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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/12/2024, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1305/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Parte_1 C.F._1
GIANNA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA BONIFICA 48/1 PESCARA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI Controparte_1 C.F._2
GABRIELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA DEI MARSI 174 C.F._3
65127 PESCARA presso il difensore
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis 29 c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la ricorrente, Parte_1
, ha chiesto la modifica della regolamentazione delle condizioni di visita e di mantenimento
[...]
figli minori, e , nati da precedente relazione con il resistente, Controparte_2 Per_1 CP_1
[...]
Con ordinanza collegiale del 16/11/2019 – proc. civ. n. 652/2019 V.G., questo Tribunale ha stabilito il collocamento dei minori presso la madre e ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali con il padre.
In particolare, è stato disposto il versamento, da parte del padre, di un assegno in favore della madre, pari ad € 400,00 mensili complessivi per i 2 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre calendarizzato il diritto di visita (mercoledì dall'uscita di scuola fino alla cena – sabato e domenica alternati).
In seguito, l'odierna ricorrente ha presentato un ricorso al tribunale, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento, nonché la nomina di un CTU al fine di valutare l'idoneità genitoriale del padre.
All'esito di quel giudizio, il collegio ha rigettato la richiesta di modifica delle condizioni economiche, rilevando che alcuna sopravvivenza si era verificata rispetto all'accordo omologato nel 2019, ed ha disposto che il diritto di visita del padre si dovesse esercitare presso servizi specialistici di secondo livello (così come indicato dal CTU nominato in quel giudizio), con modalità e tempi individuati dagli stessi.
A sostegno della odierna domanda di revisione della suddetta regolamentazione, parte ricorrente ha affermato che, successivamente alla cessazione delle modalità di incontro protette, il padre ha continuato a disinteressarsi dei minori;
inoltre, ha contestato il mancato utilizzo in favore dei figli della metà dell'importo dell'assegno unico, chiesta e ottenuta dal IG. nel 2023. CP_1
In particolare, la IG.ra ha affermato che il resistente non ha mai preso i figli nel giorno di Parte_1
visita infrasettimanale, dicendo di dover lavorare, e che non ha mai fatto pernottare gli stessi presso la sua abitazione nei weekend alternati. La ricorrente ha inoltre evidenziato come il non abbia CP_1
mai preparato una cameretta per accoglierli, né reso la casa ordinata e pulita. Secondo quanto evidenziato nel ricorso, il padre si sarebbe inoltre rivolto ai figli con disprezzo, facendoli sentire d'intralcio.
pagina 2 di 8 La IG.ra ha rappresentato, infine, di essere disoccupata e di avere quale unica entrata il Parte_1
50% dell'assegno unico (per circa 300 € mensili), avendo il padre chiesto e ottenuto l'altra metà dell'importo da gennaio 2023. Inoltre, in corso di causa parte ricorrente ha rilevato l'intervenuta revoca, a partire da luglio 2024, della pensione statale per le indennità di frequenza, che venivano percepite dai minori, in quanto portatori di un ritardo cognitivo.
La ricorrente ha eccepito il mancato deposito delle buste paga e delle dichiarazioni reddituali del assumendo che lo stesso tenti di occultare uno stato patrimoniale migliore di quello mostrato. CP_1
Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ammonire il sig. circa la gravità delle CP_1
condotte dallo stesso perpetrate nei confronti dei minori, previa audizione del figlio (di anni CP_2
15), e disporre che lo stesso possa vedere i minori solamente con incontri protetti da concordare con i
Servizi Sociali. La IG.ra ha domandato, inoltre, al Tribunale di disporre che l'assegno per i Parte_1 figli venga versato direttamente dal datore di lavoro del in ragione dell'assunta inaffidabilità CP_1 del resistente, e che l'importo dell'assegno venga innalzato da euro 400 ad € 500,00 mensili. Da ultimo la ricorrente ha chiesto che assegni familiari vengano assegnati nella misura del 100% al genitore affidatario e collocatario e che le spese straordinarie documentate vengano rimborsate nella misura del
50%.
Il IG. si è costituito in giudizio, contestando integralmente la richiesta di controparte. CP_1
Parte resistente ha affermato che il dedotto mutamento di situazione economica è privo di riscontri oggettivi e del tutto strumentale. Il ha rilevato che l'accoglimento dell'istanza, ex adverso CP_1
formulata, lo priverebbe delle risorse per il sostentamento minimo essenziale, di cui di fatto allo stato dispone, con una disponibilità mensile pari a circa 400,00 € al netto degli oneri fissi, costituiti dal mutuo e dai prestiti che deve restituire.
A sostegno della sua posizione, il ha rilevato, inoltre, come la ricorrente abbia una CP_1 disponibilità economica mensile allo stato pari a complessivi €. 1.280,00 (contributo figli percetto €.
400,00; assegno unico €. 180,00 circa;
pensioni dei minori €. 700,00 circa) e che la stessa non ha mai fornito rendiconto alcuno in ordine all'utilizzo degl'importi delle pensioni dei figli, pari a circa €
700,00 mensili, che sarebbe tenuta ad utilizzare per le attività di sostegno dei minori.
In ordine al rapporto con i figli, l'esponente ha dedotto l'assoluta infondatezza delle accuse rivoltegli dalla IG. e ha dichiarato la piena disponibilità all'adozione di misure idonee a Parte_1
salvaguardare i propri obblighi genitoriali, assumendo che il rapporto con i propri figli è peggiorato a causa del comportamento della ricorrente che ha sempre e solo screditato la figura paterna.
pagina 3 di 8 All'udienza del 01/03/2024, si procedeva all'audizione dei minori con la Dott.ssa , Testimone_1 nominata quale esperto ai sensi dell'art. 473 bis.5 comma 1 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1/3/2024, il giudice istruttore ha ritenuto necessario lo svolgimento di una CTU.
Con decreto dell'11/06/2024, il giudice istruttore ha revocato l'ordinanza ammissiva della CTU, preso atto della rinuncia all'incarico comunicata dall'esperta nominata, in virtù dell'omissione del pagamento dell'acconto spese stabilito e del dichiarato rifiuto delle parti di corrispondere il compenso previsto per l'espletamento dello stesso.
***
Preliminarmente, il collegio rileva che, secondo la giurisprudenza, il procedimento di modifica della disciplina dei rapporti tra genitori e figli può essere attivato a fronte di circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento precedente;
sul punto, va richiamata la sentenza n. 3149/2001 della
Cassazione, la quale afferma che “applicandosi l'art. 156, comma 7, c.c. in via analogica alla separazione consensuale, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati”; ancora, la sentenza del 1/3/2016 della Corte d'Appello di Roma
(fonte: Redazione 2016), afferma che “nel procedimento ex art. 710 c.p.c. non si può procedere CP_3
ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.”
Nel caso di specie, va rilevato che il precedente decreto del collegio del 18.5.2021, all'esito della CTU espletata in quel giudizio, aveva previsto che il diritto di visita del padre avvenisse con l'intervento dei servizi specialistici di secondo livello, proprio a causa delle difficoltà evidenziate nell'ambito di rapporti tra i minori ed il padre.
Riportando sul punto quanto affermato nel predetto provvedimento, il Collegio osserva, in particolare, che, per ciò che concerne il padre, la consulente ha evidenziato che lo stesso, pur manifestando piena disponibilità in relazione alla modulazione dei tempi e delle modalità di frequentazione, non riesce a comprendere le reali esigenze dei figli (in particolare del primo) diverse da quelle primarie, esigenze che, naturalmente, si modificano con la crescita (cfr. pag. 34 della relazione).
pagina 4 di 8 La madre, invece, assume un atteggiamento disfunzionale rispetto alla risoluzione del problema;
in particolare l'ausiliaria riferisce che “tutte le volte che i figli, in particolare , riportano un CP_2
problema relazionale con il padre, qualunque esso sia, nel tentativo di prendersi carico del Pt_1
problema, agisce con proponendo (o imponendo) soluzioni che rischiano di invadere le scelte CP_1 personali dell'ex-compagno, piuttosto che accompagnare i figli all'accettazione di una situazione che, per quanto non rispondente pienamente a ciò che loro si aspettavano, è il risultato di una scelta del loro padre e che riguarda la sua vita personale. Ci si riferisce, in particolare, alla presenza della nuova compagna di che diventa oggi il capro espiatorio del disagio che i minori riportano ma CP_1
che non può, in quanto tale, rappresentare il problema reale. La madre finisce per inviare un messaggio ambivalente quando chiede ai figli di andare dal padre, e contemporaneamente non li aiuta
a dare un senso al loro disagio, tentando di eliminarlo attraverso l'attacco al padre” (cfr. pag. 35 della relazione).
Questo atteggiamento determina una situazione nella quale è il primogenito a prendere le CP_2
decisioni che invece spetterebbero agli adulti.
La CTU di quel giudizio ha escluso che vi sia un'incapacità delle parti ad assumere il ruolo di genitori, pur evidenziando le criticità appena esposte;
la stessa, inoltre non ha riscontrato la presenza di sintomi della c.d. “sindrome da alienazione genitoriale”, per cui è da escludere che il rifiuto dei figli a frequentare il padre sia dovuto ad un atteggiamento consapevole della madre di denigrazione nei confronti della figura paterna.
L'ausiliaria aveva quindi consigliato che gli incontri tra il padre e i minori avvenissero in modalità protetta, presso servizi specialistici di secondo grado.
Il Collegio, recependo tale valutazione, aveva disposto tale modalità di esercizio del diritto di visita del padre, allo scopo di consentire una ripresa di rapporti soddisfacenti tra padre e figli.
Tuttavia, anche in base a quanto emerso dall'audizione dei minori effettuata all'udienza del 1/3/2024, tale scopo non è stato raggiunto, in quanto i figli nutrono ancora atteggiamenti di forte ostilità nei confronti del padre.
È quindi necessario disporre nuovamente che incontri tra il padre ed i figli avvengano presso servizi specialistici di secondo livello, con modalità e tempi da questi prescritti.
Venendo ora alla domanda di aumento dell'assegno mensile versato dal padre, si deve osservare che tale richiesta era stata già rigettata con il richiamato provvedimento del 18/05/2021, per mancanza di sopravvenienze economiche rispetto all'accordo del 2019.
pagina 5 di 8 Allo stato attuale, è accaduto che, in corso di causa (a partire da luglio 2024), è stato revocato l'assegno di 700 € mensili percepito dalla madre, a titolo di pensione di invalidità dei figli, in quanto l'INPS, in seguito a visita di revisione, ne ha ritenuto insussistenti i presupposti (cfr. comparsa conclusionale del
30/10/2024 di parte ricorrente, e documentazione allegata).
Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a determinare una modifica dell'assegno fissato a carico del padre.
Osserva infatti il collegio che, secondo la giurisprudenza dominante, “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale" (Cfr. Cass. Ord. n. 18608/2021).
Al riguardo, il collegio osserva che l'accordo omologato nel 2019 (e confermato, quanto alle condizioni economiche, dal decreto del 18/05/2021) prevede espressamente la disciplina delle spese mediche relative alle patologie dei figli, stabilendo che, per la parte eccedente la pensione di invalidità (che all'epoca era percepita dalla madre) il padre dovesse rimborsare il 50% delle stesse. È chiaro quindi che, all'esito della revoca della pensione di invalidità, il padre sarà in ogni caso tenuto a rimborsare la metà delle spese sostenute per la cura delle patologie, per cui l'accordo del 2019 appare tuttora congruo rispetto all'interesse dei minori.
A ciò va aggiunto che la revoca della pensione è avvenuta in seguito a revisione da parte della commissione medica, che ha accertato l'insussistenza dello stato di invalidità dei figli;
peraltro la madre non ha fornito alcuna allegazione in merito alle spese mediche sostenute a causa delle patologie dei figli (per le quali, come già detto prima, il padre sarà in ogni caso tenuto a contribuire al 50%).
Per ciò che concerne la richiesta di attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico, il collegio rileva che la stessa è infondata.
pagina 6 di 8 Sul punto va richiamato l'art. 6 comma 4 D. Lgs. 230/2021, secondo cui “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Quindi, in base a tale norma, come condivisibilmente chiarito dal messaggio dell'INPS n. 1714 del
20/4/2022, “il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli”.
Di conseguenza, in assenza di accordo tra le parti, l'assegno unico continuerà ad essere percepito in parti uguali dai genitori.
Vista la natura della decisione, assunta in ogni caso nell'interesse dei figli, ci sono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione ed eccezione rigettata, così decide:
- rigetta la richiesta di modifica delle condizioni economiche recepite nell'accordo del
16/11/2019;
- dispone che gli incontri tra il padre ed i figli avvengano presso servizi specialistici di II livello, con le modalità ed i tempi prescritti da questi ultimi;
- invita inoltre i genitori a seguire un percorso, presso i medesimi servizi, di sostegno genitoriale, allo scopo di acquisire le competenze genitoriali ritenute carenti dalla CTU del giudizio di cui al r.g.v.g. n. 1099/2020;
- dispone che i servizi sociali relazionino al giudice tutelare in merito all'esito degli incontri tra padre e figli, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- compensa le spese.
Chieti, data del deposito
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del comune di San Giovanni Teatino
pagina 7 di 8 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1305/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Parte_1 C.F._1
GIANNA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA BONIFICA 48/1 PESCARA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI Controparte_1 C.F._2
GABRIELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA DEI MARSI 174 C.F._3
65127 PESCARA presso il difensore
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis 29 c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la ricorrente, Parte_1
, ha chiesto la modifica della regolamentazione delle condizioni di visita e di mantenimento
[...]
figli minori, e , nati da precedente relazione con il resistente, Controparte_2 Per_1 CP_1
[...]
Con ordinanza collegiale del 16/11/2019 – proc. civ. n. 652/2019 V.G., questo Tribunale ha stabilito il collocamento dei minori presso la madre e ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali con il padre.
In particolare, è stato disposto il versamento, da parte del padre, di un assegno in favore della madre, pari ad € 400,00 mensili complessivi per i 2 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre calendarizzato il diritto di visita (mercoledì dall'uscita di scuola fino alla cena – sabato e domenica alternati).
In seguito, l'odierna ricorrente ha presentato un ricorso al tribunale, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento, nonché la nomina di un CTU al fine di valutare l'idoneità genitoriale del padre.
All'esito di quel giudizio, il collegio ha rigettato la richiesta di modifica delle condizioni economiche, rilevando che alcuna sopravvivenza si era verificata rispetto all'accordo omologato nel 2019, ed ha disposto che il diritto di visita del padre si dovesse esercitare presso servizi specialistici di secondo livello (così come indicato dal CTU nominato in quel giudizio), con modalità e tempi individuati dagli stessi.
A sostegno della odierna domanda di revisione della suddetta regolamentazione, parte ricorrente ha affermato che, successivamente alla cessazione delle modalità di incontro protette, il padre ha continuato a disinteressarsi dei minori;
inoltre, ha contestato il mancato utilizzo in favore dei figli della metà dell'importo dell'assegno unico, chiesta e ottenuta dal IG. nel 2023. CP_1
In particolare, la IG.ra ha affermato che il resistente non ha mai preso i figli nel giorno di Parte_1
visita infrasettimanale, dicendo di dover lavorare, e che non ha mai fatto pernottare gli stessi presso la sua abitazione nei weekend alternati. La ricorrente ha inoltre evidenziato come il non abbia CP_1
mai preparato una cameretta per accoglierli, né reso la casa ordinata e pulita. Secondo quanto evidenziato nel ricorso, il padre si sarebbe inoltre rivolto ai figli con disprezzo, facendoli sentire d'intralcio.
pagina 2 di 8 La IG.ra ha rappresentato, infine, di essere disoccupata e di avere quale unica entrata il Parte_1
50% dell'assegno unico (per circa 300 € mensili), avendo il padre chiesto e ottenuto l'altra metà dell'importo da gennaio 2023. Inoltre, in corso di causa parte ricorrente ha rilevato l'intervenuta revoca, a partire da luglio 2024, della pensione statale per le indennità di frequenza, che venivano percepite dai minori, in quanto portatori di un ritardo cognitivo.
La ricorrente ha eccepito il mancato deposito delle buste paga e delle dichiarazioni reddituali del assumendo che lo stesso tenti di occultare uno stato patrimoniale migliore di quello mostrato. CP_1
Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ammonire il sig. circa la gravità delle CP_1
condotte dallo stesso perpetrate nei confronti dei minori, previa audizione del figlio (di anni CP_2
15), e disporre che lo stesso possa vedere i minori solamente con incontri protetti da concordare con i
Servizi Sociali. La IG.ra ha domandato, inoltre, al Tribunale di disporre che l'assegno per i Parte_1 figli venga versato direttamente dal datore di lavoro del in ragione dell'assunta inaffidabilità CP_1 del resistente, e che l'importo dell'assegno venga innalzato da euro 400 ad € 500,00 mensili. Da ultimo la ricorrente ha chiesto che assegni familiari vengano assegnati nella misura del 100% al genitore affidatario e collocatario e che le spese straordinarie documentate vengano rimborsate nella misura del
50%.
Il IG. si è costituito in giudizio, contestando integralmente la richiesta di controparte. CP_1
Parte resistente ha affermato che il dedotto mutamento di situazione economica è privo di riscontri oggettivi e del tutto strumentale. Il ha rilevato che l'accoglimento dell'istanza, ex adverso CP_1
formulata, lo priverebbe delle risorse per il sostentamento minimo essenziale, di cui di fatto allo stato dispone, con una disponibilità mensile pari a circa 400,00 € al netto degli oneri fissi, costituiti dal mutuo e dai prestiti che deve restituire.
A sostegno della sua posizione, il ha rilevato, inoltre, come la ricorrente abbia una CP_1 disponibilità economica mensile allo stato pari a complessivi €. 1.280,00 (contributo figli percetto €.
400,00; assegno unico €. 180,00 circa;
pensioni dei minori €. 700,00 circa) e che la stessa non ha mai fornito rendiconto alcuno in ordine all'utilizzo degl'importi delle pensioni dei figli, pari a circa €
700,00 mensili, che sarebbe tenuta ad utilizzare per le attività di sostegno dei minori.
In ordine al rapporto con i figli, l'esponente ha dedotto l'assoluta infondatezza delle accuse rivoltegli dalla IG. e ha dichiarato la piena disponibilità all'adozione di misure idonee a Parte_1
salvaguardare i propri obblighi genitoriali, assumendo che il rapporto con i propri figli è peggiorato a causa del comportamento della ricorrente che ha sempre e solo screditato la figura paterna.
pagina 3 di 8 All'udienza del 01/03/2024, si procedeva all'audizione dei minori con la Dott.ssa , Testimone_1 nominata quale esperto ai sensi dell'art. 473 bis.5 comma 1 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1/3/2024, il giudice istruttore ha ritenuto necessario lo svolgimento di una CTU.
Con decreto dell'11/06/2024, il giudice istruttore ha revocato l'ordinanza ammissiva della CTU, preso atto della rinuncia all'incarico comunicata dall'esperta nominata, in virtù dell'omissione del pagamento dell'acconto spese stabilito e del dichiarato rifiuto delle parti di corrispondere il compenso previsto per l'espletamento dello stesso.
***
Preliminarmente, il collegio rileva che, secondo la giurisprudenza, il procedimento di modifica della disciplina dei rapporti tra genitori e figli può essere attivato a fronte di circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento precedente;
sul punto, va richiamata la sentenza n. 3149/2001 della
Cassazione, la quale afferma che “applicandosi l'art. 156, comma 7, c.c. in via analogica alla separazione consensuale, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati”; ancora, la sentenza del 1/3/2016 della Corte d'Appello di Roma
(fonte: Redazione 2016), afferma che “nel procedimento ex art. 710 c.p.c. non si può procedere CP_3
ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.”
Nel caso di specie, va rilevato che il precedente decreto del collegio del 18.5.2021, all'esito della CTU espletata in quel giudizio, aveva previsto che il diritto di visita del padre avvenisse con l'intervento dei servizi specialistici di secondo livello, proprio a causa delle difficoltà evidenziate nell'ambito di rapporti tra i minori ed il padre.
Riportando sul punto quanto affermato nel predetto provvedimento, il Collegio osserva, in particolare, che, per ciò che concerne il padre, la consulente ha evidenziato che lo stesso, pur manifestando piena disponibilità in relazione alla modulazione dei tempi e delle modalità di frequentazione, non riesce a comprendere le reali esigenze dei figli (in particolare del primo) diverse da quelle primarie, esigenze che, naturalmente, si modificano con la crescita (cfr. pag. 34 della relazione).
pagina 4 di 8 La madre, invece, assume un atteggiamento disfunzionale rispetto alla risoluzione del problema;
in particolare l'ausiliaria riferisce che “tutte le volte che i figli, in particolare , riportano un CP_2
problema relazionale con il padre, qualunque esso sia, nel tentativo di prendersi carico del Pt_1
problema, agisce con proponendo (o imponendo) soluzioni che rischiano di invadere le scelte CP_1 personali dell'ex-compagno, piuttosto che accompagnare i figli all'accettazione di una situazione che, per quanto non rispondente pienamente a ciò che loro si aspettavano, è il risultato di una scelta del loro padre e che riguarda la sua vita personale. Ci si riferisce, in particolare, alla presenza della nuova compagna di che diventa oggi il capro espiatorio del disagio che i minori riportano ma CP_1
che non può, in quanto tale, rappresentare il problema reale. La madre finisce per inviare un messaggio ambivalente quando chiede ai figli di andare dal padre, e contemporaneamente non li aiuta
a dare un senso al loro disagio, tentando di eliminarlo attraverso l'attacco al padre” (cfr. pag. 35 della relazione).
Questo atteggiamento determina una situazione nella quale è il primogenito a prendere le CP_2
decisioni che invece spetterebbero agli adulti.
La CTU di quel giudizio ha escluso che vi sia un'incapacità delle parti ad assumere il ruolo di genitori, pur evidenziando le criticità appena esposte;
la stessa, inoltre non ha riscontrato la presenza di sintomi della c.d. “sindrome da alienazione genitoriale”, per cui è da escludere che il rifiuto dei figli a frequentare il padre sia dovuto ad un atteggiamento consapevole della madre di denigrazione nei confronti della figura paterna.
L'ausiliaria aveva quindi consigliato che gli incontri tra il padre e i minori avvenissero in modalità protetta, presso servizi specialistici di secondo grado.
Il Collegio, recependo tale valutazione, aveva disposto tale modalità di esercizio del diritto di visita del padre, allo scopo di consentire una ripresa di rapporti soddisfacenti tra padre e figli.
Tuttavia, anche in base a quanto emerso dall'audizione dei minori effettuata all'udienza del 1/3/2024, tale scopo non è stato raggiunto, in quanto i figli nutrono ancora atteggiamenti di forte ostilità nei confronti del padre.
È quindi necessario disporre nuovamente che incontri tra il padre ed i figli avvengano presso servizi specialistici di secondo livello, con modalità e tempi da questi prescritti.
Venendo ora alla domanda di aumento dell'assegno mensile versato dal padre, si deve osservare che tale richiesta era stata già rigettata con il richiamato provvedimento del 18/05/2021, per mancanza di sopravvenienze economiche rispetto all'accordo del 2019.
pagina 5 di 8 Allo stato attuale, è accaduto che, in corso di causa (a partire da luglio 2024), è stato revocato l'assegno di 700 € mensili percepito dalla madre, a titolo di pensione di invalidità dei figli, in quanto l'INPS, in seguito a visita di revisione, ne ha ritenuto insussistenti i presupposti (cfr. comparsa conclusionale del
30/10/2024 di parte ricorrente, e documentazione allegata).
Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a determinare una modifica dell'assegno fissato a carico del padre.
Osserva infatti il collegio che, secondo la giurisprudenza dominante, “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale" (Cfr. Cass. Ord. n. 18608/2021).
Al riguardo, il collegio osserva che l'accordo omologato nel 2019 (e confermato, quanto alle condizioni economiche, dal decreto del 18/05/2021) prevede espressamente la disciplina delle spese mediche relative alle patologie dei figli, stabilendo che, per la parte eccedente la pensione di invalidità (che all'epoca era percepita dalla madre) il padre dovesse rimborsare il 50% delle stesse. È chiaro quindi che, all'esito della revoca della pensione di invalidità, il padre sarà in ogni caso tenuto a rimborsare la metà delle spese sostenute per la cura delle patologie, per cui l'accordo del 2019 appare tuttora congruo rispetto all'interesse dei minori.
A ciò va aggiunto che la revoca della pensione è avvenuta in seguito a revisione da parte della commissione medica, che ha accertato l'insussistenza dello stato di invalidità dei figli;
peraltro la madre non ha fornito alcuna allegazione in merito alle spese mediche sostenute a causa delle patologie dei figli (per le quali, come già detto prima, il padre sarà in ogni caso tenuto a contribuire al 50%).
Per ciò che concerne la richiesta di attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico, il collegio rileva che la stessa è infondata.
pagina 6 di 8 Sul punto va richiamato l'art. 6 comma 4 D. Lgs. 230/2021, secondo cui “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Quindi, in base a tale norma, come condivisibilmente chiarito dal messaggio dell'INPS n. 1714 del
20/4/2022, “il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli”.
Di conseguenza, in assenza di accordo tra le parti, l'assegno unico continuerà ad essere percepito in parti uguali dai genitori.
Vista la natura della decisione, assunta in ogni caso nell'interesse dei figli, ci sono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione ed eccezione rigettata, così decide:
- rigetta la richiesta di modifica delle condizioni economiche recepite nell'accordo del
16/11/2019;
- dispone che gli incontri tra il padre ed i figli avvengano presso servizi specialistici di II livello, con le modalità ed i tempi prescritti da questi ultimi;
- invita inoltre i genitori a seguire un percorso, presso i medesimi servizi, di sostegno genitoriale, allo scopo di acquisire le competenze genitoriali ritenute carenti dalla CTU del giudizio di cui al r.g.v.g. n. 1099/2020;
- dispone che i servizi sociali relazionino al giudice tutelare in merito all'esito degli incontri tra padre e figli, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- compensa le spese.
Chieti, data del deposito
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del comune di San Giovanni Teatino
pagina 7 di 8 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
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