mediante un sistema “VOIP”
(acronimo di Voice Over IP - in italiano "Voce tramite protocollo Internet");
- nella circostanza era stato pattuito un servizio di assistenza c.d. “Full Advance”, con precise tempistiche di intervento (quattro ore dalla segnalazione in caso di anomalia bloccante ed otto ore in caso di anomalia non bloccante) e di ripristino (otto ore in caso di anomalia bloccante);
- in data 10.2.2017 aveva ceduto il ramo d'azienda comprendente i Controparte_2 clienti del segmento (tra cui rientrava l'attrice) a la quale Org_1 CP_1
era così subentrata nel contratto, mentre , progettista ed installatrice CP_2 dell'impianto aveva continuato a prestare il servizio di assistenza tecnica (“per Org_2
meri accordi interni intercorsi con la cessionaria del ramo d'azienda, appunto la convenuta , come precisato nella prima memoria ex art. 183, sesto CP_1
comma, c.p.c.);
- a seguito di tale passaggio di gestione l'attrice aveva assistito ad un progressivo peggioramento del servizio, sia in termini di frequenza delle anomalie, sia, soprattutto, in termini di celerità e tempestività degli interventi di assistenza e risoluzione delle stesse;
- una prima grave anomalia bloccante si era verificata nel febbraio del 2018, allorquando i dipendenti della la mattina del 7.2.2018, verificato il Parte_1
malfunzionamento della linea telefonica, con la totale impossibilita di effettuare o ricevere chiamate, avevano provveduto a segnalare la problematica al servizio
Assistenza Clienti TOP di ed ai referenti;
Controparte_3 CP_1
- nonostante i numerosi solleciti, tanto il Centro Assistenza di quanto la stessa CP_2
avevano omesso di intervenire prontamente, attribuendo la problematica ad CP_1
un firewall interno della società cliente, benché tale eventualità fosse da escludere come verificato e comunicato dalla società all'uopo incaricata dalla Parte_3
Parte_1
- solo il 14.2.2018 la problematica era stata risolta, con il ripristino della funzionalità del servizio, avvenuto senza operare alcun intervento sul firewall interno della
Parte_1
2 - in conseguenza della prolungata mancanza di comunicazioni, da e verso la clientela, la società attrice aveva registrato un consistente calo di fatturato relativamente al primo trimestre dell'anno 2018;
- tra la fine del mese di giugno ed i primi giorni di luglio 2018 si era verificato un altro disservizio inerente al centralino;
- il dicembre 2018 si era verificato un ulteriore disservizio, che, con gravità altalenante, si era protratto per 18 giorni, dal 19.12.2018 al 7.1.2019, dipeso, per ammissione stessa della convenuta, fino al 3.1.2019 da un guasto al cablaggio in rame della rete e sino al successivo 7.1.2019 da un errore progettuale del servizio;
- in data 15.3.2019, a seguito dell'istanza di mediazione presentata dalla al Parte_1
OM Lazio, si era svolto con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nell'aprile 2019 si era poi verificato un ennesimo disservizio causato da diverse problematiche e protrattosi per otto giorni;
- attesi gli ingenti danni subiti, sia in termini di riduzione di fatturato che in termini di deterioramento dell'immagine, derivati dal periodico ripetersi di problematiche riguardanti il servizio di telecomunicazioni, l'attrice si era così determinata a risolvere il contratto con e a sottoscrivere un nuovo contratto con altro gestore CP_1
telefonico.
Ciò premesso, evidenziato il suo primario interesse ad usufruire di un sistema di comunicazioni affidabile ed efficiente (in relazione alla prerogativa di garantire alla propria clientela l'evasione degli ordini nell'arco delle 24 ore dalla richiesta), in funzione del quale erano state appositamente previste in contratto le tempistiche di intervento non rispettate, l'attrice invocava il diritto al risarcimento del danno sotto il profilo del lucro cessante (id est mancato utile dell'impresa), da liquidarsi in via equitativa siccome difficilmente monetizzabile, sulla base comunque degli elementi evincibili dal bilancio annuale di esercizio, nonché del “danno patrimoniale per lesione all'immagine di azienda seria ed affidabile subito”, generato dall'impossibilità della clientela di mettersi in contatto con la da stimare secondo il prudente Parte_1
apprezzamento del giudice. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza CP_1
per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, stante il foro convenzionale esclusivo stabilito dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto, ed in via gradata l'improcedibilità/inammissibilità della domanda a causa della
3 mancata corrispondenza tra l'oggetto della fase stragiudiziale della vertenza e quello della fase giudiziale, considerato che nell'istanza introduttiva del tentativo di conciliazione dinanzi al OM e nella relativa integrazione non era stato esposto il disservizio asseritamente avvenuto a cavallo tra i mesi di giugno e luglio 2018. Nel merito, quindi, la convenuta chiedeva il rigetto delle domanda, osservando che:
- la prima interruzione della linea telefonica, occorsa a febbraio 2018, si era verificata per un problema relativo al firewall dello stesso cliente;
- in ogni caso dell'assistenza tecnica era responsabile Controparte_2
- l'asserito disservizio verificatosi tra il giugno e il luglio 2018 era stato attribuito in citazione ad un centralino gestito proprio da non da;
Controparte_4 CP_1
- per altro verso, il malfunzionamento protrattosi dal 18.12.2018 al 7.1.2019 era stato solo parziale, avendo ridotto la funzionalità dei servizi forniti;
- , in definitiva, aveva avuto una condotta diligente poiché, non appena CP_1
ricevute le segnalazioni, aveva fatto “tutto quello che era possibile, anche sotto il profilo giuridico”, risolvendosi la sua obbligazione nel monitorare gli interventi di
; CP_2
- né la sussistenza né l'ammontare dei danni risultavano provati.
Con ordinanza assunta in prima udienza veniva concesso alla termine per Parte_1
presentare richiesta di conciliazione in merito ai disservizi non espressamente indicati nelle precedenti istanze al OM. A seguire venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. La causa veniva quindi istruita con l'escussione dei testi indicati dall'attrice ed infine trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, dal momento che non vi è prova in atti dell'accettazione, da parte dell'attrice, della clausola derogativa della competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto depositate. Si rendono dunque applicabili i normali criteri di competenza territoriale previsti dalla legge, dei quali tutti la convenuta avrebbe dovuto eccepire l'inapplicabilità al caso di specie. Di contro si è CP_1 limitata ad evidenziare l'incompetenza del Tribunale di Frosinone in base al solo art. 19 c.p.c., trascurando di motivare in ordine ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione. L'eccezione, così come formulata, non può pertanto trovare accoglimento (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. 248/1999 e Cass.
12645/2001).
4 Per quanto riguarda la questione di improcedibilità della domanda, in relazione al mancato promovimento del tentativo di conciliazione dinanzi al OM per tutti gli episodi di disservizio denunciati in giudizio, occorre precisare quanto segue.
Dagli atti risulta che la società attrice ha presentato, antecedentemente al processo, una prima istanza conciliativa in data 19.10.2018 e una seconda in data 7.3.2019. La prima istanza ha riguardato l'episodio di interruzione di linea verificatosi tra il 7 ed 14 febbraio 2018; la seconda istanza, integrativa e sostituiva della precedente, ha riguardato anche il disservizio relativo al malfunzionamento della linea manifestatosi tra il dicembre 2018 ed il gennaio 2019 (cfr. all. 7 comparsa di costituzione ). CP_1
Il procedimento si è concluso con verbale di mancato accordo del 15.3.2019 (cfr. all.
13 citazione).
Alla è stato concesso in prima udienza termine per presentare nuova Parte_1
istanza di conciliazione in merito ai disservizi non espressamente indicati nelle precedenti richieste inoltrate al OM (cfr. verbale di udienza del 23.10.2020).
La nuova istanza presentata dall'attrice è stata tuttavia dichiarata inammissibile dall'organo.
Dall'esame della domanda e del provvedimento assunto si evince che il motivo dell'inammissibilità è consistito nel fatto che l'istanza non ha riguardato l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia (procedimento di cui agli artt. 6 e ss. del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla delibera n. 203/18/CONS, menzionato nelle precedenti istanze), ma altro tipo di procedimento, ossia quello “per la definizione della controversia in essere con la società ” ai sensi degli CP_1 artt. 14 e ss. del medesimo Regolamento (cfr. il testo dell'ultima istanza presentata), incompatibile con il giudizio in corso e non corrispondente al tentativo di conciliazione integrativo autorizzato dal Tribunale.
A prescindere dal fatto che la difformità evidenziata dal OM possa essere dipesa da un errore nella compilazione e/o nella procedura di inoltro dell'istanza da parte della parte interessata, deve ritenersi non validamente ottemperato l'onere a carico dell'attrice (onere che, d'altro canto, nemmeno può ritenersi assolto con l'esperimento, in via alternativa, del procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010, che riguarda altre materie).
5 Alla luce di quanto sopra la domanda attorea va giudicata improcedibile limitatamente alle pretese concernenti i disservizi occorsi tra il giugno ed il luglio 2018 e nell'aprile
2019.
Va invece esaminato il merito della causa per ciò che attiene agli altri episodi denunciati.
Deve premettersi che il rapporto contrattuale per cui è causa è intercorso, nel periodo in cui si collocano i disservizi descritti, tra la e Non vi Parte_1 Controparte_1
è evidenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'attrice e la società per CP_2
le sole prestazioni di assistenza tecnica. Deve perciò ritenersi che , nel CP_2 fornire servizi di assistenza negli specifici frangenti di cui ha narrato l'istante, abbia agito per conto di , ossia, come affermato dall'attrice nella prima memoria ex CP_1 art. 183, sesto comma, c.p.c., “per meri accordi interni intercorsi con la cessionaria del ramo di azienda”.
In effetti nel doc. all. 1 della comparsa di costituzione della convenuta (“lettera commerciale per migrazione servizi su e Org_3 Organizzazione_4 prosecuzione contrattuale”) si legge: “Per effetto della cessione di ramo d'azienda tra
e intervenuta in data 10/02/2017 il Vostro Controparte_2 CP_1 contratto di servizi è stato trasferito a alle medesime condizioni e termini”, CP_1
dal che deve necessariamente desumersi che l'intera posizione contrattuale (compreso il servizio di assistenza tecnica compreso tra le prestazioni fornite dal gestore) veniva ceduta a . CP_1
Il contratto originariamente stipulato (cfr. doc. all. 1 della citazione) aveva ad oggetto la fornitura di una piattaforma VoIP di nuova concezione, installata e configurata presso la sede di Pofi della e, “a corredo dell'offerta, il servizio SLA Parte_1
Assurance e Manutenzione” con tempi di intervento “Bloccante – entro 4 ore dalla segnalazione, Non Bloccante – entro le 12 ore dalla segnalazione” e tempi di ripristino “Bloccante – entro 8 ore dalla segnalazione”.
In definitiva dell'inefficienza del servizio materialmente svolto da , nei CP_2
confronti del cliente, non può che rispondere . CP_1
Ebbene, al riguardo è noto il principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
6 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Spettava dunque a , di fronte alle circostanziate allegazioni di inadempimento CP_1 provenienti dall'attrice, offrire la prova di avere fornito un servizio efficiente e di avere rispettato le tempistiche di intervento e risoluzione degli inconvenienti riscontrati.
Tale onere non è stato assolto.
Non sono in contestazione i fatti storici portati all'attenzione, ossia la totale interruzione della linea telefonica verificatasi dal 7 al 14 febbraio 2018 ed il malfunzionamento della stessa dal 19.12.2018 al 7.1.2019.
Esclusivamente in riferimento al primo episodio, la ha sostenuto che la causa CP_1
di esso fosse da ascrivere ad un problema interno ai sistemi informatici della società cliente, in particolare relativo al firewall. La tesi, tuttavia, non solo non è stata suffragata da sufficienti elementi probatori (tali non potendosi ritenere le sole comunicazioni via mail inviate dalla stessa o da ) ma appare CP_1 CP_2
smentita dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ad istanza di parte attrice, tecnici di una terza società ( intervenuta in occasione dell'insorgere del Parte_3 problema: il teste ha infatti dichiarato che il router “era privo di controlli Tes_1 firewall”, mentre il teste , presente il giorno in cui fu effettuato il riavvio Tes_2 dell'apparato ad opera dei tecnici del gestore di telefonia, ha dichiarato che “non fu necessario fare interventi sui firewall interni al router per poter far funzionare il sistema”.
7 Per quanto riguarda il secondo episodio, la convenuta si è limitata a testualmente rimarcare in comparsa che “in relazione al malfunzionamento dal 18 dicembre 2018 al
7 gennaio 2019, in citazione si legge “con gravità altalenante” si precisa trattarsi di un malfunzionamento, parziale, che ha ridotto la funzionalità dei servizi forniti”.
Dunque essa non ha negato il malfunzionamento, sia pure definito parziale, e la sua attitudine a ridurre la funzionalità dei servizi forniti. Al riguardo appaiono indicative le mail di segnalazione inviate al gestore (cfr., ad esempio, la mail del 19.12.2018:
“abbiamo enormi problemi sulla qualità della linea telefonica…le difficoltà sono: - bassa qualità della fonia (altissima rumorosità che non permette di capire la conversazione) - problemi di post selezione verso alcuni numeri urbani…- i cordless ricevono la chiamata ma al momento della risposta cade la linea”; mail del
20.12.2018: “ad oggi abbiamo enormi difficoltà nella ricezione delle telefonate, tutti coloro che ci chiamano ricevono la voce perfettamente, mentre noi dal nostro lato abbiamo una qualità della voce bassissima e non riusciamo a capire quello che
l'interlocutore dice”). A tali mail, e ad altre similari, fanno seguito risposte che confermano l'esistenza di problemi tecnici imputabili ai sistemi di (cfr. all. 12 CP_1
citazione).
In definitiva, acclarati i due episodi di malfunzionamento (totale o parziale) delle linee telefoniche concesse in utilizzo alla protrattisi rispettivamente per 7 e per Parte_1
18 giorni, nonché il mancato rispetto delle tempistiche di risoluzione previste per le anomalie “bloccanti”, deve ritenersi integrato l'inadempimento contrattuale della convenuta, da cui deriva la sua responsabilità risarcitoria.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di fatturato e quindi di utili di impresa dovuta ai disservizi, è innegabile che di esso possa predicarsi l'esistenza, poiché sono stati forniti elementi che evidenziano una chiara relazione causale tra la mancata fruizione delle linee telefoniche (o, sia pure in misura minore, tra la scarsa qualità della fonia, incidente sulla speditezza delle comunicazioni) ed il prodursi di un pregiudizio patrimoniale nei termini prospettati, elementi quali:
- il tipo di attività svolta dalla e la funzionalità rispetto ad essa dell'utilizzo Parte_1
di un servizio telefonico particolarmente efficiente e stabile (cfr. le testimonianze acquisite sui tempi di evasione degli ordini telefonici tramite “numero verde” garantiti alla clientela, di 24/48 ore);
8 - le caratteristiche stesse del contratto concluso, che, non a caso, prevedeva l'attivazione di ben 20 linee telefoniche, un servizio di reperibilità a tempo pieno e stringenti tempistiche di intervento tecnico;
- l'impossibilità o le difficoltà incontrate nel fornire il servizio di consegne “veloci” nei periodi in cui si verificarono i disservizi sulla piattaforma , con CP_1
conseguente perdita di commesse (cfr. la deposizione del teste Testimone_3
amministratore di una società cliente della rivenditrice di ferramenta e Parte_1
ceramiche, il quale ha confermato di essersi dovuto rivolgere per gli acquisti “ad altre aziende concorrenti”, in occasione del “blocco” del numero verde dell'azienda, a causa dell'impossibilità di mettersi rapidamente in contatto la stessa, così come giornalmente accadeva, deposizione che assume una chiara valenza esemplificativa di ciò che può essere accaduto anche ad altri clienti, più o meno abituali, della
. Parte_1
Va riconosciuto, d'altro canto, che si tratta di un tipo di danno di assai difficile (se non impossibile) quantificazione, perché, come ovvio, non vi è modo di stabilire con precisione quanti affari siano andati perduti a causa del malfunzionamento dei canali di contatto telefonico con la clientela della e quale sia stato il minore Parte_1
guadagno che ne è derivato per l'impresa.
L'attrice ha prodotto i dati del fatturato ottenuto nei periodi di verificazione dei disservizi, messi a confronto con quelli (superiori) dell'anno precedente, ma, certamente, tali dati, pur confortando l'idea di un mancato introito, non consentono di ascrivere l'intero decremento di incassi registrato (per quasi 800.000 euro) alle inadempienze di , e nemmeno offrono un ordine di grandezza in tal senso, CP_1 troppi essendo i fattori che possono aver determinato, tra l'una e l'altra annualità, una flessione dei ricavi di simile consistenza (la quale, peraltro, potrebbe essersi verificata anche in altri periodi dell'anno e non solo in quelli evidenziati e messi a confronto).
Inoltre non risulta dagli atti che l'unico canale di raccolta degli ordini fosse quello telefonico, piuttosto utilizzato, a detta dei testi, per le consegne veloci. Semmai i dati contabili in questione offrono un quadro delle significative “dimensioni” dell'attività e dei ricavi della società attrice, capace di fatturare cifre ragguardevoli, anche superiori al milione di euro in una settimana.
Per le ragioni suesposte deve reputarsi ammissibile il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., essendo evidente come in questo caso risulti obiettivamente impossibile
9 o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare.
Al riguardo:
- tenuto conto che il decremento complessivo dei ricavi (rispetto ai corrispondenti periodi dell'annualità precedente) è stato pari ad € 173.322,09 nell'intervallo dal 7 al
14 febbraio 2018 e pari ad € 613.846,03 nell'intervallo dal 19 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 (cfr. doc. all. 4 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), ma che, certamente, il maggior danno legato alle inadempienze della convenuta si è prodotto nel primo periodo, in cui vi è stato un totale isolamento telefonico, che ha, all'evidenza, precluso in toto la raccolta e l'evasione degli ordini tramite “numero verde” per le consegne da effettuare in 24/48h;
- stimata, in via prudenziale, un'incidenza del primo malfunzionamento sulla diminuzione complessiva di ricavi registrata nel periodo pari al 25% ed un'incidenza del secondo malfunzionamento invece limitata al 10% del totale;
- ipotizzata infine una marginalità del 25% sul volume d'affari (mediamente attendibile nel commercio); il danno patrimoniale può essere stimato in via equitativa e con arrotondamento in €
25.000,00, misura ritenuta congrua (coerente, tra l'altro, con il valore della causa dichiarato da parte attrice ai fini dell'iscrizione a ruolo).
Trattandosi di credito di valore, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data di cessazione dell'ultima condotta produttiva di danno (ossia dal 7.1.2019) sino a quella della presente sentenza.
Non può viceversa trovare riconoscimento il danno da lesione “all'immagine di azienda seria ed affidabile” (pag. 8 citazione) che l'attrice asserisce di avere subito. La stessa descrizione del danno è resa in termini ipotetici nell'atto introduttivo
(“…l'impossibilità di mettersi in contatto con la fornitrice che ha Parte_1
sempre decantato la propria capacità di evadere gli ordinativi nelle 24/h, può aver ingenerato in clienti e fornitori un'immagine di non adeguata efficienza ed affidabilità imprenditoriale”). Il danno, che non è in re ipsa, avrebbe dovuto essere innanzitutto dimostrato nella sua effettiva esistenza, anche con elementi presuntivi, dei quali difetta invece il riscontro. Rispetto ad esso, inoltre, si pongono una serie di considerazioni di segno contrario. Gli inconvenienti lamentati attengono ad un servizio (quello di ricezione delle chiamate) slegato dall'attività tipica dell'azienda, pur chiaramente
10 funzionale alla stessa, per il quale è peraltro notorio (in quanto esperienza comune a molti) che possano verificarsi interruzioni legate a problematiche di tipo tecnico interne ai gestori di telefonia, non dipendenti, quindi, dal titolare dell'utenza. Il disservizio, in questo caso, non può perciò essere considerato di per sé rivelatore, agli occhi della clientela, di scarsa efficienza ed affidabilità imprenditoriale
(immediatamente si coglie, ad esempio, la differenza su questo piano con un ipotetico ritardo nelle consegne affidate ad un corriere esterno o con la fornitura di beni danneggiati durante il trasporto commissionato a terzi), potendo tra l'altro essere immediatamente segnalato alla clientela stessa sui canali internet della società.
Mancando evidenza di un danno risarcibile, sotto il profilo in discorso, non è possibile liquidare lo stesso in via equitativa.
Deve infine dichiararsi inammissibile la pretesa risarcitoria, esplicitata solo in sede di precisazione delle conclusioni, per il “danno emergente per il corrispettivo versato a fronte di un servizio non reso”, con la quale sembra in sostanza chiedersi il rimborso dei canoni mensili versati nei periodi in cui si sono riscontrati malfunzionamenti delle linee telefoniche. Trattasi di domanda nuova, mai formulata nei precedenti scritti difensivi dell'attrice e che peraltro attiene ad una ripetizione di indebito più che ad un risarcimento del danno, avente presupposti del tutto diversi (non è in discussione, da questo punto di vista, che il servizio di fonia abbia funzionato correttamente all'infuori delle giornate indicate).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea con riferimento ai disservizi occorsi tra il giugno ed il luglio 2018 e nell'aprile 2019;
2) accoglie la domanda con riferimento agli altri disservizi denunciati e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla CP_1 la somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1
specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno causato dagli inadempimenti contrattuali;
11 3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Adriano
Sassano, difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Frosinone, il 13.1.2024
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
12
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 965 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2023 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA in persona del legale rappresentante Dr. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E in persona della procuratrice Avv. Simona Serchi, rappresentata e CP_1
difesa dagli Avv.ti Adriano Pala, Ferruccio Parri e Sisto Paniccia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.4.2020 la conveniva in giudizio Parte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare CP_1
l'inadempimento contrattuale della società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, condannare la predetta società al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attrice, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. nella misura che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria ovvero nella misura ritenuta congrua ed equa dal Giudice”.
A fondamento della domanda esponeva che:
1 - in data 15.12.2015 la società attrice aveva sottoscritto con un Controparte_2 contratto per l'acquisto e l'installazione di una centrale telefonica integrata necessaria alla successiva fornitura di servizi di telecomunicazione mediante un sistema “VOIP”
(acronimo di Voice Over IP - in italiano "Voce tramite protocollo Internet");
- nella circostanza era stato pattuito un servizio di assistenza c.d. “Full Advance”, con precise tempistiche di intervento (quattro ore dalla segnalazione in caso di anomalia bloccante ed otto ore in caso di anomalia non bloccante) e di ripristino (otto ore in caso di anomalia bloccante);
- in data 10.2.2017 aveva ceduto il ramo d'azienda comprendente i Controparte_2 clienti del segmento (tra cui rientrava l'attrice) a la quale Org_1 CP_1
era così subentrata nel contratto, mentre , progettista ed installatrice CP_2 dell'impianto aveva continuato a prestare il servizio di assistenza tecnica (“per Org_2
meri accordi interni intercorsi con la cessionaria del ramo d'azienda, appunto la convenuta , come precisato nella prima memoria ex art. 183, sesto CP_1
comma, c.p.c.);
- a seguito di tale passaggio di gestione l'attrice aveva assistito ad un progressivo peggioramento del servizio, sia in termini di frequenza delle anomalie, sia, soprattutto, in termini di celerità e tempestività degli interventi di assistenza e risoluzione delle stesse;
- una prima grave anomalia bloccante si era verificata nel febbraio del 2018, allorquando i dipendenti della la mattina del 7.2.2018, verificato il Parte_1
malfunzionamento della linea telefonica, con la totale impossibilita di effettuare o ricevere chiamate, avevano provveduto a segnalare la problematica al servizio
Assistenza Clienti TOP di ed ai referenti;
Controparte_3 CP_1
- nonostante i numerosi solleciti, tanto il Centro Assistenza di quanto la stessa CP_2
avevano omesso di intervenire prontamente, attribuendo la problematica ad CP_1
un firewall interno della società cliente, benché tale eventualità fosse da escludere come verificato e comunicato dalla società all'uopo incaricata dalla Parte_3
Parte_1
- solo il 14.2.2018 la problematica era stata risolta, con il ripristino della funzionalità del servizio, avvenuto senza operare alcun intervento sul firewall interno della
Parte_1
2 - in conseguenza della prolungata mancanza di comunicazioni, da e verso la clientela, la società attrice aveva registrato un consistente calo di fatturato relativamente al primo trimestre dell'anno 2018;
- tra la fine del mese di giugno ed i primi giorni di luglio 2018 si era verificato un altro disservizio inerente al centralino;
- il dicembre 2018 si era verificato un ulteriore disservizio, che, con gravità altalenante, si era protratto per 18 giorni, dal 19.12.2018 al 7.1.2019, dipeso, per ammissione stessa della convenuta, fino al 3.1.2019 da un guasto al cablaggio in rame della rete e sino al successivo 7.1.2019 da un errore progettuale del servizio;
- in data 15.3.2019, a seguito dell'istanza di mediazione presentata dalla al Parte_1
OM Lazio, si era svolto con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- nell'aprile 2019 si era poi verificato un ennesimo disservizio causato da diverse problematiche e protrattosi per otto giorni;
- attesi gli ingenti danni subiti, sia in termini di riduzione di fatturato che in termini di deterioramento dell'immagine, derivati dal periodico ripetersi di problematiche riguardanti il servizio di telecomunicazioni, l'attrice si era così determinata a risolvere il contratto con e a sottoscrivere un nuovo contratto con altro gestore CP_1
telefonico.
Ciò premesso, evidenziato il suo primario interesse ad usufruire di un sistema di comunicazioni affidabile ed efficiente (in relazione alla prerogativa di garantire alla propria clientela l'evasione degli ordini nell'arco delle 24 ore dalla richiesta), in funzione del quale erano state appositamente previste in contratto le tempistiche di intervento non rispettate, l'attrice invocava il diritto al risarcimento del danno sotto il profilo del lucro cessante (id est mancato utile dell'impresa), da liquidarsi in via equitativa siccome difficilmente monetizzabile, sulla base comunque degli elementi evincibili dal bilancio annuale di esercizio, nonché del “danno patrimoniale per lesione all'immagine di azienda seria ed affidabile subito”, generato dall'impossibilità della clientela di mettersi in contatto con la da stimare secondo il prudente Parte_1
apprezzamento del giudice. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza CP_1
per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, stante il foro convenzionale esclusivo stabilito dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto, ed in via gradata l'improcedibilità/inammissibilità della domanda a causa della
3 mancata corrispondenza tra l'oggetto della fase stragiudiziale della vertenza e quello della fase giudiziale, considerato che nell'istanza introduttiva del tentativo di conciliazione dinanzi al OM e nella relativa integrazione non era stato esposto il disservizio asseritamente avvenuto a cavallo tra i mesi di giugno e luglio 2018. Nel merito, quindi, la convenuta chiedeva il rigetto delle domanda, osservando che:
- la prima interruzione della linea telefonica, occorsa a febbraio 2018, si era verificata per un problema relativo al firewall dello stesso cliente;
- in ogni caso dell'assistenza tecnica era responsabile Controparte_2
- l'asserito disservizio verificatosi tra il giugno e il luglio 2018 era stato attribuito in citazione ad un centralino gestito proprio da non da;
Controparte_4 CP_1
- per altro verso, il malfunzionamento protrattosi dal 18.12.2018 al 7.1.2019 era stato solo parziale, avendo ridotto la funzionalità dei servizi forniti;
- , in definitiva, aveva avuto una condotta diligente poiché, non appena CP_1
ricevute le segnalazioni, aveva fatto “tutto quello che era possibile, anche sotto il profilo giuridico”, risolvendosi la sua obbligazione nel monitorare gli interventi di
; CP_2
- né la sussistenza né l'ammontare dei danni risultavano provati.
Con ordinanza assunta in prima udienza veniva concesso alla termine per Parte_1
presentare richiesta di conciliazione in merito ai disservizi non espressamente indicati nelle precedenti istanze al OM. A seguire venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. La causa veniva quindi istruita con l'escussione dei testi indicati dall'attrice ed infine trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, dal momento che non vi è prova in atti dell'accettazione, da parte dell'attrice, della clausola derogativa della competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto depositate. Si rendono dunque applicabili i normali criteri di competenza territoriale previsti dalla legge, dei quali tutti la convenuta avrebbe dovuto eccepire l'inapplicabilità al caso di specie. Di contro si è CP_1 limitata ad evidenziare l'incompetenza del Tribunale di Frosinone in base al solo art. 19 c.p.c., trascurando di motivare in ordine ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione. L'eccezione, così come formulata, non può pertanto trovare accoglimento (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. 248/1999 e Cass.
12645/2001).
4 Per quanto riguarda la questione di improcedibilità della domanda, in relazione al mancato promovimento del tentativo di conciliazione dinanzi al OM per tutti gli episodi di disservizio denunciati in giudizio, occorre precisare quanto segue.
Dagli atti risulta che la società attrice ha presentato, antecedentemente al processo, una prima istanza conciliativa in data 19.10.2018 e una seconda in data 7.3.2019. La prima istanza ha riguardato l'episodio di interruzione di linea verificatosi tra il 7 ed 14 febbraio 2018; la seconda istanza, integrativa e sostituiva della precedente, ha riguardato anche il disservizio relativo al malfunzionamento della linea manifestatosi tra il dicembre 2018 ed il gennaio 2019 (cfr. all. 7 comparsa di costituzione ). CP_1
Il procedimento si è concluso con verbale di mancato accordo del 15.3.2019 (cfr. all.
13 citazione).
Alla è stato concesso in prima udienza termine per presentare nuova Parte_1
istanza di conciliazione in merito ai disservizi non espressamente indicati nelle precedenti richieste inoltrate al OM (cfr. verbale di udienza del 23.10.2020).
La nuova istanza presentata dall'attrice è stata tuttavia dichiarata inammissibile dall'organo.
Dall'esame della domanda e del provvedimento assunto si evince che il motivo dell'inammissibilità è consistito nel fatto che l'istanza non ha riguardato l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia (procedimento di cui agli artt. 6 e ss. del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla delibera n. 203/18/CONS, menzionato nelle precedenti istanze), ma altro tipo di procedimento, ossia quello “per la definizione della controversia in essere con la società ” ai sensi degli CP_1 artt. 14 e ss. del medesimo Regolamento (cfr. il testo dell'ultima istanza presentata), incompatibile con il giudizio in corso e non corrispondente al tentativo di conciliazione integrativo autorizzato dal Tribunale.
A prescindere dal fatto che la difformità evidenziata dal OM possa essere dipesa da un errore nella compilazione e/o nella procedura di inoltro dell'istanza da parte della parte interessata, deve ritenersi non validamente ottemperato l'onere a carico dell'attrice (onere che, d'altro canto, nemmeno può ritenersi assolto con l'esperimento, in via alternativa, del procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010, che riguarda altre materie).
5 Alla luce di quanto sopra la domanda attorea va giudicata improcedibile limitatamente alle pretese concernenti i disservizi occorsi tra il giugno ed il luglio 2018 e nell'aprile
2019.
Va invece esaminato il merito della causa per ciò che attiene agli altri episodi denunciati.
Deve premettersi che il rapporto contrattuale per cui è causa è intercorso, nel periodo in cui si collocano i disservizi descritti, tra la e Non vi Parte_1 Controparte_1
è evidenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'attrice e la società per CP_2
le sole prestazioni di assistenza tecnica. Deve perciò ritenersi che , nel CP_2 fornire servizi di assistenza negli specifici frangenti di cui ha narrato l'istante, abbia agito per conto di , ossia, come affermato dall'attrice nella prima memoria ex CP_1 art. 183, sesto comma, c.p.c., “per meri accordi interni intercorsi con la cessionaria del ramo di azienda”.
In effetti nel doc. all. 1 della comparsa di costituzione della convenuta (“lettera commerciale per migrazione servizi su e Org_3 Organizzazione_4 prosecuzione contrattuale”) si legge: “Per effetto della cessione di ramo d'azienda tra
e intervenuta in data 10/02/2017 il Vostro Controparte_2 CP_1 contratto di servizi è stato trasferito a alle medesime condizioni e termini”, CP_1
dal che deve necessariamente desumersi che l'intera posizione contrattuale (compreso il servizio di assistenza tecnica compreso tra le prestazioni fornite dal gestore) veniva ceduta a . CP_1
Il contratto originariamente stipulato (cfr. doc. all. 1 della citazione) aveva ad oggetto la fornitura di una piattaforma VoIP di nuova concezione, installata e configurata presso la sede di Pofi della e, “a corredo dell'offerta, il servizio SLA Parte_1
Assurance e Manutenzione” con tempi di intervento “Bloccante – entro 4 ore dalla segnalazione, Non Bloccante – entro le 12 ore dalla segnalazione” e tempi di ripristino “Bloccante – entro 8 ore dalla segnalazione”.
In definitiva dell'inefficienza del servizio materialmente svolto da , nei CP_2
confronti del cliente, non può che rispondere . CP_1
Ebbene, al riguardo è noto il principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
6 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Spettava dunque a , di fronte alle circostanziate allegazioni di inadempimento CP_1 provenienti dall'attrice, offrire la prova di avere fornito un servizio efficiente e di avere rispettato le tempistiche di intervento e risoluzione degli inconvenienti riscontrati.
Tale onere non è stato assolto.
Non sono in contestazione i fatti storici portati all'attenzione, ossia la totale interruzione della linea telefonica verificatasi dal 7 al 14 febbraio 2018 ed il malfunzionamento della stessa dal 19.12.2018 al 7.1.2019.
Esclusivamente in riferimento al primo episodio, la ha sostenuto che la causa CP_1
di esso fosse da ascrivere ad un problema interno ai sistemi informatici della società cliente, in particolare relativo al firewall. La tesi, tuttavia, non solo non è stata suffragata da sufficienti elementi probatori (tali non potendosi ritenere le sole comunicazioni via mail inviate dalla stessa o da ) ma appare CP_1 CP_2
smentita dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ad istanza di parte attrice, tecnici di una terza società ( intervenuta in occasione dell'insorgere del Parte_3 problema: il teste ha infatti dichiarato che il router “era privo di controlli Tes_1 firewall”, mentre il teste , presente il giorno in cui fu effettuato il riavvio Tes_2 dell'apparato ad opera dei tecnici del gestore di telefonia, ha dichiarato che “non fu necessario fare interventi sui firewall interni al router per poter far funzionare il sistema”.
7 Per quanto riguarda il secondo episodio, la convenuta si è limitata a testualmente rimarcare in comparsa che “in relazione al malfunzionamento dal 18 dicembre 2018 al
7 gennaio 2019, in citazione si legge “con gravità altalenante” si precisa trattarsi di un malfunzionamento, parziale, che ha ridotto la funzionalità dei servizi forniti”.
Dunque essa non ha negato il malfunzionamento, sia pure definito parziale, e la sua attitudine a ridurre la funzionalità dei servizi forniti. Al riguardo appaiono indicative le mail di segnalazione inviate al gestore (cfr., ad esempio, la mail del 19.12.2018:
“abbiamo enormi problemi sulla qualità della linea telefonica…le difficoltà sono: - bassa qualità della fonia (altissima rumorosità che non permette di capire la conversazione) - problemi di post selezione verso alcuni numeri urbani…- i cordless ricevono la chiamata ma al momento della risposta cade la linea”; mail del
20.12.2018: “ad oggi abbiamo enormi difficoltà nella ricezione delle telefonate, tutti coloro che ci chiamano ricevono la voce perfettamente, mentre noi dal nostro lato abbiamo una qualità della voce bassissima e non riusciamo a capire quello che
l'interlocutore dice”). A tali mail, e ad altre similari, fanno seguito risposte che confermano l'esistenza di problemi tecnici imputabili ai sistemi di (cfr. all. 12 CP_1
citazione).
In definitiva, acclarati i due episodi di malfunzionamento (totale o parziale) delle linee telefoniche concesse in utilizzo alla protrattisi rispettivamente per 7 e per Parte_1
18 giorni, nonché il mancato rispetto delle tempistiche di risoluzione previste per le anomalie “bloccanti”, deve ritenersi integrato l'inadempimento contrattuale della convenuta, da cui deriva la sua responsabilità risarcitoria.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di fatturato e quindi di utili di impresa dovuta ai disservizi, è innegabile che di esso possa predicarsi l'esistenza, poiché sono stati forniti elementi che evidenziano una chiara relazione causale tra la mancata fruizione delle linee telefoniche (o, sia pure in misura minore, tra la scarsa qualità della fonia, incidente sulla speditezza delle comunicazioni) ed il prodursi di un pregiudizio patrimoniale nei termini prospettati, elementi quali:
- il tipo di attività svolta dalla e la funzionalità rispetto ad essa dell'utilizzo Parte_1
di un servizio telefonico particolarmente efficiente e stabile (cfr. le testimonianze acquisite sui tempi di evasione degli ordini telefonici tramite “numero verde” garantiti alla clientela, di 24/48 ore);
8 - le caratteristiche stesse del contratto concluso, che, non a caso, prevedeva l'attivazione di ben 20 linee telefoniche, un servizio di reperibilità a tempo pieno e stringenti tempistiche di intervento tecnico;
- l'impossibilità o le difficoltà incontrate nel fornire il servizio di consegne “veloci” nei periodi in cui si verificarono i disservizi sulla piattaforma , con CP_1
conseguente perdita di commesse (cfr. la deposizione del teste Testimone_3
amministratore di una società cliente della rivenditrice di ferramenta e Parte_1
ceramiche, il quale ha confermato di essersi dovuto rivolgere per gli acquisti “ad altre aziende concorrenti”, in occasione del “blocco” del numero verde dell'azienda, a causa dell'impossibilità di mettersi rapidamente in contatto la stessa, così come giornalmente accadeva, deposizione che assume una chiara valenza esemplificativa di ciò che può essere accaduto anche ad altri clienti, più o meno abituali, della
. Parte_1
Va riconosciuto, d'altro canto, che si tratta di un tipo di danno di assai difficile (se non impossibile) quantificazione, perché, come ovvio, non vi è modo di stabilire con precisione quanti affari siano andati perduti a causa del malfunzionamento dei canali di contatto telefonico con la clientela della e quale sia stato il minore Parte_1
guadagno che ne è derivato per l'impresa.
L'attrice ha prodotto i dati del fatturato ottenuto nei periodi di verificazione dei disservizi, messi a confronto con quelli (superiori) dell'anno precedente, ma, certamente, tali dati, pur confortando l'idea di un mancato introito, non consentono di ascrivere l'intero decremento di incassi registrato (per quasi 800.000 euro) alle inadempienze di , e nemmeno offrono un ordine di grandezza in tal senso, CP_1 troppi essendo i fattori che possono aver determinato, tra l'una e l'altra annualità, una flessione dei ricavi di simile consistenza (la quale, peraltro, potrebbe essersi verificata anche in altri periodi dell'anno e non solo in quelli evidenziati e messi a confronto).
Inoltre non risulta dagli atti che l'unico canale di raccolta degli ordini fosse quello telefonico, piuttosto utilizzato, a detta dei testi, per le consegne veloci. Semmai i dati contabili in questione offrono un quadro delle significative “dimensioni” dell'attività e dei ricavi della società attrice, capace di fatturare cifre ragguardevoli, anche superiori al milione di euro in una settimana.
Per le ragioni suesposte deve reputarsi ammissibile il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., essendo evidente come in questo caso risulti obiettivamente impossibile
9 o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare.
Al riguardo:
- tenuto conto che il decremento complessivo dei ricavi (rispetto ai corrispondenti periodi dell'annualità precedente) è stato pari ad € 173.322,09 nell'intervallo dal 7 al
14 febbraio 2018 e pari ad € 613.846,03 nell'intervallo dal 19 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 (cfr. doc. all. 4 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), ma che, certamente, il maggior danno legato alle inadempienze della convenuta si è prodotto nel primo periodo, in cui vi è stato un totale isolamento telefonico, che ha, all'evidenza, precluso in toto la raccolta e l'evasione degli ordini tramite “numero verde” per le consegne da effettuare in 24/48h;
- stimata, in via prudenziale, un'incidenza del primo malfunzionamento sulla diminuzione complessiva di ricavi registrata nel periodo pari al 25% ed un'incidenza del secondo malfunzionamento invece limitata al 10% del totale;
- ipotizzata infine una marginalità del 25% sul volume d'affari (mediamente attendibile nel commercio); il danno patrimoniale può essere stimato in via equitativa e con arrotondamento in €
25.000,00, misura ritenuta congrua (coerente, tra l'altro, con il valore della causa dichiarato da parte attrice ai fini dell'iscrizione a ruolo).
Trattandosi di credito di valore, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data di cessazione dell'ultima condotta produttiva di danno (ossia dal 7.1.2019) sino a quella della presente sentenza.
Non può viceversa trovare riconoscimento il danno da lesione “all'immagine di azienda seria ed affidabile” (pag. 8 citazione) che l'attrice asserisce di avere subito. La stessa descrizione del danno è resa in termini ipotetici nell'atto introduttivo
(“…l'impossibilità di mettersi in contatto con la fornitrice che ha Parte_1
sempre decantato la propria capacità di evadere gli ordinativi nelle 24/h, può aver ingenerato in clienti e fornitori un'immagine di non adeguata efficienza ed affidabilità imprenditoriale”). Il danno, che non è in re ipsa, avrebbe dovuto essere innanzitutto dimostrato nella sua effettiva esistenza, anche con elementi presuntivi, dei quali difetta invece il riscontro. Rispetto ad esso, inoltre, si pongono una serie di considerazioni di segno contrario. Gli inconvenienti lamentati attengono ad un servizio (quello di ricezione delle chiamate) slegato dall'attività tipica dell'azienda, pur chiaramente
10 funzionale alla stessa, per il quale è peraltro notorio (in quanto esperienza comune a molti) che possano verificarsi interruzioni legate a problematiche di tipo tecnico interne ai gestori di telefonia, non dipendenti, quindi, dal titolare dell'utenza. Il disservizio, in questo caso, non può perciò essere considerato di per sé rivelatore, agli occhi della clientela, di scarsa efficienza ed affidabilità imprenditoriale
(immediatamente si coglie, ad esempio, la differenza su questo piano con un ipotetico ritardo nelle consegne affidate ad un corriere esterno o con la fornitura di beni danneggiati durante il trasporto commissionato a terzi), potendo tra l'altro essere immediatamente segnalato alla clientela stessa sui canali internet della società.
Mancando evidenza di un danno risarcibile, sotto il profilo in discorso, non è possibile liquidare lo stesso in via equitativa.
Deve infine dichiararsi inammissibile la pretesa risarcitoria, esplicitata solo in sede di precisazione delle conclusioni, per il “danno emergente per il corrispettivo versato a fronte di un servizio non reso”, con la quale sembra in sostanza chiedersi il rimborso dei canoni mensili versati nei periodi in cui si sono riscontrati malfunzionamenti delle linee telefoniche. Trattasi di domanda nuova, mai formulata nei precedenti scritti difensivi dell'attrice e che peraltro attiene ad una ripetizione di indebito più che ad un risarcimento del danno, avente presupposti del tutto diversi (non è in discussione, da questo punto di vista, che il servizio di fonia abbia funzionato correttamente all'infuori delle giornate indicate).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda attorea con riferimento ai disservizi occorsi tra il giugno ed il luglio 2018 e nell'aprile 2019;
2) accoglie la domanda con riferimento agli altri disservizi denunciati e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla CP_1 la somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1
specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno causato dagli inadempimenti contrattuali;
11 3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Adriano
Sassano, difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Frosinone, il 13.1.2024
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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