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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO MA, Presidente
CA AN, AT
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte 3 Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Ricorrente_1 impugna una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, riferita ad omessi pagamenti relativi all'IVA di pregresse cartelle notificate negli anni
2016-2019.
Parte ricorrente eccepisce:
- La carenza motivazionale dell'atto;
- l'omessa notifica degli atti prodromici ( cartelle di pagamento);
- la conseguente prescrizione e/o decadenza del potere impositivo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio, sostiene la legittimita' del proprio operato e, per effetto, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' da ritenersi infondato per le seguenti motivazioni:
dalla documentazione allegata in atti dal concessionario della riscossione, emerge che tutte le cartelle di pagamento e le ulteriori intimazioni di pagamento, sottese alla intimazione di pagamento impugnata con l'odierno ricorso, sono state regolarmente notificate.
. Ad ogni buon conto eventuali vizi di notifica riferiti alle originarie cartelle di pagamento non sono proponibili con l'odierno ricorso , atteso che fra le predette cartelle e l'intimazione di pagamento impugnata, si sono frapposte varie intimazioni di pagamento, anch'esse regolarmente notificate: le cartelle di pagamento pertanto sono divenute definitive perche' rimaste incontestate, mentre l'intimazione di pagamento puo' essere impugnata solo per vizi propri.
Con riferimento all'eccezione di carenza motivazione dell'atto impugnato, questo Collegio rileva che l'intimazione di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata.
L'atto infatti contiene la chiara indicazione dei presupposti e delle ragioni sottese all'intimazione.
I dati riportati nella intimazione di pagamento risultano conformi a quanto richiesto dalla norma. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non sussiste vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento quando la stessa esplicita l'origine dell'iscrizione a ruolo, il dettaglio degli importi dovuti sulla base delle indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, le informazioni precise circa le autorità cui rivolgersi in caso di impugnazione corredate delle modalità con cui essa deve essere proposta ed, infine, i criteri in base ai quali sono stati calcolati gli interessi (Comm. trib. prov. Cremona, sez. II, 29 aprile 2020,
n.18). Risultano, pertanto, del tutto prive di giustificazione e non meritevoli di accoglimento le argomentazioni esposte dalla ricorrente.
Infondata e', infine, anche la doglianza sulla prescrizione e/o decadenza del potere impositivo.
Dalla documentazione in atti si evince infatti che alcun termine prescrizionale e' maturato nei confronti del debito erariale indicato nell'intimazione di pagamento notificata il 17.1.2025, atteso che tra la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa, tutte notificate tra il 2017 e il 2019, e la stessa, si sono poi frapposte numerose intimazioni di pagamento notificate nel 2024 ( peraltro non impugnate).
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro
6000,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO MA, Presidente
CA AN, AT
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte 3 Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220229002885322000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Ricorrente_1 impugna una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, riferita ad omessi pagamenti relativi all'IVA di pregresse cartelle notificate negli anni
2016-2019.
Parte ricorrente eccepisce:
- La carenza motivazionale dell'atto;
- l'omessa notifica degli atti prodromici ( cartelle di pagamento);
- la conseguente prescrizione e/o decadenza del potere impositivo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio, sostiene la legittimita' del proprio operato e, per effetto, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' da ritenersi infondato per le seguenti motivazioni:
dalla documentazione allegata in atti dal concessionario della riscossione, emerge che tutte le cartelle di pagamento e le ulteriori intimazioni di pagamento, sottese alla intimazione di pagamento impugnata con l'odierno ricorso, sono state regolarmente notificate.
. Ad ogni buon conto eventuali vizi di notifica riferiti alle originarie cartelle di pagamento non sono proponibili con l'odierno ricorso , atteso che fra le predette cartelle e l'intimazione di pagamento impugnata, si sono frapposte varie intimazioni di pagamento, anch'esse regolarmente notificate: le cartelle di pagamento pertanto sono divenute definitive perche' rimaste incontestate, mentre l'intimazione di pagamento puo' essere impugnata solo per vizi propri.
Con riferimento all'eccezione di carenza motivazione dell'atto impugnato, questo Collegio rileva che l'intimazione di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata.
L'atto infatti contiene la chiara indicazione dei presupposti e delle ragioni sottese all'intimazione.
I dati riportati nella intimazione di pagamento risultano conformi a quanto richiesto dalla norma. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che non sussiste vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento quando la stessa esplicita l'origine dell'iscrizione a ruolo, il dettaglio degli importi dovuti sulla base delle indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, le informazioni precise circa le autorità cui rivolgersi in caso di impugnazione corredate delle modalità con cui essa deve essere proposta ed, infine, i criteri in base ai quali sono stati calcolati gli interessi (Comm. trib. prov. Cremona, sez. II, 29 aprile 2020,
n.18). Risultano, pertanto, del tutto prive di giustificazione e non meritevoli di accoglimento le argomentazioni esposte dalla ricorrente.
Infondata e', infine, anche la doglianza sulla prescrizione e/o decadenza del potere impositivo.
Dalla documentazione in atti si evince infatti che alcun termine prescrizionale e' maturato nei confronti del debito erariale indicato nell'intimazione di pagamento notificata il 17.1.2025, atteso che tra la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa, tutte notificate tra il 2017 e il 2019, e la stessa, si sono poi frapposte numerose intimazioni di pagamento notificate nel 2024 ( peraltro non impugnate).
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro
6000,00.