CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 46/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosanna Fioretti –
appellante contro
(cf. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Carmela Roma –
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1731/2023 del Tribunale di
Brindisi pubblicata il 05.12.2023.All'udienza del 21.01.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti di esponendo che il 9 marzo 2014, alle ore 18:00 CP_2 circa, stava percorrendo il viale di entrata del nosocomio di San Pietro Vernotico allorquando incappava in una buca e cadeva rovinosamente in terra, riportando la “frattura del collo del femore destro” tanto da doversi sottoporre, nei giorni successivi, ad un intervento di “sostituzione totale dell'anca”. Chiedeva quindi la Cont condanna della quale proprietaria e custode della strada, al risarcimento per i danni, quantificati nella complessiva somma di euro 86.630,35, patiti a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
5.12.2023, ha rigettato la domanda ritenendo che, sebbene l'attrice avesse fornito idonea prova del fatto storico lamentato, il comportamento tenuto dalla stessa nell'occorso era tale da escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, premesso che il luogo del sinistro era caratterizzato da un manto stradale disomogeneo e sgretolato, e si presentava illuminato sia pure parzialmente, ha evidenziato che la avrebbe dovuto operare Pt_1
l'ordinaria diligenza nell'uso della cosa, in tal modo potendo prevedere e dunque evitare la caduta.
Avverso la sentenza ha proposto appello , articolando due Parte_1 motivi di gravame che saranno più avanti esaminati, con i quali lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie dalle quali, invece, emerge la piena prova non solo del fatto storico, ma anche dalle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia.
Con comparsa depositata l'8.4.2024, si è costituita deducendo CP_2
l'infondatezza dei motivi di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 21.1.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
** ** **
Con il primo motivo di appello, deduce l'errata valutazione Parte_1 delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero le condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia, causa del sinistro. A sostegno, evidenzia che i testi escussi hanno riferito che la zona in cui è avvenuta la caduta era scarsamente illuminata al momento del sinistro, sia perché non si poteva godere di una piena luce naturale, sia perché l'unica illuminazione ivi esistente era quella del bar che tuttavia è ubicato a notevole distanza dalla buca in questione. Rileva inoltre che dalle foto prodotte in giudizio si evince chiaramente che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la buca si trova ben distante anche dalla portineria e dunque non poteva godere neppure dell'illuminazione da lì proveniente.
Di contro, sarebbe scarsamente credibile la deposizione del teste , Tes_1 dipendente dell , secondo il quale la zona era sufficientemente Controparte_1
pag. 2/8 illuminata: non si comprende come quest'ultimo, pur premettendo di non sapere quale sia il punto in cui è caduta l'appellante, e di non averlo potuto individuare con precisione neppure a seguito dei rilievi sul posto, possa comunque sostenere con certezza che la zona fosse adeguatamente illuminata;
infine non può non tenersi in conto che la relazione a firma dello stesso
è datata 30.7.2014, dunque in un momento in cui la situazione del Tes_1 luogo del sinistro non può che presentarsi differente rispetto a quella verificatasi alla data del sinistro stesso, fermo restando che nel mese di luglio si può godere di una piena luce naturale ben oltre le ore 18:00, a differenza di quanto accade a marzo, mese in cui si è verificato il sinistro.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. avendo il primo giudice escluso la responsabilità dell'odierna appellata basando la propria decisione esclusivamente sulla Con valutazione del comportamento della danneggiata, non considerando che l' non ha in alcun modo provato né di aver custodito la cosa con diligenza né che il “malfunzionamento” della cosa sia stato dovuto ad una causa non prevedibile né prevenibile.
I due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. In questa sede, rinviando alla motivazione svolta dal primo giudice, saranno trattati solo gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, odierna appellante, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in conseguenza delle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'anomalia nel manto stradale, in quanto circostanza allegata e dimostrata attraverso le prove orali raccolte nel giudizio di primo grado. All'uopo la difesa richiama a conforto della propria tesi le deposizioni dei testi di parte attrice, sminuendo le Cont dichiarazioni provenienti dal teste , dipendente della Tes_1
In realtà, attesa l'ora in cui si è verificato il fatto (circa le ore 18.00 del 9 marzo), è possibile affermare che il luogo non era completamente buio – dato, questo, riferito dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale (“non era
pag. 3/8 proprio buio”) - per la presenza sia di luce naturale (l'ora indicata si colloca pochi minuti dopo il tramonto), sia di quella artificiale, attesa la presenza in loco di un bar e dei locali del Pronto Soccorso, entrambi dotati di insegne luminose (circostanze non contestate).
Il teste ha riferito che tutta la zona in cui si è verificato il sinistro Tes_1
è illuminata. Ha scarso pregio l'obiezione circa la non precisa individuazione, da parte del teste, della “buca” o insidia in cui è incappata l'attrice, dal momento che il luogo in questione è costituito dal viale di ingresso dell'ospedale di San
Pietro Vernotico, largo quanto un'ampia carreggiata e lungo poche decine di metri, come si desume agevolmente dai rilievi fotografici prodotti dalla stessa attrice. L'anomalia dell'asfalto in cui è incappata l'attrice si trova quasi al centro del viale, in un punto certamente illuminato anche dalle luci della tettoia/portineria posta all'inizio dello stesso, dalle luci perimetrali posizionate sugli Uffici Amministrativi dell'Ospedale e dalle luci del bar ivi ubicato (la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, cita il bar per indicare esattamente il punto in cui era caduta: “ …dopo aver superato il bar, caddi a causa di una buca posta sulla sinistra di questo spiazzo (…) l'unica luce che ricordo era quella del bar…”).
Le concrete condizioni di luce presenti al momento del fatto avrebbero potuto consentire all'attrice di vedere anche il dislivello o l'anomalia presente sul viale, tanto più che il manto stradale si presentava disomogeneo e sgretolato in più punti. In particolare, quanto alle condizioni dei luoghi, la zona in cui si è verificata la caduta era caratterizzata da un tappeto bituminoso non omogeneo per la presenza di parti sgretolate. Detta zona si presenta come un avvallamento del diametro di circa un metro e della profondità 2-3 centimetri, determinato dalla assenza dello strato superficiale di asfalto. Usando l'ordinaria attenzione, l'attrice avrebbe potuto vedere tale anomalia presente sull'asfalto ed evitare la caduta oppure scansare quel punto del viale, scongiurando qualsiasi pericolo.
Per altro verso, come annotato nella sentenza impugnata, in presenza di una luminosità insufficiente il pedone avrebbe dovuto usare una particolare prudenza, posto che anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, non è privo di rilievo il comportamento del danneggiato.
pag. 4/8 In altri termini, quand'anche la luce artificiale fosse stata insufficiente nella porzione di piazzale percorsa dall'attrice tale circostanza avrebbe dovuto indurre la stessa a procedere con prudenza e circospezione. Sotto questo aspetto, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte si afferma che
è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio 2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 30 marzo
2015 n. 6425 ).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
pag. 5/8 applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talchè la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto l'anomalia del manto stradale era piuttosto modesta e comunque visibile alla danneggiata. Detta anomalia non determinava assolutamente un'insidia, sia perché di lieve entità e sia perché visibile, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarlo e affrontarlo con accortezza, così come presumibilmente pare abbiano fatto le numerose persone che accedevano quotidianamente al nosocomio percorrendo quel luogo, anche nelle ore serali (non risultano segnalate cadute o incidenti analoghi).
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato. Il comportamento imprudente dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale connotato da superficiali fratture e alterazioni), rappresenta fattore non prevedibile per il custode, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso etiologico fra la cosa pag. 6/8 inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa “statica“ ed immobile, come una lieve anomalia presente sul manto stradale, la responsabilità dell'ente proprietario si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. n.1731/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 5.12.2023, proposto da nei Parte_1 confronti della così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
Cont
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_3 delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/8
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 46/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosanna Fioretti –
appellante contro
(cf. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Carmela Roma –
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1731/2023 del Tribunale di
Brindisi pubblicata il 05.12.2023.All'udienza del 21.01.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti di esponendo che il 9 marzo 2014, alle ore 18:00 CP_2 circa, stava percorrendo il viale di entrata del nosocomio di San Pietro Vernotico allorquando incappava in una buca e cadeva rovinosamente in terra, riportando la “frattura del collo del femore destro” tanto da doversi sottoporre, nei giorni successivi, ad un intervento di “sostituzione totale dell'anca”. Chiedeva quindi la Cont condanna della quale proprietaria e custode della strada, al risarcimento per i danni, quantificati nella complessiva somma di euro 86.630,35, patiti a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
5.12.2023, ha rigettato la domanda ritenendo che, sebbene l'attrice avesse fornito idonea prova del fatto storico lamentato, il comportamento tenuto dalla stessa nell'occorso era tale da escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, premesso che il luogo del sinistro era caratterizzato da un manto stradale disomogeneo e sgretolato, e si presentava illuminato sia pure parzialmente, ha evidenziato che la avrebbe dovuto operare Pt_1
l'ordinaria diligenza nell'uso della cosa, in tal modo potendo prevedere e dunque evitare la caduta.
Avverso la sentenza ha proposto appello , articolando due Parte_1 motivi di gravame che saranno più avanti esaminati, con i quali lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie dalle quali, invece, emerge la piena prova non solo del fatto storico, ma anche dalle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia.
Con comparsa depositata l'8.4.2024, si è costituita deducendo CP_2
l'infondatezza dei motivi di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 21.1.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
** ** **
Con il primo motivo di appello, deduce l'errata valutazione Parte_1 delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero le condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'insidia, causa del sinistro. A sostegno, evidenzia che i testi escussi hanno riferito che la zona in cui è avvenuta la caduta era scarsamente illuminata al momento del sinistro, sia perché non si poteva godere di una piena luce naturale, sia perché l'unica illuminazione ivi esistente era quella del bar che tuttavia è ubicato a notevole distanza dalla buca in questione. Rileva inoltre che dalle foto prodotte in giudizio si evince chiaramente che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la buca si trova ben distante anche dalla portineria e dunque non poteva godere neppure dell'illuminazione da lì proveniente.
Di contro, sarebbe scarsamente credibile la deposizione del teste , Tes_1 dipendente dell , secondo il quale la zona era sufficientemente Controparte_1
pag. 2/8 illuminata: non si comprende come quest'ultimo, pur premettendo di non sapere quale sia il punto in cui è caduta l'appellante, e di non averlo potuto individuare con precisione neppure a seguito dei rilievi sul posto, possa comunque sostenere con certezza che la zona fosse adeguatamente illuminata;
infine non può non tenersi in conto che la relazione a firma dello stesso
è datata 30.7.2014, dunque in un momento in cui la situazione del Tes_1 luogo del sinistro non può che presentarsi differente rispetto a quella verificatasi alla data del sinistro stesso, fermo restando che nel mese di luglio si può godere di una piena luce naturale ben oltre le ore 18:00, a differenza di quanto accade a marzo, mese in cui si è verificato il sinistro.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. avendo il primo giudice escluso la responsabilità dell'odierna appellata basando la propria decisione esclusivamente sulla Con valutazione del comportamento della danneggiata, non considerando che l' non ha in alcun modo provato né di aver custodito la cosa con diligenza né che il “malfunzionamento” della cosa sia stato dovuto ad una causa non prevedibile né prevenibile.
I due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. In questa sede, rinviando alla motivazione svolta dal primo giudice, saranno trattati solo gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, odierna appellante, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in conseguenza delle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità dell'anomalia nel manto stradale, in quanto circostanza allegata e dimostrata attraverso le prove orali raccolte nel giudizio di primo grado. All'uopo la difesa richiama a conforto della propria tesi le deposizioni dei testi di parte attrice, sminuendo le Cont dichiarazioni provenienti dal teste , dipendente della Tes_1
In realtà, attesa l'ora in cui si è verificato il fatto (circa le ore 18.00 del 9 marzo), è possibile affermare che il luogo non era completamente buio – dato, questo, riferito dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale (“non era
pag. 3/8 proprio buio”) - per la presenza sia di luce naturale (l'ora indicata si colloca pochi minuti dopo il tramonto), sia di quella artificiale, attesa la presenza in loco di un bar e dei locali del Pronto Soccorso, entrambi dotati di insegne luminose (circostanze non contestate).
Il teste ha riferito che tutta la zona in cui si è verificato il sinistro Tes_1
è illuminata. Ha scarso pregio l'obiezione circa la non precisa individuazione, da parte del teste, della “buca” o insidia in cui è incappata l'attrice, dal momento che il luogo in questione è costituito dal viale di ingresso dell'ospedale di San
Pietro Vernotico, largo quanto un'ampia carreggiata e lungo poche decine di metri, come si desume agevolmente dai rilievi fotografici prodotti dalla stessa attrice. L'anomalia dell'asfalto in cui è incappata l'attrice si trova quasi al centro del viale, in un punto certamente illuminato anche dalle luci della tettoia/portineria posta all'inizio dello stesso, dalle luci perimetrali posizionate sugli Uffici Amministrativi dell'Ospedale e dalle luci del bar ivi ubicato (la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, cita il bar per indicare esattamente il punto in cui era caduta: “ …dopo aver superato il bar, caddi a causa di una buca posta sulla sinistra di questo spiazzo (…) l'unica luce che ricordo era quella del bar…”).
Le concrete condizioni di luce presenti al momento del fatto avrebbero potuto consentire all'attrice di vedere anche il dislivello o l'anomalia presente sul viale, tanto più che il manto stradale si presentava disomogeneo e sgretolato in più punti. In particolare, quanto alle condizioni dei luoghi, la zona in cui si è verificata la caduta era caratterizzata da un tappeto bituminoso non omogeneo per la presenza di parti sgretolate. Detta zona si presenta come un avvallamento del diametro di circa un metro e della profondità 2-3 centimetri, determinato dalla assenza dello strato superficiale di asfalto. Usando l'ordinaria attenzione, l'attrice avrebbe potuto vedere tale anomalia presente sull'asfalto ed evitare la caduta oppure scansare quel punto del viale, scongiurando qualsiasi pericolo.
Per altro verso, come annotato nella sentenza impugnata, in presenza di una luminosità insufficiente il pedone avrebbe dovuto usare una particolare prudenza, posto che anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, non è privo di rilievo il comportamento del danneggiato.
pag. 4/8 In altri termini, quand'anche la luce artificiale fosse stata insufficiente nella porzione di piazzale percorsa dall'attrice tale circostanza avrebbe dovuto indurre la stessa a procedere con prudenza e circospezione. Sotto questo aspetto, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte si afferma che
è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio 2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 30 marzo
2015 n. 6425 ).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
pag. 5/8 applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talchè la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto l'anomalia del manto stradale era piuttosto modesta e comunque visibile alla danneggiata. Detta anomalia non determinava assolutamente un'insidia, sia perché di lieve entità e sia perché visibile, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarlo e affrontarlo con accortezza, così come presumibilmente pare abbiano fatto le numerose persone che accedevano quotidianamente al nosocomio percorrendo quel luogo, anche nelle ore serali (non risultano segnalate cadute o incidenti analoghi).
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato. Il comportamento imprudente dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale connotato da superficiali fratture e alterazioni), rappresenta fattore non prevedibile per il custode, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso etiologico fra la cosa pag. 6/8 inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa “statica“ ed immobile, come una lieve anomalia presente sul manto stradale, la responsabilità dell'ente proprietario si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. n.1731/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 5.12.2023, proposto da nei Parte_1 confronti della così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
Cont
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_3 delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/8
pag. 8/8