Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1516 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza cartolare del 18/03/2024 e vertente tra
TRA
(C.F. ), e, per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine Picone per procura in atti;
P.IVA_2
APPELLANTE
E
, CF: , CF: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
CF: , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
CF: nonché CF:
[...] C.F._4 Controparte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Catarci per procura in atti;
C.F._5
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 13832/2021 del Controparte_5
26/07/2021 munito di clausola di provvisoria esecuzione, e contestualmente convenivano in giudizio lamentando l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa Parte_1
creditoria da questi vantata.
A fondamento della opposizione veniva esposto che negli anni, la aveva Controparte_6
intrattenuto tre rapporti di mutuo con la (ex Banco di Sicilia), rilasciando ipoteca Controparte_7
volontaria sugli immobili meglio descritti nei contratti di mutuo, ovvero finanziamento ipotecario, asseritamente qualificato mutuo fondiario, n. 909000095378 (per una somma di € 700.000,00); finanziamento ipotecario asseritamente qualificato mutuo fondiario, n. 909000096881 (per una somma di € 180.000,00); finanziamento ipotecario asseritamente qualificato mutuo fondiario, n.
909000096882 (pari a una somma di € 180.000,00); che con atto di scissione del 27.03.2009, la mutuataria trasferiva tutti i sopra descritti beni immobili, oggetto di ipoteca Controparte_6
volontaria, alla FULLY IMMOBILIARE S.r.l., con contestuale accollo da parte di quest'ultima da parte di tutte le passibilità del ramo d'azienda trasferitole, ivi inclusi gli stessi contratti di mutuo;
che
, e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
, si costituivano garanti con tre distinti contratti di fideiussione ad omnibus, Controparte_2
aventi tutti data 22.02.2010.
Ciò detto, gli attori, nella loro qualità, si opponevano al provvedimento monitorio e chiedevano:
a) in via preliminarmente cautelativa, la sospensione (ex art. 649 c.p.c.) della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, n. 13832/2021 del 26/07/2021 e, in ogni caso, sospenderne gli effetti esecutivi;
b) nel merito, dichiarareil difetto assoluto di legittimazione processuale e/o ad agire di
[...]
per il tramite della mandataria per difetto di prova in Parte_1 Parte_2 ordine alla titolarità del vantato credito oggetto di giudizio;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 13832/2021 del 26/07/2021 perché concesso a soggetto non legittimato ad agire.
Il tema così introdotto aveva per oggetto, quindi, :
a) accertamento e dichiarazione della nullità integrale, in subordine anche parziale limitatamente alla clausola n. 7 delle garanzie fidejussorie firmate dagli attori in via personale;
b) dichiarazione di intervenuta decadenza della Banca da ogni garanzia prestata a suo favore e la illegittimità di ogni eventuale azione e/ domanda di recupero di qualsivoglia importo, con effetto di liberazione dei signori fideiussori.
In conseguenza di ciò, chiedevano la revoca/nullità del decreto d'ingiuntivo.
Costituitasi la convenuta , si opponeva tanto al tema relativo alla Parte_1
richiesta di sospensione, poiché, contestando le motivazioni addotte da controparte, non le riteneva affini ai sensi dell'art. 649 c.p.c, quanto a quello relativo alla mancata legittimazione processuale, allegando la giurisprudenza della Cass. Civ. Sez. I n. 31188/2017 (secondo cui “la cessione di crediti in blocco da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito”).
Parimenti si opponeva nel merito alle asserite motivazioni di nullità del contratto di fideiussione.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha: I) Rigettato l'eccezione di difetto assoluto di legittimazione processuale di per il tramite della mandataria Parte_1 Pt_2
confermando all'opposto la legittimazione processuale attiva della stessa;
[...]
II) Respinto la domanda di parte attrice in opposizione con riferimento alla nullità integrale ed in subordine parziale delle fideiussioni degli attori in opposizione del presente giudizio;
III) Accolto la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta decadenza della banca da ogni garanzia prestata a suo favore dagli attori del presente giudizio, con l'effetto di liberazione degli stessi;
IV) Dichiarato la compensazione delle spese del giudizio tra le parti del presente.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
Il tribunale, respingendo la tesi di parte finalizzata alla qualificazione del contratto in questione come
“contratto autonomo di garanzia”, ha concluso per considerarlo invece come contratto di
“fideiussione”, ponendo a fondamento decisionale della questio iuris tale premessa, e traendo le proprie conclusioni dal fatto che:
a) nel contratto ci si riferisce in plurime occasioni al negozio stesso, col termine di “fideiussione”;
b) non rileva la presenza nel contratto della clausola di “pagamento a semplice richiesta” ai fini della sua qualificazione, non potendo questa, secondo giurisprudenza affermata e allegata, considerarsi tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia.
Il giudice di prime cure ha in seguito respinto le ipotesi di nullità lamentate dagli attori, propendendo invece per la sopraggiunta ipotesi di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., motivando come segue:
- a norma dell'art. 6 dell'accordo in questione, le parti convengono di derogare al termine di 6 mesi prescritto dalla legge, quello convenzionale indicato in 36 mensilità;
- secondo la ricostruzione del giudice di prime cure, le parti danno così implicita prova della applicazione, nonché dell'osservanza, del loro accordo;
- il giudice di primo grado ha ritenuto che la banca convenuta non avesse rispettato neanche il termine derogatorio convenzionalmente pattuito, avendo manifestato le sue istanze (nello specifico una lettera di messa in mora risalente al 31/07/2014) ben più di 36 mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale (termine, per come calcolato dal tribunale, pari a 52 mesi) e, anche a voler tutto concedere, dalla successiva lettera di messa in mora del 27/02/2015 sono trascorsi sempre più di 36 mesi (per la precisione 49 mesi), prima che venisse notificato l' atto di precetto e a seguire l' atto di pignoramento immobiliare
Il giudice ha di conseguenza rigettato l'eccezione di nullità dell'accordo e dichiarato la decadenza dell'accordo in applicazione dell'art. 1957, nonché dell'art. 6 della convenzione oggetto di stipula.
§ 2 — Ha proposto appello la società contestando la sentenza di Parte_1
primo grado relativamente ai profili di qualifica del contratto di fideiussione, nonché dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. e chiedendo: “ accogliere l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, respingere l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
13832/2021 (R.G. 42704/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 26.07.2021, e stante
l'intervenuto incasso di somme a deconto dell'esposizione per come sopra indicato, condannare gli appellati al pagamento, in solido tra loro, della residua somma di € 343.424,19, oltre interessi convenzionali dal 16.12.2021 sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese del procedimento monitorio”, con vittoria delle spese per il doppio grado.
Gli appellati hanno resistito, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — L'appellante ha innanzitutto apprezzato le statuizioni relativi ai temi della decisione di primo grado in merito al riconoscimento della legittimazione attiva da parte della opponente, nonché della pronuncia assunta in ordine all'avversa eccezione di nullità della garanzia per asserita violazione della normativa anticoncorrenziale;
decisioni sulle quali questa Corte rileva essersi formato giudicato.
L'appellante contesta – invece - la decisione relativa alla qualifica dell'accordo in questione in termini di fideiussione, e non di contratto autonomo di garanzia, asserendo che il tribunale avrebbe omesso di ponderare determinati profili, fra i quali la clausola di pagamento a prima richiesta contenuta nell'art. 7 (pagamento del fideiussore). A dire del tribunale, infatti, tale sola clausola non depone in favore dell'autonomia dell'obbligazione, ma costituisce una semplice modalità di richiesta effettuata dalla banca, in quanto valida espressione di autonomia negoziale. In seguito, il giudice di prime cure, non prima di aver motivato tale ultima statuizione allegando giurisprudenza favorevole in tal senso (Cass. civ., Sez. I, 01/07/1995, n. 7345; Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742), ricorda come all'interno del contratto le parti si siano riferite all'accordo in questione, riferendosi ad esso solo col termine di “fideiussione”, e mai con quello di “contratto autonomo di garanzia”.
Di tale conclusione, l'appellante lamenta la mancata qualificazione dell'accordo in termine di contratto autonomo di garanzia, e conseguentemente, per quanto qui rileva, lamenta altresì
l'applicazione dell'art. 1957 c.c., sulla base del fatto che il giudice di prime cure avrebbe mancato di utilizzare correttamente i criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e ss., secondo i quali “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Pertanto, l'appellante si duole dell'ingiusta applicazione del criterio della mera “denominazione del contratto”, poiché, secondo la giurisprudenza allegata, il nomen iuris dato al contratto non rileverebbe ai fini della sua qualifica, quanto l'interpretazione data dal giudice a seguito della disamina del rapporto intercorrente tra le parti.
Ciò premesso, e contrariamente a quanto appena profilato, l'appellante ricorda come, seppur sia vero che sia stato utilizzato a più riprese il termine “fideiussione”, è stato utilizzato altresì il termine
“contratto di garanzia” (mancando, invero, dell'appellativo “autonomo”, un aspetto certamente non ancillare nella questione). L'appellante si duole ulteriormente del fatto che il giudice avrebbe asseritamente fondato la decisione sulla sola applicazione dell'art. 7 dell'accordo, lamentando la mancata ponderazione dell'art. 14, che avrebbe portato, a suo dire, ad interpretare il contratto in questione come un “contratto atipico di garanzia sganciato dall'obbligazione principale, destinato, viceversa, a degradare a mera fidejussione accessoria ove la stessa sia rilasciata da soggetto consumatore.”
Ancora, in ordine alla qualificazione del contratto come foriero di una garanzia autonoma,
l'appellante attribuisce rilievo alla locuzione “anche in caso di opposizione da parte del debitore”.
Tale formula, secondo giurisprudenza allegata, comporterebbe di fatto l'impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale, solo poiché si avrebbe così un'inutile endiadi.
Infine, l'appellante ricorda come, laddove in base alla causa del contratto, che sarebbe quindi accessoria e non indennitaria, non si possa riconoscere la diversa qualifica del contratto di fideiussione, la sola presenza della clausola di pagamento a prima richiesta depone a favore della qualifica in termini di contratto autonomo di garanzia, e allega autorevole giurisprudenza in tal senso
(Cassazione Sez. Un. Sent. n. 3947/2010). Occorre tuttavia evidenziare, come il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, non sia stato riportato per intero dall'appellante, e come questa omissione non sia certamente irrilevante. Nella sentenza allegata la Suprema Corte, sebbene abbia effettivamente sancito come la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta induca a interpretare in via generale nel senso di un contratto autonomo di garanzia, fa salva “l'ipotesi in cui si verifichi una discrasia all'interno del rapporto contrattuale”. Elemento, quest'ultimo, non certo secondario, non solo ai fini della stabilità generale del principio enunciato dalla Cassazione, ma anche in relazione a quanto rilevante in questa sede.
Conseguentemente a quanto riportato, l'appellante lamenta l'ingiusta applicazione dell'art. 1957 c.c.
§ 3.2 — Col secondo motivo d'appello, e conseguentemente a quanto asserito nel primo, l'appellante si duole dell'errata applicazione, a prescindere della qualifica del suddetto contratto, dell'art. 1957
c.c., poiché la banca avrebbe tempestivamente invocato il pagamento “a prima richiesta” a mezzo di raccomandata. L'appellante lamenta infatti che il Tribunale, nella parte in cui non ha attribuito rilevanza alla suddetta clausola ai fini dell'applicazione o meno dell'art. 1957 c.c., indipendentemente dalla qualifica del contratto, si sarebbe asseritamente posto in direzione contraria all'orientamento giurisprudenziale dominante, il quale vedrebbe la clausola di pagamento a prima richiesta in grado di descrivere autonomamente la causa contrattuale. Allegando esauriente giurisprudenza in tal senso infatti (ex multis Corte di Appello di Milano, sentenza n. 220 del 24.01.2023, Cassazione sentenza n.
13078 del 29.10.2008, e n. 22346/17), l'appellante, in sintesi, sostiene come secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, nelle ipotesi – come quella in esame – in cui le parti abbiano concordato contrattualmente che il garante debba adempiere su “semplice richiesta” del creditore, una domanda di pagamento avanzata in via stragiudiziale costituisce una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. Si lamenta che il giudice di prime cure si sia posto in contrasto con tale orientamento.
Nel caso specifico, come comprovato e non contestato, la banca avrebbe inviato ai garanti una richiesta scritta di pagamento in via stragiudiziale addirittura in concomitanza con la “scadenza dell'obbligazione principale”, risultando così idonea a evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Riducendosi il thema decidendum, come giustamente asserito dall'appellato, nella mera qualifica del contratto in termini di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia, ai fini dell'applicabilità o meno della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., i motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Occorre preliminarmente evidenziare come l'atto d'appello presenti elementi di apoditticità, in relazione al profilo afferente al criterio della nominatività del contratto nonché, più in generale, dei principi che regolano l'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. Sebbene sia certamente condivisibile l'asserzione relativa al fatto che il tipo del contratto non venga certo definito dalla dicitura adoperata nell'accordo stesso, ma dalla comune intenzione delle parti, ovvero dalla causa stessa del contratto, non può del pari darsi rilevanza alla dicitura utilizzata nel frontespizio.
Se da una parte, infatti, l'appellante allega giurisprudenza contraria alla attendibilità del criterio del nomen juris (pag. 14 atto d'appello), dall'altra ne rivendica l'utilità, specificando come il frontespizio attesti la dicitura “contratto di garanzia”.
A ben vedere, in ogni caso, indipendentemente dalla qualifica del contratto, il thema decidendum è sciolto dall'art. 6 dell'accordo oggetto del contenzioso, così potendosi applicare il noto principio giurisprudenziale della c.d. “ragione più liquida”.
Come condivisibilmente ricordato dal giudice di primo grado, infatti, “all'art. 6, sotto la dicitura
“Responsabilità del fideiussore”, vi è scritto che: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.”. Ebbene, seppure all'interno della stessa è presente una clausola di deroga alla disciplina ordinaria prevista dal codice civile, viene comunque specificato un termine massimo di 36 mesi: manca, dunque, la deroga totale ed illimitata prevista nello schema contrattuale dichiarato invalido per contrasto alla disciplina antitrust, per cui, conformemente alla giurisprudenza prevalente condivisa dall'adito Tribunale, ne deriva il rigetto di tale eccezione”.
Pertanto, indipendentemente dalla qualifica del tipo contrattuale, seppur sia effettivamente prevista una deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., non si tratta, tuttavia, di una deroga totale e illimitata, ma afferente esclusivamente ai termini del contratto, derogati in 36 mesi. Preso atto del fatto che tale termine è decorso inutilmente, l'appellante è indiscutibilmente incappato in tali decadenze, a nulla rilevando le questioni ulteriori, e, così, liberando definitivamente i fideiussori. Ne consegue che l'istanza avanzata, nel caso di specie equivalente ad una lettera di messa in mora – elemento sul quale, invero, la parte ha insistito ai fini della definizione della causa contrattuale – sia dirimente, non ai fini qualificativi del rapporto, ma decadenziali. Come preso atto dal giudice di primo grado, infatti, tale lettera, datata 31/07/2014, è stata inviata solo 52 mesi dopo conclusione del contratto di garanzia, risalente al 22/02/2010, ben oltre i 36 oggetto di deroga convenzionale. La ragione più liquida assorbe tutti gli altri motivi di appello, e fonda il merito della decisione.
Ciò stabilito, potrebbe del pari rilevarsi utile qualche ulteriore precisazione relativo al tema della esclusiva applicabilità della clausola di pagamento a prima richiesta al contratto autonomo di garanzia, in quanto elemento sul quale la difesa appellante si è particolarmente concentrata. Sul tema si è infatti pronunciata da ultimo anche la I Sez. della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024. Tale arresto non si pone certamente, peraltro, in contrasto con l'approdo delle Sezioni Unite 2010, dove è stato sancito il principio di diritto secondo cui la presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, “salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale” – elemento quest'ultimo, che, come già detto, l'appellante non ha riportato nell'atto d'appello. La recente sentenza in esame ha esortato gli interpreti, nel qualificare il rapporto contrattuale, a basarsi sul criterio sostanziale della volontà espressa dalle parti e consolidatasi al momento della conclusione del contratto. In questo modo, la decisione si allinea perfettamente alla nozione di causa in concreto, ormai consolidata nel nostro ordinamento. In sintesi, la sentenza ha stabilito il principio di diritto secondo cui la presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è, di per sé, incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e il giudice di merito sarà chiamato a interpretare la volontà concretamente manifestata dalle parti.
Le ragioni di tale affermazione, precisa la Corte di Legittimità, si rinvengono nel fatto che “la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
“contratto di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”.
Ne consegue, dunque, anche l'irrilevanza della invocata qualificazione (come autonoma e non accessoria) della garanzia prestata dagli odierni appellati: già la pronuncia di legittimità n. 7883/17 ammetteva la possibilità (in un contratto autonomo di garanzia) di concordare tra le parti l'applicazione dell'art. 1957 C.C., esattamente ciò che è rinvenibile nel contratto oggetto di causa ove, sebbene con un termine più ampio di quello codicistico, le parti hanno ritenuto di applicare al loro rapporto questo principio di “certezza del diritto” in favore dei garanti.
Ciò posto, nell'affrontare il secondo tema devoluto, non può che sottolinearsi che il Tribunale giammai ha ritenuto non valide le diffide che ha pure indicato con le singole date e giammai ha ritenuto che fosse necessario nei 36 mesi dare ingresso ad un'azione giudiziale. Piuttosto, il primo giudice ha valorizzato quel principio codicistico che impone non solo che l'azione di recupero (anche stragiudiziale) inizi nel termine stabilito dalla norma o eventualmente concordato dalle parti, ma che tale attività di recupero venga anche “diligentemente” continuata e coltivata, evidenziando che proprio quest'ultimo profilo aveva rilievo nella fattispecie, in cui dopo le dette due diffide, l'atto di precetto e il successivo pignoramento erano giunti quattro anni dopo, utilizzando i
36 mesi come il parametro al quale le parti stesse avevano dato il valore di “tolleranza”.
Su questo profilo, invero, non vi è impugnazione di alcun genere, sicchè il ragionamento che sostiene la decisione è ormai definitivo.
§ 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della
L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, se dovuto (v. Cass.
4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3421 del tribunale di 2024, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano complessivamente in Euro 20.119,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE